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Le leggi processuali

di Nicolò Zanon, Straordinario di Diritto costituzionale nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano

(testo provvisorio)

1. In questa relazione mi occuperò di tre aspetti:

- dirò qualche parola sull'art. 111 cost. che è la più importante legge processuale costituzionale di questi ultimi anni, ed è disposizione di interesse non solo per il suo contenuto, ma anche, per i costituzionalisti, per la vicenda che ha condotto alla sua approvazione;

- cercherò di delineare brevemente il quadro dei rapporti tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, alla luce della giurisprudenza costituzionale che si occupa delle possibili interferenze della prima sulla seconda, laddove l'attività legislativa in materia processuale giunga all'approvazione di disposizioni che pretendono di essere retroattive (ricomprendendo sotto questa denominazione le leggi di interpretazione autentica);

- vorrei in terzo luogo dire qualcosa circa il rapporto tra le disposizioni processuali e la giustizia costituzionale, in particolare circa le conseguenze e i problemi che emergono a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi processuali.

 

2. Nell'iniziare una relazione dedicata, dal punto di vista del diritto costituzionale, alle "leggi processuali", è difficile non riferirsi innanzitutto all'art. 111 cost., cioè alla più importante "legge" costituzionale processuale di questi anni.

Si tratta di una legge interessante per il diritto costituzionale sia per le vicende che hanno condotto alla sua approvazione, sia per il suo contenuto intrinseco, sia per l'impatto che ha avuto sull'esercizio della funzione giurisdizionale e sui giudizi pendenti.

Quanto alle vicende che hanno condotto alla sua approvazione, esse sono ben note e le posso riassumere molto velocemente: una sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 361 del 1998, che dichiara, in particolare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo c.p.p.) viene accusata di aver invaso la discrezionalità insita nelle scelte operate dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 circa il valore da attribuire alle dichiarazioni rese (nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare) dall'imputato in procedimento connesso o collegato che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere.

Dopo molti anni in cui all'uso di tecniche decisorie additive o manipolative, anche le più ardite, da parte della Corte costituzionale, non era stata più dedicata attenzione nemmeno dalla dottrina, la vicenda suscita polemiche, nelle quali viene rimessa in discussione la stessa legittimazione della Corte costituzionale a far ricorso alle tecniche decisorie in questione, che non si limitano alla dichiarazione d'incostituzionalità "secca", ma che appunto comportano operazioni di manipolazione sulle disposizioni oggetto del controllo: in quanto sentenza che comportò una sorta di "legislazione" forse non proprio e a rime obbligate (secondo la formula fortunata di Vezio Crisafulli che mirava a difendere le tecniche decisorie in questione dalle critiche teoriche di Gustavo Zagrebelsky), la sentenza in questione suscitò un dibattito che, svoltosi in forme confuse e talvolta inconsapevoli, avrebbe meritato allora, e forse meriterebbe anche oggi, ben altri toni e, forse, ben altri partecipanti. Giacché, toccando il cuore dei rapporti tra discrezionalità legislativa e giustizia costituzionale, riguarda la cruciale questione delle condizioni alle quali la giustizia costituzionale (e in particolare il controllo di costituzionalità delle leggi) può essere considerato non una bizzarria o un elemento estraneo all'ordinamento democratico, ma proprio un aspetto del tutto interno alla logica della democrazia pluralista delineata in Costituzione.

La tensione politico-costituzionale derivata da quella sentenza, come è noto, si tradusse nella elaborazione, e poi nella effettiva approvazione, di un progetto di legge di revisione costituzionale, teso a introdurre direttamente in Costituzione i principi o addirittura le regole dettagliate che avevano ispirato la disciplina caducata dal giudice delle leggi: ciò che pose all'osservatore un intreccio di problemi diversi ma collegati, che ancora oggi meritano attenzione, relativi, da un lato, all'opportunità e all'utilità dell'inserimento in Costituzione di principi o regole attinenti al cd. "giusto processo" e al contraddittorio nel processo penale, dall'altro al significato complessivo, in termini di diritto costituzionale, dell'uso del potere di revisione come strumento per consentire al legislatore di avere "l'ultima parola" in caso di contrasti con la Corte costituzionale.

 

3. L'approvazione della legge di revisione dell'art. 111 cost. costringe ovviamente la Corte costituzionale a modificare la propria giurisprudenza: l'introduzione in Costituzione del principio del contraddittorio, in particolare, determina un mutamento nella giurisprudenza della Corte.

Essa infatti riconosce "come l'art. 111 della Costituzione abbia espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica delle parti: con conseguente predisposizione, per la fase del dibattimento, di meccanismi normativi idonei alla salvaguardia da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari" (cfr. ad es. ordd. 36, 365 e 431 del 2002).

 

4. Principio del contraddittorio a parte, quanto al contenuto di questa "legge costituzionale processuale", e con riferimento specifico ai principi di imparzialità, terzietà e parità delle armi, è diffuso un certo scetticismo sul reale apporto di novità costituito dalla nuova formulazione dell'art. 111 cost.. alla costruzione del cd. "giusto processo". Anche la giurisprudenza costituzionale sembra tendere a svalutarne il rilievo:

ne è un esempio l'ordinanza n. 112 del 2001, ove, decidendo una delle infinite questioni che hanno ad oggetto l'art. 34 c.p.p.., la Corte conclude per la manifesta infondatezza delle questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 cost., ribadendo la propria precedente giurisprudenza, e affermando che la modifica dell'art. 111 cost. non modifica i termini costituzionali della questione in quanto la nuova formulazione dell'art. 111, comma 2, cost., imponendo che il processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale, "non innova sostanzialmente rispetto ai principi già desumibili dagli a suo tempo evocati artt. 3 e 24 cost., quali interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte".

Quanto in particolare al concetto di "terzietà" del giudice, in una sentenza recente è ancora la stessa Corte costituzionale a ricordare puntigliosamente come tale concetto sia emerso in dottrina e in giurisprudenza ben prima della modifica dell'art. 111 cost.:

nella sentenza n. 134 del 2002 si legge che dopo una prima fase di acquiescenza di fronte alla confusione tra funzioni di giudice e funzioni di pubblico ministero che, per vari aspetti, segnava il codice processuale abrogato, "la giurisprudenza della Corte costituzionale si è decisamente orientata nel senso di ritenere la separazione funzionale coessenziale alla struttura stessa del processo penale, secondo i principi di parità tra accusa e difesa e di terzietà del giudice rispetto all'una e all'altra. Con la sentenza n. 131 del 1996, i medesimi principi assurgono a elementi costitutivi del giusto processo, espressione che compendia la disciplina che la Costituzione detta circa i caratteri della giurisdizione e i diritti di azione e difesa in giudizio. Il processo può dirsi giusto in quanto, tra l'altro, sia assicurata l'esigenza di imparzialità del giudice: imparzialità che non è che un aspetto di quel carattere di terzietà che connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella degli altri soggetti pubblici, e condiziona l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio".

 

Questo scetticismo sulla portata innovativa dell'art. 111 cost., pur supportato dalla Corte costituzionale, forse può non essere condiviso fino in fondo. Sembra infatti difficile affermare con nettezza che la nuova formulazione dell'art. 111 cost., in tema di imparzialità e terzietà del giudice, sia scevra di conseguenze potenzialmente nuove.

E' pur vero che la giurisprudenza costituzionale era già arrivata a trarre certe conseguenze per via d'interpretazione dalle norme costituzionali prima esistenti: ma le interpretazioni e la giurisprudenza possono ben mutare nel tempo, mentre la solenne scrittura del principio di terzietà nell'art. 111 cost. pone un vincolo assai forte alle virtualità interpretative future.

Occorre piuttosto riflettere ancora sulla struttura della disposizione costituzionale, per la parte che contiene principi generali sul giusto processo. Riflessione che forse appare facilitata se si procede a un confronto tra l'art. 47 della Carta dei diritti, o l'art. 6 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da una parte, e l'art. 111 cost. dall'altra: ne risulta più evidente una certa differenza di struttura.

Da una parte - nella Carte europee - si attribuiscono diritti, dall'altra - nel nostro art. 111 cost. - si insiste sulle caratteristiche oggettive che la funzione giudiziaria deve possedere, che il processo non può non presentare oggettivamente, per essere considerato "giusto". Ed è significativo che il nostro legislatore costituzionale abbia deciso di inserire questi principi nella parte relativa alle "norme sulla giurisdizione", e non nella parte dedicata ai "diritti e doveri dei cittadini".

Il legislatore italiano ha predisposto istituti volti a garantire oggettivamente l'interesse pubblico all'imparzialità del giudice (penso alle cause di incompatibilità): nella sentenza n. 283 del 2000, la Corte costituzionale afferma che "le situazioni di incompatibilità, essendo astrattamente tipicizzate dal legislatore, sono prevedibili e quindi prevenibili e, in quanto tali, postulano un onere di organizzare preventivamente la terzietà del giudice, che viene così a "manifestarsi, prima ancora che come diritto delle parti ad un giudice terzo, come modo di essere della giurisdizione nella sua oggettività". Certo, non è impensabile ritenere che l'imparzialità sia configurabile, oltre che quale carattere oggettivo della funzione giurisdizionale, anche come diritto: un diritto della parte ad avere un giudice imparziale. Del resto, le istanze di ricusazione sono strumenti attraverso i quali il legislatore italiano consente che le parti possano far valere il diritto ad avere un giudice non parziale.

Ma quel che voglio dire è che, a parte ovviamente ogni considerazione sul principio del giudice naturale e sulle condizioni alle quali è possibile procedere a deroghe ad esso, proprio la struttura preminente dell'art. 111 cost. - che condiziona il modo di essere della giurisdizione nella sua oggettività, e richiede quindi che la legge configuri un'organizzazione giudiziaria tale da assicurare la massima imparzialità e terzietà degli organi giudicanti - potrebbe consigliare una certa prudenza nell'invenzione di regole che mettano invece nella disponibilità delle parti del processo, sul presupposto dell'esistenza di un diritto a un giudice imparziale, strumenti per agire sull'assegnazione dei processi, laddove il requisito dell'imparzialità sia ritenuto carente.

 

5. Da altro punto di vista, l'art. 111 cost., e il riferimento in esso contenuto al giusto processo e alla terzietà del giudice, potrebbe ritenersi fornire argomenti a chi ritiene auspicabile che la legge introduca una maggiore distinzione, rispetto a quella esistente, dei ruoli e delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Si è gia visto che la stessa Corte costituzionale afferma come la seprazione funzionale, nel processo, sia una conseguenza del giusto processo, che già era desumibile dalla Costituzione prima dell'approvazione dell'art. 111 cost. Qui, invece, si tratterebbe di affermare un'influenza dell'art. 111 cost. in materia ordinamentale, con ricadute che dovrebbero condizionare, in tesi, l'organizzazione degli uffici giudiziari, determinando la necessaria di introduzione di forme di separazione tra giudici e pubblici ministeri. La separazione funzionale dovrebbe così completarsi attraverso la previsione di una separazione di tipo burocratico- ordinamentale.

So bene (ed anzi lo ho già anticipato nelle premesse) che questo è un tema delicato, pieno di insidie. Mi chiedo però se sia corretto negare in principio che l'art. 111 cost. contenga elementi che costringono a riflettere in quella direzione. Esistono tesi che addirittura ritengono che dall'art. 111 cost. emerga un vincolo nella direzione verso l'introduzione di forme di separazione ordinamentale: secondo alcuni, dopo l'approvazione dell'art. 111 cost. la legge di cui ragioniamo sarebbe da ritenere costituzionalmente obbligatoria, nel senso che una legge ordinaria che introduca la separazione dovrebbe necessariamente intervenire; per tesi ancor più radicali, la legge sarebbe addirittura costituzionalmente vincolata, perché non solo dovrebbe esserci, ma avrebbe un contenuto di principio predeterminato dalla stessa costituzione, poiché la terzietà impone una distinzione ordinamentale e funzionale fra giudici e pubblici ministeri (o meglio, vista la situazione attuale: impone che la distinzione di funzioni sia accompagnata da adeguate misure ordinamentali), lasciando semmai alla discrezionalità del legislatore ordinario la scelta su quanta distinzione o quanta separazione introdurre.

Bisogna però avere consapevolezza che queste interpretazioni sono dissonanti rispetto a quella che la Corte costituzionale italiana ha dato sul punto: nella sentenza n. 37 del 2000, decisa proprio nei giorni in cui entrava in vigore la legge costituzionale n. 2 del 1999, pronunciandosi per l'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo dell'art. 190, comma 2, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la Corte ha escluso che il quesito investisse disposizioni il cui contenuto normativo essenziale fosse costituzionalmente vincolato, così da violare il divieto di sottoporre a referendum abrogativo norme della Costituzione o di altre leggi costituzionali.

La Corte sostenne che "la Costituzione ... pur considerando la magistratura come un unico ordine, soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni".

In qualche modo, la posizione della Corte è a metà tra le tesi radicali prima ricordate (la separazione è richiesta dall'art. 111 cost.) e le tesi un tempo sostenute, soprattutto dalla magistratura associata, secondo cui ogni legge tendente a introdurre forme di separazione ordinamentale sarebbe incostituzionale.

 

6. In un significato meno neutro, "legge processuale" è quella legge non sostanziale ma processuale, che deve applicarsi nel processo e che perciò su di esso (sulle sue vicende, o addirittura sul suo esito) incide. In questo senso, "legge processuale" è accostamento che evoca la possibile interferenza della funzione legislativa su quella giurisdizionale.

Come è ben noto, esistono alcuni tipi di leggi che, più di altri, sembrano consentire interferenze non già della legge, o forse qui bisognerebbe dire del legislatore concreto, sull'attività giurisdizionale.

In primo luogo, potrebbero "interferire" con la funzione giurisdizionale le leggi retroattive. La nostra Costituzione, come è noto, prevede un divieto di retroattività solo in materia penale (art. 25 cost.), con la conseguenza che la legge ordinaria (e gli atti a questa equiparati) non incontra in generale il limite della retroattività, ma solo quello della retroattività "irragionevole" (per violazione dell'art. 3 cost.), limite che viene superato solo allorché a giustificazione della scelta legislativa non sia invocabile alcuna plausibile ragione.

In secondo luogo, interferenze rispetto alla funzione giurisdizionale possono provenire dalle leggi di interpretazione autentica (che sono pur esse retroattive), ossia dalle leggi tramite le quali il legislatore interpreta leggi precedenti. Si ha vera legge d'interpretazione autentica, dice la Corte costituzionale quando, rimanendo immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, se ne chiarisca e precisi il significato o si privilegi, rendendola vincolante, una tra le tante interpretazioni possibili.

Problemi si pongono quando, attraverso una falsa interpretazione autentica, il legislatore cerca, in realtà, di introdurre una norma nuova, incidendo sull'attività giurisdizionale in corso o su quella già esaurita. In questi casi - nei quali la distinzione tra legge interpretativa e legge innovativa è difficile - ci si chiede se l'indipendenza della funzione giurisdizionale costituisca in qualche modo un limite alla funzione interpretativa del legislatore.

In passato, seppure raramente, la Corte aveva lasciato intendere che il legislatore non può sostituirsi totalmente al giudice nell'interpretare la legge.

 

Nella sentenza n. 187 del 1981 la Corte ha, infatti, affermato che "non può dirsi che faccia buon uso della sua potestà il legislatore che si sostituisca al potere cui è riservato il compito istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante altra legge l'autentico significato con valore obbligatorio per tutti e, quindi, vincolante anche per il giudice, quando non ricorrono quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili anfibologie o abbia dato luogo a contrasti e applicazioni, specie in sede giurisprudenziale".

Sono affermazioni rimaste però isolate.

La giurisprudenza costituzionale è, infatti, generalmente non severa nell'individuare i limiti che incontra lo strumento dell'interpretazione autentica.

In alcune sentenze, si è detto che il legislatore incontra il limite del giudizio in corso - se risulti che la legge sia maliziosamente diretta a orientare l'esito di alcuni specifici processi - o il limite del giudicato, prospettandosi l'incostituzionalità di quelle leggi di interpretazione autentica che comportino la perdita di efficacia delle decisioni passate in giudicato.

 

Per esempio, nella già citata sentenza n. 15 del 1995, la Corte afferma che la legge interpretativa "non lede [...] la funzione giurisdizionale, a meno che non violi il giudicato o sia intenzionalmente diretta ad incidere sui concreti giudizi in corso per determinarne gli esiti". Ancora, nella sentenza n. 155 del 1990 si dice che "La legge interpretativa, per vero, non viola di per sé gli artt. 101, 102 e 104 Cost., a meno che essa non leda il giudicato già formatosi o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso. Se queste circostanze [...] non ricorrono [...] si deve escludere che le attribuzioni del potere giudiziario siano vulnerate, in quanto legislatore e giudice agiscono su piani diversi: l'uno su quello proprio, introducendo nell'ordinamento un quid novi che rende obbligatorio per tutti il significato normativo dato ad un precedente atto legislativo, l'altro applicando al caso concreto la legge intesa secondo le comuni regole d'ermeneutica".

 

In realtà, mai una legge è stata censurata di illegittimità costituzionale sulla base del rilievo che essa incideva sui giudizi in corso.

Anche il limite del giudicato, che potrebbe a prima vista costituire un limite più rigoroso, sembra essere progressivamente abbandonato nella giurisprudenza costituzionale, giacché la Corte, soprattutto con la sentenza n. 374 del 2000, sembra accogliere la posizione di quella dottrina che ritiene ammissibili le leggi di interpretazione autentica purché non dispongano direttamente la caducazione di sentenze passate in giudicato, senza la modifica della legge su cui queste si basavano. In altri termini, da ammettersi è la legge di modifica astratta della legge anteriore, che disponga la caducazione delle sentenze o una modificazione al regime delle sentenze [G. Zagrebelsky, Il sistema delle fonti del diritto, Torino 1988, 45]. Accogliendo questa prospettiva, si comprende l'inciso della sentenza n. 374 del 2000, in cui la Corte ammette che una legge di interpretazione autentica possa incidere anche sul giudicato, purché questo costituisca l'effetto consequenziale della creazione di una norma astratta.

 

7. Fin qui sembrerebbe di avere a che fare con una giurisprudenza non particolarmente severa nei confronti del legislatore. Tuttavia, per quel che maggiormente ci interessa, ovvero in relazione alle leggi che pretendano di valere retroattivamente in materia processuale, la giurisprudenza costituzionale di fornisce qualche spunto ulteriore. Vi è anzi almeno una sentenza che pone alcuni principi assai interessanti su questo tema. La sentenza è la n. 525 del 2000: qui la Corte tratta della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e ne tratta come di un principio che deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell'esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali. Nel caso deciso con quella sentenza fu proprio la lesione dell'affidamento delle parti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un dato momento, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento, a indurre la Corte a dichiarare incostituzionale una legge di interpretazione autentica, che aveva innovato retroattivamente una regola del rito tributario.

Il problema, come emerge dalla sentenza, non è l'interpretazione autentica in quanto tecnica legislativa, ma è l'eventuale presenza di limiti alla retroattività di tali leggi: e, in materia processuale, il legittimo affidamento delle parti ne è un buon esempio.

 

8. Il terzo aspetto del quale vorrei trattare - aspetto che come vedremo è intimamente collegato a questo secondo - riguarda il rapporto tra norme processuali e processo costituzionale

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme processuali presenta alcune peculiarità, soprattutto nel modo in cui è stata interpretata dai giudici comuni e dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

Peculiarità dovute ai problemi causati dall'efficacia cd. "retroattiva" della dichiarazione di illegittimità costituzionale, caratteristica di un sistema di giudizio delle leggi in via incidentale, quale è il nostro.

Si è tentato varie volte di riconoscere gli effetti di una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale soltanto per il futuro, negando l'efficacia retroattiva.

Ciò è accaduto dapprima in via di interpretazione dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953 (la norma che, interpretando la lettera dell'art. 136 Cost., alla luce della scelta del sistema incidentale, chiarisce definitivamente gli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità: le norme dichiarate incostituzionali non possono più essere applicate) da parte della Corte di Cassazione, poi in via di applicazione da parte dei giudici comuni, e poi ancora quando la Corte costituzionale ha cercato di modulare autonomamente gli effetti nel tempo delle sue pronunce.

Per inciso, su questo profilo anche la Corte Suprema statunitense - giudice che accerta la nullità di una legge incostituzionale, giudice di fronte al quale la retroattività degli effetti dell'accertamento dell'incostituzionalità non era mai stata messa in discussione - ha sviluppato una ricca giurisprudenza nella quale ha assegnato a dichiarazioni di illegittimità costituzionale di norme processuali penali un effetto soltanto per il futuro.

Ora, è noto che proprio nella materia processuale si è determinata una sorta di "ribellione" da parte della Corte di Cassazione negli anni 60: quest'ultima esigeva che le dichiarazioni di incostituzionalità di norme processuali, soprattutto di tipo additivo, avessero effetti soltanto per il futuro.

Lo scontro fra le due Corti (Costituzionale e di Cassazione) ha raggiunto il suo apice con la messa in discussione da parte della Cassazione dell'art. 30 della l. n. 87 del 1953.

La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 30, l. n. 87 del 1953 , in un primo tempo, fu risolta dalla Corte costituzionale nel senso dell'infondatezza, con sent. n. 127 del 1966, nella quale la Corte ribadì gli effetti totalmente retroattivi, anche sul piano pratico, di dichiarazioni di illegittimità costituzionale di norme processuali.

Di fronte alla ribellione della Cassazione che in sede di applicazione pratica ribadì la tesi che escludeva, sulla base del principio del tempus regit actum, la nullità degli atti istruttori compiuti antecedentemente alla dichiarazione di incostituzionalità, sollevando nuovamente questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, l. n. 87 del 1953, la Corte costituzionale, pur ribadendone l'infondatezza, con decisione n. 49 del 1970, fu costretta ad adeguarsi alla posizione della Cassazione, riconoscendo che - pur essendo in via di principio retroattiva - di fatto una dichiarazione di incostituzionalità di norme processuali potesse avere effetti soltanto per il futuro, in virtù del principio del tempus regit actum: la Corte costituzionale, in quell'occasione fu attenta, però, a sottolineare come il problema del modo di applicazione delle proprie decisioni esuli dalla sfera della giustizia costituzionale, appartenendo ai giudici comuni.

E' significativo, allora, verificare che nella materia processuale sono numerosissime le decisioni di giudici comuni i quali, in virtù del principio tempus regit actum, non riconoscono la possibilità che una dichiarazione di incostituzionalità di norme processuali possa dispiegare effetti retroattivi, ponendo nel nulla tutti gli atti processuali compiuti anteriormente alla dichiarazione di incostituzionalità.

E' comunque oltremodo significativo notare che la giurisprudenza costituzionale di fine anni ottanta nella quale la Corte ha tentato, senza successo, di modulare nel tempo gli effetti delle proprie decisioni, ha riguardato proprio la materia processuale: nelle sentenze in questione, la Corte giunse a dichiarare che la dichiarazione d'incostituzionalità vale solo per il futuro (in particolare, v. sent. n. 50 del 1989, sulla pubblicità delle udienze dinanzi alle Commissioni tributarie).

 

Arriviamo ad una conclusione, che ci consente anche un collegamento che il ragionamento fatto prima, a proposito delle leggi retroattive in materia processuale: è evidente che, al di là della soluzione teorica e pratica che si ritenga preferibile (la rigidità dell'effetto retroattiva è una regola tecnica che esprime un valore del processo costituzionale, mentre l'applicazione del principio del tempus regit actum, a sua volta, è espressione di altro valore e di altra esigenza...: un conflitto tra valori: giustizia ed eguaglianza contro certezza del diritto?-) un dato emerge indiscusso: le norme processuali (o meglio, qualsiasi mutamento delle norme che governano il processo) sembrano refrattarie ad effetti "retroattivi", che incidono sul passato.

Il punto fondamentale è: se questa refrattarietà si manifesta e risulta così forte addirittura nei confronti delle sentenze della Corte costituzionale, di fronte alla giustizia costituzionale, ove la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità è la conseguenza di una serie di fondamentali principi (la superiorità della costituzione come fonte, la natura incidentale del processo), e se in questo quadro, la giurisprudenza, costituzionale e comune, si affanna alla ricerca di principi plausibili che giustifichino deroghe a questa retroattività, e quindi effetti della decisione soltanto per il futuro, possiamo concludere nel senso che a maggior ragione il legislatore dovrebbe essere cauto nella disciplina processuale retroattiva.

Si potrebbe arrivare a sostenere che in materia processuale, alla fine, pur se non scritto, vige un principio di irretroattività altrettanto rigido quanto quello dell'art. 25, comma 2, Cost. in materia penale sostanziale. Un principio che riguarda tutte le norme processuali, e non solo quelle relative alla pre-costituzione del giudice (art. 25, comma 1, cost.), principio - quest'ultimo - che la Corte peraltro interpreta restrittivamente (giacché afferma l'incostituzionalità delle sole leggi retroattive singolari, cioè di quelle che modificano la competenza solo per determinate controversie, non già di quelle generali, che istituiscono in generale un nuovo giudice naturale e influiscono sui giudizi in corso: cfr. ad es. Corte cost., sentt. n. 56 del 1967 e 161 del 1992).

Si potrebbe inoltre dire che c'è un quadro costituzionale, nel quale emerge in primis il principio della ragionevole durata dei processi, che imporrebbe al legislatore l'astensione da qualsiasi intervento su norme processuali con effetto retroattivo (sia esplicito, che implicito), che possa implicare ritardi e perciò lesione a tale esigenza.

E si potrebbe aggiungere che, in ogni caso, i giudici, interpretando le nuove leggi in modo conforme alla Costituzione, sarebbero tenuti, per quanto possibile, a negare eventuali effetti retroattivi a una disciplina processuale nuova, che pure cercasse di ottenerli.

In sostanza: se fosse esplicito l'intento del legislatore, la norma processuale retroattiva dovrebbe essere dichiarata incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 111 cost., ma anche degli artt. 101 e 104 cost., per violazione dell'indipendenza della funzione giudiziaria; altrimenti, si dovrebbe procedere, da parte dei giudici comuni, ad una interpretazione conforme a Costituzione.


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