Mentre correvano le sue ultime ore, e il respiro grave premeva per cessare, mi è sembrato che il tempo di Michele Scudiero, con tutta l’esperienza e tutti gli eventi della sua vita per come avevo potuto osservarli o condividerli o raccoglierne la narrazione, si concentrasse in quell’arco ristretto, in quell’unica notte, liberandolo del peso e della pena degli ultimi sette anni, in cui la mente intatta e acuta tutto percepiva e ricordava, mentre il corpo sempre più perdeva contatto. E quel concentrarsi del tempo ha messo sotto una luce vivida il suo nucleo umano.
C’è molto di personale in questo, lo so. Ma credo di aver capito l’essenziale, del quale una parte non posso che conservare nel mio cuore, e un’altra parte posso esternare a ragion veduta: Michele Scudiero, nella sua controllata eleganza, che non gli consentiva esibizioni, è stato uomo di altissimo ingegno, sostenuto da ampia cultura umanistica, un produttore instancabile delle idee innovative necessarie a comprendere le trasformazioni che coinvolgono il costituzionalismo e il fenomeno giuridico in generale. Ma è stato sempre parsimonioso nell’elaborazione concettuale, quindi strutturalmente immune da fallacie, e alieno da eccessi. In tempi di facitori di iperboli, era per converso sobrio nel condurre il proprio argomentare, che però, proprio per questo, si rivelava di inesorabile conseguenzialità.
La regola antica alla quale si sentiva vincolato, e che oggi è impossibile da rispettare per la conformazione impressa forse irreversibilmente ai presupposti delle carriere accademiche, era leggere tutto e scrivere solo quanto strettamente necessario e ritenuto davvero utile al dibattito scientifico: mai egli ha derogato, e il fatto che la sua produzione risulti infine anche quantitativamente rimarchevole dà l’idea della sua dimensione di studioso.
E poi lo stile: molti dei giuristi della sua generazione sono stati scultori di monumenti; Michele Scudiero è stato un distillatore di essenze. Nei suoi scritti, mai una ridondanza, mai una increspatura nella politezza cristallina del discorso, mai una cesura nel rigore della sua sintassi: se lo si traducesse in latino, e sarebbe agevole, ne sortirebbe un sentore oraziano.
Rifuggiva dall’autopromozione: i suoi scritti compaiono sempre in una sola sede, spesso molto interna al circuito strettamente accademico.
Un esempio molto significativo: nel 1967 scrive La divisione dei poteri: prospettive attuali, che pubblica negli Annali della Facoltà giuridica dell’Università di Macerata. Naturalmente, il testo diviene presto introvabile (o rinvenibile solo dagli “addetti ai lavori”, taluno dei quali magari interessato a farne la silloge o la perifrasi, a man salva). Eppure, quel saggio è fondamentale: mostrando la conoscenza approfondita e completa della dottrina tedesca tra XIX e XX secolo, rileva come questa, con il veicolo dell’elaborazione orlandiana, abbia fatto transitare in Italia un sentimento di avversione alla divisione dei poteri, ritenuta fattore di dissoluzione della compattezza e infine dell’unità dello Stato, che è un filo rosso nella nostra storia politica nazionale, e arriva ai giorni nostri come orientamento alla concentrazione e alla unidimensionalità del potere. Scudiero, superando le astrattezze semplificatrici di matrice montesqueiana, ritiene non ci sia solo una dimensione verticale nella divisione dei poteri, ma anche una dimensione orizzontale: nel rapporto tra Stato persona e autonomie territoriali e tra esso e i privati, e nel ruolo della giurisdizione costituzionale, della Corte come controllore della legge che non può non esserne creatore, assumendo le fattezze di «legislatore apocrifo».
Sul piano metodologico, al cospetto di questi fenomeni, occorre prendere atto del «processo di franamento dello scientismo giuspositivistico». Per questo, la decisione del giudice va qualificata per ciò che è: atto con effetti inevitabilmente politici, non per finalità soggettivamente determinata dal giudice stesso (o, addirittura, per militanza di partito), ma perché incidente obiettivamente su relazioni economico-sociali, su bisogni che richiedono soddisfazione (ai quali il legislatore, si potrebbe soggiungere, ma questo Scudiero non lo dice, dà assai malamente riscontro). Il principio di divisione di poteri va dunque correttamente conformato sul piano teorico e dommatico, con l’avvertenza che esso è irrinunciabile, poiché «serve ad allontanare lo spettro della tirannide».
È evidente che in questo scritto, pensato guardando al moto della realtà con straordinaria capacità prospettica (le Regioni non erano ancora costituite, il conflitto politica-magistratura era ben lungi dal manifestarsi nella virulenza che avrebbe avuto molto più tardi, le irresolutezze del legislatore al cospetto delle esigenze della società e in particolare delle necessità di regolazione dei processi economici erano di là da venire, almeno nella gravità che hanno poi assunto), offre gli strumenti concettuali per comprendere le trasformazioni che toccano gli ordinamenti.
Sappiamo, a consuntivo, che il percorso scientifico di Michele Scudiero è stato perfettamente coerente con queste premesse.
In esso, l’attenzione alle Regioni e, in generale, ai soggetti dell’autonomia territoriale, per la loro funzione equilibratrice nella divisione orizzontale dei poteri, è stata centrale: nelle due monografie sui controlli (I controlli sulle Regioni, sulle Province e sui Comuni nell’ordinamento costituzionale italiano, Napoli 1963) e sul referendum (Il referendum nell’ordinamento regionale, Napoli 1971), e in una vastissima produzione di saggi in rivista o in volumi collettanei che si è dipanata per l’intero suo percorso scientifico, cogliendo con precisione evoluzioni, punti di scansione, trasformazioni. Scudiero è il primo, non temendo una certa solitudine nell’iniziale frastuono delle adesioni al verbo della semplificazione monocratica, a capire e a far rilevare gli effetti distorsivi nel circuito della rappresentanza derivanti dalla concentrazione dei poteri nel vertice degli Esecutivi, a partire dall’elezione diretta del Sindaco, passando attraverso quella dei Presidenti delle Giunte regionali, la soppressione generalizzata dei controlli di legittimità sugli atti, fino alla revisione del Titolo V della Costituzione, che, nei suoi tratti altamente disfunzionali, accelera quella deriva. E dà un colpo alla divisione orizzontale dei poteri anche sul versante del rapporto tra decisore politico e giurisdizione, poiché, essendo la Corte costituzionale a ricomporre, in chiave spiccatamente centralistica, il sistema disarticolato dalla revisione del 2001, essa assume le vesti di quel «legislatore apocrifo» di cui Scudiero discorreva nel 1967.
Le posizioni di Scudiero sono congruenti con la sua cultura politica, che è quella dei cattolici alla Costituente: il regionalismo come fattore di democratizzazione dello Stato in contrapposizione alla unidimensionalità e concentrazione del potere del regime autoritario.
A quella cultura è estranea la logica dell’investitura plebiscitaria nel potere, poiché la democrazia è partecipazione politica, che si realizza attraverso i corpi intermedi, e, sul versante della struttura e del funzionamento della forma di governo, specialmente attraverso i partiti, nel loro ruolo conformativo preminente («deve rimanere in vigore il cosiddetto party governement», scrive Scudiero in un altro testo che va scovato: La Costituzione ha cinquant’anni: memoria, attuazione futuro, in Libertà nella convivenza. Studi in onore di Giuseppe Abbamonte, Napoli 1999).
È da quella cultura che procede la sorveglianza sugli istituti e sugli ambiti dell’ordinamento in cui la regressione per accentramento può realizzarsi.
Può realizzarsi per dislocazione della potestà legislativa nel Governo. Uno dei modi è la delega: la ricostruzione di Scudiero configura la potestà o competenza del delegato come nuova, derivata, omogenea, affinché ne risulti chiara la natura di deroga all’ordine delle competenze, distinta dall’attribuzione di queste, che avviene per conferimento diretto con una norma di diritto obiettivo (Caratteri fondamentali della delegazione legislativa del Parlamento, in Annali della Facoltà giuridica dell’Università di Macerata, 1968). E la delegazione obbligatoria (istituto contemplato nell’originario art. 79 Cost., per la concessione dell’amnistia e dell’indulto) deve ritenersi «imposta in via eccezionale per lo svolgimento di una funzione» e conferita da un soggetto vincolato a delegare che «goda di discrezionalità» nell’attribuirla (A proposito della delegazione obbligatoria, in Scritti degli allievi offerti ad Alfonso Tesauro nel quarantesimo anno dell’insegnamento, Milano 1968).
Può realizzarsi negli stati di eccezione, in corrispondenza dei quali massima dev’essere l’attenzione a tenere il potere entro un quadro di legalità costituzionale certo, e minima la riduzione delle garanzie. È per questo che, dichiarato lo stato di guerra, il conferimento dei poteri necessari deve essere ritenuto una fattispecie di delega legislativa, per quanto diversa da quella dell’art. 76 Cost.: in questa «le camere sono libere in ordine al se e al quando esercitare la potestà delegata, ma sono vincolate nel fissare i limiti minimi del potere delegato», mentre, in quella derivante dall’art. 78 Cost., «le camere sono vincolate sul se e sul quando esercitare la potestà di delega, essendo tenute a conferire i poteri necessari con l’instaurarsi dello stato di guerra, ma sono più libere nel determinare la consistenza e i limiti del potere delegato». E la sospensione delle garanzie costituzionali è sempre sotto la sorveglianza di organi che fanno da contrappeso istituzionale, Camere e Presidente della Repubblica (Aspetti dei poteri necessari per lo stato di guerra, Napoli 1969).
Può realizzarsi ponendo mano in modo inconsulto, per via di revisione costituzionale, all’assetto dei poteri: innumerevoli gli interventi di Scudiero nelle varie stagioni delle pulsioni alla “riforma” della Parte II della Costituzione, intesi a richiamare alla conservazione della forma di governo parlamentare, tenendola nell’ambito della “democrazia dei partiti”; e molte le occasioni di confronto pubblico da lui volute e organizzate.
Può realizzarsi quando un processo di trasformazione politica, potenzialmente capace di inverare più intensamente il principio democratico liberandolo dalle strettoie dei nazionalismi, ristagna e rischia di involvere: Scudiero coglie con la consueta lucidità prospettica i rischi derivanti dal deficit di elaborazione culturale e di consapevolezza da parte dei decisori in campo, di livello statale ed europeo, al cospetto delle necessità di costruzione dell’Europa come soggetto politico. Per questo promuove impegnative occasioni di confronto pubblico, di cui è ampia traccia in scritti da lui curati (per tutti, Il diritto costituzionale comune europeo. Princìpi e diritti fondamentali, Napoli 2002).
Michele Scudiero ha ricoperto cariche accademiche, svolto funzioni nel sistema universitario nazionale, assunto incarichi in ambito ministeriale, e per soggetti pubblici.
È stato Preside della Facoltà giuridica fridericiana in anni, tra il 2002 e il 2008, in cui l’Università era oggetto di revisioni ordinamentali rilevanti, con l’introduzione del sistema dei crediti e della valutazione, che egli ha attuato moderandone con intelligenza le implicazioni meno ragionevoli, e ne ha provocato qualche ricalibratura. Altrettanto aveva fatto quando era stato chiamato, prima a far parte, nel 1986, poi a presiedere, tra il 1989 e il 1997, in qualità di Vicepresidente, il Consiglio Universitario Nazionale.
È stato componente del Consiglio di amministrazione della RAI-Radio Televisione Italiana tra il 1996 e il 1998.
È stato nel Direttivo dell’AIC tra il 2001 e il 2004.
Assai rilevanti i munera accolti e assolti, dunque, ma più ancora significativi i motivi di qualche rifiuto: Scudiero non volle essere nominato nel Consiglio Superiore della Magistratura, pur essendo massimamente interessato, come studioso, alle dinamiche della giurisdizione. Non volle perché, accettando, avrebbe dovuto sospendere la sua opera nell’Università, e non si acconciò a rinunciare, temporaneamente ma piuttosto a lungo e in una fase impegnativa, alla sua opera per gli studenti e per i giovani studiosi che ne seguivano il magistero (ecco perché la medaglia d’oro dei Benemeriti della Scuola della Cultura e dell’Arte, che ebbe nel 1987 dal Presidente della Repubblica, fu tra le meglio assegnate).
Quando incontrai per la prima volta Michele Scudiero, dev’essere stato tra il 1977 e il 1978, per chiedergli la tesi, ebbi dinnanzi un uomo alto e con gli occhi azzurri: un Gran Normanno, pensai, prendendo da Vittorini di Conversazione in Sicilia (il quale, peraltro, molto a torto, sovrappone Lombardi e Normanni). Aveva di sicuro ascendenze guerriere, congetturavo. Dovetti poi scoprire che, certo forte era nelle convinzioni e nell’impegno, ma la sua virtù maggiore era la gentilezza. Lo è stato, gentile, anche nel suo magistero: rigoroso sempre, “suggeriva” (per così dire) letture e metodo, ma si lasciava osservare, ammettendoti a frequentarlo ogni volta che volevi, nell’esercizio concreto del nostro difficile mestiere. Questo il suo modo di essere Maestro, e, dopo tutto questo tempo, io non riesco a pensarne un altro.
Sandro Staiano


