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Dossier di documentazione e approfondimento sulle recenti iniziative relative al Titolo V della Costituzione

Il ddl di riforma dell'art. 117 della Costituzione

di Andrea Buratti - cronache@associazionedeicostituzionalisti.it
(dottorando di ricerca in "Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate" presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università "La Sapienza" di Roma)

Il disegno di legge in questione mira ad introdurre un nuovo comma all’interno dell’art. 117 della Costituzione. Il nuovo comma si inserirebbe dopo il quarto, e dunque successivamente alla clausola di residualità, che assegna alle Regioni la competenza legislativa esclusiva sulle materie non incluse nei precedenti elenchi.

L’attribuzione alle Regioni della competenza legislativa esclusiva nelle materie indicate non è immediatamente efficace con l’entrata in vigore della revisione costituzionale, ma necessita di un’attivazione da parte delle Regioni, ovvero di una qualche loro iniziativa.

L’art. 2 del ddl in oggetto estende alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni della legge che prevedono forme di autonomia più ampie – sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia.

Le materie così attribuite alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni riguarderebbero:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale.

In materia di istruzione (lett. b) e c)), in realtà, la normativa proposta sembra cozzare con il disposto del terzo comma dell’art. 117, il quale attribuisce la materia dell’istruzione alla competenza legislativa concorrente, in conformità per altro con l’attribuzione alla competenza legislativa esclusiva statale delle «norme generali sull’istruzione» (art. 117, co. 2, lett. n)).

In tema di sanità, sembrerebbero profilarsi alcune ambiguità in relazione all’attribuzione alla competenza legislativa concorrente della «tutela della salute», in conformità peraltro con l’attribuzione alla competenza esclusiva statale della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, co. 2, lett. m)).

In materia di polizia locale – quantunque la lett. h) del secondo comma dell’art. 117, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in tema di «ordine pubblico e sicurezza», prevedendo esplicitamente una sola deroga, ovvero la «polizia amministrativa locale», sembrerebbe escludere ulteriori deroghe rispetto a quelle esplicitate – non risulta tuttavia un’antinomia specifica tra il testo del vigente art. 117 e quello proposto.

Se è vero che la relazione del Governo, così come le posizioni espresse in sede di dibattito parlamentare dai deputati della maggioranza, hanno insistito sulla compatibilità tra testo vigente e testo di revisione, è altresì vero che, tuttavia, l’approvazione della presente riforma costituzionale – sempre che non incontri resistenze in ordine alla violazioni di principi fondamentali, nel caso specifico il principio di unità dello Stato, dato il carattere di assoluta preminenza delle materie dalle quali la competenza legislativa statale risulterebbe estromessa – comporterebbe l’inclusione nel testo costituzionale di contraddizioni piuttosto evidenti, evitabili solo con una riforma più ampia ed organica del testo dell’art. 117 Cost., quantomeno nel senso di un’abrogazione esplicita della normativa vigente in contrasto con quella oggetto del ddl di revisione.


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