di Antonella Sciortino
La lettera di Gennaro Ferraiuolo tocca il cuore di uno dei nodi più sensibili del dibattito costituzionale attuale: la ricerca di assetti istituzionali capaci di coniugare governabilità, responsabilità e rappresentanza in un contesto segnato da frammentazione politica, personalizzazione della leadership e crescente disaffezione elettorale.
L’interrogativo che regge il titolo della lettera – se la forma di governo regionale a Presidente eletto con suffragio universale diretto costituisca un modello efficiente e, soprattutto, replicabile a livello statale – impone una riflessione che non può essere ridotta né alla sola dimensione della stabilità degli esecutivi né a valutazioni meramente ingegneristiche. Le stimolanti riflessioni di Gennaro Ferraiuolo offrono una ricostruzione puntuale e argomentata delle dinamiche più recenti della forma di governo regionale con elezione diretta del Presidente della Regione, collocandole sullo sfondo delle più ampie discussioni in corso intorno a ipotesi di traslazione del modello a livello statale. È proprio questo intreccio tra piano regionale e piano nazionale a rendere la riflessione particolarmente feconda, ma anche a sollecitare alcune considerazioni ulteriori, che vorrei qui introdurre per alimentare il dibattito.
Muovendo da una prospettiva analitica che tiene insieme dati normativi, prassi politiche e riflessioni dottrinali, Ferraiuolo mette efficacemente in luce come la forma di governo regionale abbia prodotto, in termini sistemici, un’elevata stabilità degli esecutivi, accompagnata tuttavia da una crescente concentrazione del potere nelle mani dei presidenti. È su questo nesso — stabilità, durata, personalizzazione — che si gioca il cuore della questione: se esso possa essere letto come indice di efficienza istituzionale oppure come sintomo di una degenerazione delle dinamiche democratico-rappresentative.
A questo proposito, condivido pienamente l’avvertenza metodologica richiamata dall’Autore, quando — sulla scorta di Sartori — ricorda che la longevità degli esecutivi non costituisce di per sé prova di efficienza. La stabilità può essere condizione “facilitante”, ma non è mai condizione sufficiente. Anzi, nel contesto regionale italiano, essa rischia di occultare un fenomeno più problematico: la progressiva trasformazione del presidente in perno quasi esclusivo del circuito decisionale, con un indebolimento strutturale degli organi assembleari e dei partiti quali sedi di mediazione politica.
La vicenda del divieto di terzo mandato è in tal senso esemplare. La resistenza opposta dai presidenti uscenti a uno dei pochissimi limiti esterni al loro potere non può essere liquidata né come mera patologia individuale né come semplice fisiologia del modello. Essa segnala piuttosto una tensione irrisolta tra una forma di investitura fortemente personalizzata e l’esigenza costituzionale di contenere il potere nel tempo. In questo senso, la sentenza n. 64 del 2025 della Corte costituzionale non chiude solo una questione interpretativa, ma riporta al centro il problema del rapporto tra leadership e legalità costituzionale in sistemi a forte impronta monocratica dove il <<rischio…(omissis) di spinte plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere>> è insita nell’investitura popolare diretta (7.3 considerato in diritto).
È tuttavia sul piano della valutazione democratica del modello che mi sembra utile introdurre una precisazione. Ferraiuolo osserva come l’elezione diretta del presidente non abbia prodotto una significativa rivitalizzazione della partecipazione elettorale, come attestano i dati sull’affluenza al voto. Questo rilievo non è contestabile. Mi pare però che esso debba essere letto non tanto come fallimento di un congegno istituzionale, ma come segnale di un più profondo scollamento tra cittadini e istituzioni regionali, che la personalizzazione non solo non colma, ma talvolta accentua. L’elezione diretta, lungi dal rafforzare il legame rappresentativo, rischia di ridurlo a un rapporto intermittente e plebiscitario, privo di continuità deliberativa.
In questo senso, la riflessione di Manin sulla transizione dalla democrazia dei partiti alla democrazia del pubblico offre una chiave interpretativa particolarmente efficace. La personalizzazione non elimina la rappresentanza, ma la trasforma: il rapporto tra elettori ed eletti diventa più immediato e, al tempo stesso, più mediato dai dispositivi comunicativi; l’accountability si fa più volatile, perché fondata sull’immagine piuttosto che sull’organizzazione. In assenza di partiti capaci di svolgere una funzione effettiva di intermediazione e di selezione della classe dirigente – come richiesto dall’art. 49 Cost. – la personalizzazione non colma il vuoto, ma lo amplifica (Staiano, 2023).
In questa prospettiva, il diffuso sentimento antiregionalista cui l’Autore fa riferimento appare meno paradossale di quanto possa sembrare. La percezione di inefficienza dell’ente regione nonostante la stabilità dei governi non è un’anomalia, ma l’effetto di una dissociazione crescente tra capacità decisionale concentrata e capacità rappresentativa diffusa.
Particolarmente stimolante è l’analisi delle dinamiche partitiche e coalizionali. La semplificazione del quadro politico, indotta dagli incentivi maggioritari, appare reale sul piano numerico, ma ambigua sul piano sostanziale. Qui la distinzione richiamata tra coalizioni e cartelli elettorali coglie un punto decisivo. Se le aggregazioni che sostengono i presidenti non sono il prodotto di una convergenza programmatica, ma il risultato di un trascinamento automatico, viene meno quel continuum elettori-partiti-programmi-leaders che Leopoldo Elia individuava come tratto qualificante delle democrazie maggioritarie mature.
La centralità dei “men” a scapito delle “measures” — per usare l’efficace contrapposizione richiamata — non è un dato meramente sociologico, ma un indice strutturale della crisi della responsabilità politica. In assenza di una chiara dialettica maggioranza/opposizione fondata su alternative riconoscibili, la stabilità dell’esecutivo rischia di tradursi in opacità delle responsabilità e in confusione dei ruoli. Le vicende richiamate, dalla Campania alle Marche, mostrano come continuità e alternanza possano sovrapporsi in forme difficilmente decifrabili per l’elettorato.
Su questo sfondo, condivido pienamente la critica rivolta alla fiducia eccessiva riposta negli automatismi istituzionali e nell’elezione diretta come rimedio universale ai mali della rappresentanza. La lezione di Bobbio ed Elia conserva intatta la sua attualità: la crisi dei partiti non può essere risolta aggirandoli, ma solo ricostruendone la funzione democratica. Gli assetti monocratici, lungi dal correggere le degenerazioni della leadership, finiscono spesso per istituzionalizzarle.
In questa prospettiva, appare difficilmente eludibile il confronto con l’esperienza della Regione siciliana, che costituisce, sotto più profili, un contro-indicatore significativo rispetto all’idea di una traslazione virtuosa del modello regionale a livello statale. Come emerge con chiarezza dalla riflessione dottrinale maturata intorno alla forma di governo siciliana dopo l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente (l. cost. n. 2 del 2001), l’innesto della clausola del simul stabunt simul cadent non ha determinato un rafforzamento lineare della responsabilità politica, bensì un irrigidimento strutturale della forma di governo, accompagnato da una progressiva divaricazione tra titolarità dell’investitura, esercizio del potere e imputazione della responsabilità.
Il dato rilevante non è tanto, o non solo, l’aumento della durata degli esecutivi regionali, quanto piuttosto la qualità della stabilità prodotta. In Sicilia, infatti, la tenuta dei governi regionali si è spesso fondata non su maggioranze politicamente coese e su un saldo continuum tra elettori, coalizioni e indirizzo politico, ma sull’effetto vincolante di una regola che rende estremamente onerosa, se non proibitiva, l’attivazione degli ordinari meccanismi di crisi. Il simul stabunt simul cadent, saldando in modo indissolubile la sorte dell’Assemblea e quella del Presidente, ha finito per disincentivare l’esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo da parte dell’organo rappresentativo, producendo un assetto nel quale la stabilità dell’esecutivo assume tratti in larga misura coattivi.
La letteratura ha messo in luce come tale configurazione abbia generato una sorta di blocco funzionale del circuito di responsabilità, nel quale né il Presidente né l’Assemblea risultano effettivamente incentivati a far valere fino in fondo le proprie prerogative costituzionali, pena l’automatico scioglimento dell’intero sistema. Ne è derivata una forma di governo caratterizzata da una stabilità formale elevata, ma da una debolezza sostanziale dei rapporti tra esecutivo e legislativo, spesso sostituito da equilibri contingenti, rinegoziati all’interno della legislatura, talora in evidente scarto rispetto al mandato elettorale originario.
Sotto questo profilo, l’esperienza siciliana sembra confermare un esito già segnalato, in termini più generali, da Gennaro Ferraiuolo: la stabilità, quando è garantita attraverso dispositivi che neutralizzano la fisiologia del conflitto politico, rischia di tradursi in una attenuazione della responsabilità democratica, piuttosto che nel suo rafforzamento. L’esercizio del potere si prolunga e si concentra, mentre la possibilità di sindacarlo, correggerlo o interromperlo attraverso gli strumenti ordinari della dinamica rappresentativa si riduce sensibilmente.
Se questa è la resa applicativa di un modello che, almeno nel caso siciliano, ha operato come meccanismo di irrigidimento più che di razionalizzazione della forma di governo, risulta davvero problematico assumerlo come paradigma efficiente da replicare a livello statale. Al contrario, la diversa scala territoriale e la maggiore complessità del contesto nazionale rischierebbero di amplificare ulteriormente tali criticità, trasformando la stabilità in inamovibilità dell’esecutivo e la governabilità in una forma di immunizzazione del potere politico dal controllo rappresentativo.
Tutto ciò invita a guardare con grande cautela alle proposte di “replicazione” del modello regionale a livello statale. Se una lezione può trarsi dall’esperienza regionale in generale (sia che si guardi alle regioni ordinarie che alle speciali), essa non è tanto quella di un’efficienza esportabile, quanto quella di un monito: senza un rafforzamento delle strutture rappresentative e dei circuiti di responsabilità, la stabilità rischia di trasformarsi in immobilismo democratico e la governabilità in concentrazione opaca del potere. Una riflessione costituzionalistica avvertita non può che muoversi in direzione opposta: non l’immunizzazione del potere politico dal controllo, ma la ricostruzione di un circuito democratico nel quale decisione, responsabilità e rappresentanza tornino a essere saldamente connesse.


