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di Giuseppe Monaco

Sono numerosi gli spunti di riflessione proposti da Andrea Pertici nella Lettera in cui riflette sul ruolo e sull’attività della Corte costituzionale a partire dalla prima pronuncia del 1956. Tra le tante suggestioni, vorrei soffermarmi brevemente sul giudizio in via incidentale e sulle “oscillazioni del pendolo” tra anima politica e anima giurisdizionale, efficacemente ricostruite da Andrea e che sono al centro di un dibattito che ha avuto avvio ancor prima che la Corte iniziasse ad operare. 

di Angioletta Sperti

Condivido il bilancio complessivamente positivo tracciato da Andrea Pertici e l’idea che, nei settant’anni trascorsi dalla sentenza n. 1 del 1956, la Corte abbia saputo mantenere l’oscillazione tra anima giurisdizionale e anima politica entro limiti compatibili con la propria posizione costituzionale. Vorrei tuttavia soffermarmi sulla conclusione secondo cui, proprio perché autorevole e affidabile, la Corte non avrebbe bisogno di accrescere i propri strumenti di dialogo con l’esterno, essendo la sua legittimazione affidata soprattutto alla capacità di tutelare i diritti attraverso la giurisprudenza.

Di Tania Groppi

Andrea Pertici, nella sua Lettera, non si limita a riflettere sul ruolo svolto dalla Corte costituzionale in questi decenni, ma sollecita la dottrina ad interrogarsi “se le vie d’accesso previste siano effettivamente del tutto idonee ad assicurare la migliore garanzia dei diritti”. Per ricordare, proprio nelle righe conclusive della Lettera, che “in effetti, è stato messo più volte in evidenza come le vie d’accesso, assieme ad altre regole del processo (o meglio dei processi) possano avere determinato almeno alcune “zone d’ombra” della giustizia costituzionale”. 

Di Guido Rivosecchi

Andrea Pertici ricostruisce efficacemente il ruolo della Corte costituzionale nelle diverse fasi della storia repubblicana in cui il Giudice delle leggi ha progressivamente arricchito lo strumentario decisionale per tutelare i diritti fondamentali, l’ordine delle competenze e l’equilibrio tra i poteri, pur complessivamente rimanendo nell’alveo delle proprie attribuzioni.

Di Francesco Marone

Se è vero, come si è soliti dire, che il Ventesimo secolo è stato il secolo delle corti costituzionali come il Diciannovesimo è stato il secolo dei parlamenti, la Corte costituzionale italiana si colloca a pieno titolo, in quel panorama, tra le esperienze più rilevanti e riuscite di controllo giudiziario del potere politico. Condivido senz’altro, in questa prospettiva, il giudizio positivo espresso da Andrea Pertici nella Lettera e il successivo giudizio adesivo di Antonio Ruggeri.

Di Antonio Ruggeri

1. Dico subito di riconoscermi largamente nella efficace rappresentazione data da A. Pertici del ruolo svolto dalla Corte costituzionale nei settant’anni della sua feconda attività, tanto per ciò che attiene al mantenimento dell’equilibrio complessivo del sistema sul versante dell’azione dei pubblici poteri quanto (e soprattutto) con riferimento alla salvaguardia dei diritti fondamentali, nei quali è il cuore pulsante – piace a me dire – della nostra al pari di ogni altra Costituzione di tradizioni liberali.

di Andrea Pertici

1. La prima sentenza della Corte costituzionale è stata depositata in cancelleria il 14 giugno 1956. Da allora sono passati settant’anni, nei quali la giurisprudenza costituzionale ha avuto un ruolo centrale nell’interpretazione e applicazione della Costituzione, rivelandosi un terreno particolarmente fecondo per gli studi di diritto costituzionale.

Sin da quella prima sentenza, la Corte intese contrastare il tentativo di contenimento del proprio ruolo, respingendo i due argomenti attraverso i quali l’Avvocatura generale dello Stato cercava di sottrarle il sindacato della legge oggetto di quello specifico giudizio, con effetti poi anche sulla sua futura attività. Come noto, infatti, nella sent. n. 1/1956, la Consulta si dichiara competente a conoscere della legittimità costituzionale anche delle leggi antecedenti alla Costituzione, rifiutando altresì di considerare che rispetto a norme cosiddette “programmatiche” non si possa sindacare la costituzionalità delle leggi.

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