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Dottrina :: Libertà e diritti fondamentali
Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*
di Gaetano Silvestri
* Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007
SOMMARIO: 1. I rischi dell’universalismo e del relativismo. 2. – La dignità umana come presupposto assiologico dell’ordinamento costituzionale. 3. – Carattere assoluto della dignità umana. 4. - Dignità umana e modelli culturali e sociali imposti. – 5. – Rispetto della persona e interessi pubblici. 6. – Tutela della dignità e limiti rispettivi dei legislatori e delle corti costituzionali. 7. – Problemi epocali.
1. - Quando si sente parlare della dignità della persona come valore supremo e universale, e si considera ciò che avviene nel mondo contemporaneo, torna alla mente il famoso incipit del “Contratto sociale” di Rousseau (“L’uomo è nato libero, ma ovunque è in catene”) e si è tentati di adattarlo al nostro tema, dicendo: la dignità dell’uomo è, per sua natura, intangibile, ma ovunque è calpestata”.
Una dose di sano pessimismo è necessaria per evitare che le discussioni sulla dignità umana e su altri valori supremi finiscano per assegnare a questa un significato così ampio e comprensivo da facilitare – contro le intenzioni dei suoi entusiasti sostenitori – una sua lettura interamente “relativistica”. Un relativismo estremo in questo campo da una parte avrebbe il vantaggio di non identificare la dignità, come valore universale, con particolari dottrine religiose, filosofiche o politiche, ma presenterebbe, d’altra parte, il rischio di consentire progressive erosioni del suo contenuto essenziale, con la giustificazione di non voler escludere “culture” diverse da quella occidentale. Queste ultime possono avere, della dignità, visioni molto distanti dalla tradizione storica e dal bagaglio teorico – primo tra tutti l’insegnamento kantiano - che stava alle spalle dei Costituenti europei del secondo dopoguerra, alla metà del XX secolo, e che gli stessi tentavano di recuperare dopo l’immane tragedia della seconda guerra mondiale.
Il secolo scorso ha visto Auschwitz ed il Gulag, entrambi manifestazioni dell’”orrore assoluto”, punto terminale ed espressione fisica di una auctoritas senza limiti. Il secolo XXI continua purtroppo a presentare grandi estensioni del Pianeta, ove la dignità umana è quotidianamente calpestata. Anche all’interno degli stessi paesi occidentali sviluppati continuano ad esistere fenomeni di povertà ed emarginazione sociale che generano forme disparate di lesione della dignità (pensiamo agli homeless, agli immigrati, ma anche al potere costrittivo della criminalità organizzata e comune verso una società in cui i deboli sono sempre più indifesi e spesso costretti a prostrarsi di fronte ai violenti ed ai prepotenti).
2. - Premessa necessaria alla precisazione del valore della dignità è innanzitutto il riconoscimento dell’anteriorità dell’uomo rispetto allo Stato. Nell’Assemblea costituente italiana ciò fu affermato esplicitamente nell’ordine del giorno Dossetti, ispirato ad una visione cristiana dell’uomo, presentato, con l’approvazione anche di opposte sponde politiche, nella seduta del 9 settembre 1946.
La dignità possiede pertanto un plusvalore, in quanto è il cuore del principio personalista, che, assieme a quello egualitario, sorregge il grande edificio del costituzionalismo contemporaneo.
Questa affermazione generale ha come conseguenza logica e giuridica che la dignità, in quanto presupposto assiologico dei diritti fondamentali, prende il posto, come ha rilevato Peter Häberle, della stessa sovranità popolare, nel senso che lo stesso popolo sovrano non possiede il potere giuridicamente fondato di intaccare la dignità della persona. A questo proposito è molto significativo l’art. 1 della Costituzione del Portogallo, che pone la dignità della persona umana e la volontà popolare a fondamento della Repubblica sovrana, con ciò affermando che sarebbe inconcepibile una volontà popolare in contrasto con la dignità della persona e che quest’ultima non potrebbe mai essere realizzata in un ordinamento non democratico.
Lo stesso concetto esprime l’art. 10, comma 1, della Costituzione spagnola, che pone la dignità della persona, e i diritti fondamentali che ad essa si collegano, a fondamento dell’ordine politico. Anche in questa norma costituzionale è dichiarata la priorità della dignità umana rispetto alla stessa sovranità popolare, che fa parte dell’ordine politico, ma non lo trascende.
La supremitas della dignità la innalza a criterio di bilanciamento di valori, senza che essa stessa sia suscettibile di riduzioni per effetto di un bilanciamento. Essa non è effetto di un bilanciamento, ma è la bilancia medesima.
Sia che la dignità trovi posto nella Costituzione per mezzo di una disposizione esplicita, come avviene, ad esempio, nella Costituzione tedesca, in quella portoghese ed in quella spagnola (ed in tante altre), sia che la stessa sia un implicito presupposto della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, come avviene nella Costituzione italiana, il punto fondamentale è che la sua intangibilità entrerebbe in contraddizione con l’essere considerata frutto di una volizione soggettiva, fosse anche del potere costituente.
3. - Questa affermazione richiede qualche precisazione di ordine più concreto.
Il principio personalista si esprime in pieno solo nel nucleo irriducibile della dignità, che contrassegna la persona umana anche al di là della sua stessa esistenza fisica. Ha osservato giustamente un illustre costituzionalista italiano, recentemente scomparso, Sergio Panunzio, che la dignità dell’uomo si conserva, e quindi deve essere tutelata, al di la della vita e della morte. Il gratuito dileggio, sia fisico che morale, di chi non è più in vita può trovare spiegazioni sul piano storico contingente, ma mai su quello dei valori. Bisogna diffidare di uno storicismo giustificazionista, che confonde l’essere con il dover essere ed evita il giudizio etico su ciò che accade o è accaduto o tende a darlo in modo unilaterale.
Per lo stesso motivo, la Repubblica può chiedere, in casi estremi, ai cittadini anche il sacrificio della vita (come nel caso di guerra difensiva, l’unica ammessa dalla Costituzione italiana: art. 52 Cost.: la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino), ma non quello della dignità. Se si toglie la dignità ad una persona si infligge alla stessa una pena più grave della morte. In questa luce deve essere interpretato il terzo comma dello stesso art. 52: “L’ordinamento delle Forze armate si ispira allo spirito democratico della Repubblica”. Tale norma non abolisce certamente la gerarchia e la disciplina militare, ma introduce il limite invalicabile del rispetto della dignità delle persone, ancorché inserite in strutture contrassegnate da gradi diversi di limitazione della libertà: carceri, ospedali, istituti scolastici etc..
4. - La Corte costituzionale italiana, nella sentenza n. 293 del 2000, ha affermato che “quello della dignità della persona umana è valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo”. Come tutti principi generali, essa è caratterizzata – come ha osservato molti anni addietro Emilio Betti - da una perenne eccedenza assiologica rispetto alle norme giuridiche che tendono a realizzarla. Sarebbe però riduttivo limitarsi a considerarla solo la fonte della tutela dei diritti fondamentali previsti dalle Costituzioni positive. Assomiglierebbe troppo ad un “primo motore immobile”, ad una sorta di “Grundwert” altrettanto ipotetico della “Grundnorm” kelseniana.
La dignità della persona deve sempre riferirsi alla persona umana concreta, quale essa è e non quale dovrebbe essere secondo punti di vista religiosi, filosofici o ideologici. La dignità implica che l’identità specifica di ciascun individuo venga preservata e considerata – come è scritto testualmente nella sentenza n. 13 del 1994 della Corte costituzionale italiana – “un bene in sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata”. La dignità non appartiene a chi se la merita, secondo criteri di valutazione assunti dalle leggi dello Stato o risultanti dalla cultura dominante, ma a tutte le persone, qualunque sia o sia stato il loro comportamento. Essa non è soltanto una “dote” dell’essere umano, ma si identifica con la persona, per il semplice motivo che un individuo privato della sua dignità soffre della negazione della sua stessa umanità.
Ad esempio, quando si dice che le pene non devono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, Cost. italiana), non si vuol certo dire che i condannati devono essere indottrinati e costretti ad essere buoni cittadini e onesti lavoratori secondo le prescrizioni religiose o ideologiche di uno Stato etico, ma che devono essere loro date le opportunità di reinserirsi nella società attraverso un processo di acquisizione di nuovi strumenti di consapevolezza. I giudici costituzionali hanno la rilevante e difficile responsabilità di vigilare che la dignità non diventi uno schermo dietro il quale si possono celare violenze sociali e culturali ad essa apparentemente ispirate. Così come non si può costringere un uomo ad essere libero (come pretendeva Rousseau), allo stesso modo non si possono imporre comportamenti conformi a particolari modelli di dignità imposti dall’alto.
5. - La dignità costituisce limite invalicabile anche della prevalenza degli interessi collettivi su quelli individuali. Ad esempio, l’art. 32 della Costituzione italiana ammette che la legge possa prevedere trattamenti sanitari obbligatori, ma impone altresì che “in nessun caso” essi possono violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Anche quando l’interesse pubblico giunge al massimo grado di intensità, il nucleo essenziale della dignità deve rimanere intatto.
Tale nucleo essenziale, cui si ispirano le Costituzioni moderne, è racchiuso proprio nella nozione di “rispetto”, che si presenta come una sintesi di riconoscimento e di pari considerazione del valore dei singoli individui e delle formazioni sociali ove si sviluppa la loro personalità. Per questo motivo anche il principio, in sé giusto e razionale, della proporzionalità della retribuzione del lavoratore alla quantità ed alla qualità del suo lavoro trova un limite insuperabile nella necessità che lo stesso possa assicurare a sé ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Anche se il lavoro prestato possiede un valore economico intrinseco molto basso, a causa della sua scarsa qualificazione, ciò non giustifica salari che non siano in grado di offrire al lavoratore ed alla sua famiglia quella considerazione sociale che deriva dall’essere liberi dal bisogno e dalla soggezione personale e morale che da questo deriva. La “pari dignità sociale”, di cui parla l’art. 3 della Costituzione italiana fonda il diritto di ciascuna persona ad esigere il rispetto dovuto a chi possiede i mezzi per provvedere in modo autonomo alla soddisfazione dei propri bisogni materiali e spirituali, per vivere, come si usa dire, una vita degna di essere vissuta.
6. - Compito di una Corte costituzionale non è soltanto quello di eliminare dall’ordinamento quelle norme che si pongono in palese contrasto con questo valore fondamentale, ma anche quello di rimediare, nei limiti degli strumenti tecnico-giuridici offerti dall’ordinamento, alle omissioni ed alle violazioni indirette tutte le volte in cui la prassi quotidiana degli operatori del diritto faccia emergere situazioni dalle quali deriva una lesione della dignità. L’applicazione pratica di tale criterio è tutt’altro che facile. Faccio un solo esempio. La consistenza dei c.d. diritti sociali (salute, istruzione, casa etc.) è condizionata dalla limitatezza delle disponibilità finanziarie dello Stato e degli enti pubblici. Da tale limitatezza deriva l’esigenza di bilanciare il grado di soddisfazione di alcuni diritti con l’entità delle risorse disponibili. Tale bilanciamento è frutto di indirizzi politici contingenti, che possono essere orientati in un senso o in altro, senza che il giudice delle leggi possa interferire nelle scelte del Parlamento e del Governo. Tuttavia da un certo bilanciamento politico può derivare una diminuzione delle tutele che scende al di sotto di soglie minime, oltre le quali si ritiene leso, ad esempio, “il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (sentenza n. 111 del 2005, confermata dalla sentenza n. 162 del 2007).
La tutela della dignità richiede che vi sia un’equa ripartizione delle risorse disponibili, in modo da non privare alcuni soggetti o categorie di soggetti di beni e servizi essenziali, senza i quali la vita non è più “dignitosa”.
Quali sono però i limiti concreti della discrezionalità politica del Parlamento e del Governo nella distribuzione delle risorse tra coloro che hanno titolo ad essere sostenuti dallo Stato per poter condurre un’esistenza libera e dignitosa? Propria l’estrema generalità del precetto che impone la tutela della dignità implica una valutazione elastica, che rapporti il livello di tutela alla concreta situazione storica. Ciò non deve meravigliare, se si pensa che la dignità è concetto relazionale, in quanto essa si fonda sul rispetto dovuto a ciascuna persona, nel contesto storico-concreto, in rapporto alle condizioni degli altri.
7. - A questo punto occorrerebbe parlare della tutela della dignità su scala più vasta, nel raffronto tra gruppi sociali, etnie, nazioni e continenti. La privazione o la lesione della dignità comincia ad essere valutabile secondo standard mondiali, che impongono di guardare oltre i confini nazionali o continentali, nello spazio globale, dove la conquistata dignità di alcuni (ad esempio, le classi lavoratrici dei paesi occidentali sviluppati), può essere contraddetta dalla privazione della dignità di milioni di persone che hanno la sfortuna di vivere in paesi poveri del Sud del mondo. Si tratta purtroppo di problemi di enorme portata, che vanno ben al di là del raggio di azione dei giudici costituzionali di singoli Stati e reclamano una tutela sempre più ultranazionale ed internazionale di questo valore primario, sempre necessario, ma sempre in pericolo.
(14 marzo 2008) |