Associazione

AIC logo

In ricordo di Alberto Romano

Nato a Parma (15 aprile 1932), a ventidue anni (1954) si laurea in Giurisprudenza, con punti 110 cum laude, presso l'Università degli Studi di Firenze, ove prosegue gli studi di diritto amministrativo sotto la guida di Giovanni Miele a sua volta allievo diretto del nonno Santi Romano. Una formazione in cui molto ha influito il padre Salvatore, ordinario di diritto civile a Firenze, che ha sviluppato nel diritto privato la teoria istituzionale di Santi Romano. Vince una borsa di studio annuale della von Humboldt-Stiftung che nel 1955-56 utilizza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Heidelberg, al tempo in cui aveva riottenuto la cattedra (1952) il prof. Ernst Forsthoff.

Nel 1962 vince il concorso (commissione di concorso: Lucifredi, Giannini, Virga, Benvenuti, Casetta) a cattedra di diritto amministrativo nell’Università di Ferrara. Divenuto ordinario (1966) è chiamato nell'Università di Torino a Giurisprudenza ove insegna Diritto regionale, Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, con ritorno definitivo al Diritto amministrativo. Per due mandati è direttore dell'Istituto Giuridico (1 gennaio 1979-10 febbraio 1985). Dal 1° novembre 1987 è chiamato ordinario alla Sapienza in Roma, infine emerito in quella Università.

Oltre le prime due (Pregiudizialità nel processo amministrativo, Milano, 1958; Limiti dell'autonomia privata derivanti da atti amministrativi, Milano, 1960), pubblica la monografia che avvia lo studio cui dedica una vita (Giurisdizione amministrativa e limiti della giurisdizione ordinaria, Milano, 1975) e in soli dodici anni (1975-1987) elabora compiutamente una propria originalissima teoria. Di Guicciardi accoglie la distinzione tra norme di relazione e di azione come fondamento del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, che - pel tramite della teoria istituzionale - vede nelle prime la definizione dell’ordinamento generale a tutti comune e nelle seconde gli ordinamenti particolari di ciascuna amministrazione pubblica. Con essa ridisegna il rapporto tra fonti dell'ordinamento giuridico, in particolare tra legge e regolamento, riservando alla prima il compito di porre i limiti esterni che sono indisponibili all'autonomia delle amministrazioni pubbliche. L'analisi teorica giunge sino alla ridefinizione delle posizioni soggettive che diversamente - come diritti soggettivi o interessi legittimi - si ergono a protezione dei soggetti dell’ordinamento legittimati a fare valere appunto i diversi limiti del pubblico potere (Diritto soggettivo, interesse legittimo e assetto costituzionale, in Foro it., 1980, V, 258 ss.; Interesse legittimo e ordinamento amministrativo, in Atti del convegno celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato, Torino, 1981, 1983, 95 ss.; La disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice civile, in Dir. proc. amm., 1983, 22; Il cittadino e la pubblica amministrazione, in Il diritto amministrativo degli anni '80, Atti del XXX° Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Milano, 1987).

Da ultimo il Manuale di Diritto amministrativo con i suoi allievi romani (de Leonardis, Lazzara, Scotti, Cioffi, M.C. Romano, Della Scala, Costantino,), che in seconda edizione è ora in uscita.

E’ stato fondatore e condirettore della rivista di Diritto processuale amministrativo, del Diritto amministrativo, del Foro amministrativo-Consiglio di Stato, infine di Ius-publicum (on line) ora diretta dalla sua allieva torinese G.M. Racca, presso il cui sito sono consultabili le sue oltre 80 opere scientifiche (https://www.ius-publicum.it/alberto-romano/?goin=yes).

Ci ha lasciato ai primi di settembre - a novantatré anni - coronando oltre settant’anni di studi giuridici ispirati dal costituzionalismo liberale, sviluppando di tale cultura lo studio teorico dei pubblici poteri, intesi come calco, o rovescio, che va a completare la disciplina unitaria dei diritti soggettivi, posta a protezione di interessi che in varia guisa sono rispettivamente qualificati pubblici oppure “privati”, che non a caso sono di nuovo rispettivamente imputati all’articolazione della sovranità popolare della Repubblica italiana (artt. 1, 5, 114, 118 co. Cost.) oppure agli individui e alle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità (artt. 2, 4, 13 e s. Cost.).

Di Alberto Romano molto non si è potuto qui rammentare… (https://www.robertocavalloperin.it/wp-content/uploads/55-Alberto-Romano-maestro-albori-nuovo-millennio.pdf), cui s'aggiunge un tesoro di ricordi e di sensazioni che restano e porto con me.

Roberto Cavallo Perin

banner giappichelli
banner
banner
banner
banner

L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione a far data dal 09.10.2013 con n. 23897.


ilmiositojoomla.it