Associazione

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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI (AIC)
(in grassetto le modifiche allo Statuto dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti approvate nell’Assemblea del 15 novembre 2019)

 

 

Art. 1 *

L'Associazione italiana dei costituzionalisti (A.I.C.) intende favorire l'approfondimento dello studio e dei metodi di insegnamento del diritto costituzionale, promuovendo e coordinando incontri tra studiosi e ricerche collettive. Rientrano, inoltre, tra i suoi scopi la promozione e la difesa delle peculiarità della cultura costituzionalistica, anche con riferimento alla formazione universitaria, alla valutazione della ricerca, alla selezione di professori, ricercatori e altro personale docente.

L'Associazione ha sede in Roma.

*Articolo modificato dall’Assemblea dei soci il 17 ottobre 2014.

 

Art. 2 *

Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione si propone:

  • di organizzare congressi, conferenze, dibattiti e pubblicarne gli atti;
  • di coordinare lo svolgimento di altre iniziative di incontro e di studio concernenti il diritto costituzionale;
  • di aderire ad organismi internazionali e stranieri aventi fini analoghi o di collaborare con essi;
    di porre in essere tutte le attività ritenute opportune per il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1;
  • di assumere, in ogni sede (anche giurisdizionale), tutte le iniziative funzionali agli scopi da essa perseguiti ed gli interessi di cui è portatrice.

* Articolo modificato dall'Assemblea dei soci il 17 ottobre 2014.

 

Art. 3

Hanno il diritto di far parte dell'Associazione i Professori straordinari e ordinari, anche fuori ruolo ed in pensione, che insegnino o abbiano insegnato, in tali qualità, discipline rientranti nei raggruppamenti per i concorsi universitari di prima fascia del diritto costituzionale e del diritto costituzionale italiano e comparato, nonché i Professori ordinari, anche fuori ruolo ed in pensione, che, pur insegnando o avendo insegnato discipline diverse, siano stati vincitori di concorso per professore di ruolo di prima fascia in materie rientranti in detti raggruppamenti. L'ammissione è dichiarata dal Consiglio direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. Sul diniego di ammissione si pronuncia, a voto segreto, l'Assemblea, ove richiesto dall'interessato.

Hanno comunque diritto a far parte dell'Associazione i Professori che sono stati presenti a una delle riunioni preparatorie per la costituzione dell'Associazione del 14 maggio 1984 e del 18 marzo 1985 ovvero hanno aderito all'iniziativa entro quest'ultima data.

 

Art. 4 *

Possono inoltre far parte dell'Associazione, per cooptazione, proposta dal consiglio direttivo:

a) i Professori di prima e di seconda fascia di materie inquadrate nel raggruppamento di istituzioni di diritto pubblico, la cui produzione afferisca specificamente al settore del diritto costituzionale;

b) i professori di seconda fascia di materie inquadrate nel  raggruppamento di diritto costituzionale o in quello di diritto costituzionale italiano e comparato;

c) insigni studiosi che abbiano dato un rilevante contributo alla scienza del diritto costituzionale.

L'ammissione dei soci previsti in questo articolo è deliberata dall'Assemblea, a scrutinio segreto. L'ammissione non è efficace se, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato, non è pervenuta all'A.I.C. l'accettazione accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento della quota.

* Articolo modificato dall’Assemblea dei soci il 17 ottobre 2014.

 

Art. 5 *

Le facoltà e gli obblighi inerenti alla qualità di socio si acquistano dal giorno del pagamento della quota associativa per l'anno in corso, a seguito della comunicazione scritta, da parte del Consiglio direttivo, dell'avvenuta ammissione.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento di tre quote annuali consecutive, nonché per gravi motivi.

In caso di mancato pagamento di tre quote annuali consecutive, il Consiglio direttivo ne prende atto e comunica per iscritto la decadenza al socio moroso. La decadenza non produce effetti, sin dall’inizio, qualora il socio provveda a regolarizzare la propria posizione entro i successivi dodici mesi.

La delibera di esclusione per gravi motivi è adottata dall'Assemblea, a voto segreto e a maggioranza dei soci presenti, su proposta del Consiglio direttivo, il quale deve previamente sentire il socio ove questi ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato.

*Articolo modificato dall'Assemblea dei soci il 26 ottobre 2007 e il 16 novembre 2018.

 

Art. 6 *

Il pagamento della quota annuale dovrà essere effettuato da ogni socio entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di ritardo del pagamento oltre tale data sarà dovuto dal socio una penale, per ciascun anno di ritardo, pari al venti per cento della quota annuale.

Tale ultima disposizione non sarà applicata a quanti saneranno la propria posizione debitoria entro il 31 dicembre 2007.

*Articolo modificato dall'Assemblea dei soci il 26 ottobre 2007 e del 16 novembre 2018.

 

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere.

 

Art. 8 *

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare le linee programmatiche che il Consiglio direttivo dovrà seguire nello svolgimento della sua attività; per deliberare su questioni o proposte ad istanza del Consiglio direttivo o di almeno dieci soci; per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

L'Assemblea procede ogni triennio alla elezione dei membri del Consiglio direttivo tra i propri soci che abbiano presentato la propria candidatura. La candidatura deve essere presentata, anche a mezzo di posta elettronica, al Presidente e al Segretario dell’Associazione almeno 45 giorni prima della data dell’Assemblea in cui si procede all’elezione del direttivo stesso. Il direttivo in carica provvederà alla compilazione delle liste dei candidati e alla loro massima diffusione tra i soci scaduti i termini per la presentazione dei nominativi.

A tal fine, i soci che sono professori ordinari o straordinari, anche fuori ruolo o in pensione, partecipano all’elezione di sei componenti del Consiglio direttivo. I soci che sono professori associati partecipano all’elezione di tre componenti del Consiglio direttivo. Qualora siano presenti candidati di entrambi i generi e l’elettore esprima più di una preferenza, le preferenze non potranno essere rivolte a candidati di un solo genere, pena la nullità del voto.

L'elezione, per ciascuna delle due classi di elettori, ha luogo a scrutinio segreto con voto limitato a tre nominativi per la classe dei professori ordinari e straordinari e a due nominativi per la classe dei professori associati.

I membri del Consiglio non sono immediatamente rieleggibili.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante pubblicazione, con adeguata evidenza, dell’avviso sull’homepage del sito ufficiale dell’Associazione, almeno sessanta giorni prima della riunione.

L'Assemblea si riunisce altresì quando ne è fatta richiesta al Segretario da parte di almeno venti soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare i soli soci in regola col pagamento della quota annuale.

L’Assemblea adotta le sue deliberazioni a maggioranza semplice. Per le modificazioni statutarie, la maggioranza semplice deve sussistere con riferimento a ciascuna classe di soci.

Non è ammesso il voto per delega.

* Articolo modificato dall’Assemblea dei soci il 17 ottobre 2014, il 16 novembre 2018 e il 15 novembre 2019.

 

Art. 9

In occasione della riunione annuale dell'Assemblea dei soci viene organizzata una giornata di studio. La sede della riunione annuale è scelta secondo criteri di rotazione geografica.

 

Art. 10 *

Il Consiglio direttivo è composto da nove membri, di cui sei professori ordinari e tre professori associati. Sono eletti i soci che, nell’ambito di ciascuna delle due classi di elettori, abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché non facciano parte del medesimo Ateneo.

Qualora tra i soci che hanno ottenuto i maggiori suffragi vi siano più appartenenti al medesimo Ateneo, risulta eletto, tra costoro, il primo in graduatoria tra i professori straordinari e ordinari, anche fuori ruolo o in pensione, ovvero, in mancanza, il primo tra i professori associati.

Gli altri appartenenti al medesimo Ateneo sono sostituiti dai soci che seguono nella graduatoria.

Nella prima riunione, convocata dal più anziano dei neo-eletti, il Consiglio procede all'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Procede alla nuova elezione anche del titolare di una sola di tali cariche non appena essa si renda vacante.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il tesoriere sono obbligatoriamente eletti, nel proprio seno, dai componenti del Consiglio direttivo che siano professori ordinari, anche fuori ruolo o in pensione. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano secondo i ruoli universitari. A parità di anzianità di ruolo, risulta eletto il più anziano di età.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere continuano ad esercitare le loro funzioni sino all'elezione dei loro successori. Il Segretario e il Tesoriere sono, per sei mesi dalla sua prima riunione, membri di diritto del nuovo Consiglio e partecipano, con voto consultivo, alle sue riunioni.

Il Consiglio direttivo attua le linee programmatiche adottate dall'Assemblea, predispone il bilancio preventivo e il consuntivo, determina l'ammontare delle quote associative, esercita ogni altro potere necessario per il funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni trimestre o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri. Qualora il numero dei membri del Consiglio direttivo si riduca a meno di sei, il Presidente, o, in caso di sua impossibilità, il Vice Presidente o, in mancanza, il componente del Consiglio più anziano secondo i ruoli universitari, convoca al più presto l'Assemblea dei soci per procedere alla nuova elezione dell'intero Consiglio direttivo.

Le sedute del Consiglio direttivo non sono valide se non è presente almeno un terzo dei suoi componenti, tra cui il Presidente o un suo delegato.

Salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, l'assenza ingiustificata di un componente da due sedute consecutive del Consiglio direttivo ne comporta la decadenza, che viene dichiarata dal Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

L'Assemblea provvede nella prima riunione utile ad eleggere per il restante periodo del mandato nuovi componenti del Consiglio direttivo in sostituzione di quelli cessati dalla carica, tenuto conto del 1° comma del presente articolo. In deroga al 2° comma dell'art. 8, l'elezione ha luogo, per ciascuna delle due classi di elettori, con voto limitato alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero dei consiglieri da eleggersi.

* Articolo modificato dall’Assemblea dei soci il 17 ottobre 2014, il 16 novembre 2018 e il 15 novembre 2019.

 

Art. 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, firma gli atti e i documenti che comportano impegno per l'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

In caso di suo impedimento temporaneo, le funzioni, del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

 

Art. 12

Il Segretario collabora col Presidente, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

 

Art. 13

Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione e sottopone al Consiglio gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo. Può aprire e amministrare conti correnti postali o conti correnti presso istituti di credito. A tal fine ha la firma sociale.

 

Art. 14

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote annuali dei soci;
b) da eventuali contributi e donazioni.

 

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L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione a far data dal 09.10.2013 con n. 23897.


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