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Il parametro nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale tra ius superveniens e principio di continuità dell'ordinamento giuridico

di Francesco Sacco - petitesac@tiscalinet.it
(Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università la Sapienza di Roma)

A seguito dell'entrata in vigore delle leggi costituzionali (nn. 1/1999 e 3/2001) di riforma del Titolo V della Costituzione sono sorti -specie con riferimento alle controversie costituzionali che in qualche modo riguardano il riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni- notevoli problemi di diritto intertemporale, la soluzione dei quali non è affatto agevole, anche a causa della mancata inclusione nelle leggi suddette di disposizioni "finali e transitorie".

Per i giudizi in via d'azione, ad esempio, ed in particolare per quelli promossi dalle Regioni avverso leggi statali prima della riforma costituzionale e tuttora pendenti dinanzi alla Corte, ci si chiede se debbano essere decisi assumendo come parametro le disposizioni costituzionali nel testo vigente al momento della presentazione dei ricorsi o, al contrario, quelle risultanti dalle nuove formulazioni volute dal legislatore costituzionale del 1999 e del 2001. L'interrogativo sembra trovare una prima risposta in due recenti pronunce della Corte costituzionale: si tratta delle sentt. nn. 376 (Pres. Ruperto; rel. Onida, depositata il 23 luglio 2002) e 422 (Pres. Ruperto; rel. Zagrebelsky, depositata il 18 ottobre 2002).

Nel primo caso la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questioni di legittimità costituzionale dell'art 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a, della legge 254 novembre 2000, n. 340 (recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), che, secondo le Regioni ricorrenti (Liguria ed Emilia-Romagna), si porrebbe in contrasto con l'art. 117 della Costituzione (nel testo originario), poiché consente l'emanazione di regolamenti statali di delegificazione in materie e procedimenti di competenza della legge regionale, la quale è invece assoggettata soltanto ai limiti dei principi fondamentali che si traggono da leggi, e non anche da regolamenti dello Stato, ancorché cedevoli rispetto agli atti legislativi regionali sopravvenuti. La sola Regione Liguria, inoltre, solleva la questione di legittimità anche dell'art. 6 della predetta legge 340 del 2000, che introducendo nel capo IV del d.lgs. 112/98 (Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive) l'art. 27 bis (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese), avrebbe di fatto esautorato, a favore dei Comuni, le competenze amministrative della Regione (e degli altri enti locali) in materia di insediamenti produttivi. Le norme impugnate, nella prospettiva assunta dalle ricorrenti, confliggerebbero anche (rectius: ancor più) con il nuovo regime delle autonomie risultante dalle leggi di revisione costituzionale, ferma restando la necessità di verificare se in alcuni casi, più che illegittimità sopravvenuta, non si sia prodotta abrogazione per incompatibilità (cfr. Punto 4.1 del Ritenuto in fatto).

La Corte, tuttavia, tenta di sgombrare il campo da tutte queste incertezze affermando che la questione va decisa, in base al principio tempus regit actum, avendo riguardo "esclusivamente alle disposizioni costituzionali nel testo anteriore alla riforma", mentre "l'eventuale incidenza delle nuove norme costituzionali" sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni, potrebbe dar luogo unicamente "a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione o dello Stato, senza che però venga meno, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione" (cfr. Punto 4 e 8 del Considerato in diritto).

L'orientamento della Consulta viene ribadito, in modo -per così dire- più deciso, nella recentissima sentenza n. 422 del 2002, con la quale si è dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo del 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), norma ritenuta dalla ricorrente Regione Abruzzo lesiva delle proprie competenze in merito al procedimento istitutivo del Parco nazionale "Costa teatina".

I giudici costituzionali, senza peraltro citare la sentenza di cui si è dato conto precedentemente, affermano nuovamente che la questione, sollevata anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001 con riferimento alle norme costituzionali allora vigenti, deve essere decisa sulla base di queste ultime e che, in caso di rigetto, il principio della necessaria continuità dell'ordinamento giuridico determina la vigenza della norma impugnata anche al di là dell'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale. L'ambito delle competenze determinate dalla nuova normativa costituzionale, d'altro canto, non sarebbe in alcun modo pregiudicato, perché esso potrà comunque essere fatto valere dallo Stato e dalle Regioni attraverso nuovi atti di esercizio delle competenze medesime, con i quali "possono prendere ciò che la Costituzione da loro, senza necessità di rimuovere previamente alcun impedimento normativo". Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la Corte conclude il proprio iter argomentativo stabilendo che le norme costituzionali che definiscono le competenze statali e regionali, contenute nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, potranno costituire parametro nei giudizi in via d'azione, "di norma" (corsivo nostro), solo con riferimento agli atti di esercizio delle rispettive potestà legislative "successivi" alla loro "nuova definizione costituzionale" (Punto 2 del Considerato in diritto).

Conclusivamente, la soluzione adottata dalla Corte nelle fattispecie in esame aggiunge un nuovo tassello utile a definire la vicenda dei giudizi pendenti dinanzi ad essa dopo la riforma costituzionale del Titolo V, che si compone anche, come è noto, di precedenti decisioni che hanno dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi statali contro leggi regionali (ad es. sent. n. 17/2002) e la restituzione degli atti al giudice a quo nei giudizi incidentali (da ultimo, ordd. nn. 96, 166 e 339 del 2002).

(31/10/2002)

 


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