Di Antonio Ruggeri
1. Dico subito di riconoscermi largamente nella efficace rappresentazione data da A. Pertici del ruolo svolto dalla Corte costituzionale nei settant’anni della sua feconda attività, tanto per ciò che attiene al mantenimento dell’equilibrio complessivo del sistema sul versante dell’azione dei pubblici poteri quanto (e soprattutto) con riferimento alla salvaguardia dei diritti fondamentali, nei quali è il cuore pulsante – piace a me dire – della nostra al pari di ogni altra Costituzione di tradizioni liberali.
Non nego dunque – tengo a chiarire sin d’ora – che la Corte abbia concorso (e seguiti, giorno dopo giorno, a concorrere), in considerevole misura, alla crescita della nostra comunità ed alla salvaguardia dell’ordine repubblicano. Accanto alle luci, tuttavia, vi sono anche le ombre; e qui a me preme fermare, sia pure con la massima rapidità, l’attenzione specificamente su di esse, intrattenendomi solo su un paio di punti, in relazione a ciascuno dei quali per vero si pone un groviglio di questioni di cruciale rilievo.
2. Il primo attiene alle cause che hanno portato ad una sottolineatura viepiù marcata del ruolo anche politico della Corte (di recente, forse, più politico che giurisdizionale). È importante non trascurare quest’aspetto, per plurime ragioni. Innanzi tutto, per il fatto che l’osservazione retrospettiva di talune vicende dischiude scenari sui quali utilmente ragionare in merito alle prospettive a venire degli sviluppi del ruolo suddetto. In secondo luogo, viene naturale riflettere sul significato complessivo assunto dal ruolo stesso tanto per ciò che attiene alle dinamiche della forma di governo quanto (e soprattutto) con riguardo alle dinamiche della forma di Stato: in breve, si ha modo di iscrivere le più salienti esperienze maturate per effetto dell’esercizio da parte della Corte dei munera ad essa attribuiti nel quadro istituzionale ed ordinamentale complessivo.
Credo che pochi dubbi possano aversi a riguardo del fatto che, se la Corte si è spinta in territori che, secondo modello, avrebbero dovuto considerarsi ad essa estranei, in quanto rimessi alla coltivazione degli operatori politici, ciò si è avuto (e si ha) per il fatto che questi ultimi (in ispecie, il legislatore) sono largamente venuti meno ai compiti ad essi spettanti ovvero che li hanno adempiuti e seguitano imperterriti ad adempierli in modi distorti e distorsivi, causando gravi sofferenze alla Costituzione ed allo Stato che da questa prende il nome. E, poiché nessun segno si vede – perlomeno non riesce a me di vedere – che possa indurre ad un pur cauto ottimismo circa una eventuale, auspicabile correzione di rotta, se ne ha che è verosimile attendersi che il trend fin qui affermatosi si radichi sempre di più, fino al punto di rendersi irreversibile (sempre che ciò non si possa dire già per il presente…).
Insomma, nell’osservazione del ruolo di un organo di primario rilievo, qual è la Corte, occorre sempre farne oggetto di esame all’interno del quadro complessivo, un quadro che va visto a tutto tondo, non trascurando il versante dei rapporti interordinamentali, nella loro duplice articolazione, con riferimento cioè alle relazioni tra Stato e Unione europea per un verso, la Comunità internazionale per un altro. Il carattere viepiù imponente e pressante degli impegni provenienti ab extra ha invero plurimi riflessi in ambito interno, sui quali giova appuntare l’attenzione.
Così, da un canto, viene ad essere ancora più rimarcato lo squilibrio già da tempo esistente tra gli organi della direzione politica, risultando viepiù recessivo e marginale il ruolo esercitato dalle assemblee elettive a fronte di quello giocato dal Governo; ed è appena il caso di rilevare qui di passaggio come siffatto assetto risulti ancora di più rimarcato in prospettiva de iure condendo, tanto che si recuperi – ma è, per vero, altamente improbabile – la riforma Meloni volta alla introduzione del c.d. premierato elettivo, quanto che veda la luce la legge elettorale in cantiere, nella parte in cui fa obbligo di menzione del nome del futuro Presidente del Consiglio al momento della presentazione delle candidature.
Da un altro canto, lo stesso Governo mostra non poco affanno nell’adempimento dei compiti su di esso gravanti, allargandosi di conseguenza sempre di più la forbice tra ciò che dovrebbe esser fatto e ciò che effettivamente si fa.
Di qui, poi, per ciò che è ora di specifico interesse, la sollecitazione da più parti indirizzata agli organi di garanzia perché provvedano a “supplire” – come si suol dire – alle crescenti, vistose carenze esibite dai decisori politici. Non a caso, d’altronde, i giudici comuni si mostrano sovente protagonisti di un iperattivismo che ha esso pure molte e varie cause e parimenti numerose e varie manifestazioni: mascherandosi, ad es., come espressioni d’interpretazione conforme quelle che non di rado sono sostanziali riscritture dei testi di legge ovvero – ed è ciò che è qui di specifico interesse – prospettando talune ardite questioni di costituzionalità confidando nella loro benevola accoglienza da parte della Consulta.
Sempre non a caso, poi, man mano che la disciplina normativa dell’Unione ha assunto dimensioni viepiù corpose, la Consulta stessa, temendo di essere tagliata fuori dalla partita che ormai quotidianamente si svolge tra gli organi sovranazionali (in ispecie, la Corte di giustizia) e i giudici comuni, ha reagito, ancora una volta ambientando la propria manovra al piano delle tecniche decisorie e dando vita al noto indirizzo inaugurato da Corte cost. n. 269 del 2017 in tema di doppia pregiudizialità, fatto quindi oggetto di non secondarie precisazioni ad opera della giurisprudenza successiva che ha dato mostra di reclamare a gran voce centralità di posto per il giudice costituzionale nel corso della partita che ormai pressoché quotidianamente si svolge tra i giudici comuni e la Corte dell’Unione (ha, da ultimo, fatto il punto su quest’indirizzo S. Romboli, in Consulta on line, 2/2026, 810 ss.). E non posso al riguardo tacere che, se l’obiettivo è nitidamente definito, gli argomenti addotti a sostegno della strategia processuale adottata dalla Corte non sono in tutto persuasivi, in ispecie non danno soddisfacente confutazione di alcuni rilievi critici mossi da chi, come me, nell’indirizzo in parola non si riconosce (ragguagli, volendo, in una mia nota a Corte cost. n. 71 del 2026 che può vedersi in Consulta on line, 2/2026, 611 ss.).
Sento di dover fare al riguardo una confessione ad alta voce.
Ogni volta che la Corte ha fatto luogo alla invenzione di una nuova tecnica decisoria, mi sono chiesto cosa di più o di diverso avrebbe potuto un domani escogitare; e – com’è chiaro – non ho cessato di sorprendermi davanti alla fantasia senza limiti esibita dal massimo garante della legalità costituzionale, innaturalmente convertitosi in siffatte circostanze nel massimo decisore politico.
Si dirà che lo ha fatto (e lo fa) per una giusta causa, specie laddove si tratti di dare appagamento a bisogni elementari della persona intensamente avvertiti, in buona sostanza a diritti fondamentali, altrimenti fatalmente destinati a restare insoddisfatti. Come, però, più volte mi è venuto di dire (e torno qui a dire), il fine non può giustificare machiavellicamente il mezzo, laddove il mezzo stesso non lo si abbia e venga appunto forgiato alla bisogna.
Qui è il cuore della questione oggi nuovamente discussa.
Mi è parso giusto rilevare assai di recente (in uno scritto apparso su Consulta on line, 2/2026, 768 ss.) che, in occasione della confezione di una nuova tecnica decisoria, viene a confondersi il ruolo della Corte-legislatore con quello della Corte-giudice, intaccandosi un valore dalla stessa giurisprudenza costituzionale riconosciuto come supremo, la certezza del diritto, qui nella sua più qualificante espressione, quale certezza del diritto costituzionale, vale a dire quale prevedibilità, astrattamente configurabile, del decisum.
Sia chiaro.
Non nego che la Corte possa forgiare nuove tecniche decisorie, con riflessi di tutta evidenza a carico dei canoni relativi ai giudizi di costituzionalità. Il punto è però che ciò, a mio modo di vedere, non può aver luogo negli stessi giudizi nei quali le tecniche in parola si fanno per la prima volta valere. Dopo che se ne ha l’iniziale sperimentazione, si può bene mettere in conto che in successive, analoghe vicende processuali se ne abbia il riutilizzo. Insomma, la confusione dei ruoli suddetti comporta uno scostamento evidente (e, a mia opinione, insopportabile) dal principio della separazione dei poteri che – come si viene dicendo – non esonera la Corte dal farlo valere anche per… se stessa, non ammettendosi che nel medesimo “ciclo funzionale” – per dirla con G. Silvestri – si abbia una indebita commistione di funzioni e, perciò, di ruoli istituzionali.
Ebbene, trovandosi sotto stress o, diciamo pure, mettendosi disinvoltamente da canto il principio stesso nel corso di talune esperienze di giustizia costituzionale, per ciò stesso ne soffre l’idea di Costituzione quale risulta mirabilmente scolpita nell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789.
A dirla tutta, per effetto della invenzione di nuove tecniche decisorie, a volte – non si dimentichi – in palese disprezzo delle indicazioni date dalla Carta costituzionale, si assiste ad un uso strumentale o, diciamo pure, congiunturale della Costituzione, piegata in alcune sue previsioni alle esigenze espresse dai casi. E non occorre, ovviamente, qui rammentare l’uso abnorme a volte fattosi dell’art. 136 e, prima (e più) ancora, dell’art. 134, laddove claris cum verbis si dice che la Corte “giudica…”; ed è appena il caso di rammentare che la giurisdizione, sia pure del tutto peculiare, qual è appunto quella costituzionale, implica la precostituzione delle regole e degli strumenti decisori alla loro applicazione in giudizio.
3. Il secondo punto su cui mi parrebbe opportuno un supplemento di riflessione attiene al linguaggio e, di riflesso, alla forza normativa della Costituzione.
Se ne discute – come si sa – da tempo, rilevandosi da parte di molti, pur con varietà di toni e di orientamenti, come la giurisprudenza costituzionale abbia in buona sostanza riscritto – dove più dove meno – l’intera Carta costituzionale, nessun enunciato della quale è a conti fatti riuscito a dimostrarsi immune dalla sua strutturale riconformazione per mano della Corte. Un esito, questo, peraltro agevolato dalla formidabile duttilità di alcuni enunciati, a partire proprio da quelli espressivi dei principi di base dell’ordinamento.
Insomma, la forza normativa, sostanzialmente intesa, della Carta appare essere, specie in relazione ad alcune espressioni di quest’ultima, francamente mediocre; ed è doveroso prenderne atto, specie in vista di eventuali miglioramenti che potrebbero giovare a rinsaldarla, pur sempre ad ogni buon conto entro certi limiti. Ne danno dunque testimonianza le modifiche tacite – come sono usualmente chiamate – cui la stessa è andata (e seguita senza sosta ad andare) soggetta, anche – va detto senza alcun infingimento – per mano della Corte (e, mutatis mutandis, degli altri operatori di giustizia).
È per certi versi singolare che, nel mentre la forza normativa della Carta appaia, specie in relazione ad alcuni enunciati, vistosamente scemata, sia di contro in modo parimenti vistoso cresciuta la forza della Corte costituzionale. Singolare, per il fatto che quest’ultima dovrebbe sempre porsi al servizio della prima, non già concorrere in non secondaria misura alla sua contrazione, a mezzo di un surrettizio rifacimento della Carta stessa.
Faccio solo un esempio, per dare un minimo di concretezza al discorso che vado ora facendo, attingendolo da alcune indicazioni date da A. Pertici nel suo accurato intervento.
Ebbene, che il nuovo Titolo V abbia puntato a porre le basi per un assetto dei rapporti tra Stato e Regioni profondamente diverso da quello originario è fuor di dubbio: basti solo appuntare l’attenzione sulla potestà c.d. residuale, un tempo riservata allo Stato e oggi riconosciuta come propria delle Regioni. Non va, nondimeno, fatta passare sotto silenzio la circostanza per cui alcune competenze “trasversali” dello Stato si riferiscono a quelle che un’accreditata dottrina (A. D’Atena) ha efficacemente definito le materie-“non materie”, esibendo una formidabile attitudine a distendersi praticamente sopra ogni ambito materiale ed ivi ad esprimere la loro capacità qualificatoria dell’esperienza.
Ancora una volta, insomma, l’opacità concettuale del linguaggio costituzionale ha consentito (e consente) al soggetto forte del rapporto, lo Stato, di farsi alla bisogna valere, ponendo vincoli a volte stringenti a carico dell’autonomia. Quel “profondo ripensamento dei rapporti” tra centro e periferia, cui accenna Pertici, solo in una misura assai contenuta si è fatto diritto vivente, nel mentre antiche pratiche di normazione, espressive di una mai sopita vocazione al riaccentramento, hanno avuto modo di seguitare ad affermarsi, ricevendo quindi – ed è ciò che qui maggiormente importa – non di rado generoso avallo da parte dei garanti, Corte costituzionale in testa. Per amore di verità, poi, non si trascuri la circostanza per cui leggi “pseudocornici” – se così è lecito chiamarle – sono riuscite a passare indenni dal filtro larghissimo del controllo presidenziale in sede di promulgazione: a riprova che lo stesso Presidente della Repubblica non ha inteso avvalersi in modo incisivo del potere di rinvio, neppure in relazione alle più salienti e sofferte vicende dell’autonomia.
4. Chiudo. La trasformazione del ruolo della Corte costituzionale è solo un tassello del quadro complessivo, dal momento che ad essere profondamente mutato è quest’ultimo in ogni sua parte, senza che peraltro sia affatto agevole tenere distinte, in relazione a molti punti della trama costituzionale, le cause dagli effetti. E, invero, una volta che si metta in moto un certo processo volto ad allontanare il diritto vivente dal diritto vigente, è assai complicato stabilire quale ruolo giochi ciascun attore sulla scena, tanto più poi laddove si abbia riscontro del fatto che lo stesso ora si disponga al servizio della Costituzione ed ora, però, di quest’ultima si serva, piegandola in funzione dell’appagamento di bisogni largamente avvertiti, al piano dell’apparato come pure a quello della comunità governata.


