di Federico Sorrentino
Ciò che qualifica la riforma del c.d. premierato (definita anche la madre di tutte le riforme) è soprattutto l’elezione diretta del presidente del Consiglio, contemporanea a quella delle due Camere, prevista dall’art.5 dell’attuale d.d.l.cost. che peraltro rinvia alla legge ordinaria la disciplina del sistema elettorale delle Camere e del Presidente del Consiglio e prevede l’assegnazione di un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere “alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche”.
Caratterizza la riforma anche la previsione dell’art. 7 della possibilità che, ove venga meno il Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica conferisca l’incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.
Due sono i rilievi che possono esseri rivolti a questa disciplina:
- da un lato che essa prevede una sorta di democrazia d’investitura non coerente con il principio fondamentale dell’art. 1, per il quale la sovranità popolare va esercitata, appunto, dal popolo e non può essere delegata ad altri;
- da un altro lato che questa disciplina non chiarisce la natura del collegamento tra il Presidente del Consiglio eletto e la sua maggioranza, limitandosi a disporre che i parlamentari collegati con il Presidente del Consiglio siano beneficiari di un premio che permetta al Presidente del Consiglio ed eventualmente al suo successore di disporre di una notevole e stabile maggioranza in Parlamento.
Ma la mancata definizione del collegamento tra l’elezione del primo ministro e la sua maggioranza finisce col permettere che un’elezione difficile del Presidente del Consiglio, magari a seguito di un ballottaggio, si rifletta sulla composizione del Parlamento, alterando quel principio di rappresentatività che la riforma costituzionale vorrebbe assicurare.
Si aggiunga che, nel caso in cui il Presidente del Consiglio venga meno, quale significato potrà darsi alla disposizione secondo cui il Presidente della Repubblica dovrà scegliere il suo successore tra i parlamentari eletti in collegamento con il Presidente del Consiglio? Tra quelli eletti direttamente o tra i beneficiari del premio, ancorché non abbiano ricevuto alcuna preferenza?
Inoltre la riforma non dedica alcuno spazio al tema, pur evocato dalla prof.ssa Calvano in un’audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato, delle circoscrizioni estero della Camera e del Senato cui pure gli artt. 56 e 57 dell’attuale testo costituzionale fanno riferimento. Gli italiani all'estero sarebbero o no chiamati ad eleggere il Primo ministro?
D’altro canto assegnare ad un esecutivo sostenuto da una maggioranza formata grazie ad un premio fittizio non corrispondente alla sua consistenza elettorale, ampi poteri nell’elezione del Presidente della Repubblica, della scelta della maggior parte dei giudici costituzionali, dei componenti laici del CSM e della stessa revisione costituzionale, significherebbe non solo rafforzarne il ruolo, ma anche permettere ad esso ogni potere, sino all'arbitrio.


