di Fulvio Cortese
1. Le riflessioni offerte da Laura Buffoni meritano attenzione per diverse ragioni.
La prima concerne il punto che vi si argomenta in maniera assai densa, eppure efficace. Infatti si discute, a ben vedere, sul riferimento spesso meccanico alle opere di Hobbes e di Schmitt come ai luoghi notevoli, se non paradigmatici, di un pensiero capace di legittimare l’immagine e la pratica, alternativamente, della sovranità più spietata e absoluta ovvero del dinamismo socio-politico più spregiudicato e annichilente.
Non si può che condividere integralmente la critica a questa sorta di riflesso incondizionato che nel comune dibattito motiva tanti interpreti a banalizzare il senso profondo di esperienze intellettuali ben più articolate e complesse.
L’invito di Laura Buffoni suona innanzitutto come uno stimolo a non lasciarsi abbandonare all’uso retorico del patrimonio – pur eterogeneo e conflittuale – che la scienza politica e quella giuridica hanno formato nel corso dei secoli.
2. Nel caso di Schmitt l’operazione può apparire senz’altro più delicata: per la collocazione fin troppo nota della sua esperienza di giurista, per l’opportunismo spietato della sua ascesa di accademico e per l’estremizzazione altrettanto forte cui egli stesso è giunto in alcuni dei suoi scritti degli anni Trenta, tra i più controversi, oscuri e financo terribili del Novecento. Ma per chi abbia la pazienza di leggerlo nelle molte declinazioni e fasi della sua riflessione è piuttosto semplice – e senza contraddizione alcuna – sia constatare, quasi con spontanea repulsione, la multidimensionalità e varietà di un approccio personale particolarmente egotistico, sia, simultaneamente, la capacità di traguardare, drammaticamente, quello Zeitgeist in nome del quale egli si è fatto più volte attore impegnato di teorie e letture profonde. Basta riprendere le interviste, gli interventi e i saggi raccolti in Un giurista davanti a se stesso (Vicenza, Neri Pozza, 2005) per tastare con mano simili aspetti.
Tuttavia, sempre nel caso di Schmitt, la sollecitazione di Laura Buffoni è a cogliere l’equivoco profondo che continua a dimostrarsi tra i lettori ogni qual volta si richiamino la dialettica amico-nemico, il decisionismo o altri snodi celebri dei lavori del giurista tedesco. Che, è bene ribadirlo, è sempre stato portatore di una visione prioritariamente giuridica, nella quale il fulcro non è l’opposizione tra una forza che scaturisce dalla sfera del politico e una forma che le si oppone, bensì il ‘comando’ che da una forma anteriore e più grande deriva alla sfera politica e istituzionale. In anni recenti i carotaggi di Luigi Garofalo (ad esempio, in Intrecci schmittiani, Bologna, il Mulino, 2020, ma anche in Su Nicolás Gómez Dávila studioso del diritto e Carl Schmitt cultore di Theodor Däubler, Napoli, Editoriale scientifica, 2019) hanno consentito di mettere in piena luce quale sia l’origine, in Schmitt, di questa postura, realmente ambigua, ma nella quale il rapporto tra natura e cultura non è per nulla a vantaggio della prima, pur essendo quest’ultima a stimolare la coscienza sulla presenza insopprimibile di una preminente dimensione normativa.
3. Analogo chiarimento vale per Hobbes.
Che lo Stato-sovrano di impronta hobbesiana non voglia significare semplicisticamente l’affermazione di una logica di pura e volontaristica forza, ma sia un soggetto tra i soggetti e con i soggetti, e indichi dunque una direzione di ri-strutturazione e di ri-forma, è dato che risulta palese anche dall’analisi di una delle sue raffigurazioni più famose e paradigmatiche: quella che si ritrova sul frontespizio del Leviatano (1651), in cui lo Stato è raffigurato con il corpo di un re, che veste una cotta costituita da tanti altri individui e sovrasta un territorio determinato brandendo la spada e il pastorale, ossia i simboli del potere temporale e di quello spirituale.
A guardarla bene, questa immagine è tutt’altro che autoreferenziale; allude, anzi, ad una composizione: interna, che nella visione hobbesiana deriva da ciò che i cives (che sono visivamente incarnati nella cotta indossata dal re) cedono al sovrano in cambio di ordine e sicurezza; ed esterna, che è implicita nella posizione dell’uno (di quell’uno) su di uno spazio cui esso si riferisce in modo inequivocabile.
In questo immaginario prototipico del re-sovrano – che si associa diffusamente anche al modello dello Stato assoluto – si può ricavare che lo Stato e la sovranità sono qualcosa di molto più costruito di quanto non si possa credere. Ed è pure importante rammentare che Hobbes scrive nel bel mezzo delle guerre di religione, come di quelle che in Inghilterra hanno travolto la monarchia e dato spazio ad un esperimento rivoluzionario (di Oliver Cromwell) dalle declinazioni incerte: l’intelligente ‘disegnatore’ della copertina del Leviatano (l’incisore francese Abraham Bosse) riassume efficacemente il risultato di una ri-composizione, quella auspicata dall’Autore; di un’operazione, quindi, che avviene in un perimetro in cui le forze istituzionali sono da quasi sei secoli in costante (e costituzionale) tensione reciproca e si trovano, all’improvviso (e negativamente), poste al di fuori di qualsiasi equilibrio.
4. Vi è, peraltro, e proprio a quest’ultimo riguardo, un profilo specifico su cui è utile soffermarsi maggiormente: è la prova della storia a farci comprendere come leggere Hobbes.
Lo Stato è ‘figlio’ dell’agglutinarsi di prerogative speciali attorno a protagonisti ben qualificati, che nel corso dell’età medievale sono progressivamente emersi – letteralmente ‘sul campo’ – come entità superiorem non recognoscentes.
Dal XVI secolo in poi queste entità si sono già fatte Stato e – verrebbe da dire, curiosamente – si sono pure riconosciute a vicenda, dando vita a una rete di relazioni e di ‘nuove’ regole che costituiscono l’embrione di quello che sarà il diritto internazionale.
Quest’ultima peculiarità, traguardata nel tempo presente, è, forse, uno dei più interessanti rompicapi della sovranità statale. Naturalmente la si può razionalizzare nella successione di eventi precisi, tanto che, usualmente, si prende a riferimento la Pace di Vesfalia (1648) quale spartiacque per contrassegnare la nascita degli Stati come modernamente li conosciamo.
Vero è che, così stando le cose, è un trattato internazionale a dare prova dell’esistenza formale degli Stati, offrendoci simultaneamente il destro per osservare che, nel sottolineare e sancire l’importanza dello Stato come sovrano quale emergerà in modo predominante nel corso dell’Ottocento, Hegel – nei suoi Lineamenti di filosofia del diritto (1820) – teorizzerà l’esistenza necessaria di un diritto pubblico interno e di un diritto pubblico esterno: come a conclamare, paradossalmente, non solo che il diritto internazionale si genera da ciò che gli Stati compiono nei loro rapporti, visto che il loro diritto finisce per proiettarsi anche al di fuori di sé, ma anche che, per quanto superiorem non recognoscens e monopolista della forza, lo Stato è Stato in un’approvazione condivisa e, per ciò solo, relativa.
Da qui si potrebbe trarre l’abbrivio per molte osservazioni. Prima fra tutte quella per cui, nel pluralismo giuridico, la dimensione statale del singolo ordinamento diviene prevalente solo all’esito di dinamiche in cui essa è a sua volta riconosciuta, ed esclusivamente nei termini e nelle forme in cui lo è; sovente all’esito di ‘fatti’ di enorme rilievo (conflitti sociali e/o economici; guerre; dispute religiose…).
Verrebbe da dire, allora, che i lineamenti di un certo ordinamento come ordinamento statale si stagliano solo in rapporto all’istituzione di un’organizzazione sinergica ad esso coeva, e solo nella misura e nelle fattezze con cui essa lo riconosce, lo articola e lo salvaguarda. E verrebbe anche da dire che, in questa prospettiva, la costituzionalizzazione della dimensione statale ‘in formazione’ – come evenienza storica – corrisponde ad una specifica costituzionalizzazione: ad esempio, quella che, con riferimento al caso inglese, ha a che fare con i processi di separazione di potere e di garanzia di diritti/libertà che la rappresentanza (già nelle sue più ‘antiche’ manifestazioni) intende alimentare e strutturare. Ad essere sovrano, in questo senso, è l’ordinamento nella sua organizzazione, prima ancora dello Stato nella sua posizione soggettiva (ossia dello Stato-persona o dello Stato apparato).
Il discorso hobbesiano, in ultima analisi, ipostatizza questi sommovimenti, con un’intenzione che, all’evidenza, è razionalizzante a tutti gli effetti. E che dispiegherà ogni utile effetto in età liberale.
5. Il fatto è che questo genere di meditazioni comunica molto bene quanto sia importante riprendere, oggi, le traiettorie di una disciplina il cui linguaggio e le cui acquisizioni sono stati così bene evocati nella lettera di Laura Buffoni.
Ci troviamo nell’ambito storicamente e concettualmente afferente ad una materia oramai scomparsa, la cd. ‘dottrina dello Stato’. Materia che aveva contribuito a sintetizzare, specie nel corso dell’Ottocento, i principi e gli istituti giuridici portanti della vita pubblica, e che, tuttavia, ha avuto la sfortuna, specie nel corso delle drammatiche esperienze dittatoriali della prima metà del Novecento, di riuscire ‘curvata’ alle esigenze di spiegazione e di affermazione dei regimi autoritari.
Eppure, le acquisizioni teoriche cui quegli studi hanno condotto non smettono di offrire contributi oggettivamente rilevanti.
Come fronteggiare l’estrema mobilità geopolitica indotta dalle guerre, dalle atrocità e dai conflitti commerciali in atto? Qual è l’interesse generale costituzionalmente praticabile? Come lo si deve individuare? Che cosa suggerisce, tale interesse, sui modi e sui contenuti dell’azione che ogni Stato deve intraprendere nel rapporto con gli altri poteri, statali e non? Sono profili su cui il ritorno alla dottrina dello Stato, se correttamente inteso, dischiude orizzonti di senso molto più chiari di quanto possa apparire: impedendo l’occupazione dello sguardo da parte della più contingente e bruciante Realpolitik; e, soprattutto, riproponendo la necessità di quello sguardo esclusivo e neutralizzante che, lungi dal respingere l’attenzione per i fenomeni sociali, culturali od economici, ne evita la costante tentazione polarizzante, autoreferenziale ed egemonica.


