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di Carlo Amirante

La lettera di Renato Balduzzi sul decreto-legge sicurezza (4/2025) non è solo un appello ai costituzionalisti perché s’impegnino a mettere in evidenza le non poche ipotesi d’incostituzionalità che esso contiene.

Infatti, è innanzitutto una convincente riflessione – che dovrebbe preoccupare con i giuristi tutti i cittadini che hanno a cuore la democrazia, i suoi valori e le istituzioni che ne promuovono e garantiscono l’effettività – sui rischi divenuti purtroppo già realtà di una così progressiva e inarrestata delegittimazione del Parlamento, da giustificare l’opinione sempre più diffusa e passivamente (a quanto sembra) accettata del consolidamento di un regime autoritario. Un regime che pur restando formalmente costituzionale si avvia a consentire una forma di governo in cui il “capo” decide, in particolare a livello europeo e internazionale ma spesso anche in politica interna, ignorando e snobbando il dibattito parlamentare.

di Tania Groppi

1. A fronte di un testo come il c.d. “decreto-sicurezza”, con i molteplici vizi di costituzionalità che manifestamente porta con sé, una domanda si fa avanti con impellenza: siamo soddisfatti dello “stato” del sistema delle garanzie nel nostro ordinamento? Mi riferisco a quelle che Luigi Ferrajoli definisce ‘garanzie secondarie’ cioè a quegli istituti che consentono di reagire alla violazione o alla non implementazione dei diritti. Come è possibile che norme palesemente incostituzionali entrino in vigore (addirittura immediatamente in vigore), e non siano in qualche modo “bloccate” preventivamente? Una domanda che spesso ci fanno i nostri studenti. E poi, una volta giunto il sospirato momento dell’annullamento, quali sono i concreti effetti sugli atti applicativi delle norme incostituzionali? Come opera nei singoli casi l’annullamento erga omnes ed ex tunc? In che modo i diritti violati (le garanzie ‘primarie’) possono essere protetti o ripristinati?

di Andrea Morrone

1. Sono molteplici i profili problematici del decreto-legge sulla sicurezza pubblica del Governo presieduto da Giorgia Meloni (d.l. n. 48/2025). Si può dire che esso sfida irrimediabilmente le caratteristiche essenziali del sistema delle fonti, dell’equilibrio dei poteri del governo parlamentare, e della dialettica tra “autorità” e “libertà” disegnati dalla Costituzione. C’è una stretta connessione tra le tre dimensioni: l’una è legata all’altra, sicché le critiche che riguardano un aspetto si riverberano sugli altri in maniera necessaria e inscindibile, aumentando il tasso di problematicità di scelte legislative che, singolarmente assunte, potrebbero anche avere una ragione politica di sostegno, ma che, tutte insieme, non ne manifestano alcuna se guardate con le lenti della Costituzione. La politica, quella nobile arte del governo di una società, non può sfuggire alle maglie della “Repubblica”, che assicura tutte le manifestazioni concrete della sovranità popolare alle “forme” e ai “limiti” stabiliti dalla Costituzione.

di Dario Martire

1. La lettera del Presidente esorta la comunità scientifica a chiarire i termini del dibattito politico-partitico sorto intorno al decreto-legge n. 48 del 2025 in chiave tecnico-giuridica, trattandosi di «questioni antiche e decisive per la nostra forma di governo e per la nostra forma di Stato».

È quello che mi propongo di fare, in relazione, soprattutto, ad alcuni punti specifici, relativi alla riserva di legge in materia penale (art. 25 Cost.), alle conseguenze derivanti dalla necessità costituzionale che il decreto-legge presenti un contenuto omogeneo, alle difficoltà del sindacato della Corte costituzionale e alla possibilità, per i singoli parlamentari, di sollevare un conflitto tra poteri per violazioni manifeste delle proprie prerogative costituzionali.

di Paolo Carnevale

1. Che le forme “decreto-legge” e “disegno di legge” possano conoscere una certa qual commistione nell’utilizzo fatto dal Governo non è cosa inedita nella nostra esperienza costituzionale.

A ricordarcelo, una tra le più efficaci e note definizioni del decreto-legge – coniata in dottrina per offrire una rappresentazione sintetica dell’abusività della prassi in thema – qualificato come “disegno di legge motorizzato”. Espressione, peraltro, che tradiva un evidente nesso di derivazione con l’altra precedente (e non meno fortunata) di «disegno di legge rinforzato».

di Piero Pinna

Intervengo nel dibattito sul decreto sicurezza con un discorso che richiederebbe un’articolazione e un approfondimento molto più estesi rispetto allo spazio di una lettera. Lo faccio, vincendo la ritrosia istintiva, per esprimere un punto di vista controcorrente, raccogliendo l’esortazione, che mi sembra di aver colto nello scritto che ha aperto la discussione, a prestare attenzione coraggiosamente all’orientamento scientifico che esclude il valore di legge del decreto-legge. Poi l’occasione è propizia a chi sostiene questa idea: l’atto in questione è un caso veramente emblematico di legislazione governativa, che viola la regola fondamentale secondo cui il legislatore è l’assemblea composta da chi rappresenta il popolo.

di Andrea Cardone

1. La recente Lettera del Presidente della nostra Associazione solleva, con puntualità ed efficacia, numerosi e complessi temi posti al diritto costituzionale dal c.d. “decreto-legge sicurezza”, ma anche, in termini più generali, dalla ormai ultradecennale e radicata prassi seguita dal Governo in materia di decretazione d’urgenza. Vi si mette opportunamente in luce, tra le altre cose, che il decreto-legge di cui si discute può ben essere considerato «il punto di “caduta” di questioni antiche e decisive per la nostra forma di governo».

di Ornella Spataro

La lettera scritta dal nostro Presidente Renato Balduzzi a proposito del d.l. n. 48 del 2025 fornisce, tra le plurime suggestioni, lo spunto per alcune riflessioni sul rapporto tra decretazione d’urgenza e legalità penale.

La materia della sicurezza pubblica identifica un osservatorio privilegiato da cui guardare ad alcuni fenomeni che incidono in maniera particolarmente significativa sull’assetto costituzionale, con implicazioni che interessano, al contempo, il merito delle scelte normative, la forma che le riveste, il metodo politico della loro approvazione e il sindacato della Corte costituzionale. 

di Quirino Camerlengo

Leggendo il decreto legge n. 48 del 2025 (recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»), scorrendo l’appello sottoscritto da più di duecento colleghe e colleghi, riflettendo sulla lettera scritta dal nostro Presidente Renato Balduzzi, avverto chiaramente una sensazione poco rassicurante, e cioè che questo atto normativo sia una ulteriore prova dell’attuale vitalità di un preoccupante processo di transizione dalla sicurezza come mezzo all’ordine come fine.

di Renato Balduzzi

1. Viviamo tempi in cui il conflitto politico e la polarizzazione che ne costituisce la versione oggi prevalente sono tornati decisivi e originari, a tratti quasi primitivi. Ora, proprio la radicalità del conflitto e della relativa polarizzazione consiglia ai giuristi e, in particolare, ai costituzionalisti di ritornare a interrogarsi sulle questioni fondamentali e sulle ragioni che fondano la forma e la sostanza di una comunità politica, della nostra comunità politica.

La ripresa della Lettera viene a coincidere con un momento di forte dibattito politico-partitico, rispetto al quale il compito di una società scientifica è quello di contribuire a chiarirne i termini in chiave tecnico-giuridica: per i costituzionalisti, ciò comporta rinvenire i tratti essenziali dell’assetto costituzionale e porli come base non rinunciabile al fine di consolidare attorno ad essa un consenso largo e plurale.

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L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione a far data dal 09.10.2013 con n. 23897.


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