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Audizione del Presidente dell'A.I.C. al Senato sulla revisione del Titolo V, parte II della Costituzione

Risposte dei soci dell'A.I.C. ai quesiti

Cesare Pinelli

Quesito sullĠart. 116

La disposizione del terzo comma introduce sicuramente un tipo di legge rinforzata, con la conseguenza che la relativa modifica dovrà seguire la stessa procedura prevista per lĠapprovazione. Dal punto di vista formale, non sembrano esservi dubbi su questa conclusione, anche laddove si tenga conto delle novità introdotte dallĠart. 119 sul tema dellĠautonomia finanziaria. Diverso è il discorso relativo agli effetti che un forte irrobustimento delle competenze ottenuto da alcune Regioni tramite la procedura dellĠart. 116, 3Ħ comma, potrebbe avere sul perseguimento degli obiettivi macroeconomici e perequativi delineati negli artt. 119, 117, 2Ħ comma, lett. m), e 120. Un tale forte irrobustimento produrrebbe in questo senso difficoltà, che però non sono da ritenere in principio insormontabili. Poiché anche le leggi statali sul coordinamento finanziario e sul fondo perequativo (art. 119, rispettivamente 2Ħ e 3Ħ comma) sono assoggettate alla procedura di cui allĠart. 11, cpv., legge costituzionale n. 3 del 2001, lĠelasticità degli obiettivi macroeconomici e delle esigenze perequative non si traduce in una discrezionalità assoluta dello Stato, ma in procedure che consentono una ponderazione concertata fra tutti gli enti territoriali anche nel caso in cui alcune Regioni abbiano guadagnato condizioni particolari di autonomia ai sensi dellĠart. 116, 3Ħ comma.

Quesito sullĠart. 117, 1Ħ comma

Come sappiamo, anche sotto il vigore della Costituzione repubblicana le leggi statali erano sicuramente tenute, a pena di invalidità, agli obblighi derivanti dal diritto internazionale generale in base allĠart. 10, 1Ħ comma. Molto più discussi erano gli obblighi derivanti dai trattati internazionali, anche se la dottrina e in parte la stessa giurisprudenza costituzionale tendevano negli ultimi tempi a propendere per la tesi affermativa almeno con riguardo ai trattati e alle convenzioni internazionali sui diritti dellĠuomo.

Questa premessa sembra indispensabile. Poiché obblighi internazionali tali da rendere illegittima la legge statale che vi contravvenisse erano già contemplati anche sotto il vigore del vecchio testo, e poiché per quella parte il vecchio testo non è cambiato, la domanda che ci si può porre non è tanto se, in base al nuovo testo dellĠart. 117, primo comma, la legislazione statale che violi gli obblighi internazionali sia costituzionalmente illegittima, quanto se il nuovo testo abbia modificato il diritto costituzionale previgente. Se una certa categoria di obblighi internazionali vincolavano la legge statale anche anteriormente, ci si deve chiedere se il nuovo testo abbia introdotto unĠulteriore categoria di obblighi internazionali, precisamente quelli posti dai trattati.

Sul punto il nuovo testo tace. Se è così, ci si deve interrogare sul significato dellĠinserimento degli obblighi internazionali fra i vincoli della potestà legislativa statale nel contesto semantico in cui è stata prevista. Come ho cercato di dimostrare altrove (Foro italiano, nn. 7-8, 2001), tale inserimento si giustifica agevolmente con lĠintento di evitare, come era ripetutamente accaduto, che la legge statale preveda limiti ulteriori in capo alla legge regionale rispetto a quelli costituzionali, e pertanto di fissare tutti i limiti che astringono paritariamente la potestà legislativa tanto dello Stato quanto delle Regioni: la Costituzione, i vincoli derivanti dallĠordinamento comunitario e, appunto, gli obblighi internazionali. Si tratta ovviamente di limiti attinenti ai rapporti tra fonti, ma si tratta anche di limiti generali, nel senso che le fonti dello Stato e delle Regioni vi risultano soggette in quanto fonti di ordinamenti parziali rispetto allĠordinamento generale della Repubblica e altri ordinamenti (Unione Europea e ordinamento internazionale).

La specificazione di tali limiti viene poi prevista: per quanto riguarda il limite costituzionale nei commi successivi dello stesso art. 117, e per quanto riguarda il limite degli obblighi internazionali negli artt. 10 e 11 Cost. Una diversa interpretazione non spiegherebbe per quale ragione soltanto per gli obblighi internazionali sia stata dettata una disposizione che dovrebbe assorbire tutte quelle previgenti.

Quesito sullĠart. 117, 2Ħ comma

Non cĠè dubbio che i "livelli essenziali delle prestazioni" della lett. m) dellĠart. 117 cpv. non si possono intendere come una semplice materia, quanto come ambiti di disciplina che tagliano trasversalmente altre materie, e che pertanto pregiudicano un criterio di stretta interpretazione (che peraltro non trova riscontro nemmeno nellĠesperienza degli Stati federali più consolidati). Questo non significa che per quella via si possa ripristinare unĠindiscriminata accezione di interesse nazionale. I livelli essenziali attengono cioè ad esigenze perequative, che possono definirsi unitarie in quanto servono a garantire a tutti i cittadini il livello "essenziale" (non "minimo" ma nemmeno "totale") di godimento dei diritti civili e politici. LĠipotesi dello Stato arbitro incondizionato di ogni valutazione delle esigenze unitarie sembra superata dal testo del Titolo V, e soprattutto dallĠart. 119.

Quesito sullĠart. 117, 3Ħ comma.

La mia risposta è positiva. EĠ possibile ricavare i princìpi fondamentali dalla legislazione statale previgente, ma a condizione di rispettare la formula del nuovo testo che non è più "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato", ma è "Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". Deve pertanto trattarsi di princìpi davvero "fondamentali", non di indirizzi talmente penetranti da vanificare la esplicita "spettanza" regionale della potestà legislativa concorrente.

Quesito sullĠart. 117, 4Ħ comma

La mia risposta è positiva, in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dellĠart. 117.

Quesito sullĠart. 117, 6Ħ comma

La risposta è negativa, in base al tenore letterale dello stesso sesto comma.

Quesiti sullĠart. 118

a) I princìpi indicati nel primo comma sono indubbiamente gli stessi contenuti nella legge n. 59 del 1997, che si deve pertanto, per questo verso, ritenere costituzionalmente "coperta". Ciò non vuol dire, ovviamente, che lĠunico modo di svolgimento di princìpi costituzionali, quali sono ora la sussidiarietà, lĠadeguatezza e la differenziazione, debba venire fornita dalla legge predetta.

b) LĠeccesso di concentrazione dei poteri nelle Regioni non mi sembra poter trovare conferma, visto che anche il criterio secondo cui le funzioni amministrative spettano ai Comuni salva la diversa spettanza alle Regioni e allo Stato in presenza di esigenze unitarie era stato anticipato dalla legge n. 59 del 1997 e attuato con i processi di conferimento.

Quesito sullĠart. 119

Il nuovo testo prevede una sequenza di interventi molto più rigorosa del vecchio testo, e quindi minore discrezionalità statale. I primi quattro commi prefigurano un primo gruppo di interventi tendenti a far sì che le autonomie territoriali siano poste in grado di "finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite", mentre il successivo 5Ħ comma prevede, per gli scopi ivi previsti, la destinazione di risorse statali "aggiuntive" e interventi speciali, evidentemente rispetto alle risorse di cui le autonomie già sono provviste.

Quesito sullĠart. 120

  1. Concordo con lĠinterpretazione fornita in base al tenore letterale della disposizione
  2. LĠart. 120 non aggiunge e non toglie nulla allĠart. 77
  3. Le fattispecie dellĠart. 120 configurano una sorta di tipizzazione dei casi in cui può ricorrere lĠinteresse nazionale
  4. LĠultimo periodo dellĠart. 120 avvalora lĠipotesi che per far valere lĠintervento sostitutivo (e dunque, nei limiti indicati, lĠinteresse nazionale) lo Stato deve rispettare princìpi e congegni organizzativi di tipo cooperativo.

Quesito sulla VIII disp. trans.

Non mi sembra che la tesi dellĠimplicita abrogazione o caducazione dellĠVIII disp.trans. abbia trovato argomenti convincenti.

 

 


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