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di Antonella Sciortino

1. Può un istituto sopravvivere alla crisi del sistema che lo ha generato? È una delle domande che mi è sembrato di cogliere leggendo la densa e stimolante lettera di Adriana Ciancio e la bella replica di Roberta Calvano. Si ha l’impressione, infatti, che il referendum metta in scena la crisi del sistema entro cui è chiamato a operare. Esso funziona come un sismografo: registra scosse che non produce da solo.

di Francesco Zammartino

L’inatteso risultato del referendum costituzionale sulla giustizia – riferendomi in particolare alla netta vittoria del "no" – induce a nuove riflessioni sul rapporto tra consultazioni referendarie e partecipazione popolare. Da decenni, infatti, si rileva una concreta disaffezione dei cittadini verso gli istituti di democrazia diretta. Tale fenomeno si spiega, in una visione più ampia, con l'accertata crisi della rappresentanza politica: quest'ultima, avendo perso il suo carattere unitario fondato sulla sovranità nazionale, si presenta ormai come rappresentanza di interessi contrapposti, a stento riconducibili a unità.

di Roberta Calvano

La recente celebrazione del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo scorsi ha offerto innumerevoli spunti di riflessione alla dottrina costituzionalistica circa le trasformazioni e torsioni cui è soggetto l’istituto referendario e che la prassi, più e meno recente, rende particolarmente evidenti. Tra le molte suggestioni offerte in tema da Adriana Ciancio nella sua Lettera vorrei soffermarmi in particolare su quelle concernenti le ipotesi di modifica alla disciplina posta nell’art. 138 Cost., oltre che sulla disciplina generale dell’istituto referendario (molto ci sarebbe da dire in verità anche in relazione all’insoddisfacente regime dei controlli cui il referendum è soggetto, anche alla luce delle pronunce rese nei mesi scorsi da Ufficio centrale e Tar Lazio, ma anche di quelle concernenti i quesiti sulla legge n. 86 del 2024 dell’Ufficio centrale e poi della Corte costituzionale nel 2025, ma lo spazio di queste note non consente di occuparsene in questa sede). 

di Adriana Ciancio

1. Le vicende che hanno accompagnato in questi ultimi mesi lo svolgimento del referendum sulla legge di revisione del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione, al di là dell’esito su cui non mi soffermerò, sollecitano a riprendere la riflessione sulle forme di consultazione referendaria generale previste in Costituzione. Mi riferirò, dunque, sia al referendum costituzionale, sia a quello abrogativo, mentre non troveranno ingresso in questa sede considerazioni sui referendum c.d. territoriali ai sensi dell’art. 132 e, successivamente, anche dell’art. 123 Cost.

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L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione a far data dal 09.10.2013 con n. 23897.


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