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di Chiara Bologna

Alla base della decisione assunta dalla maggioranza nel caso Dobbs vi è, come ben illustrato da Corrado Caruso, la lettura originalista del XIV emendamento, in passato considerato dalla Corte suprema idoneo, attraverso la due process clause, a garantire libertà non espressamente enumerate qualora fossero «profondamente radicate nella storia e tradizione del Paese» ed «essenziali nello schema di ordinata libertà». È nell’applicazione di tali criteri che emerge l’approccio fortemente originalista della maggioranza della Corte, che ritiene di doverli verificare ripercorrendo secoli di storia giuridica non dei soli Stati Uniti, ma più in generale del common law per dimostrare l’eventuale presenza (o meglio l’inevitabile assenza) del diritto all’interruzione di gravidanza. L’esito del reasoning conduce la Corte a denunciare l’abuse of judicial authority realizzato dai giudici supremi che, con la decisione Roe v. Wade, invasero nel 1973 la sfera del potere legislativo «interrompendo un processo politico» che stava gradualmente, nel rispetto della volontà del popolo e dei suoi rappresentanti, conducendo all’approvazione di leggi statali che riconoscevano e disciplinavano il diritto all’interruzione di gravidanza.

di Federico Pedrini

1. Non v’è dubbio che il dibattito suscitato dalla Lettera di Caruso sull’originalismo abbia raggiunto il suo dichiarato scopo di richiamare l’attenzione su molteplici «temi di vitale interesse per la nostra disciplina». Il primo, forse anche il più imbarazzante, è che quest’ultima tuttora non concorda sul proprio oggetto, se non a livello nominalistico. Costituzionaliste e costituzionalisti sarebbero probabilmente d’accordo nel dire che studiano – quanto meno anche e principalmente – “la Costituzione”, ma da lì in avanti la concordia sembrerebbe affievolirsi, talvolta fin quasi a scomparire. Questo a livello tanto di cosa sia la “Costituzione” che studiano, quanto di tutto ciò che di ulteriore eventualmente risulti oggetto (necessario o contingente) della loro attenzione, vuoi come elemento autonomo e separato delle proprie analisi, vuoi come strumento per meglio comprendere il contenuto della prima (Costituzione).

di Marilisa D’Amico

La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sul caso “Dobbs”, che ha diviso la società americana e che, ancor prima della sua pubblicazione, aveva avuto profondi riflessi anche in Europa, è divenuta per la dottrina costituzionalistica italiana occasione di discussione non solo e non tanto per il suo oggetto (che, in alcuni contributi, viene soltanto accennato), e cioè il diritto negato all’aborto, ma soprattutto per gli argomenti utilizzati dalla Corte Suprema e per il “posto” delle teorie originaliste.

di Omar Chessa

1. Mi sembra che il dibattito teorico avviato da Caruso e continuato da Vanoni, Zanon e Camerlengo, possa riassumersi nelle domande seguenti:

a) La costituzione è solo il suo testo oppure i confini del diritto costituzionale sono più ampi, secondo quanto asserito dalle teorie sulla “costituzione vivente”, living constitution?

di Luca Pietro Vanoni

«I think that the word liberty in the Fourteenth Amendment is perverted when it is held to prevent the natural outcome of a dominant opinion, unless it can be said that a rational and fair man necessarily would admit that the statute proposed would infringe fundamental principles as they have been understood by the traditions of our people and our law».

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