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Cronache
La Conferenza unificata sceglie un regionalismo collaborativo
di Alessandro Sterpa - sterpa@web.de
(Dottorando di ricerca in Teoria dello Stato ed istituzioni politiche
comparate Facoltà di Scienze Politiche - Università degli
Studi di Roma "La Sapienza")
Il 20 giugno u.s., la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie
locali ha adottato un accordo
recante un'intesa inter-istituzionale per l'adeguamento dell'ordinamento
alla riforma del titolo V della Costituzione.
La Conferenza unificata, istituita con il d.lgs n. 281 del 1997, riunisce
le altre due sedi di confronto tra gli esecutivi delle autonomie territoriali,
cioè la Conferenza Stato-Regioni e quella Stato-Autonomie territoriali.
Essa si costituisce ogni qualvolta le due Conferenze debbano trattare
materie e compiti di interesse comune delle Regioni, Provincie, Comuni
e Comunità montane. La Conferenza unificata è presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e ne fanno parte (oltre alla
componente governativa) il Presidente dell'Anci (Associazione dei comuni
d'Italia), quello dell'Upi (Unione Province italiane) e quello dell'Uncem
(Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani), 14 sindaci
designati dall'Anci e 6 Presidenti di Provincia scelti dall'Upi, nonché
i 20 Presidenti delle Regioni ed i due Presidenti delle Province autonome.
Per le sue deliberazioni è necessario l'assenso distinto del Governo
e di ciascun gruppo di autonomie che compongono rispettivamente le altre
conferenze.
La Conferenza (più in generale il sistema delle
Conferenze) è una sede privilegiata di contatto tra gli esecutivi
degli enti territoriali che compongono la Repubblica e gli atti adottati
in seno ad essa hanno una forte valenza politica. Pur essendo stata investita
di funzioni amministrative, soprattutto a causa del rafforzamento delle
procedure e dell'ampliamento dei compiti, la Conferenza rimane comunque
un luogo innanzitutto di dialogo politico.
L'accordo del 20 giugno è stato adottato ai sensi dell'art. 9 del
d.lgs n. 281 del 1997, comma secondo, lettera c), ai sensi del quale la
Conferenza "promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province,
comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di
interesse comune”. Detti accordi, prosegue il disposto legislativo,
sono adottati "in attuazione del principio di leale collaborazione
e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità
ed efficacia dell'azione amministrativa”.
Come si vede, dunque, l'accordo si ispira alla logica
del regionalismo cooperativo e mira ad improntare i rapporti tra gli enti
territoriali della Repubblica su basi collaborative. L'accettazione dello
spirito collaborativo ed il rifiuto di quello competitivo appaiono chiari
in molti punti dell'intesa raggiunta il 20 giugno in Conferenza unificata.
Nel testo si legge che, scopo dell'attività interistituzionale
in esame, è di "pervenire ad una valutazione concertata dei
più delicati temi e profili istituzionali”. Poiché
"il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende necessario un
comune impegno che consenta di realizzare, contemperando le ragioni dell'unità
con quelle delle autonomie, una più consapevole direzione politico-istituzionale
del processo di adeguamento alle nuove disposizioni costituzionali”,
si tenta di "addivenire a soluzioni condivise in ordine alle rilevanti
questioni interpretative e di attuazione della riforma”.
Non a caso è auspicata questa collaborazione anche in sede di definizione delle rispettive competenze legislative
di Regioni e Stato (in tema da ultimo la sentenza n. 282 del 2002 della
Corte costituzionale, depositata proprio il 26 giugno u.s.) includendo "l'individuazione di soluzioni volte a prevenire
e limitare il contenzioso costituzionale”. Proprio per favorire la corrispondenza degli atti adottati alle competenze
di cui l'ente territoriale è titolare "lo Stato e le Regioni assumono l'impegno di verificare, in fase di
predisposizione degli atti normativi, il puntuale rispetto degli ambiti di competenza”. Ciò dovrebbe avvenire
per impulso degli esecutivi poiché "i Presidenti delle Regioni si impegnano ad orientare, in ogni sede ed
in ogni fase, l'iniziativa legislativa delle Giunte” ed il Presidente del Consiglio "si impegna ad emanare
una direttiva a tutti i Ministri per orientare l'iniziativa legislativa del Governo, in ogni sede ed in ogni fase, al
rispetto del nuovo assetto costituzionale”.
La Conferenza unificata, dunque, auspica che il nostro
regionalismo si ispiri ad un modello collaborativo, considerando questo
modello come quello delineato dal nuovo disegno costituzionale. L'alternativa
al modello cooperativo è rappresentata dal regionalismo duale e
competitivo. In virtù di esso i rapporti tra gli enti territoriali
si fondano su di una rigida separazione delle competenze e sulla predisposizione
di adeguati strumenti di garanzia. Al contrario la logica collaborativa
presuppone strumenti di consultazione, tavoli di mediazione e procedure
d'intesa e d'accordo.
In realtà la dottrina è divisa su quale sia il modello autonomistico
disegnato dalla riforma costituzionale. In questa ricerca del modello,
fatta soprattutto di dialogo tra le istituzioni, le forze politiche ed
i soggetti politicamente rilevanti, si inserisce anche la Conferenza unificata.
Essa non solo auspica il rafforzamento della logica cooperativa, ma si
candida anche ad essere il centro della sua estrinsecazione. Per esempio
la Conferenza auspica che si vengano a costruire "modalità
operative e di collaborazione tra il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (Cipe)”, la Conferenza Stato-Regioni e
la Conferenza unificata. Inoltre, si legge nell'accordo, che la sede istituzionale
di confronto tra gli enti è la Conferenza unificata, le cui riunioni
"costituiscono il momento di confronto politico, di valutazione,
di indirizzo e di verifica per l'attuazione della presente intesa”.
Nell'accordo trova spazio anche l'auspicio che si effettui
l'integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali
con i rappresentanti delle Regioni (come previsto dall'art. 11 della Legge
costituzionale n. 3 del 2001) e che siano istituiti i Consigli regionali
delle Autonomie (art. 123 Cost.). Ovviamente, nella costruzione del modello
di regionalismo collaborativo queste sedi non sono considerate come alternative
alla Conferenza, poiché il vero antagonista dei progetti di centralità
del sistema delle Conferenze è soprattutto il Senato delle Regioni.
Ma, come sappiamo, nella recente riforma costituzionale di esso non vi
è traccia.
Vale la pena ricordare, inoltre, che l'intesa raggiunta
riconosce la necessità di attuare il federalismo fiscale e a tal
fine suggerisce di introdurre nel Documento di programmazione economica
e finanziaria (Dpef) la previsione di una conferenza mista per definirne
la struttura e per l'avvio del trasferimento delle risorse finanziarie
necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali.
Infine, per completare il disegno autonomistico, la Conferenza auspica
l'attuazione delle disposizioni degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione
per quanto concerne l'esercizio delle funzioni statutarie, regolamentari
ed amministrative degli enti locali. Si legge nell'accordo che l'attuazione
del dettato costituzionale richiederebbe, oltre la definizione delle funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117
Cost., secondo comma, lett. p), l'applicazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza nell'attribuzione delle funzioni e la
revisione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
L'accordo in esame costituisce, dunque, un ulteriore contributo al dibattito
sull'attuazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
(04/07/2002)
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