di Francesco Cirillo
Vorrei provare, in risposta solo ad alcuni dei molti interrogativi posti, a segnalare alcune criticità della regolamentazione dell’AI, che sono pur documentate in dottrina e però godono di minor fortuna nel dibattito (scientifico e pubblico). Nel contesto europeo, alcune tecnologie di trattamento dei dati, in particolar modo rivolte (anche) ai dati personali, che siano implementate nell’offerta di prodotti e servizi digitali online, incontrano oggi una trama regolatoria inconsueta, se non altro per la densità sempre crescente e per il ricorso a clausole e principi generali che spesso integrano la vaghezza con una scivolosa ambiguità (ho tentato di suggerire in questo forum – lett. 5/2023 – che lo stesso riferimento all’AI “in generale” mostri probabilmente più di un vulnus concettuale).
In ogni caso, tali applicazioni tecnologiche possono essere assoggettate contestualmente al GDPR, alla normativa ePrivacy, alle regole sulla cibersicurezza, al pacchetto sui servizi e sui mercati digitali (DSA e DMA), e al futuro regolamento sull’AI, senza che ciò le sottragga – secondo l’occasione – alle discipline degli Stati membri, nei casi in cui siano sussumibili nelle fattispecie regolate dai diversi settori dell’ordinamento. Se già la densità e l’estensione del quadro regolatorio possono istillare qualche dubbio sull’effettività, le perplessità non si risolvono se si osserva il contenuto e l’approccio dei singoli interventi regolatori.
Tra gli elementi più significativi e ricorrenti si registra l’insistenza sulla progettazione del software ispirata ai valori fondamentali, che andrebbero introiettati nel design delle piattaforme. Questa ricetta, secondo i suoi fautori, consentirà di sviluppare in Europa più che altrove una tecnologia incentrata sull’umano, in grado di bilanciare rischi e benefici, e di promuovere i diritti anziché minacciarli. Con l’effetto ulteriore (il cd. Brussels effect) di suscitare nella comunità globale il fascino delle più virtuose soluzioni europee.
E, tuttavia, l’ambizione presenta nelle finalità e nel metodo non poche oscurità. Si assiste, infatti, all’evocazione di una coesistenza irenica dei valori, che offusca il rilievo politico della decisione sul conflitto tra diritti e interessi (da cui dipende la prevalenza di un valore sull’altro). E quest’irenismo si avvale di una moltiplicazione ad libitum dei soggetti coinvolti nel bilanciamento tra diritti e interessi, sino a incorrere in una seconda classe di aporie. Nel sovrapporsi dei rinvii all’adeguatezza, all’idoneità, alla proporzionalità della tecnologia, il regolatore si affida, da ultimo, ai destinatari stessi delle regole, alla tecnologia o alla comunità scientifica. Non occorre soffermarsi sui pregi e sui difetti dei modelli autoregolatori e tecnoregolatori, su cui già tanto e bene è stato detto. In modo emblematico, mi limiterei a segnalare gli artt. 31 e 40 del Digital Services Act, i quali, facendo proprio un approccio già del tutto consentaneo al GDPR, istituiscono e regolano la funzione “paranormativa” del «ricercatore abilitato»; una “versione 4.0” del filosofo-re, che richiama le speranze che François Gény affidava al potenziale nomopoietico della ricerca (p.e., in Science et technique en droit privé positif, 1924).
Ma, così facendo, il legislatore europeo, nel tentativo di affidare le decisioni che non sa o non può prendere a soggetti che sembrano più adeguati (per prossimità, competenze e rapidità decisionale), incontra le sabbie della fallacia naturalistica. Pretende, in altri termini, che la dimensione normativa, che gli appare sempre più necessitata e però ineffabile, sorga spontaneamente dal piano dei fatti. “Spera” che il dover essere nasca dall’essere. Così, impone allo sviluppatore del software di realizzare il bilanciamento dei diritti, adeguandosi a un corpus di regole che già si compone di migliaia di disposizioni e considerando (che però eludono le scelte sul conflitto, invocando un pantheon di valori, sempre ben bilanciati e proporzionati). Si tratta, forse, di un complesso di effetti distorsivi che gravitano attorno a un nucleo comune di questioni di fondo, proprio per quanto mi pare di aver (non appreso, ma quantomeno) intuito dagli itinerari di ricerca di chi ha introdotto la riflessione.
Molte di queste perplessità teoriche non tardano ad avere conferme empiriche. Al cospetto di questa trama normativa, le piattaforme (che dovrebbero esserne trasfigurate) continuano a operare in Europa non diversamente che nel resto del mondo, scoprendosi di volta in volta adeguate al quadro regolatorio o, al più, bisognose di qualche correttivo. Persino nei casi dove le scelte sono state compiute, e le regole sembrerebbero elevare un argine contro la tecnologia, le criticità non sembrano svanire. Si possono evocare le soglie sancite dal pacchetto sui servizi e sui mercati digitali, che delineano una disciplina di sfavore per un numero di destinatari predeterminabili (tutti o quasi extraeuropei), aprendo a un nuovo quadro di questioni.
A ben vedere, proprio la mescolanza tra aporie teoriche e inefficienze applicative pone in risalto le discrasie tra le finalità della regolamentazione e le sue conseguenze. La strategia digitale tenderebbe a promuovere, sulla base di interventi regolatori (e ora anche economici), un mercato digitale europeo sui generis. Eppure, questa strategia, oltre a manifestarsi soprattutto in blandi interventi protezionistici, non sembra dispiegare gli effetti sperati, né in termini di controllo degli effetti collaterali di una tecnologia che (sia assume o si presume) distorsiva e pervasiva, né in termini di promozione di un nuovo mercato in cui si affermino, finalmente, attori e tecnologie europei.
E, quanto alla proposta sull’AI, stando all’ultimo draft disponibile, sembrano confermate le perplessità: il richiamo irenico ai diritti (conss. 1-5, ecc.), la moltiplicazione dei decisori (si aggiungono, al quadro già articolato, l’autorità di notifica, gli organismi di valutazione delle conformità, ecc.), la fallacia naturalistica, la normazione per clausole vaghe, se non ambigue. Su quest’ultimo punto, si osservi che la disciplina, che forse vorrebbe rivolgersi solo ad alcune applicazioni, si interessa piuttosto di classi di operazioni statistico-computazionali, del tutto neutre se considerate in generale. Non è chiaro, infatti, in che senso si assuma il rischio delle stime “bayesiane” (all. 1, lett. c), se non addirittura degli «approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza» e degli «approcci statistici» (lett. b e c). Immaginiamo, per assurdo, che il legislatore mostri uno sfavore verso le equazioni di terzo grado, per via della loro intrinseca attitudine ad apparire oscure all’utente medio.
Ma, soprattutto, non è chiaro in che modo una regolazione così intensa possa impedire all’utente di avvalersi comunque, con le opportune soluzioni tecniche, di tecnologie extraeuropee, che già oggi presentano un netto vantaggio competitivo e godrebbero sempre più di spazi in cui svilupparsi senza gravami. Si pensi, in tal senso, alla possibilità di aggirare i divieti locali per via del ricorso a strumenti facilmente accessibili, quali, per esempio, le VPN (non sia un’istigazione il richiamo a quanto avvenuto in conseguenza del blocco temporaneo di ChatGTP).
Sembrano in parte svalutate, almeno nel dibattito pubblico, proprio quelle «straordinarie opportunità di progresso»: le potenzialità che i “sistemi di AI” possono dispiegare nell’efficientamento delle infrastrutture, nell’organizzazione degli spazi urbani, nel contesto dell’energia, nella medicina (preventiva, diagnostica, interventistica, ecc.), ma anche solo per quel che concerne – prima ancora dello sviluppo di processi decisionali automatizzati – il rafforzamento della conoscenza di fenomeni complessi che ambiscono a uno studio statistico-computazionale (le epidemie, i flussi migratori, i sistemi giudiziari, i sistemi formativi, l’attività della PA, il mercato del lavoro, ecc.).
Si obietterà che questa prospettiva sottovaluti i rischi, le distorsioni, le compressioni di diritti, i bias che la tecnologia alimenta o produce. Nondimeno, non è parso utile aggiungere una voce al coro delle denunce dei rischi – che pure risultano spesso fondate e condivisibili –, quanto piuttosto evidenziare che uno stravolgimento della postura europea sul tema della ricerca, sui rapporti tra Stato e mercato, tra innovazione e regolamentazione, potrebbe meritare la stessa prudenza di quanta se ne dimostri per le tecnologie emergenti. Sempre più spesso, infatti, assistiamo a una torsione delle istituzioni nei confronti della ricerca e del mercato, con forti elementi di dirigismo, di pianificazione o di accentramento (per tutti, si pensi al PNRR o alle politiche ambientali).
In questo scenario, forse, andrebbe almeno registrato, insieme con gli altri, un rischio ulteriore e non secondario: che l’Europa dei diritti perda (anche, e da ultimo) la sfida dell’AI, e sia destinata per sua scelta a essere soprattutto un museo delle virtù e degli orrori del passato, uno spazio immobile, sopraffatto da vacue speranze e da paure insormontabili.


