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Dossier di documentazione e approfondimento sulle recenti iniziative relative al Titolo V della CostituzioneIl nuovo schema di riforma del titolo V della parte II della Costituzionedi Giovanni D'Alessandro - giovanni.dalessandro@uniroma1.it
Lo schema di disegno di legge costituzionale di (ri)modifica della Parte II del Titolo V della costituzione ha l'obiettivo dichiarato di “rimediare” alle carenze della disciplina introdotta con la legge cost. n.3/2001. Nella Relazione allegata allo schema, in particolare, vengono evidenziati i problemi sorti in relazione alla ‘persistenza di una vasta area di competenze concorrenti', alla ‘attribuzione alla competenza concorrente di materie incompatibili con la dimensione regionale' e alla ‘omissione o dimenticanza di altre materie, con conseguenti problemi di ricostruzione ermeneutica', alla ‘sparizione dell'interesse nazionale come clausola generale, con possibili riflessi negativi per l'unità e indivisibilità della Repubblica' e alla ‘mancanza di norme transitorie che accompagnassero il passaggio dal vecchio al nuovo sistema'. Tutte questioni che, tra l'altro, hanno visto crescere esponenzialmente il contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale tra Regioni e Governo. Cardini del nuovo testo di riforma sono: a) la proclamazione della Repubblica quale garante dei principi sanciti dalla Costituzione (nuovo art. 117, comma 1), con formulazione volta a ribadire il vigore e l'intangibilità dei principi costituzionali; b) la risistemazione delle materie di competenza legislativa statale e regionale, attraverso l'allestimento di un nuovo catalogo (assorbendo organicamente anche il contenuto del ddl costituzionale sulla c.d. Devolution) ed eliminando la previsione di materie di competenza legislativa concorrente (o ripartita) attualmente contenuta nell'art. 117, comma 3, con la conseguente attribuzione soltanto di materie di competenza esclusiva allo Stato o alla Regione. Resta comunque confermata la competenza residuale delle Regioni per ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione statale; c) la reintroduzione espressa del rispetto dell'interesse nazionale nell'esercizio della potestà legislativa regionale (nuovo art. 117, comma 4), ‘collante indispensabile di ogni ordinamento federale o regionalistico'. Si prevede che nelle materie di competenza legislativa regionale e nel rispetto delle linee di politica estera dello Stato, l'ente locale possa concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nuovo art. 117, ult. comma) e che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza legislativa, sono consultate durante le trattative internazionali (nuovo art. 117, comma 6). Viene estesa la potestà regolamentare dello Stato anche ai casi di esercizio dei poteri sostitutivi, oltre ad essere ora riconosciuta anche a favore di Comuni, Province, Città metropolitane e loro ‘unioni', per ciò che riguarda la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Vengono, inoltre, previsti un peculiare regime per Roma capitale (art. 4 dello schema), l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 116 e due ulteriori disposizioni transitorie e finali, stabilendo che le norme vigenti continueranno ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle leggi statali o regionali adottare in virtù dell'ordine delle nuove o diverse competenze e introducendo una clausola di maggior favore nei riguardi dell’autonomia delle Regioni speciali (art. 5 dello schema). Lo schema di disegno di legge, dopo un primo esame da parte della Conferenza Stato, Regioni e Autonomie locali, dovrà essere riapprovato definitivamente dal Consiglio dei ministri e poi presentato al Parlamento. Nelle intenzioni del Governo, infine, come ulteriore passo verso la federalizzazione dello Stato, si conferma, nella Relazione di accompagnamento allo schema, la volontà di introdurre una Camera rappresentativa delle Regioni e di revisionare il meccanismo di composizione della Corte costituzionale. |
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