1. Il preoccupato (ed aggiungerei, preoccupante) richiamo fatto da Michele Troisi alle riforme, ancora in atto, che investono le nostre Università, è destinato ad aprire un dibattito che tocca la sensibilità di tutti noi costituzionalisti. Da tempo coinvolti, a far data dalla l. n. 240 del 2010, nei ripetuti tentativi che si sono succeduti per migliorare e potenziare i meccanismi istituzionali volti a garantire l’autonomia universitaria e la qualità della didattica e della ricerca.
1. Le riforme in atto relative all’Università, se hanno il pregio di porre al centro del dibattito pubblico il ruolo dell’Accademia, offrono anche l’occasione per tornare a riflettere sul tormentato tema della relativa autonomia. Com’è noto, l’infelice formulazione dell’art. 33, 6 comma (che «dice e non dice, garantisce da un lato e d’altro lato svuota la stessa garanzia» come lucidamente sintetizzò Paladin) ne ha determinato un’attuazione “a singhiozzo”, accomunandola così al destino di altre autonomie (si pensi a quella territoriale e alla “pagina bianca” con cui lo stesso Paladin icasticamente ne raffigurò la formulazione in Costituzione). Un’autonomia universitaria che è parsa (e tuttora pare), così, perennemente “sotto tutela ministeriale” (D’Atena, 1998), anche a motivo dell’interpretazione particolare che la giurisprudenza costituzionale ha sempre inteso dare alla (ambigua) disposizione costituzionale: la Corte, infatti, è passata dal considerare quella universitaria come «un’autonomia che lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, che, tuttavia, non sia irrazionale» (sent. n. 145/1985), al qualificare la riserva di legge ivi contenuta come aperta al«l’intervento normativo dell’esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d’insieme, non è attribuibile all’autonomia delle Università» (sent. n. 383/1998). Tale orientamento, confermato poi dalla sentenza n. 104/2017, ha favorito col tempo il disordine delle fonti e aperto la strada ad una normativa alluvionale composta soprattutto da atti normativi di natura secondaria, così riducendo sensibilmente lo spazio di manovra proprio delle fonti di autonomia universitaria.