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Home :: Materiali :: Speciali :: Audizione A.I.C. al Senato Audizione del Presidente dell'A.I.C. al Senato sulla revisione del Titolo V, parte II della CostituzioneRisposte dei soci dell'A.I.C. ai quesitiSergio BartoleArt. 120 (Manzella) L'appello alla cooperazione è condivisibile, tuttavia non risolve il problema se prima non si individua a chi spetta attivare la cooperazione medesima. Alcuni passaggi dell'art. 118 sembrano consentire l'iniziativa statale, ma non si può escludere che anche le Regioni si attivino. Certamente, per la sua posizione rispetto a tutto il territorio nel suo complesso, lo Stato è meglio qualificato delle Regioni a darsi carico del decollo della cooperazione. Il che potrebbe avvenire in funzione preventiva di conflitti capaci di richiedere il ricorso alla sostituzione. VIII d.t. Cost. (Ioannucci) Se la domanda riguarda il possibile ricorso alla legge per i trasferimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'VIII d.t., la risposta è positiva: lo stesso principio di legalità esige che alla legge si faccia ricorso per trasferire uffici, funzionari, pratiche e procedimenti pendenti, nonché per definire le misure di coordinamento atte a consentire alle Regioni di sostituirsi allo Stato nelle materie per nuovo loro assegnate. Queste misure sono necessarie per consentire alle Regioni un migliore esercizio della funzione legislativa in quelle materie, ma direi che le Regioni possono iniziare a legiferare anche senza che quelle misure siano state adottate purchè non pretendano di incidere sugli oggetti che le misure medesime richiedono. Titolo V¡ (Manzella) Direi che una revisione della revisione non è necessaria, a meno che non vi siano conflitti gravi sull'interpretazione da dare alle nuove norme. Certo che una risposta esauriente può essere data solo in contemplazione delle singole nuove disposizioni costituzionali. Abrogazione (Magnalbò) Una risposta negativa al quesito può essere data soltanto da chi sia convinto che la revisione della Costituzione debba essere esplicita e che eventuali ipotesi di contrasto non sanzionate da abrogazione espressa si configurino soltanto come mere rotture della Costituzione di natura eccezionale e, quindi, tali da consentire la sopravvivenza della normativa costituzionale.
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