di Andrea Pertici
1. La prima sentenza della Corte costituzionale è stata depositata in cancelleria il 14 giugno 1956. Da allora sono passati settant’anni, nei quali la giurisprudenza costituzionale ha avuto un ruolo centrale nell’interpretazione e applicazione della Costituzione, rivelandosi un terreno particolarmente fecondo per gli studi di diritto costituzionale.
Sin da quella prima sentenza, la Corte intese contrastare il tentativo di contenimento del proprio ruolo, respingendo i due argomenti attraverso i quali l’Avvocatura generale dello Stato cercava di sottrarle il sindacato della legge oggetto di quello specifico giudizio, con effetti poi anche sulla sua futura attività. Come noto, infatti, nella sent. n. 1/1956, la Consulta si dichiara competente a conoscere della legittimità costituzionale anche delle leggi antecedenti alla Costituzione, rifiutando altresì di considerare che rispetto a norme cosiddette “programmatiche” non si possa sindacare la costituzionalità delle leggi.
Questa impostazione le consente immediatamente di annullare una serie di norme, approvate nel periodo fascista, che si pongono in palese contrasto con la Costituzione, dando luogo a quella che è stata individuata come la “defascistizzazione” dell’ordinamento. Sarà questa, in effetti, la cifra di quella che è stata identificata come la “prima stagione” della giustizia costituzionale, la cui conclusione è generalmente individuata alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso. Numerose, in particolare, le dichiarazioni d’incostituzionalità del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.d. 773/1931, oggetto di ben quindici delle trentaquattro decisioni pronunciate nel primo anno di attività) o di alcuni reati di stampa come quello di cui all’art. 57 c.p. e di altre norme espressione del periodo dittatoriale (pur non mancando decisioni aventi ad oggetto anche leggi di epoca repubblicana o addirittura della legislatura in corso). Ciò consentì, pur nell’inerzia del legislatore, un ammodernamento del sistema e un suo adeguamento alla Costituzione repubblicana, seppure non senza eccezioni, la più eclatante delle quali sembra rappresentata dalla sent. n. 64 del 1961, dichiarativa dell’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma del Codice penale che puniva l’adulterio della (sola) donna, poi in effetti dichiarato incostituzionale con le sentt. 126 del 1968 e 147 del 1969.
2. Nella fase successiva, che tendenzialmente comprende gli anni Settanta e più della metà degli anni Ottanta, la Corte intensifica gli interventi sulla legislazione repubblicana, seppure, considerato l’accumulo di un significativo arretrato, anche a causa del processo Lockheed, difficilmente si trovi di fronte a leggi di fresca approvazione, ciò consentendo ai propri interventi di mantenere generalmente una certa distanza rispetto al confronto politico che aveva accompagnato l’approvazione delle leggi.
Questa situazione, come noto, muta con la fase immediatamente successiva, quando, tra il 1987 e il 1989, sotto la Presidenza di Saja, la Corte, attraverso una forte riorganizzazione del proprio lavoro e un certo uso degli strumenti processuali, riesce a smaltire l’arretrato (giungendo a pronunciare, nel solo 1988, ben 1165 decisioni, e, nel triennio, ben 2402). Si tratta di una stagione breve ma intensa, destinata a segnare una svolta nella giurisprudenza costituzionale, come fu sottolineato in un seminario svoltosi a Pisa nel 1990, i cui atti sono raccolti nel volume La giustizia costituzionale a una svolta, curato da R. Romboli e edito per i tipi di Giappichelli, nel 1991, dove i diversi interventi misero, appunto, in evidenza come lo smaltimento dell’arretrato fosse destinato a mutare il ruolo della Corte nel sistema. Alessandro Pizzorusso, nella Prefazione a tali Atti, cercando di ripercorrere le diverse posizioni emerse, sottolineava che «il rafforzamento realizzato dalla Corte sul piano dell’efficienza e dell’organizzazione si traduce anche in un incremento di potere politico e che l’acquisizione di un ruolo politico più forte non significa necessariamente confusione di tale ruolo con quello degli altri organi costituzionali, né tanto meno riduzione del tasso d’indipendenza della Corte», ritenendo importante che i riscontrati «atteggiamenti disinvolti, sotto il profilo del rispetto dei principi processuali» non dessero luogo alla teorizzazione «di una sorta di libertà dalla legge processuale».
In effetti, la possibilità, per la Corte, di intervenire su una legislazione recente consente certamente una migliore tutela dei diritti costituzionali delle persone, grazie alla tempestiva eliminazione delle leggi che eventualmente risultino lesive degli stessi, ma determina che l’intervento del giudice delle leggi sia “a ridosso del legislatore”, con una conseguente maggiore esposizione politica, di cui la Corte aveva peraltro già sperimentato il peso con il giudizio di ammissibilità del referendum, a seguito della sent. n. 16/1978, con la quale aveva inaugurato una giurisprudenza la cui creatività sarà destinata a crescere nel tempo fino a far sostanzialmente perdere qualunque prevedibilità a tale giudizio.
3. L’operare della Corte maggiormente “a ridosso del legislatore” diviene particolarmente delicato quando, entrati in crisi i partiti politici che, con poche eccezioni, sono stati presenti dalla Costituente alla X legislatura, dopo una breve fase di transizione, anche attraverso il referendum del 1993, che porta all’introduzione di un sistema (prevalentemente) maggioritario, il sistema politico-istituzionale viene connotato da un tendenziale “bipolarismo” (inizialmente, in verità, dal “tripolarismo”) e dalla logica dell’alternanza al Governo.
Ciò determina una maggiore contrapposizione nell’approvazione delle leggi con la conseguenza che gli interventi della Corte costituzionale possono essere strumentalizzati da chi non ne gradisca gli esiti, facendoli passare come espressione di un disegno politico ostile. Si tratta di una situazione che ha raggiunto punte di particolare acutezza in alcune occasioni, tra le quali possiamo ricordare, ad esempio, quelle delle sentenze sul “lodo Schifani” (n. 24/2004) e, in modo ancora più forte, sul “loro Alfano” (n. 262/2009), entrambe relative ad una legge ad personam, approvata per sottrarre il Presidente del Consiglio dei ministri ad alcuni processi penali durante la permanenza in carica.
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, peraltro, il nuovo assetto politico si intreccia con un particolare attivismo sulle riforme costituzionali, spesso abortite o bocciate dal corpo elettorale (2006, 2016, 2026), ma tra le quali giungerà, invece, ad approvazione, nel 2001, quella relativa al titolo V della parte seconda della Costituzione. Tra i suoi aspetti caratterizzanti vi è un profondo ripensamento dei rapporti tra le autonomie territoriali e in particolare tra lo Stato e le Regioni nell’esercizio del potere legislativo. Il nuovo art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni la potestà legislativa generale e residuale, contemplando altresì due lunghi elenchi di materie (esclusive statali e concorrenti), ingenerando così un’ampia conflittualità tra le Regioni e il Governo, che fa lievitare i giudizi in via principale, i quali, peraltro, a seguito della modifica dell’art. 127 Cost., si svolgono su leggi ormai già in vigore anche quando il ricorrente è il Governo. Si ha così il passaggio “dalla Corte dei diritti alla Corte dei conflitti”, per dirla con Valerio Onida. Questo periodo rende la Corte centrale nell’interpretazione delle nuove norme di cui viene spesso anche circoscritto il significato (si pensi, tra le altre, alla sent. n. 274/2003 sull’art. 114, alla sent. 303/2003 e 6/2004 sulle competenze legislative di cui all’art. 117, alla sent. n. 383/2005 sulla finanza regionale, fino alla più recente sent. n. 192 del 2024, sulla portata dell’autonomia differenziata).
Il giudizio in via principale, il cui peso si è progressivamente ridimensionato negli ultimi anni (nel 2025 si è attestato al 16,4%, che è la percentuale più bassa dal 2003, avendo invece sfiorato il 50% delle pronunce nel 2012) ha peraltro costituito un ulteriore spazio di contrapposizione politica, tra Governo e Regioni di colore politico contrapposto.
4. Negli anni più recenti, la Corte si è caratterizzata anzitutto per una maggiore attenzione al rapporto con l’opinione pubblica. Lo abbiamo visto attraverso l’uso sempre più sistematico dei comunicati stampa e addirittura una conferenza stampa ad hoc per spiegare alcune decisioni della Corte su alcuni referendum, i mini-podcast su “le sentenze in tre minuti”, alcuni podcast di “colloquio” tra i giudici costituzionali e personalità della cultura, della scienza, delle istituzioni, ed alcune vere e proprie attività come il “viaggio” nelle carceri e quello nelle scuole. Questa impostazione è stata oggetto di valutazioni molto diverse, ma pare innegabilmente aumentare l’esposizione pubblica e politica dell’organo (tanto che nel volume di G. Amato e D. Stasio, Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società, Feltrinelli, 2023, che descrive questa attività “esterna” della Consulta, si racconta che il Governo avrebbe ad un certo punto impedito il viaggio nelle scuole dei giudici costituzionali come reazione ad una dichiarazione del Presidente della Corte costituzionale).
A questo protendersi verso l’esterno ha corrisposto anche la riforma delle N.I. con cui sono state introdotte sia l’audizione di esperti che l’intervento di amici curiae: l’attuale art. 6, infatti, consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali, «portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità», di depositare con modalità telematica un’opinione scritta. In questo modo il giudizio costituzionale si sgancia dal giudizio a quo per lasciare ingresso a soggetti più latamente interessati alla questione sostanziale.
L’oscillazione del “pendolo” verso l’anima politica parrebbe confermato dalla tendenza della Corte costituzionale a porsi in dialogo con il legislatore, piuttosto che con il giudice, sacrificando, in taluni casi anche l’incidentalità e forzando alcune regole processuali. Da questo punto di vista, rimane emblematica la sent. n. 10 del 2015, che, come noto, giunge a dichiarare l’incostituzionalità solo pro-futuro, intendendo così non incidere proprio sulle situazioni giuridiche affrontate nel processo da cui la questione aveva tratto origine. Ma ricordiamo, tra le altre, anche le decisioni sul “caso Cappato”, in cui la Corte, con l’ord. n. 207/2018, pur riconoscendo, nella sostanza, l’incostituzionalità della normativa sottopostale, concede un anno per intervenire al Parlamento, pronunciando successivamente la sent. n. 242/2019 con cui detta sostanzialmente una nuova disciplina a rime non particolarmente obbligate, secondo una tendenza della giurisprudenza degli ultimi anni.
Sempre degli ultimi anni è anche la tendenza della Corte, il cui carico è certamente diminuito, a riappropriarsi di alcuni spazi, incoraggiando il giudice a sollevare questioni. Ciò è avvenuto, ad esempio, attraverso un minore rigore nella richiesta di previo esperimento dell’interpretazione costituzionalmente conforme così come rispetto all’eventuale contrasto con il diritto eurounitario. Da quest’ultimo punto di vista, il percorso è culminato con la sent. n. 181/2024, in cui si afferma che «il giudice, ove ravvisi l’incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione dotato di efficacia diretta, può non applicare la normativa interna, all’occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. Nei casi di “doppia pregiudizialità” è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice la scelta di quale strada percorrere, dovendosi escludere l’antitesi oppure un ordine di priorità fra tali strumenti, i quali entrambi garantiscono il primato del diritto dell’Unione, uno dei capisaldi dell’integrazione europea».
5. Dal complesso degli elementi sopra esposti, in sostanza, pare che, negli anni più recenti, l’anima politica abbia prevalso rispetto a quella giurisdizionale, anche se negli ultimissimi tempi potrebbe forse scorgersi qualche segnale d’inversione di tendenza. Potrebbero andare in questo senso alcune decisioni d’inammissibilità a (maggiore) tutela della discrezionalità del legislatore (v., ad es., ord. 125/2025) e la stessa ultima riforma delle N.I. (delibera 12 marzo 2026, in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2026). In base a quest’ultima è stata prevista la possibilità di dispiegare intervento, delle parti di altri giudizi nei quali debba essere applicata la disposizione censurata e in cui una delle parti abbia già formulato un’eccezione di illegittimità costituzionale concernente la medesima disposizione. In questo modo, quindi, si intendono far partecipare alla definizione della questione soggetti direttamente toccati dalla norma sub iudice, mentre la riforma del 2020 aveva aperto a generici portatori di interessi.
In fondo, la storia dell’attività della Corte ci ha abituato alle oscillazioni del pendolo tra anima giurisdizionale e anima politica (a cui fu dedicato un seminario svoltosi a Pisa nel dicembre 2016, i cui atti sono stati raccolti nel volume, Ricordando Alessandro Pizzorusso. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, edito per i tipi di Giappichelli nel 2017, che contiene anche un dossier della giurisprudenza). Pare di poter dire che l’oscillazione verso l’anima politica può divenire più rischiosa, dal punto di vista della legittimazione dell’organo, soprattutto quando comporta forzature delle regole processuali. In effetti, come noto, vi è chi ritiene che la giustizia costituzionale debba svolgersi attraverso regole processuali stabili e certe, che non possono piegarsi all’interesse sostanziale del caso, e chi, invece, ritiene che all’esigenza di apprestare la tutela sostanziale del caso possano essere, almeno in qualche misura, sacrificate le regole del processo, anche se questo determina inevitabilmente un’esposizione della Corte.
Tuttavia, nel complesso, pare di poter dire che la Corte ha saputo mantenere il movimento del pendolo entro un arco che le consente di essere oggi una delle istituzioni maggiormente rispettate ed affidabili e proprio per questo pare non richiedere di accrescere i propri strumenti di dialogo con l’esterno, considerato che il suo apprezzamento e la sua legittimazione passano proprio dalla sua capacità di tutelare, attraverso la propria giurisprudenza, i diritti delle persone. A tal fine, forse, occorre riflettere ancora se vi siano adeguamenti utili del processo (da introdurre in via generale ed astratta, non solo nel giudizio sulle leggi) e se le vie d’accesso previste siano effettivamente del tutto idonee ad assicurare la migliore garanzia dei diritti. In effetti, è stato messo più volte in evidenza come le vie d’accesso, assieme ad altre regole del processo (o meglio dei processi) possano avere determinato almeno alcune “zone d’ombra” della giustizia costituzionale (alle quali il Gruppo di Pisa dedicò alcuni anni fa una riflessione in due seminari, i cui atti sono stati raccolti in due volumi, quali “Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi”, curato da R. Balduzzi e P. Costanzo, Giappichelli, 2007 e “Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo”, curato da R. Pinardi, Giappichelli, 2007).
Agli studiosi di diritto costituzionale, che certamente, in Italia, hanno dedicato alla giustizia costituzionale ampio spazio spetta certamente continuare a confrontarsi affinché la Corte possa attingere anche alle nostre riflessioni nel continuo assestamento del proprio ruolo.


