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DISEGNO
DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
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Approvato dal Senato della Repubblica |
Approvato dalla Camera dei deputati |
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Art. 1. |
Art. 1. |
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(Attuazione dell’articolo 117, primo e
terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale) |
(Attuazione dell’articolo 117, primo e
terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale) |
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1.
Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni,
ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti
dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui
all’articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della
sovranità, di cui all’articolo 11 della Costituzione, dall’ordinamento
comunitario e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di
autorizzazione. |
1.
Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni,
ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti
dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui
all’articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della
sovranità, di cui all’articolo 11 della Costituzione, dall’ordinamento
comunitario e dai trattati internazionali. |
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2.
Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale
continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al
comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla
legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli
effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. |
2. Identico. |
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3.
Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni
esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei princìpi fondamentali
espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle
leggi statali vigenti. |
3. Identico. |
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4.
In sede di prima applicazione, per orientare l’iniziativa legislativa dello
Stato e delle Regioni fino all’entrata in vigore delle leggi con le quali il
Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i
Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei
princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie
previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai
princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed
omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono
trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per
le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall’assegnazione
alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i
testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da
rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni. Il parere
parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le
questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati
rilevando se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei
princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente
comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di
principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle
disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità
alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai
Presidenti delle Camere una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni di difformità dal parere parlamentare. |
4.
In sede di prima applicazione, per orientare l’iniziativa legislativa dello
Stato e delle Regioni fino all’entrata in vigore delle leggi con le quali il
Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i
Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei
princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie
previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai
princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed
omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l’acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza
Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro
sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il
parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni
dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare
definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
siano indicati alcuni dei princìpi fondamentali ovvero se vi siano
disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e
non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano
a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal
caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo,
oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere
o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente
della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione
nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere
parlamentare. |
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5.
Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera
ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le
stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a
norma dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione. |
5. Identico. |
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6.
Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo
si attiene ai seguenti criteri direttivi: |
6. Identico: |
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a)
individuazione dei princìpi fondamentali per settori organici della materia
in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da
quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da
salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; |
a) identica; |
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b)
considerazione prioritaria, ai fini dell’individuazione dei princìpi
fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l’unità
giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei
trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela
dell’incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princìpi
generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o
autorizzatori; |
b) identica; |
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c)
considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali
derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione; |
c) identica; |
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d)
considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall’articolo
117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale; |
d)
considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall’articolo
51, primo comma, e dall’articolo 117, settimo comma, della Costituzione,
alla legislazione regionale; |
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e)
coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale
semplificazione. |
e) identica. |
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Art. 2. |
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(Delega al Governo per l’attuazione
dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per
l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) |
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1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto
con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la
devoluzione e dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi
diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane
nonchè per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di
riferimento. |
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2.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì,
nell’ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle
disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
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3.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l’acquisizione dei
pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni
dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per
l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
da rendere entro quarantacinque giorni dall’assegnazione alle Commissioni
medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le
proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere,
rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei
testi medesimi. |
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4.
Nell’attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi: |
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a)
garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle
Regioni, l’autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali
ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonchè la
valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane; |
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b)
individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città
metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della
coesione dell’ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo
locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di
ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento
dell’ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di
riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle
funzioni storicamente svolte; |
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c)
valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione
nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne
l’esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche
dimensionali e strutturali, ne garantisca l’ottimale gestione anche mediante
l’indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni; |
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d)
prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento
delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la
partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di
consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato; |
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e)
attribuire all’autonomia statutaria degli enti locali la potestà di
individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il
funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità dell’azione amministrativa, nonchè forme e modalità di intervento,
secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi
previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera
b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; |
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f)
prevedere una disciplina di princìpi fondamentali idonea a garantire un
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla
base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni
economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli
interventi previsti dall’articolo 119, terzo e quinto comma, della
Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell’Alta Commissione di
studio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27
dicembre 2002, n. 289; |
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g)
procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali,
comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli
enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
attraverso la modificazione, l’integrazione, la soppressione e il coordinamento
formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza
sistematica della normativa, l’aggiornamento e la semplificazione del
linguaggio normativo; |
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h)
adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto
dell’articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di
partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati; |
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i)
individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e
il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e
democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e
assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto
stabilito per i Comuni e le Province; |
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l)
definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di
incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo
conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e
Province; |
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m)
mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi
degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale
attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonchè, fatta salva la
polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica nonchè le disposizioni volte ad
assicurare la conformità dell’attività amministrativa alla legge, allo
statuto e ai regolamenti; |
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n)
valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di
competenza statale affidati ai comuni; |
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o)
garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale; |
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p)
indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto
dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni; |
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q)
rispettare i princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare
salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano. |
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5.
La decorrenza dell’esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane che, a seguito dell’adozione dei decreti legislativi di
cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita
alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita
dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in
conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell’economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o
più disegni di legge collegati, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra
finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei
predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con
l’indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della
valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti
all’espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme
concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione. |
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6.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei princìpi e dei
criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi medesimi. |
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7.
I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Art. 2. |
Art. 3. |
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(Testi unici delle disposizioni
legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle
materie di legislazione concorrente) |
(Testi unici delle disposizioni
legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle
materie di legislazione concorrente) |
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1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, il
Governo è autorizzato, una volta emanati i decreti legislativi di cui
all’articolo 1, a raccogliere in testi unici le disposizioni legislative
residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi
le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad
assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica. |
1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, il
Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, uno o più
decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente
compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei
nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di
carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento
nonché la coerenza terminologica. |
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2.
Gli schemi di testo unico, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza
Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dall’assegnazione, i testi
unici possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare. |
2.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo
l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle
Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta
giorni dall’assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati
anche in mancanza del parere parlamentare. |
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Art. 3. |
Art. 4. |
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(Attuazione dell’articolo 114, secondo
comma, e dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di
potestà normativa degli enti locali) |
(Attuazione dell’articolo 114, secondo
comma, e dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di
potestà normativa degli enti locali) |
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1.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste
nella potestà statutaria e in quella regolamentare. |
1. Identico. |
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2.
Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in
materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla
legge statale in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, stabilisce i princìpi di organizzazione e funzionamento
dell’ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle
minoranze e le forme di partecipazione popolare. |
2. Identico. |
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3.
L’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel
rispetto delle norme statutarie. |
3. Identico. |
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4.
La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle
funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata
alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione
dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità,
secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli
articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione. |
4. Identico. |
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5.
Il potere normativo è esercitato anche dalle forme associative tra gli enti
locali. |
5.
Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle
Comunità montane e isolane. |
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6.
Fino all’adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti
norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente
articolo. |
6. Identico. |
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Art. 4. |
Art. 5. |
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(Attuazione dell’articolo 117, quinto
comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia
comunitaria) |
(Attuazione dell’articolo 117, quinto
comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia
comunitaria) |
|
1.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione
degli atti comunitari, partecipando, nell’ambito delle delegazioni del Governo,
alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del
Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede
di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle
autonomie speciali e, comunque, garantendo l’unitarietà della
rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione
designato dal Governo. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi
dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione è designato
dal Governo d’intesa con le Regioni. L’intesa è raggiunta in sede di
Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo di cooperazione tra
Governo, Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario,
concernente l’individuazione di criteri per la determinazione delle materie.
L’accordo di cooperazione è concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni. In
mancanza dell’accordo di cooperazione e qualora l’intesa non sia raggiunta
entro il termine di venti giorni dalla data di prima iscrizione della
questione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, il Capo
delegazione è designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei
bilanci delle amministrazioni di ciascun ente. |
1.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione
degli atti comunitari, partecipando, nell’ambito delle delegazioni del
Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati
del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in
sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle
autonomie speciali e, comunque, garantendo l’unitarietà della
rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione
designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista
la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie
che spettano alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di
Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla
base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di
cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale
stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in
mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo.
Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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2.
Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi
comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o
delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora
esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle
Regioni e delle Province autonome. |
2. Identico. |
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Art.
5. |
Art.
6. |
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(Attuazione dell’articolo 117, quinto e
nono comma, della Costituzione sull’attività internazionale delle regioni) |
(Attuazione dell’articolo 117, quinto e
nono comma, della Costituzione sull’attività internazionale delle regioni) |
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1.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
propria competenza legislativa, provvedono direttamente all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva
comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei
successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri
e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità
delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili. |
1.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
propria competenza legislativa, provvedono direttamente all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva
comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei
successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri
e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità
delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili. |
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2.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali
interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico,
sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo
internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al
Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi
ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento
medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le
Province autonome possono sottoscrivere l’intesa. Con gli atti relativi alle
attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello
Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri
finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di
cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione. |
2. Identico. |
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3.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati
accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente
entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di
natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico,
sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e
dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui
all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali
dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia
autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli
affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai
Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi
e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si
svolgano all’estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti
uffici consolari italiani possono, previa intesa con la Regione o con la
Provincia autonoma, intervenire e collaborare alla conduzione delle
trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere
l’accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il
quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
gli affari regionali, ed accertata l’opportunità politica e la legittimità
dell’accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma
previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione
di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi
della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del
conferimento di pieni poteri sono nulli. |
3.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati
accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente
entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di
natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico,
sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e
dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui
all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali
dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia
autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli
affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai
Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi
e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si
svolgano all’estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti
uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia
autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o
la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l’accordo, comunica il relativo
progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed
accertata l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo, ai sensi del
presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del
diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio
1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni
poteri sono nulli. |
|
4.
Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente. |
4. Identico. |
|
5.
Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla
Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità
inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e
dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso,
sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli
affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei
ministri che, con l’intervento del Presidente della Giunta regionale o
provinciale interessato, delibera sulla questione. |
5. Identico. |
|
6.
In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la
responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni
dell’articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili. |
6.
In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la
responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni
dell’articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili. |
|
7.
Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a
svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro
attribuite, secondo l’ordinamento vigente. |
7.
Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a
svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro
attribuite, secondo l’ordinamento vigente, comunicando alle Regioni
competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa. |
|
Art. 6. |
Art. 7. |
|
(Attuazione dell’articolo 118 della
Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative) |
(Attuazione dell’articolo 118 della
Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative) |
|
1.
Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a
conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata
in vigore della presente legge, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l’unitarietà di
esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell’azione
amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di
programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini
dell’assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di
autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo
economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando
sono impiegate risorse pubbliche, si applica l’articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente
attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o
associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni. |
1. Identico. |
|
2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato
avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie,
umane e organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti
previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. A tal fine, sulla base
degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata: «Conferenza unificata», diretti al
trasferimento dei suddetti beni e risorse, il Governo, su proposta del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o
più disegni di legge collegati, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra
finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei
predetti disegni di legge deve essere corredato della relazione tecnica con
l’indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle
risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, ai fini della
valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti
all’espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative
al nuovo sistema finanziario in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione. |
2.
Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle
occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie
locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare
all’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti da
conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il
recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve
essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle
norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell’articolo 119
della Costituzione. |
|
|
3.
Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell’approvazione dei disegni di
legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti
beni e risorse secondo princìpi di invarianza di spesa e con le modalità
previste al numero 4) del punto II dell’Accordo del 20 giugno 2002, recante
intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si
provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio
dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere
corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro
trenta giorni dall’assegnazione. |
|
|
4.
Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di
venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario
per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto
trasmessi nello stesso periodo all’esame delle Commissioni. Qualora sia
concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per
l’espressione del parere, i termini per l’adozione dei decreti sono prorogati
di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello
prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere
adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell’economia
e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui
essi formulano identiche condizioni. |
|
|
5.
Nell’adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle
risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti
decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti
locali possono provvedere all’esercizio delle funzioni relative ai beni e
alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata
in vigore delle leggi di cui al comma 2. |
|
3.
Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente
articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo
le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti. |
6.
Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente
articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo
le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli
effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. |
|
4.
La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica,
verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità
interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, secondo i
princìpi del controllo collaborativo, il perseguimento degli obiettivi posti
dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali
ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle
verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. |
7.
La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica,
verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità
interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel
rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di
principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana
gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli
interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli
degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto
speciale, nell’esercizio della loro competenza, di adottare particolari
discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei
parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si
avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell’interno. |
|
5.
Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione
finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché
pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere
formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie, se istituito, anche
da Comuni, Province e Città metropolitane. |
8.
Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione
finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché
pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere
formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se
istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. |
|
6.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere
integrate da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto
della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle
autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal
Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative
dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono
scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali
acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche,
economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica
cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a
tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri
della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina
è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità
previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma e ai commi 4 e 5, ciascuna sezione
regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di
personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento
economico resta a carico dell’amministrazione di appartenenza. Possono essere
utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari
comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni
regionali. Per assicurare professionalità adeguate alle esigenze tecniche
del controllo collaborativo di cui alle precedenti disposizioni, i bandi di
concorso previsti dall’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961,
n. 1345, e successive modificazioni, riservano una percentuale non
inferiore a un quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche
amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di
anzianità, che sia dotato del diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio
equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata
disciplina delle prove di esame. In seguito all’abrogazione dell’articolo 130
della Costituzione, è rimessa all’autonomia statutaria e regolamentare degli
enti locali la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi
sostitutivi in caso di inerzia dell’amministrazione, salvo il potere del
Governo previsto dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione. |
9.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere
integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da
due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della
Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle
autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal
Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni
rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti
componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le
esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie
aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi
durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status
dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata
dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri
finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del
Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma
dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di
controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della
Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta
a carico dell’amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a
tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e
provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni
regionali. |
|
Art.
7. |
Art.
8. |
|
(Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo) |
(Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo) |
|
1.
Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120 della Costituzione, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del
Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari,
anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. |
1.
Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli
enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il
Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i
provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il
Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. |
|
2.
Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di
porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i
provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro competente per materia. L’articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n.
86, è abrogato. |
2. Identico. |
|
3.
Qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città
metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di
sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il
Consiglio delle autonomie locali. |
3.
Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora
l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città
metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di
sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il
Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. |
|
4.
Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia
procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo
120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i
provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai
rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame. |
4. Identico. |
|
5.
I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità
perseguite. |
5. Identico. |
|
6.
Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza
Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione
delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei
commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
6. Identico. |
|
Art.
8. |
Art.
9. |
|
(Attuazione degli articoli 123, secondo
comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte
costituzionale) |
(Attuazione degli articoli 123, secondo
comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte
costituzionale) |
|
1.
L’articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
«Art.
31. – 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto
regionale può, a norma del secondo comma dell’articolo 123 della
Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione. |
«Art.
31. – 1. Identico. |
|
2.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. |
2.
Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo
statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che
una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai
sensi dell’articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. |
|
3.
La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri
mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i
termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale. |
3. Identico. |
|
4.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione». |
4. Identico». |
|
2.
Il secondo comma dell’articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è
sostituito dal seguente: |
2. Identico. |
|
«La
questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta
regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa
dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto
impugnati». |
|
|
3.
Al primo comma dell’articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole:
«dell’articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 127, secondo comma,
della Costituzione». |
3. Identico. |
|
4.
L’articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente: |
4. Identico: |
|
«Art.
35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l’udienza
di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso.
Qualora la Corte ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di
esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse
pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, trascorso il termine
di cui all’articolo 25, d’ufficio può adottare i provvedimenti di cui all’articolo
40. In tal caso l’udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta
giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni
dall’udienza di discussione». |
«Art.
35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l’udienza
di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso.
Qualora la Corte ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di
esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse
pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio
di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso
il termine di cui all’articolo 25, d’ufficio può adottare i provvedimenti di
cui all’articolo 40. In tal caso l’udienza di discussione è fissata entro i
successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro
quindici giorni dall’udienza di discussione». |
|
5.
Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la
pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali. |
5. Identico. |
|
6.
Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e
Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
proposti anteriormente alla data dell’8 novembre 2001, il ricorrente deve
chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte
costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi
dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a
cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale
istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con
decreto del Presidente. |
6. Identico. |
|
Art. 9. |
Art. 10. |
|
(Rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie) |
(Rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie) |
|
1.
In ogni Regione a statuto ordinario è istituito il rappresentante dello Stato
per i rapporti con il sistema delle autonomie. Le relative funzioni sono
svolte dal prefetto preposto all’ufficio territoriale del Governo avente sede
nel capoluogo della Regione. |
1.
In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all’ufficio
territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le
funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema
delle autonomie. |
|
2.
Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato
cura in sede regionale: |
2. Identico. |
|
a)
le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale
collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni
dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di
garantire la rispondenza dell’azione amministrativa all’interesse generale,
il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e
rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie; |
|
|
b)
la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli
statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli
articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali,
agli effetti dell’articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio
dei medesimi atti all’ufficio dell’Avvocatura dello Stato avente sede nel
capoluogo; |
|
|
c)
la promozione dell’attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e
Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall’articolo 118,
terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra
Stato e autonomie locali, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; |
|
|
d)
l’esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti
esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli
altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale; |
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e)
la verifica dell’interscambio di dati e informazioni rilevanti sull’attività
statale, regionale e degli enti locali, di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per
l’innovazione e le tecnologie; |
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f)
l’indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari
e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l’adozione dei
provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di
diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali; |
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g)
la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi
statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti
con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la
redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione;
la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi
secondo gli standard e le metodologie definiti dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d’intesa
con lo stesso. |
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3.
Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il prefetto
titolare dell’ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione si
avvale a tale fine delle strutture e del personale dell’ufficio territoriale
del Governo. |
3.
Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante
dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale
dell’ufficio territoriale del Governo. |
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4.
Ai fini del presente articolo e per l’espletamento delle funzioni previste
dall’articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001,
n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui
all’articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall’articolo
7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato
istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati,
nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri
interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di
attuazione. |
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5.
Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato
ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali
a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità
definite da apposite norme di attuazione. |
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6.
Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto
speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione. |
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4.
Il provvedimento di preposizione all’ufficio territoriale del Governo del
capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro per gli affari regionali. |
7. Identico. |
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5.
L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
sostituito dal seguente: «3.
Per l’esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio
dei ministri, o il Ministro per gli affari regionali, se nominato, si avvale
di un apposito Dipartimento per gli affari regionali e delle annesse, in
posizione di autonomia, segreterie della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nonché dell’ufficio per
il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla
struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per
l’attuazione del federalismo amministrativo; si avvale altresì, sul
territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono
funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
per gli affari regionali, se nominato». |
8.
All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le
parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «autonomie locali, nonché dell’ufficio per il federalismo
amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di
supporto del Commissario straordinario del Governo per l’attuazione del
federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si
avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni,
che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri». |
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6.
All’articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
9. Identico. |
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a)
il primo comma è sostituito dal seguente: |
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«Le
leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è
preceduto dalla formula: “Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente
della Giunta regionale promulga“»; |
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b)
i commi secondo e terzo sono abrogati; |
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c)
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi
regionali». |
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7.
Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
l’articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616; l’articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad
eccezione del comma 3; l’articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993,
n. 40; l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. |
10. Identico. |
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8.
Nelle norme dell’ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del
Governo è da intendersi al prefetto titolare dell’ufficio territoriale del
Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il
presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a
statuto speciale. |
11. Identico. |
|
Art.
10. |
Art.
11. |
|
(Attuazione dell’articolo 10 della
legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3) |
(Attuazione dell’articolo 10 della
legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3) |
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1.
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di
Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione, nonché dall’articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
Identico |
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2.
Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale,
in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa
ai sensi dell’articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del
2001, possono proporre l’adozione delle norme di attuazione per il
trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e
organizzative, occorrenti all’esercizio delle ulteriori funzioni
amministrative. |
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3.
Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì
disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di
competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari. |
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Art. 11. |
Art. 12. |
|
(Entrata
in vigore) |
(Entrata in vigore) |
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1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |