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di M. Cristina Grisolia

1. Il preoccupato (ed aggiungerei, preoccupante) richiamo fatto da Michele Troisi alle riforme, ancora in atto, che investono le nostre Università, è destinato ad aprire un dibattito che tocca la sensibilità di tutti noi costituzionalisti. Da tempo coinvolti, a far data dalla l. n. 240 del 2010, nei ripetuti tentativi che si sono succeduti per migliorare e potenziare i meccanismi istituzionali volti a garantire l’autonomia universitaria e la qualità della didattica e della ricerca. 

di Michele Troisi

1. Le riforme in atto relative all’Università, se hanno il pregio di porre al centro del dibattito pubblico il ruolo dell’Accademia, offrono anche l’occasione per tornare a riflettere sul tormentato tema della relativa autonomia. Com’è noto, l’infelice formulazione dell’art. 33, 6 comma (che «dice e non dice, garantisce da un lato e d’altro lato svuota la stessa garanzia» come lucidamente sintetizzò Paladin) ne ha determinato un’attuazione “a singhiozzo”, accomunandola così al destino di altre autonomie (si pensi a quella territoriale e alla “pagina bianca” con cui lo stesso Paladin icasticamente ne raffigurò la formulazione in Costituzione). Un’autonomia universitaria che è parsa (e tuttora pare), così, perennemente “sotto tutela ministeriale” (D’Atena, 1998), anche a motivo dell’interpretazione particolare che la giurisprudenza costituzionale ha sempre inteso dare alla (ambigua) disposizione costituzionale: la Corte, infatti, è passata dal considerare quella universitaria come «un’autonomia che lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, che, tuttavia, non sia irrazionale» (sent. n. 145/1985), al qualificare la riserva di legge ivi contenuta come aperta al«l’intervento normativo dell’esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d’insieme, non è attribuibile all’autonomia delle Università» (sent. n. 383/1998). Tale orientamento, confermato poi dalla sentenza n. 104/2017, ha favorito col tempo il disordine delle fonti e aperto la strada ad una normativa alluvionale composta soprattutto da atti normativi di natura secondaria, così riducendo sensibilmente lo spazio di manovra proprio delle fonti di autonomia universitaria.

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L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione a far data dal 09.10.2013 con n. 23897.


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