|
||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||
|
Home :: Materiali :: Atti di Convegni Prospettive del processo penale italianodi Metello Scaparone (testo provvisorio) 1. Il processo penale non è una cosa bella e buona in sé, la quale meriti di essere curata per le sue intrinseche virtù. Esso, in quanto strumentale all'esercizio della forza dell'uomo sull'uomo, è anzi una cosa brutta e triste. Tuttavia nelle società umane, finchè ci sarà il reato, dovrà esserci anche un processo penale che consenta di accertare i fatti ed applicare le eventuali sanzioni secondo una legge che contemperi ragionevolmente le esigenze della repressione con quelle dell'innocenza e della libertà. La disciplina del processo penale italiano vive attualmente una fase delicatissima per il minacciato intervento di riforme che potrebbero modificarla profondamente da un lato riducendo il ruolo del pubblico ministero e assoggettando l'esercizio dell'accusa all'influenza delle forze politiche di maggioranza, dall'altro attribuendo alla difesa poteri eccessivi sconfinanti addirittura in quello di paralizzare il corso dei processi. Il rischio è che nel nostro paese si arrivi ad una giustizia penale priva di un minimo di serietà e quindi di fatto inesistente.
2.
Per quanto riguarda l'accusa, alcuni settori della pubblica opinione hanno da sempre come bestia nera i due principi costituzionali dell'indipendenza del pubblico ministero da ogni altro potere dello Stato, ossia della soggezione di tale apparato soltanto alla legge, e dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale in rapporto a tutte le notizie di reato, non manifestamente infondate, che gli pervengano. Tali principi vengono criticati perchè riserverebbero il promovimento del processo penale e prima ancora delle indagini preliminari, il quale può avere effetti devastanti sulla vita degli individui, a quella che in occasione di questi discorsi viene definita una casta di burocrati irresponsabili, la cui eventuale prava voluntas o più semplicemente imperizia professionale non sarebbero suscettibili di prevenzione e repressione. L'obbligatorietà dell'azione penale viene avversata in particolare perchè per un verso servirebbe da giustificazione a tutte le iniziative, anche le meno ponderate, del pubblico ministero, per l'altro non sarebbe comunque mai osservata nei fatti a causa dell'eccessivo numero delle notizie di reato che giungono alle procure dalla Repubblica. Come rimedio a questi inconvenienti nessuno per il momento osa proporre di riportare il pubblico ministero sotto la direzione del ministro della giustizia o più in generale di organi politici, e di sancire la discrezionalità dell'esercizio dell'azione penale. Però, non so se nell'ambito di un piano organico o per l'operare di impulsi indipendenti, si avanzano almeno tre proposte che possono riportare l'esercizio dell'accusa penale sotto l'influenza non della politica, come si usa dire con espressione volutamente oscura, ma delle forze politiche di volta in volta prevalenti nel Parlamento e nel governo. La prima proposta è di prevedere che le Camere, con legge o con deliberazione bicamerale non legislativa, stabiliscano periodicamente i cosiddetti criteri di priorità ai quali le procure della Repubblica devono informarsi nel gestire le notizie di reato da esse acquisite. La legge che prevedesse un simile meccanismo dovrebbe ovviamente fare i conti con l'art. 112 Cost., il quale, stabilendo che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale in rapporto a tutte le notizie di reato che gli pervengono, non può tollerare che una legge ordinaria imponga allo stesso pubblico ministero prima di procedere per alcune categorie di tali notizie e solo dopo, cioè mai, occuparsi delle altre. Si replica però che, siccome il pubblico ministero di fatto non può adempiere il precetto dell'art. 112 Cost. a causa dell'eccessivo numero delle notizie di reato che riceve, tanto vale che la scelta delle notizie da coltivare sia riservata al Parlamento, depositario della volontà popolare, anzichè alla menzionata casta di burocrati irresponsabili. E' però chiaro che la legge così proposta consentirebbe alla maggioranza parlamentare di non indicare e comunque di posporre nei criteri di priorità le notizie relative ai reati, ad esempio quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione o di illecito finanziamento dei partiti, suscettibili di infastidirla e quindi di inserire valutazioni politiche nel promovimento delle indagini preliminari e nell'esercizio dell'azione penale. La seconda proposta vorrebbe abolire nell'art. 330 c.p.p. la previsione del potere del pubblico ministero di ricercare di propria iniziativa la notizia di reato. Essa viene giustificata con l'opportunità che il pubblico ministero non sottragga tempo ed energie alle sue tipiche funzioni giudiziarie per dedicarsi ad attività più adatte alla polizia giudiziaria. Senonchè una tale riforma avrebbe l'effetto di riservare la ricerca delle notizie di reato, per esempio nei settori della vita sociale in cui la violazione di leggi sanzionate penalmente sia diffusa e risaputa, agli organi della polizia giudiziaria, sui quali il potere esecutivo ha maggiori possibilità di influire che sul pubblico ministero. Infine la terza proposta vorrebbe estendere il potere della polizia giudiziaria di svolgere le indagini preliminari per i reati di competenza del tribunale e della corte d'assise, con corrispondente riduzione del potere del pubblico ministero in base alla considerazione che la polizia giudiziaria, siccome più dotata di mezzi personali e materiali, potrebbe svolgere le indagini con maggiore rapidità della magistratura inquirente. Com'è noto, una tale soluzione è già stata accolta dal legislatore con riguardo al procedimento per reati di competenza del giudice di pace, dove la polizia giudiziaria, ricevuta la notizia di reato, può svolgere per quattro mesi le indagini preliminari senza obbligo di informare il pubblico ministero. Estendere una siffatta disciplina al procedimento per reati di competenza superiore appare però discutibile, giacchè attribuirebbe lo svolgimento delle indagini preliminari ad un organo, la polizia giudiziaria, sulla cui condotta, come si è detto poco sopra, il potere esecutivo ha maggiori possibilità di influire che su quella del pubblico ministero.
3.
A fronte di queste proposte di nuova disciplina dell'accusa stanno alcune proposte di legge che, giustificate con l'esigenza di rafforzare le garanzie dell'imputato nel processo penale e in particolare di attuare i principi del giusto processo enunciati nell'art. 111 Cost., di fatto minacciano l'attitudine del processo penale a realizzare la sua naturale funzione di consentire l'attuazione della legge penale nel caso concreto. Su questa strada si era già posta la cosiddetta legge sulle rogatorie attive con l'irragionevole proliferazione, peraltro sterilizzata in larga misura dalla giurisprudenza, dei casi di inutilizzabilità dei risultati di tali rogatorie per l'inosservanza di qualsiasi, anche la meno significativa, formalità procedurale. Sulla stessa strada si è posta testè la l. 7 novembre 2002 n. 248, cosiddetta legge Cirami, la quale ha modificato il codice di procedura penale disponendo che in ogni stato e grado di merito il processo penale dovrà essere trasferito ad una sede diversa quando una grave situazione locale, tale da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabile, determina motivi di legittimo sospetto. E' vano dire che questa legge mira ad assicurare alle parti un giudice imparziale, elemento essenziale del giusto processo garantito dall'art. 111 comma 2 Cost. La garanzia dell'imparzialità del giudice dettata da questa norma deve coordinarsi con il precetto dell'art. 25 comma 1 Cost., il quale, con lo stabilire che nessuno può essere distolto dal giudice precostituito per legge, detta una riserva di legge, quindi una prescrizione di determinatezza della fattispecie, in tema di individuazione ed eventuale modifica della competenza degli organi giurisdizionali. Una norma penale sostanziale, la quale prevedesse come reato il fatto di chi ponga in essere una grave situazione locale, non altrimenti eliminabile, tale da pregiudicare lo svolgimento del processo e che determini motivi di legittimo sospetto, non soddisferebbe il requisito della determinatezza della fattispecie di reato posto dall'art. 25 comma 2 Cost. Allo stesso modo la norma processuale penale, la quale colleghi lo spostamento del processo ad una tale situazione locale suscitante motivi di legittimo sospetto, non soddisfa il requisito di determinatezza della fattispecie modificativa della competenza giurisdizionale posto dall'art. 25 comma 1 Cost. So bene che nella sentenza n. 50 del 1963 la Corte costituzionale ritenne la norma del vecchio codice di procedura penale, la quale collegava la rimessione del processo a gravi motivi di legittimo sospetto, non in contrasto con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge. Ma da allora molta acqua è passata sotto i ponti e comunque quella che ho esposto è la mia personale opinione. Il fatto che l'accertamento della grave situazione locale determinante il legittimo sospetto sia demandato alla Corte di cassazione, supremo organo giurisdizionale ordinario, e che l'esito positivo di tale accertamento comporti il trasferimento del processo ad un giudice predeterminato dall'art. 11 c.p.p. non rileva ai fini del discorso svolto.
4.
Una seconda ragione per cui ritengo la legge Cirami incostituzionale attiene al suo art. 5, secondo cui "la presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia". L'applicabilità della nuova ipotesi di rimessione ai processi in corso, discendente da questa disposizione, viola l'art. 25 comma 1 Cost. là dove questo, stabilendo che nessuno può essere sottratto al giudice precostituitogli dalla legge, ostracizza disposizioni di legge, entrate in vigore dopo la commissione del fatto oggetto del processo e comunque dopo l'inizio di quest'ultimo, le quali rendano possibile la modifica della competenza a svolgere il processo stesso. Anche qui so bene che la Corte costituzionale ha ritenuto le disposizioni di legge, che modificano la competenza del giudice in corso di processo, non in contrasto con l'art. 25 comma 1 Cost. allorchè tali disposizioni non siano state emanate con riguardo ad una situazione particolare in cui esse debbano applicarsi. Sono curioso di vedere come si tenterà di dimostrare che la legge Cirami non è stata emanata per consentire la modifica della competenza a conoscere un particolare processo.
5.
Un terzo ordine di minacce alla residua serietà della nostra giustizia penale nasce dal cosiddetto progetto Pittelli, attualmente in discussione davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel quale sono stati unificati vari progetti di legge d'iniziativa parlamentare volti ad un'attuazione dei principi del giusto processo ulteriore rispetto a quanto è già stato fatto con le leggi sulla formazione e valutazione della prova, sull'indagine difensiva e sul patrocinio a spese dello Stato. Non tutte le proposte di riforma del codice di procedura penale contenute nel progetto Pittelli sono criticabili. Non meritano critiche, per esempio, le proposte di stabilire che i termini a difesa siano sempre prolungati e se del caso prorogati dal giudice nella misura necessaria a consentire un effettivo esercizio della difesa nel caso concreto, di stabilire che anche nell'udienza preliminare la nuova contestazione all'imputato assente o contumace debba attuarsi mediante la notifica a costui del verbale contenente il nuovo addebito, di trasferire la competenza a pronunciare sull'applicazione di misure cautelari personali al tribunale collegiale avente sede nel capoluogo di distretto e la competenza a pronunciare sulle relative impugnazioni alla corte d'appello, e ancora di stabilire che la ricusazione di un giudice non appartenente alla corte di cassazione sia giudicata dalla corte d'appello di altro distretto determinato a norma dell'art. 11 c.p.p. Tali proposte introdurrebbero nel codice di procedura penale garanzie del giusto processo che, pur appesantendo e quindi rallentando, come tutte le garanzie, la marcia del processo penale, non sono irrazionali e quindi non confliggono con il precetto di ragionevole durata di quest'ultimo dettato dall'art. 111 comma 2 Cost.
6.
Anche la proposta di anticipare l'invio dell'informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini ed a quella offesa dal reato al momento in cui i nomi di costoro vengono iscritti nel registro delle notizie di reato non merita tutte le critiche che le sono state rivolte lamentando che la sua adozione provocherebbe una troppo anticipata caduta del segreto investigativo e quindi un pregiudizio per l'efficacia delle indagini preliminari. La proposta è infatti accompagnata dalla previsione che il pubblico ministero, quando procede per alcuni più gravi reati indicati dalla legge ed in ogni altro caso in cui ritenga che l'invio dell'informazione di garanzia minaccia lo svolgimento delle indagini, può chiedere al giudice per le indagini preliminari di autorizzarlo a differire tale invio per un termine massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per giusta causa sino ad altri sei mesi. Una simile previsione dovrebbe garantire una sufficiente tutela del segreto e quindi dell'efficacia delle indagini preliminari.
7.
Invece altre proposte del progetto Pittelli suscitano perplessità. Per esempio: a) si propone di modificare l'art. 192 comma 3 c.p.p. stabilendo che gli elementi, che devono confermare l'attendibilità delle dichiarazioni di un coimputato, devono avere "natura testimoniale o documentale", così rendendo inutilizzabile la cosiddetta chiamata di correo incrociata, cioè la chiamata di correo riscontrata da un'altra chiamata proveniente da un altro coimputato ed avente ad oggetto lo stesso chiamato e lo stesso fatto. A parte l'imperita formulazione della proposta, la quale non considera l'eventualità che il riscontro della chiamata abbia natura reale ma non documentale (sicchè, se la proposta fosse approvata nel testo di cui sopra, il ritrovamento dell'arma usata per il delitto nel luogo indicato dal chiamante non potrebbe fungere da riscontro della chiamata), dopo le leggi che hanno proscritto la cosiddetta chiamata di correo a rate, vietato ad uno stesso difensore di assistere i più imputati che abbiano formulato chiamate identiche, e soprattutto stabilito che il chiamante in correità deve sottostare all'esame del difensore del chiamato pena l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, il sancire l'inutilizzabilità della chiamata incrociata appare eccessivo sotto il profilo dell'esigenza di repressione dei reati. L'inutilizzabilità della chiamata riscontrata soltanto da un'altra chiamata potrebbe al più essere dettata per il caso in cui l'autore della prima chiamata non sia stato esaminato dal difensore di colui, che egli ha accusato, per un'impossibilità oggettiva e sopravvenuta; b) l'art. 606 lett. e) c.p.p., in quanto subordina la deducibilità per cassazione del vizio di illogicità della motivazione ai due requisiti che l'illogicità sia manifesta e risulti dal testo del provvedimento impugnato, probabilmente contrasta con l'art. 111 comma 7 Cost., il quale, in combinazione con il comma immediatamente precedente dello stesso articolo, esige che il ricorso per cassazione garantisca il controllo della Corte suprema anche sull'adempimento da parte dei giudici di merito dell'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali. E' anche vero, però, che la limitazione posta dall'art. 606 lett. e) appare ormai accettata dagli operatori del diritto e sembra arrecare un notevole vantaggio alla funzionalità della Corte di cassazione riducendone il carico di lavoro e in questo modo consentendole di assolvere meglio l'altra sua funzione cosiddetta nomofilattica. La proposta di abolire nell'art. 606 lett. e) i requisiti che l'illogicità sia manifesta e risulti dal testo del provvedimento impugnato, cosicchè la Corte di cassazione possa tornare ad esaminare il fascicolo del processo e valutare la congruenza tra prove e motivazione, sembra quindi assai pericolosa sia per il maggior lavoro che la nuova disciplina comporterebbe per la Corte sia per il rischio che questa possa essere indotta dal riesame degli atti a debordare dalle sue funzioni di legittimità. Posto che si voglia ampliare la deducibilità per cassazione del vizio di motivazione, sarebbe stato meglio inserire nel progetto Pittelli l'altra proposta, anch'essa pendente davanti alle Camere, che, lasciando immutato l'art. 606 lett. e), suggerisce di prevedere la deduzione del travisamento di fatto, così consentendo il riesame degli atti alla Corte di cassazione ai soli fini dell'accertamento di questo particolare vizio.
8.
Infine alcune proposte contenute nel progetto Pittelli devono essere rifiutate recisamente perchè vorrebbero introdurre nel codice di procedura penale disposizioni che implicherebbero o consentirebbero alla difesa di ottenere la paralisi del processo penale. Si propone per esempio di stabilire che il giudice, il quale in una qualunque fase del procedimento abbia adottato una decisione, diventi incompatibile a svolgere la funzione giurisdizionale negli ulteriori stati e gradi dello stesso procedimento o di un procedimento connesso o collegato a questo. Pure il giudice subentrante, però, non appena assumesse una decisione ancorchè meramente interlocutoria (e le parti possono sollevare un numero illimitato di questioni incidentali e provocare siffatte decisioni nel corso del dibattimento), dovrebbe passare la mano e la cosa si potrebbe ripetere all'infinito sino alla prescrizione del reato. Si propone di stabilire un'incompatibilità del giudice che sia diviso da una inimicizia (di cui nemmeno si pretenderebbe più che sia grave) non solo con le parti private del processo ma anche con i loro difensori, cosicchè qualsiasi parte privata che voglia liberarsi di un giudice sgradito non dovrà che nominarsi un difensore inimico di quel giudice. Si propone di stabilire che il giudice del dibattimento debba ammettere ed assumere tutte le prove, purchè non vietate dalla legge, che le parti abbiano addotto ancorchè le stesse siano manifestamente irrilevanti o superflue, così rendendo il corso del dibattimento interminabile a libito della difesa. Infine si vorrebbe stabilire che le ordinanze del giudizio risolutive di una qualsiasi questione preliminare o incidentale (abbiamo detto che le parti possono sollevare un numero illimitato di questioni incidentali nel corso del dibattimento) sono immediatamente ricorribili per cassazione ad opera delle parti, con sospensione del dibattimento fino ad un massimo di sei mesi in caso di proposizione del ricorso. Il danno, che l'approvazione di queste proposte cagionerebbe alla serietà della nostra giustizia penale, non ha bisogno di essere sottolineato. Resta così confermato quanto dicevo all'inizio, cioè che il processo penale italiano vive oggi sotto la minaccia di riforme che possono pregiudicarne irreparabilmente la funzione.
|
|
Home |