di Angioletta Sperti
Condivido il bilancio complessivamente positivo tracciato da Andrea Pertici e l’idea che, nei settant’anni trascorsi dalla sentenza n. 1 del 1956, la Corte abbia saputo mantenere l’oscillazione tra anima giurisdizionale e anima politica entro limiti compatibili con la propria posizione costituzionale. Vorrei tuttavia soffermarmi sulla conclusione secondo cui, proprio perché autorevole e affidabile, la Corte non avrebbe bisogno di accrescere i propri strumenti di dialogo con l’esterno, essendo la sua legittimazione affidata soprattutto alla capacità di tutelare i diritti attraverso la giurisprudenza.
A mio avviso, giurisprudenza e comunicazione non si pongono in alternativa fra loro. La seconda non costituisce una fonte autonoma di legittimazione, destinata a compensare eventuali debolezze della prima; è piuttosto una dimensione ormai necessaria dell’effettività della giustizia costituzionale. Una decisione può essere giuridicamente persuasiva e, tuttavia, restare socialmente inintelligibile, essere ridotta nella cronaca giornalistica ad una contrapposizione tra vincitori e vinti o essere assorbita in narrazioni politiche estranee alle sue ragioni. Nell’attuale ecosistema informativo, il silenzio dell’istituzione non preserva necessariamente la sua neutralità, ma spesso lascia ad altri il compito di definirne il ruolo e di attribuire significato alle sue pronunce.
La novità degli ultimi anni non consiste soltanto nella moltiplicazione degli strumenti (comunicati stampa, sito web, social media, video e verbali delle udienze, “sentenze in tre minuti”, podcast, incontri con i cittadini, per citare solo alcuni esempi) ma in un mutamento qualitativo del rapporto tra Corte, media e cittadini. Dalla trasparenza, intesa prevalentemente come pubblicità degli atti, si è, infatti, passati all’informazione e, quindi, alla comunicazione; da un flusso unidirezionale, rivolto ai giornalisti perché traducessero il linguaggio delle decisioni, si è passati ad una relazione diretta e proattiva della Corte con una pluralità di pubblici. La Corte non comunica più, quindi, soltanto il dispositivo o le ragioni di una sentenza, ma illustra la propria funzione, rende visibile l’incidenza della Costituzione nella vita quotidiana e concorre alla diffusione di una cultura costituzionale.
Questa trasformazione non è del tutto estranea alla storia dell’organo. Già nell’udienza inaugurale del 1956 Enrico De Nicola si impegnava a far conoscere, “qui e fuori di qui”, la Corte e i suoi compiti “con semplicità e con chiarezza”. È nuova, però, l’ampiezza dei destinatari, la disintermediazione resa possibile dalle piattaforme digitali e, soprattutto, la consapevolezza che l’intelligibilità pubblica dell’attività della Corte non sia il risultato spontaneo della pubblicazione delle sentenze.
Non credo, pertanto, che l’apertura comunicativa possa essere assunta, di per sé, come indice di un’oscillazione del pendolo verso l’anima politica. Essa accresce certamente l’esposizione pubblica della Corte; può però anche aiutare a ridurne la politicizzazione, offrendo informazioni tempestive e corrette, rendendo comprensibili i percorsi argomentativi e contrastando la rappresentazione delle decisioni come espressione di preferenze assimilabili a quelle degli organi di indirizzo politico. Ciò è particolarmente importante quando narrazioni populiste descrivono le corti come antagoniste della volontà popolare e trasformano il dissenso su una decisione nella delegittimazione dell’istituzione.
Occorre inoltre, a mio giudizio, distinguere tra consenso politico e sostegno istituzionale. La legittimazione formale e sostanziale della Corte continua a risiedere nelle attribuzioni costituzionali, nel rispetto delle regole processuali, nella coerenza della giurisprudenza e nella persuasività delle motivazioni, come Andrea Pertici opportunamente sottolinea. La comunicazione non può sostituirsi a questi elementi, ma può renderli conoscibili e alimentare quel sostegno diffuso che deriva dalla comprensione delle funzioni dell’organo, dalla percezione della correttezza del procedimento e dalla condivisione dei principi costituzionali di cui è garante. La Corte non può ricercare approvazione per la soluzione adottata nel singolo caso, né costruire maggioranze intorno a proprie “policies”. In questa accezione il consenso, inteso nel suo significato di cum sentire, non è da equipararsi ad un consenso elettorale o plebiscitario. Esso riguarda, infatti, la Costituzione e le condizioni della convivenza democratica, non la popolarità del giudice costituzionale.
Per la stessa ragione, terrei distinti due fenomeni che la ricostruzione di Pertici colloca nel comune “protendersi verso l’esterno”: da un lato, l’ingresso degli amici curiae e l’audizione degli esperti, che incidono sull’istruttoria e sul contraddittorio, dunque sulla formazione della decisione; dall’altro, gli strumenti con cui la Corte rende conoscibili le pronunce, la propria attività e i valori costituzionali, che attengono alla sua proiezione nella sfera pubblica. Entrambi pongono problemi di legittimazione, ma non necessariamente gli stessi e non sono, per ciò solo, manifestazioni di una medesima espansione politica.
Osservo, infine, che comunicare non è privo di rischi. Il passaggio “dal monologo al dialogo” non modifica il fondamento della sua autorità e tuttavia impone alla Corte di assumere responsabilità ulteriori nel modo in cui il proprio messaggio è costruito e diffuso. Inoltre, se la semplificazione può alterare il significato della decisione, il titolo giornalistico può prevalere sulla motivazione, la selezione dei temi e dei pubblici può apparire orientata, tali rischi non suggeriscono un arretramento, ma richiedono anche la definizione di criteri guida sulla comunicazione più chiari. Più in generale, servono forme di autoregolazione trasparenti, come quelle adottate da altre corti costituzionali e supreme, capaci di preservare, insieme, trasparenza e riservatezza, prossimità e distanza, accessibilità e rigore.
A settant’anni dalla prima sentenza, la “svolta comunicativa” mi sembra, dunque, una delle trasformazioni più rilevanti del ruolo della Corte, ma non perché le attribuisca una legittimazione di tipo rappresentativo. Essa segnala piuttosto che, nella sfera pubblica contemporanea, rendere giustizia costituzionale implica anche assumersi la responsabilità di renderne comprensibili presupposti, metodo e conseguenze. La questione non è se la Corte debba parlare oltre le proprie sentenze, bensì come debba farlo senza sostituire alla forza delle ragioni la ricerca del favore e senza consentire che la comunicazione divenga una “sentenza parallela”. In questo equilibrio, non nel ritorno al silenzio, si misura oggi una parte della sua autorevolezza.


