di Roberto Borrello
- Francesca Biondi, nel suo contributo introduttivo su il Finanziamento della politica, individua profili di estremo interesse per avviare una riflessione su una tematica che appare, nell’ordinamento italiano, caratterizzata, da ultimo, dalla svolta regolativa intrapresa tra il 2013 ed il 2014 (integrata nel 2019), intesa a smantellare il preesistente modello di forte sostegno pubblico dei partiti. Tale modello, dopo una articolata evoluzione originatasi negli anni Settanta dello scorso secolo, era stato, tra la fine del 900 e i primi anni dell’attuale secolo, prospettato nominalmente come una forma di “rimborso “delle spese elettorali, alla stregua dell’esito del referendum del 1993, che aveva abrogato le erogazioni all’ “attività ordinaria” dei partiti. Tale “rimborso” era in realtà di natura forfetaria e di entità superiore ai costi effettivamente sopportati dai partiti (come ripetutamente evidenziato dalla Corte dei Conti nel suo referto annuale sui bilanci e rendiconti, a partire dal 1994, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, successivamente più volte modificato).
Il regime così risultante, caratterizzato, altresì, da una elevata frequenza di corresponsione (collegata alla miriade di appuntamenti elettorali presenti nel nostro ordinamento), si è sostanziato, alla fine, in un ritorno a quel passato stigmatizzato dal citato referendum. La sua abolizione nel 2014 è stata quindi vista come un tentativo di palingenesi di un sistema partitico, censurato come “casta”, avidamente avvinghiato ai suoi privilegi e spesso ritenuto espressione di corruzione e malaffare.
Come nota sempre Francesca Biondi, è giunto il momento di puntare con decisione l’obiettivo su tale nuovo corso, in quanto “l’analisi del modello di finanziamento prescelto da ciascun legislatore costituisc[e] punto di vista essenziale per comprendere posizione e funzioni che si intendono assegnare ai partiti in un sistema costituzionale”.


