Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta
Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere
per la difesa comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni
della Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo
questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America.
Sez. 2. La Camera dei
Rappresentanti sarà composta di Membri scelti ogni due anni dal popolo dei
diversi Stati, ed in ciascuno Stato gli Elettori dovranno avere i requisiti
richiesti per essere Elettori della camera più numerosa del Legislativo dello
Stato.
Non può essere Rappresentante chi non abbia
compiuto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti, ed
al momento delle elezioni non sia abitante nello Stato in cui viene
eletto.
I rappresentanti e i tributi diretti saranno
ripartiti tra i diversi Stati che facciano parte di questa Unione, in
proporzione alla loro rispettiva consistenza numerica, che sarà determinata
aggiungendo al totale degli uomini liberi ñ compresi quelli che vi svolgono un
servizio per un limitato periodo di tempo ed esclusi gli Indiani non soggetti a
imposte ñ i tre quinti di tutti gli altri [e cioè degli schiavi: disposizione
modificata con gli emendamenti XIII-XV]. Il computo effettivo sarà fatto
entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, ed entro
ogni successivo termine di dieci anni, nel modo che essi [i
rappresentanti] stabiliranno con legge. Il numero dei Rappresentanti non
sarà superiore a uno per ogni trentamila [abitanti], ma ciascuno Stato
avrà almeno un Rappresentante; e finché tale computo non sarà fatto, lo Stato
del New Hampshire avrà diritto di eleggerne tre, il Massachusetts otto, il Rhode
Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, il New York
sei, il New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland
sei, la Virginia dieci, il North Carolina cinque, il South Carolina cinque, e la
Georgia tre [in base a questa disposizione, a causa della formazione di
numerosi nuovi Stati la Camera giunse progressivamente fino a 435 membri. Per
evitarne l'ulteriore accrescimento, nel 1929 il numero fu fissato a tale cifra,
distribuendo i seggi tra gli Stati in relazione ai risultati dei
censimenti].
Quando si vengano a determinare posti vacanti
nella rappresentanza di uno Stato la corrispondente autorità esecutiva emetterà
i provvedimenti per le elezioni per colmare tali posti
vacanti.
La Camera dei Rappresentanti sceglierà il suo
Speaker e gli altri suoi funzionari; ed avrà in via esclusiva il potere
di impeachment.
Sez. 3. Il Senato degli Stati
Uniti sarà composto da due Senatori per ciascuno Stato, eletti dai locali corpi
legislativi [disposizione modificata con il XVII emendamento, sez.1] per
sei anni; ed ogni Senatore avrà un voto.
Immediatamente dopo che si saranno riuniti a
seguito delle prime elezioni, essi saranno divisi nel modo più uniforme
possibile in tre classi. I seggi dei Senatori della prima classe si riterranno
vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere
del quarto anno e quelli della terza classe allo scadere del sesto anno, in modo
tale che un terzo [del Senato] sarà eletto ogni due anni. E se si
determinano seggi vacanti per dimissioni o altro durante i periodi di
sospensione dei legislativi di ciascuno Stato, gli esecutivi locali possono fare
delle nomine provvisorie fino alla successiva riunione dei legislativi, che
copriranno tali posti vacanti [disposizione modificata con il XVII
emendamento, sez.2].
Non può essere Senatore chi non abbia compiuto i
30 anni d'età, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti ed al momento
delle elezioni non risieda nello Stato per il quale viene
eletto.
Il Vice presidente degli Stati Uniti sarà
Presidente del Senato, ma non vi avrà voto, se non quando si abbia parità di
voti.
Il Senato sceglierà gli altri suoi funzionari ed
anche un Presidente pro tempore, per il caso in cui il Vice Presidente
manchi o eserciti l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti.
Il Senato avrà in via esclusiva il potere di
giudicare su tutti i casi di impeachment. Quando di riunisce a tal fine,
dovrà prestare giuramento o impegno solenne. Se è sotto accusa il Presidente
degli Stati Uniti, presiederà il Giudice in capo della Corte Suprema; e nessuno
sarà dichiarato colpevole senza il concorso dei voti dei due terzi dei
presenti.
Le condanne per i casi di impeachment non
andranno oltre alla rimozione dalla carica ed all'interdizione dal tenere e
godere qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli
Stati Uniti: ma il condannato sarà non di meno responsabile e soggetto a
imputazione, processo, giudizio e condanna penale, secondo il diritto
comune.
Sez. 4. I tempi, i luoghi e le
modalità per le elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno stabiliti in
ciascuno Stato dal Legislativo locale; ma in ogni tempo il Congresso potrà con
legge disporre o modificare la relativa disciplina, salvo che per la sede
dell'elezione dei Senatori.
Il
Congresso dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, e la riunione sarà il primo
lunedì di dicembre [disposizione modificata con il XX emendamento,
sez.2], salvo che non stabilisca con legge un giorno
diverso.
Sez. 5. Ciascuna Camera sarà
giudice di elezioni, voti e requisiti dei propri membri, e la maggioranza di
ciascuna costituirà il quorum per trattare gli affari; tuttavia un numero
inferiore può disporre aggiornamenti da un giorno all'altro ed è autorizzata ad
imporre la presenza dei membri assenti, nei modi e con le sanzioni che ciascuna
Camera potrà prevedere.
Ciascuna Camera può determinare le regole per i
propri lavori, punire i suoi membri per comportamenti scorretti e, con la
maggioranza dei due terzi, espellere uno dei suoi membri.
Ciascuna Camera terrà un verbale dei suoi lavori
e lo pubblicherà periodicamente, togliendo le parti che a suo giudizio
richiedono la segretezza; ed i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna
camera su ogni questione devono essere inseriti nel verbale a richiesta di un
quinto dei membri presenti.
Durante le sessioni del Congresso nessuna delle
due Camere potrà, senza il consenso dell'altra, aggiornarsi per più di tre
giorni od in qualsiasi luogo diverso da quello in cui le due Camere
sederanno.
Sez. 6. Senatori e
Rappresentanti riceveranno un compenso per i loro servizi, da determinare per
legge e da pagare a carico del Tesoro degli Stati Uniti. In ogni caso tranne che
per tradimento, fellonia o violazione dell'ordine pubblico, essi saranno esenti
da arresti durante la loro partecipazione alle sessioni delle rispettive Camere
e mentre vi si recano o ne fanno ritorno; e per qualsiasi discorso e dibattito
in ciascuna camera, essi non potranno ricevere contestazioni in qualsiasi altro
luogo.
Nessun Senatore o Rappresentante potrà, durante il periodo per il quale è eletto, essere nominato a qualsiasi carica pubblica sotto l'autorità degli Stati Uniti, che sarà stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante tale periodo; e nessuno che abbia un qualsiasi ufficio alle dipendenze degli Stati Uniti potrà esser membro di una delle Camere finché resta in carica nell'ufficio.
Sez. 7. Tutti i progetti di
legge per l'esazione di imposte debbono avere origine nella Camera dei
Rappresentanti; ma il Senato può fare proposte o concorrere con emendamenti come
per gli altri progetti.
Ogni progetto di legge che sia stato approvato
dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato dovrà, prima di diventare legge,
essere presentato al Presidente degli Stati Uniti; e questi, se lo approva,
dovrà firmarlo, ma altrimenti dovrà restituirlo con le sue obiezioni alla Camera
dalla quale esso ha avuto origine, la quale dovrà riportare per intero tali
obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un riesame. Se dopo tale riesame i due
terzi di quella camera consentiranno ad approvare il progetto, esso sarà
trasmesso, assieme alle obiezioni [del presidente], all'altra Camera,
dalla quale esso sarò analogamente riesaminato e, se approvato dai due terzi di
questa Camera, diventerà legge. Ma in tutti questi casi i voti di entrambe le
Camere dovranno essere manifestati con dei Sì e No [cioè a scrutinio
palese] e i nomi delle persone che votano a favore e contro il progetto
dovranno esser trascritti nei verbali della rispettiva Camera. Se un qualche
progetto non viene rinviato dal Presidente entro 10 giorni (domeniche escluse)
dopo che gli è stato presentato, lo stesso progetto diventa legge, come se fosse
stato firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non abbia impedito che
gli venisse rinviato, nel qual caso il progetto non diventerà
legge.
Qualsiasi ordine, risoluzione o voto per i quali
sia necessario il concorso del Senato e della Camera dei Rappresentanti (salvo
una questione di aggiornamento) dovrà esser presentato al Presidente degli Stati
Uniti; e prima che esso abbia effetto dovrà venire approvato da lui, o venendone
disapprovato dovrà essere nuovamente votato dai due terzi del Senato e della
Camera dei Rappresentanti, secondo le regole e i limiti prescritti per il caso
di progetti di legge.
Sez. 8. Il Congresso avrà il
potere: ñ Di fissare e riscuotere tasse, diritti, imposte e dazi, di pagare i
debiti [pubblici] e provvedere alla difesa comune e al benessere generale
degli Stati Uniti; ma i diritti, le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti
gli Stati Uniti;
Di prendere danaro in prestito sul credito degli
Stati Uniti;
Di regolare il commercio coi Paesi stranieri,
tra gli Stati e con le tribù indiane;
Di stabilire una disciplina uniforme della
Naturalizzazione, e leggi uniformi in materia di fallimento in tutti gli Stati
Uniti;
Di battere moneta, di regolare il valore di
questa e delle monete straniere, e di fissare lo standard dei pesi e
delle misure;
Di provvedere a punire la contraffazione dei
titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;
Di stabilire Uffici postali e Linee
postali;
Di promuovere il progresso della scienza e delle
arti utili, assicurando per periodi limitati di tempo agli Autori ed agli
Inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte;
Di costituire Tribunali inferiori alla Corte
suprema;
Di definire e punire gli atti di pirateria e
fellonia compiuti in alto mare e le offese contro il Diritto delle
Genti;
Di dichiarare guerra, di concedere licenze di
preda e di rappresaglia, e di stabilire regole sulle prede in terra e in
mare;
Di reclutare e mantenere eserciti, ma nessun
tipo di acquisizione di danaro a tal fine potrà esser votato per un termine più
lungo di due anni;
Di creare e mantenere una marina
militare;
Di stabilire regole per l'amministrazione e il
governo delle forze militari di terra e di mare;
Di provvedere a convocare la Milizia per
l'esecuzione delle leggi dell'Unione, per reprimere insurrezioni e respingere
invasioni;
Di provvedere a organizzare, armare e
disciplinare la Milizia e a disporre quale parte di essa sia impiegata al
servizio degli Stati Uniti, riservando ai relativi Stati la nomina degli
ufficiali e la funzione di addestrare la Milizia in conformità alla disciplina
dettata dal Congresso;
Di esercitare in via esclusiva e per qualsiasi
caso il potere legislativo in quel Distretto (di non più di dieci miglia
quadrate) che, per cessione di alcuni Stati e con l'accettazione del Congresso,
diverrà la sede del Governo degli Stati Uniti, e di esercitare eguali poteri su
tutti i luoghi acquistati, con il consenso dei corpi legislativi dello Stato in
cui si trovano per erigervi fortilizi, magazzini, arsenali, cantieri e altri
edifici di necessità [pubblica]; e
Di fare tutte le leggi che saranno necessarie e
utili per portare ed esecuzione i poteri predetti e tutti gli altri poteri di
cui questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti od i suoi
Dipartimenti e funzionari.
Sez. 9. L'immigrazione o
l'introduzione delle persone che gli Stati ora esistenti riterranno opportuno
ammettere, non potrà esser vietata dal Congresso prima dell'anno 1808, ma potrà
essere imposta una tassa o un diritto su simili immigrazioni, non eccedente
dieci dollari per persona.
Il privilegio del mandato di Habeas
Corpus non potrà essere sospeso, se non quando, in casi di rivolta o di
invasione, la Sicurezza pubblica lo richieda.
Non potrà essere emanato alcun Bill of
Atteinder [atti legislativi di condanna o leggi penali ad personam]
né alcuna legge ex post facto [che cioè punisca come reato un fatto che
non era tale quando fu compiuto].
Non potrà esser fissata alcuna capitazione o
imposta diretta, se non in proporzione degli averi o del censimento come qui in
precedenza regolato [v. però il XVI emendamento].
Non potrà essere fissata alcuna tassa o diritto
sugli articoli esportati da alcuno degli Stati.
Nessuna preferenza potrà esser fatta, da
qualsiasi disciplina commerciale o fiscale, in favore dei porti di uno degli
Stati su quelli di un altro: né le navi che muovono da o verso uno Stato
potranno essere obbligate ad entrare, sgomberare o pagare diritti in un altro
Stato.
Nessuna somma potrà esser pagata dal Tesoro se
non in conseguenza di stanziamenti disposti con legge. E un regolare bilancio
preventivo e consuntivo delle entrate e delle spese di danaro pubblico dovrà
essere periodicamente pubblicato.
Nessun titolo di nobiltà sarà concesso dagli
Stati Uniti; e nessuno che detenga uffici retribuiti o di fiducia alle
dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare
doni, emolumenti, uffici, titoli di qualsiasi natura da parte di qualsiasi
monarca, principe o Stato straniero.
Sez. 10. Nessuno Stato potrà
partecipare a trattati, alleanze o patti confederali; concedere licenze di preda
e rappresaglia; battere moneta; emettere titoli di credito; costituire come
mezzo di pagamento di debiti cose diversa dalla moneta d'oro e d'argento;
approvare dei Bill of Atteinder, leggi ex post facto o leggi che
indeboliscano gli effetti obbligatori dei contratti, o che diano titoli di
nobilità.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del
Congresso, fissare imposte o diritti sulle importazioni o sulle esportazioni,
salvo ciò che sia assolutamente necessario per l'esecuzione delle sue leggi
sulle ispezioni; ed il gettito di tutti i diritti e imposte fissati da uno Stato
sulle importazioni o sulle esportazioni sarà per l'uso del Tesoro degli Stati
Uniti; e tutte le leggi del genere saranno sottoposte alla revisione ed al
controllo del Congresso.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del
Congresso, fissar diritti sul tonnellaggio, tenere truppe o navi da guerra in
tempo di pace, formare accordi o unioni con un altro Stato o Potenza straniera o
impegnarsi in una guerra, salvo un'effettiva invasione o un pericolo così
imminente da non consentire alcun ritardo.
Articolo II
Ciascuno Stato nominerà, nel modo che sarà
prescritto dal Legislativo locale, un numero di Elettori pari al totale dei
Senatori e dei Rappresentanti ai quali lo Stato abbia titolo nel Congresso: ma
nessun Senatore o Rappresentante o persona che abbia un ufficio fiduciario o
retribuito dagli Stati Uniti potrà esser nominato come
Elettore.
[Comma abrogato con il XII emendamento]
Gli Elettori di riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto
per due persone, di cui almeno una non dev'essere un abitante del loro stesso
Stato. Essi faranno una lista di tutte le persone che abbiano ottenuto voti, e
del numero di voti ottenuto da ciascuno; la quale lista essi dovranno firmare,
certificare e trasmettere sotto sigillo alla sede del Governo degli Stati Uniti,
indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del
Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutte queste certificazioni e i
voti saranno contati. La persona che avrà il maggior numero di voti sarà il
Presidente, se tale numero rappresenta la maggioranza del totale degli Elettori
nominati; e se c'è più di uno che ha questa maggioranza, e hanno un egual numero
di voti, allora la Camera dei Rappresentanti deve immediatamente scegliere a
scrutinio segreto uno di loro come Presidente; mentre se nessuno ha tale
maggioranza, allora tra i primi cinque della lista la stessa Camera in modo
analogo dovrà scegliere il Presidente. Però nello scegliere il Presidente i voti
saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato disporrà di un
voto. E a tal fine il quorum [inteso come numero legale per la
validità della votazione] sarà costituito dalle rappresentanze, composte da
una o più persone, dei due terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà
necessaria per la scelta. In ogni caso, dopo la scelta del Presidente, la
persona che ha il maggior numero di voti degli Elettori sarà il Vice presidente.
Ma se restano due o più che abbiano un egual numero di voti, il Senato sceglierà
tra loro il Vice presidente a scrutinio segreto.
Il Congresso determina il tempo per la scelta
degli Elettori [fissato con una legge nel 1792 al martedì che segue il primo
lunedì di novembre, ogni 4 anni] e il giorno in cui essi voteranno
[fissato con una legge nel 1934 al lunedì che segue il secondo mercoledì di
dicembre]; il quale giorno deve essere lo stesso in tutti gli Stati Uniti
[cfr. anche il XX emendamento].
Nessuno che non sia cittadino per nascita, o
cittadino degli Stati Uniti all'epoca in cui questa Costituzione è adottata, è
eleggibile all'ufficio di Presidente; né è eleggibile a tale ufficio chi non
abbia compiuto l'età di 35 anni e non sia residente da 14 anni negli Stati
Uniti.
In caso di rimozione del Presidente dall'ufficio
o di sua morte, dimissioni o incapacità ad esercitare i poteri e i doveri del
detto Ufficio, questo passerà al Vice presidente, e il Congresso dovrà con legge
provvedere per i casi di rimozione, morte, dimissioni o incapacità sia del
Presidente sia del Vice presidente, dichiarando quale funzionario agirà in tal
caso come Presidente, e tale funzionario agirà di conseguenza finché tale
incapacità venga a cessare o sia eletto un Presidente.
Il Presidente dovrà ricevere per i suoi servizi,
a tempi determinati, un compenso, che non potrà essere né aumentato né diminuito
durante il periodo per il quale è stato eletto, ed egli non potrà ricevere in
tale periodo qualsiasi altro emolumento dagli Stati Uniti o da alcuno degli
Stati.
Prima di entrare nella pienezza del suo ufficio,
egli deve prestare il seguente giuramento o affermazione solenne: ´Io
solennemente giuro (o affermo) che svolgerò fedelmente l'ufficio di Presidente
degli Stati Uniti, e che preserverò, proteggerò e difenderò al massimo delle mie
capacità la Costituzione degli Stati Unitiª.
Sez. 2. Il Presidente sarà
Comandante in capo dell'Esercito e della Marina degli Stati Uniti, e della
Milizia dei diversi Stati quando chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti;
egli può chiedere l'opinione scritta del principale funzionario in ciascuno dei
Dipartimenti dell'esecutivo su qualsiasi oggetto che attenga ai doveri dei
rispettivi uffici, ed avrà il potere di concedere commutazioni di pene e grazie
per offese contro gli Stati Uniti, salvi i casi di
impeachement.
Egli avrà il potere, con il parere ed il
consenso del Senato, di stipulare trattati, purché vi concorrano i due terzi dei
Senatori presenti; e con il parere ed il consenso del Senato nominerà gli
Ambasciatori, gli altri Rappresentanti pubblici ed i Consoli, i Giudici della
Corte Suprema e tutti gli altri funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non
sia qui altrimenti disciplinata, e che sarà stabilita con legge: ma il Congresso
può con legge attribuire la nomina di questi funzionari inferiori, come riterrà
conveniente, al solo Presidente o alle Corti giudiziarie o ai capi dei
Dipartimenti [disposizione modificata con l'XI
emendamento]
Il Presidente avrà il potere di coprire i posti
che si rendessero vacanti durante gli aggiornamenti del Senato, concedendo
incarichi provvisori che dureranno fino alla fine della sessione
successiva.
Sez. 3. Egli darà di tempo in
tempo al Congresso una Informativa sullo stato dell'Unione, e raccomanderà alla
considerazione [delle Camere] le misure che giudicherà necessarie e
convenienti; egli potrà, in occasioni straordinarie, convocare entrambe le
Camere o una di esse, ed in caso di disaccordi tra di esse sulla data del loro
aggiornamento egli le potrà aggiornare al momento che riterrà migliore; egli
curerà che le leggi siano fedelmente eseguite e darà ordini a tutti i funzionari
degli Stati Uniti.
Sez. 4. Il Presidente, il Vice
presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti potranno essere rimossi
dai loro uffici su accusa e verdetto di colpevolezza di tradimento, corruzione o
altri gravi crimini e misfatti.
Articolo III
Sez. 1. Del potere giudiziario
degli Stati Uniti saranno investite una Corte Suprema e le Corti inferiori che
di tempo in tempo il congresso potrà istituire e disciplinare. I giudici, sia
della Corte suprema sia di quelle inferiori, conserveranno le loro cariche
finché manterranno buona condotta, e riceveranno per i loro servizi, a tempi
prefissati, un compenso che non potrà esser diminuito durante la loro permanenza
in carica.
Sez. 2. Il potere giudiziario
si estenderà a tutte le cause di stretto diritto e di equità, fondate sulla
disciplina di questa Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati
stipulati, o che saranno stipulati sotto la loro autorità; a tutte le cause che
riguardano ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli; a tutte le
cause di ammiragliato e di giurisdizione marittima; alle controversie nelle
quali gli Stati Uniti siano una delle parti; alle controversie tra due o più
Stati; tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato; tra i cittadini di diversi
Stati; tra cittadini dello stesso stato che reclamino terre in base a
concessioni di altri Stati, e fra uno Stato, e i suoi cittadini, e Stati o
cittadini o soggetti stranieri.
In tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri
rappresentanti pubblici o consoli, e quelli in cui uno Stato sia parte, la Corte
suprema ha giurisdizione originaria. In tutti gli altri casi prima menzionati,
la Corte suprema ha giurisdizione d'appello, sia in diritto sia in fatto, con le
eccezioni e secondo le regole che il Congresso stabilirà.
Il processo per tutti i reati, tranne i casi di
impeachment, sarà mediante giuria; e tale processo sarà tenuto nello
Stato dove i detti reati sarebbero stati commessi; ma se non sono commessi
all'interno di alcuno degli Stati, il processo avverrà nel luogo o nei luoghi
che il Congresso avrà stabilito con legge.
Sez. 3. Il tradimento nei
confronti degli Stati Uniti consisterà esclusivamente nell'aver mosso guerra
contro di essi o essersi congiunti ai loro nemici dando loro aiuto e sostegno.
Nessuno potrà esser condannato per tradimento se non con la testimonianza di due
testimoni del medesimo atto manifesto, o per confessione in un pubblico
processo.
Il Congresso avrà il potere di emettere una
condanna per tradimento, ma nessuna condanna per tradimento può determinare
effetti negativi sui discendenti o confische che vadano oltre la vita del
condannato.
Articolo IV
Sez. 2. I cittadini di
ciascuno Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a tutti i privilegi e
immunità dei cittadini.
Una persona accusata in qualsiasi Stato di
tradimento o fellonia o altro crimine, che si sia sottratto alla Giustizia e che
sia trovato in un altro Stato, su domanda dell'autorità esecutiva dello Stato
dal quale è fuggito sarà consegnato per essere ricondotto nello Stato che ha
giurisdizione per il reato.
Nessuna persona, tenuta ad un servizio o un
lavoro in uno Stato secondo le leggi locali, rifugiandosi in un altro Stato e
per effetto di qualsiasi legge o regola colà vigente potrà essere esentata da
tale servizio o lavoro, ma dovrà esser riconsegnata su richiesta della parte a
cui tale servizio o lavoro sia dovuto [disposizione riferita essenzialmente
agli schiavi fuggitivi: si ritiene abrogata dal XIII
emendamento].
Sez. 3. Nuovi Stati possono
essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma nessuno Stato sarà formato o
istituito all'interno della giurisdizione di un altro Stato; né alcuno Stato
potrà esser formato con la fusione di due o più Stati, o parti di Stati, senza
il consenso sia dei corpi legislativi degli Stati interessati, sia del
Congresso.
Il Congresso avrà il potere di disporre e
produrre tutte le necessarie regole e discipline concernenti il territorio o
altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti; e nulla in questa Costituzione
potrà essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi pretesa degli Stati
Uniti o di un qualsiasi singolo Stato.
Sez. 4. Gli Stati Uniti
garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione la forma repubblicana di
governo, e proteggeranno ciascuno di essi da invasioni; e, su richiesta del
Legislativo o dell'esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato),
anche da ogni violenza interna.
Articolo V
Articolo VI
Questa Costituzione, e le
leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in sua applicazione; e tutti i
trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l'autorità degli Stati Uniti,
costituiranno la legge suprema del Paese; e in ciascuno Stato i giudici ne
saranno vincolati, senza considerare qualsiasi cosa sia disposta in contrario
nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi Stato.
I
Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, e i membri dei diversi Legislativi
statali, e tutti i funzionari amministrativi e giudiziari sia degli Stati Uniti
sia dei diversi Stati, saranno tenuti per giuramento o per solenne affermazione
a sostenere questa Costituzione; ma nessuna prova di fede religiosa potrà essere
richiesta come requisito per qualsiasi ufficio o incarico pubblico alle
dipendenze degli Stati Uniti.
FATTO in assemblea con il
consenso unanime degli Stati presenti, il diciassettesimo giorno di settembre
nell'anno di nostro Signore mille settecento ottantasette, e dodicesimo
dall'Indipendenza degli Stati Uniti d'America. In fede di che noi abbiamo qui
sotto apposto le nostre firme.
(seguono le firme dei
costituenti)
(I primi dieci
emendamenti sono del 1787. Degli altri si indica tra parentesi l'anno di
approvazione)
I. Il Congresso non potrà
fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o che proibisca il
libero esercizio di una religione; o che limiti la libertà di parola o di
stampa; o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente, e di rivolgere
petizioni al governo per la riparazione di torti.
II. Essendo necessaria, per
la sicurezza di uno Stato libero, una Milizia ben organizzata, non sarà violato
il diritto del popolo di tenere e portare armi.
III. Nessun soldato potrà,
in tempo di pace, essere acquartierato in una casa senza il consenso del
relativo proprietario, né in tempo di guerra se non nei modi che saranno
prescritti dalla legge.
IV. Il diritto dei
cittadini ad essere assicurati nelle loro persone, case, carte ed effetti contro
perquisizioni e sequestri non ragionevoli, non potrà essere violato, e non
potranno essere emessi mandati se non su motivi probabili, sostenuti da
giuramenti o solenni affermazioni e con una dettagliata descrizione del luogo da
perquisire e delle persone o cose da prendere in custodia.
V. Nessuno sarà tenuto a
rispondere per un reato capitale o altrimenti infamante, se non su denuncia o
accusa di un Gran giurì, salvo che per i casi che si ponessero presso le forze
di terra o di mare o presso la Milizia, quando si trovino in servizio attivo in
tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno può essere esposto due volte
per lo stesso delitto a rischiare la vita o le membra; né sarà costretto in un
qualsiasi processo penale a testimoniare contro se stesso, né sarà privato della
vita, della libertà o delle proprietà senza un regolare procedimento legale
[due process of Law]; né la proprietà privata potrà esser presa per un
uso pubblico, senza un giusto compenso.
VI. In ogni processo
penale, l'accusato avrà il diritto ad un procedimento pronto e pubblico, con una
giuria imparziale di persone dello Stato e del distretto in cui il delitto sia
stato commesso; il quale distretto dovrà essere previamente determinato dalla
legge; e avrà il diritto di essere informato della natura e del motivo
dell'accusa; di esser posto a confronto coi testi a suo carico; di avere
strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore, e di avere
l'assistenza di un avvocato per la sua difesa.
VII. Nei processi di
common law, in cui il valore della controversia ecceda i venti dollari,
sarà preservato il diritto al giudizio per mezzo di giuria, e nessun fatto
giudicato da una giuria potrà essere riesaminato in qualsiasi corte degli Stati
Uniti se non secondo le regole del common law.
VIII. Non si potranno
richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene
crudeli e inusitate.
IX. Il fatto che la
Costituzione enumeri determinati diritti non potrà intendersi nel senso di
negare o di deprezzare altri diritti che il popolo si sia
riservato.
X. I poteri che la
costituzione non attribuisce agli Stati Uniti né inibisce agli Stati, sono
riservati ai singoli Stati o al popolo.
XI. (1798) Il potere
giudiziario degli Stati Uniti non si potrà considerare esteso a qualsiasi
processo, di diritto comune o di equity, iniziato o proseguito contro uno
degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato ovvero da cittadini o sudditi
di un qualsiasi Stato straniero.
XII. (1804) Gli Elettori si
riuniranno nei rispettivi Stati, e voteranno a scrutinio segreto per il
Presidente e il Vice-Presidente, uno dei quali almeno dovrà non essere un
abitante del loro stesso Stato; essi indicheranno nelle loro schede la persona
votata come Presidente, e in distinte schede la persona votata come
Vice-Presidente, e faranno distinte liste di tutte le persone votate come
Presidente e di tutte le persone votate come Vice-Presidente, e del numero dei
voti di ciascuno, liste che essi firmeranno e certificheranno e trasmetteranno
sigillate alla sede del governo degli Stati Uniti, dirette al Presidente del
Senato. Il Presidente del Senato, alla presenza del Senato e della Camera dei
Rappresentanti, aprirà tutti i plichi certificati e i voti saranno contati. La
persona che avrà il più alto numero di voti come Presidente sarà Presidente se
tale numero è la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati.E se nessuno ottiene questa maggioranza, allora
tra coloro, non superiori a tre, che hanno il maggior numero di voti sulla lista
delle persone votate come Presidente, la Camera dei Rappresentanti sceglierà
immediatamente, a scrutinio segreto, il Presidente. Ma nello scegliere il
Presidente i voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato
disporrà di un voto; a tal fine il quorum [inteso come numero legale
per la validità della votazione] sarà costituito da uno o più membri
provenienti dai due terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà
necessaria per la scelta. E se la Camera dei Rappresentanti non sceglierà un
Presidente, quando il diritto di scelta le sarà devoluto, prima del quarto
giorno del successivo mese di marzo, allora il Vice-Presidente agirà come
Presidente, come in caso di morte o altro impedimento costituzionale del
Presidente. La persona che ha il più alto numero di voti come Vice-Presidente
sarà Vice-Presidente se tale numero è la maggioranza del numero totale degli
Elettori nominati, e se nessuno ottiene la maggioranza, allora fra i due numeri
più alti della lista in Senato sceglierà il Vice-Presidente; a tal fine il
quorum sarà costituito dai due terzi del numero totale dei senatori, e la
maggioranza del numero totale sarà necessaria per la scelta. Ma nessuno che sia
costituzionalmente ineleggibile all'ufficio di Presidente sarà eleggibile a
quello di Vice-Presidente degli Stati Uniti.
XIII. (1865) Sezione
1. Né la schiavitù né il servizio non volontario ñ eccetto che come
punizione per un crimine per cui la parte sarà stata riconosciuta colpevole
nelle forme dovute ñ potranno esistere negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo
sottoposto alla loro giurisdizione.
Sezione 2. Il Congresso avrà il potere di
dare esecuzione a questo articolo con la legislazione
appropriata.
XIV.
(1868) Sezione
1. Tutte le
persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa
giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono.
Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge che limiti i
privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi
Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà
senza un processo nelle dovute forme di legge [due process of law]; né
negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l'eguale protezione delle
leggi.
Sezione
2. I rappresentanti saranno distribuiti tra i
vari Stati secondo la rispettiva popolazione, contando il totale delle persone
in ciascuno Stato, escludendo gli Indiani non soggetti ad imposte. Ma quando
[in uno Stato] il diritto di voto per qualsiasi elezione per la scelta
degli elettori per il Presidente e il Vice-Presidente degli Stati Uniti, i
Rappresentanti nel Congresso, l'Esecutivo e i funzionari giudiziari dello Stato
o i membri delle relative Assemblee legislative, venga negato ad alcuno degli
abitanti maschi di tale Stato, che abbia ventun anni di età e sia cittadino
degli Stati Uniti, o gli sia in qualsiasi modo limitato, eccetto che per
ribellione o altro crimine, la rappresentanza [di tale Stato] sarà
ridotta nella proporzione con cui il numero di tali cittadini maschi è in
rapporto con il totale dei cittadini maschi di ventun anni di età in tale
Stato [modificato con il XIX
Emendamento, che concede il voto alle donne].
Sezione 3. Nessuno potrà essere Senatore
o Rappresentante nel Congresso, o elettore per il Presidente e il
Vice-Presidente o potrà tenere qualsiasi ufficio, civile o militare, presso gli
Stati Uniti o presso qualsiasi Stato, se, avendo previamente prestato giuramento
ñ come membro del Congresso o come funzionario degli Stati Uniti o come membro
del Legislativo di uno Stato o come funzionario amministrativo o giudiziario in
uno Stato ñdi difendere la Costituzione
degli Stati Uniti, abbia preso parte ad una insurrezione o ribellione contro di
essi o abbia dato aiuto o sostegno ai loro nemici. Ma il Congresso può, col voto
dei due terzi di ciascuna Camera, rimuovere questa causa di interdizione [ciò
che è poi in effetti avvenuto nel 1898].
Sezione 4. Non potrà essere posta in
questione la validità del debito pubblico degli Stati Uniti, autorizzato con
legge, compresi i debiti contratti per il pagamento di pensioni o premi per
servizi resi nel sopprimere l'insurrezione o la ribellione. Ma né gli Stati
Uniti né i singoli Stati potranno prendersi a carico o pagare debiti o
obbligazioni contratti per aiutare insurrezioni o ribellioni contro gli Stati
Uniti, o qualsiasi indennità per la perdita o l'emancipazione di uno schiavo; ma
tutti i debiti, obbligazioni e indennità di questo tipo si considereranno
illegali e nulli.
Sezione 5. Il Congresso avrà il
potere di dare esecuzione, con la legislazione appropriata, alle previsioni di
questo articolo.
XV. (1870) Sezione
1. Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere
negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione della razza,
del colore o della precedente condizione di schiavitù.
Sezione 2. Il Congresso avrà il potere di
dare esecuzione a questo articolo con la legislazione
appropriata.
XVI. (1913) Il Congresso
avrà il potere di imporre e di riscuotere tasse sui redditi derivati da
qualsiasi fonte, senza proporzionamenti tra i vari Stati e senza riguardo a
censimenti o conteggi [della popolazione].
XVII. (1913) Sezione
1. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due Senatori provenienti da
ciascuno Stato, eletti dal relativo popolo, per sei anni; ed ogni Senatore avrà
un voto. In ciascuno Stato gli elettori dovranno avere i requisitinecessari per essere elettori del ramo più
numeroso del Legislativo dello Stato.
Sezione 2. Quando si determinano seggi
vacanti nella rappresentanza di qualsiasi Stato nel Senato, l'autorità esecutiva
di tale Stato dovrà indire le elezioni per la relativa copertura. Salvo che il
Legislativo di ciascuno Stato potrà dare al corrispondente Esecutivo il potere
di effettuare nomine temporanee finché il popolo copra i seggi vacanti mediante
elezioni quando lo disporrà il Legislativo.
Sezione 3. Questo emendamento non potrà
essere interpretato in modo da incidere sull'elezione o la durata di qualsiasi
Senatore eletto prima che esso divenga valido come parte della
Costituzione.
XVIII (1919)
[Abrogato
nel 1933 dal XXI Emendamento]. Sezione 1.
Dopo un anno dalla ratifica di questo articolo, la produzione, la vendita o il
trasporto di liquori alcolici come bevande all'interno degli, la loro
importazione negli o la loro esportazione dagli Stati Uniti e dai territori
sottoposti alla loro giurisdizione, sono proibiti.
Sezione 2. Il Congresso e i vari
Stati avranno in concorso tra loro il potere di dare esecuzione a questo
articolo con la legislazione appropriata.
Sezione 3. Questo articolo resterà
inoperante finché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione
dai Legislativi del vari Stati, come previsto nella Costituzione, entro sette
anni dalla data della sua sottoposizione agli Stati da parte del
Congresso.
XIX. (1920) Sezione
1. Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere
negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione del
sesso.
Sezione 2. Il Congresso avrà il potere di
dare esecuzione a questo articolo con la legislazione
appropriata.
XX. (1933) Sezione
1. Il mandato del Presidente e del Vice Presidente avrà temine a mezzogiorno
del ventesimo giorno di gennaio, e i mandati dei Senatori e dei Rappresentanti a
mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, degli anni in cui tali mandati
avrebbero avuto termine se questo articolo non fosse stato ratificato; e i
mandati dei loro successori avranno inizio in quel
momento.
Sezione 2. Il Congresso si
riunirà in assemblea almeno una volta ogni anno, e tale riunione inizierà a
mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, a meno che esso non abbia stabilito per
legge un giorno diverso.
Sezione 3. Se, nel momento fissato per
l'inizio del mandato del Presidente, il Presidente eletto sarà deceduto, il Vice
Presidente eletto diventerà Presidente. Se non sarà stato scelto un Presidente
prima del momento fissato per l'inizio del mandato, o se il Presidente eletto
mancherà di avere le qualifiche abilitanti, allora il Vice Presidente eletto
agirà come Presidente finché un Presidente non avrà tali qualifiche; e il
Congresso potrà con legge provvedere per il caso in cui né un Presidente eletto
né un Vice Presidente eletto risulteranno in possesso delle qualifiche
abilitanti, indicando chi in tal caso agirà come Presidente, o il modo con cui
dovrà scegliersi chi dovrà agire come tale, e questa persona opererà in
conformità finché un Presidente o Vice Presidente avrà tali
qualifiche.
Sezione 4. Il Congresso può con
legge provvedere per l'ipotesi della morte di alcuna delle persone tra le quali
la Camera dei Rappresentanti può scegliere un Presidente nei casi in cui il
diritto di scelta è ad essa devoluto, e per l'ipotesi della morte di alcuna
delle persone tra le quali il Senato può scegliere un Vice Presidente nei casi
in cui il diritto di scelta è ad esso devoluto.
Sezione 5. Le Sezioni 1 e 2 avranno
efficacia dal 15 di ottobre successivo alla ratifica di questo
articolo.
Sezione 6. Questo articolo sarà inoperante
finché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione da parte
degli organi legislativi dei tre quarti dei diversi Stati entro sette anni dalla
data in cui sarà stato loro sottoposto.
XXI. (1933) Sezione
1. L'articolo diciottesimo degli emendamenti alla Costituzione degli Stati
Uniti è qui abrogato.
Sezione 2. E' proibito il trasporto o
l'importazione in qualsiasi Stato, Territorio o possedimento degli Stati Uniti
di liquori acolici, per distribuzione o consumo, in violazione delle leggi colà
vigenti.
Sezione 3. Questo articolo sarà inoperante finché non
sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione da parte di
[apposite] Convenzioni nei diversi Stati, come previsto nella
Costituzione, entro sette anni dalla data della relativa sottoposizione agli
Stati da parte del Congresso.
XXII. (1951) Sezione
1. Nessuno potrà essere eletto alla carica di Presidente più di due volte, e
nessuno che abbia tenuto la carica di Presidente, o abbia agito come Presidente,
per più di due anni di un termine per il quale qualche altra persona era stata
eletta come Presidente, potrà essere eletto alla carica di Presidente più di una
sola volta. Ma questo articolo non si applicherà a chiunque abbia tenuto la
carica di Presidente quando questo articolo è stato proposto dal Congresso; ed a
chiunque abbia tenuto la carica di Presidente o avrà agito come Presidente nel
corso del mandato durante il quale questo articolo diventerà operativo, esso non
impedirà di tenere la carica di Presidente o di agire come Presidente nella
parte restante di tale mandato.
Sezione 2. Questo articolo sarà
inoperante finché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione
da parte degli organi legislativi dei tre quarti dei diversi Stati entro sette
anni dalla data in cui sarà stato sottoposto agli Stati dal
Congresso.
XXIII. (1961) Sezione
1. Il Distretto che costituisce la sede del Governo degli Stati Uniti
nominerà, nel modo che il Congresso potrà stabilire, un numero di elettori per
il Presidente e il Vice Presidente, eguale al numero totale dei Senatori e dei
Rappresentanti nel Congresso, a cui il Distretto avrebbe titolo se fosse uno
Stato, ma in nessun caso superiore a quello dello Stato meno popoloso; essi
saranno aggiuntivi a quelli nominati dagli Stati, ma saranno considerati, ai
fini della elezione del Presidente e del Vice Presidente, come elettori nominati
da uno Stato; ed essi si riuniranno nel Distretto e adempiranno gli stessi
doveri previsti dal dodicesimo articolo di emendamento.
Sezione 2. Il Congresso avrà il potere di
dare esecuzione a questo articolo con la legislazione
appropriata.
XXIV. (1964) Sezione
1. Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti di votare in qualsiasi
elezione primaria o altra elezione per il Presidente o il Vice Presidente, o per
i Senatori o i Rappresentanti nel Congresso, non sarà negato o limitato dagli
Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione del mancato pagamento di una
qualsiasi tassa elettorale o di altra tassa.
Sezione 2. Il Congresso avrà il potere di
dare esecuzione a questo articolo con la legislazione
appropriata.
XXV. (1967) Section
1. In caso di rimozione del Presidente dalla carica o di sua morte o
dimissioni, il Vice Presidente diventerà Presidente.
Sezione 2. Nei casi in cui vi sia
una vacanza nella carica di Vice Presidente, il Presidente nominerà un Vice
Presidente che assumerà l'ufficio in base alla conferma di un voto a maggioranza
in entrambe le Camere del Congresso.
Sezione 3. Nei casi in cui il Presidente
trasmetta al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker
della Camera dei Rappresentanti una sua dichiarazione scritta che egli non è in
grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, e fino a che egli non
trasmetta ad essi una dichiarazione scritta del contrario, tali poteri e doveri
saranno esercitati dal Vice Presidente quale Presidente facente
funzioni.
Sezione 4. Nei casi in cui il Vice
Presidente e una maggioranza o dei funzionari principali in ciascuno dei
Dipartimenti dell'esecutivo o di un altro corpo che il Congresso può indicare
con una legge, trasmettano al Presidente pro tempore del Senato ed allo
Speaker della Camera dei Rappresentanti una loro dichiarazione scritta
che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo
ufficio, il Vice Presidente assumerà immediatamente l'incarico quale Presidente
facente funzioni.
Dopo di ciò, quando il Presidente trasmetta al
Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei
Rappresentanti una sua dichiarazione scritta che non vi è alcuna inabilitazione,
egli riassumerà i poteri e i doveri del suo ufficio, a meno che il Vice
Presidente e una maggioranza o dei funzionari principali in ciascuno dei
Dipartimenti dell'esecutivo o di un altro corpo che il Congresso può indicare
con una legge, trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore
del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una loro
dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e
i doveri del suo ufficio. In base a ciò il Congresso deciderà la questione,
riunendosi entro quarantotto ore a questo fine se non è in sessione. Se il
Congresso, entro ventuno giorni dal ricevimento della dichiarazione scritta
detta da ultimo o, se il Congresso non è in sessione, entro ventuno giorni da
quando il Congresso viene richiesto di riunirsi, determina coi due terzi dei
voti di entrambe le Camere che il Presidente non è in grado di esercitare i
poteri e i doveri del suo ufficio, il Vice Presidente continuerà ad esercitare
gli stessi come Presidente facente funzioni; altrimenti il Presidente riassumerà
i poteri e i doveri del suo ufficio.
XXVI. (1971) Section
1. Il diritto di votare dei cittadini degli Stati Uniti che abbiano diciotto
anni di età o più, non sarà negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi
Stato in ragione dell'età.
Sezione 2. Il Congresso avrà il potere di
dare esecuzione a questo articolo con la legislazione
appropriata.
XXVII. (1992) Nessuna legge
che modifichi il compenso per i servigi di Senatore o di Rappresentante potrà
avere effetti fino a che non sia intervenuta una [nuova] elezione dei
Rappresentanti.