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Home :: Materiali :: Atti di Convegni :: "Costituzione e ordinamento giuridico", in occasione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia, 24-25 novembre 2006

Relazione di Stefano Sicardi

Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)

di Stefano Sicardi
(Professore ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino)

(prima parte) (seconda parte)

(versione in PDF)

Alcune considerazioni sulla delimitazione dell’indagine.

Il tema della laicità - sia pur con lessico ed in forme e contesti profondamente differenti -, occupa la scena, da almeno mezzo millennio e con grandissimo rilievo, nell’ambito della cultura europea e americana, con importantissime ricadute sulla valutazione e qualificazione di una pluralità di comportamenti individuali e collettivi.

Più che mai la laicità è oggi al centro di una quantità crescente (addirittura alluvionale) di riflessioni e dibattiti, essendo stata proiettata al di fuori delle già nutrite dispute “di famiglia” interne al milieu ebraico-cristiano e al pensiero politico e giuridico dell’Occidente (quali il significato e l’estensione della libertà religiosa e di coscienza e i caratteri della distinzione/separazione degli ambiti tra confessioni ed “autorità secolari”). La laicità si è così aggrovigliata, in tempi a noi più vicini con le questioni – spesso declinate in termini drammatici – dell’identità e del confronto (e della ricerca di assetti di coesistenza) tra culture/civiltà differenti, che, in conseguenza della straordinaria mobilità e contiguità del mondo contemporaneo, risultano inesorabilmente vicinissime e quindi “obbligate” ad una convivenza non a distanza ma - se così si può dire - “sovrapposta”.

Tanti sono, ovviamente, i possibili modi di affrontare il problema della laicità: da quello più strettamente definitorio – che cerchi di operare il massimo di pulizia di un lemma soggetto ad accezioni tra loro persino inconciliabili, distinguendone la portata rispetto a figure finitime -; a quello di taglio storico-istituzionale – volto a rintracciare le linee di svolgimento della problematica della laicità in una prospettiva diacronica -; a quello, ancora, per continuare nell’esemplificazione, maggiormente orientato alle ricostruzioni dell’idea di laicità in chiave più prettamente speculativa (raffrontando, ad esempio, gli approcci filosofici al tema con quelli espressi dal pensiero politico e giuridico).

In questa sede intendo muovermi in una prospettiva più circoscritta, concentrando l’attenzione sul trattamento della laicità da parte prima di tutto della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana[1], senza però trascurare l’apporto degli altri giudici che, nel nostro Paese, si sono occupati del problema[2] e, soprattutto, il rapporto tra i connotati della laicità espressi dalla Corte e quelli privilegiati dai giudici comuni, ordinari e amministrativi.

L’esame che seguirà mira quindi in primo luogo a ricostruire un panorama giurisprudenziale (caratterizzato da più itinerari), senza peraltro trascurare, almeno per alcuni aspetti che si ritengono particolarmente salienti, l’interazione con le posizioni e i commenti della comunità scientifica e, più in generale, l’impatto sull’opinione pubblica. Tutto ciò è facilitato dal fatto che ci troviamo - perlomeno ancora - di fronte ad un corpus giurisprudenziale già indubbiamente significativo, ma non sconfinato, e quindi più agevolmente “dominabile” di altri. E particolare attenzione si dedicherà ai connotati diacronici, di evoluzione nel tempo, della giurisprudenza considerata, nella prospettiva di fornirne un sintetico bilancio in relazione al tragitto fin qui percorso e di evidenziarne alcuni snodi e passaggi che si ritengono meritevoli di particolare attenzione.

2. L’itinerario giurisprudenziale in tema di laicità percorso dalla Corte costituzionale

2.1 Il punto di partenza.

In Italia, il concetto di laicità, nella sua accezione più specificamente giuridica, viene tematizzato, come è noto, non a livello normativo, ma in via giurisprudenziale. In questo contesto la Corte costituzionale gioca un ruolo decisivo, anche se, persino sul piano cronologico, non esclusivo (si registra - poco prima del leading case del 1989 - la presa di posizione del Consiglio di Stato che, pur resa in forma di parere, assume caratteri almeno “paragiurisprudenziali” ed è indubbiamente destinata ad incidere in futuro) e – al di là del tributo di omaggio formale – per niente incontroverso, come si avrà modo di precisare più avanti [cfr. infra, §. 4].

Le ricostruzioni sull’incipit della giurisprudenza costituzionale in tema di laicità (sviluppatasi ormai nell’arco di più di un quindicennio e già oggetto di una serie di indagini ricostruttive) convergono, sia pur con diversi atteggiamenti valutativi, nel porne in luce alcuni aspetti e passaggi fondamentali, tratti dalla notissima sentenza 203/1989 (Casavola)[3].

L’intervento della Corte costituzionale assume una portata particolarmente significativa, in quanto – come è noto - essa eleva a principio supremo dell’ordinamento costituzionale (peraltro ove ciò non fosse stato affermato, sarebbe stato almeno problematico per la Corte evitare una declaratoria di inammissibilità della questione implicante la valutazione di una disciplina attuativa del Concordato) un concetto molto praticato nel dibattito storico-politico, spesso notevolmente acceso, del nostro Paese (sia pure più nell’accezione di “laicismo”) e, in generale, dei paesi latini, ma da noi meno approfondito, sul piano più specificamente giuridico, rispetto ad altre tematiche vicine o collegate.

E la Corte avverte – va detto: con lungimiranza -, di fronte ai problemi che incombono (e che ulteriormente si porranno) la necessità, appunto, di esplicitare il concetto di laicità sul terreno giuridico-costituzionale. In relazione a questa delicata operazione il giudice delle leggi – anche perché ciò risponde alle differenti culture in esso presenti che, a loro volta, riflettono le diverse tendenze che si ritrovano nella società italiana – fornisce una connotazione della laicità, se così si può dire, “in versione italiana”[4], differenziandola quindi da accezioni ritenute non (o meno) conformi al nostro assetto costituzionale e, più in generale, al nostro milieu culturale.

Nella costruzione di quello che viene appunto definito come «uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica» la Corte, in particolare, prende le distanze da una concezione del fenomeno religioso come elemento strettamente correlato alla sfera del puro “privato”, non ponendosi quindi in una prospettiva di mera astensione/estraneità verso di esso, ma in una prospettiva di laicità “positiva”, da intendersi nel senso di una valutazione “favorevole”, non quindi distaccata/indifferente, rispetto al fenomeno religioso; cui segue l’ammissibilità (da precisare e perimetrare) di interventi “in positivo”, cioè a sostegno delle attività religiose, in quanto bisogno/interesse dei cittadini da tutelarsi nel nostro ordinamento. Ciò emerge dalla citatissima formulazione secondo la quale il principio di laicità «implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»; infatti «l’attitudine laica dello Stato-comunità… risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato persona, o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini»[5].

Si tratta di una risposta, come già accennato, non confliggente con le tendenze prevalenti nel milieu italiano, che miravano ormai da tempo ad un aggiornamento/trasformazione della prospettiva pattizia, non quindi più da intendersi in un’ottica duramente discriminante e di drastico privilegio di una confessione - come era avvenuto nel periodo prerepubblicano e nei primi decenni dopo il 1948 -, ma in chiave democratico-pluralistica.

Tale risposta della Corte dovrà successivamente - se così si può dire – “destreggiarsi” tra pressanti domande di correzione di discipline, vigenti nel nostro ordinamento, molto lontane da una prospettiva di laicità (sia pur in versione italiana) ed altrettanto pressanti richieste di difesa della rilevanza sociale del cattolicesimo e di collaborazione tra Stato e Chiesa, alla stregua della massima valorizzazione possibile delle formule contenute nella normativa neoconcordataria.

Deve peraltro con forza anche sottolinearsi come dalla sentenza n. 203 della Corte emerga, con particolare intensità, un raccordo strettissimo tra laicità e divieto di discriminazioni – espresso con assoluta evidenza da alcune specifiche affermazioni, oltre che, in generale, dalla materia del contendere (il carattere da attribuire all’ora di religione cattolica nelle scuole pubbliche) che caratterizzava tale pronuncia – e tra laicità e libertà di coscienza[6]. Quest’ultima, infatti, deve godere (anche, ma non solo, nella sua specificazione di libertà religiosa) di una protezione particolarmente intensa nel sistema costituzionale[7], dovendo essere preservata dagli attentati, diretti e indiretti, suscettibili di annidarsi in una grande varietà di situazioni disciplinate dalla normativa subcostituzionale.

La compresenza tra favor nei confronti del fenomeno religioso e tutela della libertà di coscienza la si ritrova, espressa in termini particolarmente forti, nella sent. della Corte 13/1991, ove se l’insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche è pur visto come «manifestazione» del principio di laicità (non però in quanto la religione cattolica sia di per sé espressione di “laicità”, ma in quanto la laicità nella versione italiana ammette l’insegnamento religioso nella scuola pubblica: comunque, quindici anni dopo, l’idea che un simbolo, anzitutto del cattolicesimo, sia espressione di laicità lo si ritroverà nella  giurisprudenza amministrativa), deve essere assolutamente tutelata anche la posizione dei non avvalentisi, in relazione all’opzione di coscienza sottesa alla fruizione o meno di tale insegnamento[8] [cfr. pure infra sub c)].

Si tratta di elementi correlati, che vengono – fin da subito - a comporre un quadro complessivo della laicità “in versione italiana” e che – per non fornirne una versione sbilanciata ed unilaterale - vanno ambedue sottolineati e valorizzati.

Tutto quanto precede non costituisce peraltro che l’inizio di un’articolata vicenda giurisprudenziale, che vede svilupparsi diversi filoni (non sempre coordinati tra loro), alcuni da considerarsi diretta specificazione delle affermazioni iniziali (si pensi alle molteplici applicazioni del principio di laicità non come indifferenza, ma come atteggiamento “in positivo” verso l’estrinsecarsi del fenomeno religioso; o all’importanza crescente del raccordo tra laicità e libertà di coscienza); altri da intendersi come svolgimenti o sviluppi assolutamente legittimi, ma meno esplicitati nelle affermazioni di partenza e comportanti ulteriori significative ricadute (come l’affermazione del principio di “distinzione degli ordini”). Ovvio come a tutto ciò si accompagni una valutazione discordante delle pronunce della Corte, su cui si avrà occasione di ritornare [infra, §. 2, in particolare, sub b) e d)].

Vanno, di conseguenza, qui di seguito, posti in rilievo i diversi filoni e i correlativi svolgimenti in cui si sono venute a concretizzare nel tempo le iniziali connotazioni del principio di laicità espresse dalla Corte costituzionale[9].

2.2.  I filoni giurisprudenziali della Corte in materia di laicità: conferme e linee di evoluzione.

a) La non indifferenza e non estraneità (fino al sostegno attivo) nei confronti del fenomeno religioso, rispetto alle sue manifestazioni individuali e comunitarie, in un contesto pluralista.

Un primo filone da esaminare – emblematico della concezione della laicità in versione italiana – consiste nella proiezione nel tempo delle affermazioni più sopra inizialmente ricordate[10]. Tali formule vengono in seguito frequentemente ripetute (ad esempio, più di recente, sulla non indifferenza, sent. 508/2000; e sulla pluralità di fedi, sentt. n. 440 del 1995 e 508/2000); in alcuni casi però il riferimento ad esse – diretto o indiretto – risulta particolarmente pregnante.

Si pensi alla sentenza n. 440/1995 (Zagrebelsky)[11], formalmente riduttiva (“limitatamente alle parole”) – ma in realtà additiva - sull’art. 724 c. p., relativo al reato di bestemmia (valutato alla stregua degli artt. 3 e 8, comma 1, Cost.).

Richiamerò tale pronuncia anche successivamente, poiché essa racchiude differenti significativi aspetti della giurisprudenza costituzionale in tema di laicità. Per quanto ora più specificamente rileva, se la premessa dei successivi svolgimenti (l’incipit della parte “in diritto”) è costituita dall’affermazione secondo cui la «nozione di “religione dello Stato”.. [è]… incompatibile con il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato», l’aspetto qui da porre in rilievo, è che ciò conduce, come è noto, a dichiarare incostituzionale la discriminazione, in relazione alla punizione della bestemmia, tra quella rivolta alla religione di Stato e quella rivolta ad altri culti (poiché «differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata»)[12], ma in un contesto in cui viene conservata (come reato) la «bestemmia contro la Divinità», scindendola da quella riguardante simboli o persone della religione di Stato: la prima «si può considerare punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, sottraendosi così alla censura di incostituzionalità» e, in tal modo, «proteggendo già ora dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni e discriminazioni, nell’ambito – beninteso – del concetto di buon costume»; ciò attraverso l’estensione della norma alle fedi religiose escluse, in un quadro in cui appunto non è incostituzionale la punizione della bestemmia (ove non limitata ad una sola fede religiosa), tutelandosi «un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse»[13].

Ecco quindi emergere – elemento qualificante della “versione italiana” della laicità – una valutazione sicuramente non ostile od indifferente rispetto al fenomeno religioso - meritevole di tutela anche sul piano penale, in un quadro in cui si afferma «l’appartenenza della norma sanzionatrice della bestemmia (anche) all’ambito dei reati che attengono alla religione» e non solo a quello «dei reati di malcostume» - e la  riaffermazione del contesto pluralistico in cui tutto ciò va calato. Una soluzione significativa ed emblematica quindi della questione, al di là, peraltro, di comprensibili preoccupazioni per il principio di legalità in materia penale[14].

Altro elemento essenziale della sentenza appena citata è che essa riafferma «l’irrilevanza del criterio numerico nelle valutazioni costituzionali in nome dell’uguaglianza di religione»; e lo stesso avviene, in altre pronunce [cfr., infra, sub b)], per quello sociologico (del tutto finitimo). Si tratta di aspetti qualificanti dell’atteggiamento di favor della Corte nei confronti del fenomeno religioso, individuale ed associato, che ne vengono quindi a connotare la “versione italiana” da essa prospettata (e che vedranno in proposito un ben diverso atteggiamento dei giudici comuni) [vedi infra §. 3].

Una specificazione del filone appena evidenziato (nella direzione della tutela “in positivo” del fenomeno religioso) consiste nell’attenzione – da parte della Corte - alla dimensione comunitaria del fenomeno religioso (in particolare con riguardo alla libertà di culto e alla posizione delle Confessioni), da intendersi peraltro né disgiunta, né opposta alla dimensione individuale[15] (su cui si tornerà), ma invece come proiezione di quest’ultima, al fine di garantirne l’effettività.

Si pensi alle affermazioni del giudice costituzionale sull’eguale libertà delle confessioni religiose, da prendersi in considerazione, anche, in particolare, «in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l’esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall’art. 19 Cost. In questa prospettiva tutte [non solo quindi quelle dotate di Intesa] le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti»[16]. E ancora, muovendo questa volta dai singoli e non dalle confessioni, ma giungendo al medesimo risultato, la Corte afferma che va tutelata «l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché diretta influenza la possibilità delle diverse confessioni di accedere a benefici economici come quelli previsti» - sent. 346/2002 (Onida) -[17] da determinate normative, in particolare regionali, volte alla dotazione/destinazione di aree e all’erogazione di contributi in materia urbanistica al fine di assicurare quel servizio di interesse pubblico costituito dal servizio religioso[18].

Tutto ciò manifesta l’intendimento della Corte di assicurare puntualmente e specificamente le estrinsecazioni della libertà religiosa e quindi, in particolare, anche l’effettiva concretizzazione e tutela, protetta da discriminazioni, dell’attività di culto - «componente essenziale della libertà religiosa»[19] da tutelarsi «“in positivo”, giusta la formulazione del comma 2 dell’art. 3» Cost.[20]  -, in connessione al principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose.

Di qui, inoltre, come appena anticipato, l’inaccettabilità, in relazione alle fattispecie sopra ricordate (regolate da una disciplina legislativa non pattizia, ma unilaterale), della diversità di trattamento[21], tra confessioni religiose[22] (nei casi qui trattati dalla Corte dovuta alla stipulazione o meno dell’Intesa), in quanto «il rispetto dei principi di libertà e di eguaglianza nel caso in esame va garantito non tanto in raffronto alle situazioni delle diverse confessioni religiose (fra l’altro sarebbe difficile negare la diversità di situazione della Chiesa cattolica), quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi e confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa»[23]; mentre le normative censurate «vengono ad incidere positivamente proprio sull’esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della libertà religiosa ed in particolare sul diritto di professare la propria fede religiosa in forma associata e di esercitarne in privato e in pubblico il culto. Ne consegue che qualsiasi discriminazione in danno dell’una o dell’altra parte religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà e con il principio di uguaglianza»[24].

La diversità di trattamento ai fini dell’ammissione del contributo – su ciò ritornerò, infra, lett. b) - si giustifica solo in relazione «alla entità della presenza nel territorio dell’una o dell’altra confessione… criterio del tutto logico e legittimo… essa non integra nemmeno strictu sensu una discriminazione in quanto si limita a condizionare e a proporzionare l’intervento all’esistenza e all’entità dei bisogni al cui soddisfacimento l’intervento stesso è finalizzato»[25]

Come afferma la già citata e successiva sent. n. 346/2002, le Intese sono strumenti relativi ad «aspetti che si collegano alla specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune e non possono essere, invece, una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione ed azione», garantita dall’art, 8, «né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose». Ne consegue il divieto di discriminazione, altrimenti risulta violata anche «l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché diretta influenza la possibilità delle diverse confessioni di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge in esame».

Ancora occorre notare che la sottolineata attenzione e valorizzazione della dimensione comunitaria viene dalla Corte circondata da limiti invalicabili, che molto spesso si collegano alla massima espansione da parte della Corte della libertà di coscienza – di cui tratterò poco oltre -, intesa – verrebbe da dire - come opzione “primigenia” dell’individuo, che precede e sopravanza altre esigenze pur degne di tutela costituzionale.

Di questi limiti invalicabili dalla dimensione comunitaria costituisce ulteriore esempio la censura da parte della Corte della natura pubblicistica della personalità giuridica attribuita ad una data Confessione (nello specifico: le Comunità Israelitiche), i cui correlativi poteri (inquadrandosi in una sorta di “costituzione civile” ad essa propria) non solo introducono inaccettabili elementi di discriminazione, ma violano oltre all’autonomia statutaria confessionale, pure il principio di laicità dello Stato[26]. Il discorso si intreccia anche con quello della “distinzione degli ordini”, di cui successivamente tratterò [infra, e)].

b) Il rifiuto, con una circoscritta eccezione, del criterio numerico e sociologico come base di differenziazione.

Come si è già potuto notare da un inciso delle citazioni che precedono, la Corte fa riferimento, in relazione alla disciplina urbanistica e di corresponsione di contributi, al criterio della «entità della presenza nel territorio dell’una o dell’altra confessione», reputandolo, in relazione alle fattispecie considerate, «criterio del tutto logico e legittimo», poiché l’entità di tale presenza «non integra nemmeno strictu sensu una discriminazione in quanto si limita a condizionare e a proporzionare l’intervento all’esistenza e all’entità dei bisogni al cui soddisfacimento l’intervento stesso è finalizzato»[27]. Emerge qui una preoccupazione della Corte, che parrebbe dettata da esigenze pratiche (e forse non solo); in linea di principio però il criterio sopra enunciato può destare qualche riserva. Parrebbe essere, in altri termini, ciò che resta (ma resta !) dei criteri numerico e sociologico, in passato utilizzati dalla Corte e, in tempi a noi più vicini, invece (salvo appunto quanto appena ricordato) da essa ripudiati.

Per quanto riguarda il criterio numerico, si ricordi infatti come la Corte, pur all’inizio dando credito anche all’argomento “quantitativo” (della preminenza al cattolicesimo in quanto religione della «quasi totalità dei cittadini» - sentt. nn. 125/1957; 79/1958; 14/1973), lo abbia poi abbandonato (sentt. nn. 925/1988; 440/1995; 508/2000)[28].

Nemmeno, per giustificare le differenziazioni, si deve far riferimento alla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese (il cd. criterio sociologico, utilizzato, congiuntamente a quello quantitativo, dalla meno recente giurisprudenza della Corte – cfr. sentenze nn. 79/1958; 39/1965; 14/1973); infatti «il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell’art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l’appunto la religione…La protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella sua interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa»[29].

Rispetto a tale abbandono si sono peraltro, nel corso del tempo, formulate forti riserve: si pensi, emblematicamente, alle affermazioni secondo le quali[30] «lo Stato italiano può essere dunque ritenuto “laico” solo in un senso attenuato rispetto a quello che il concetto di laicità aveva acquisito nella cultura liberale dell’Ottocento e nell’ordinamento giuridico francese dalla Terza Repubblica in poi. Lo Stato italiano è cioè “laico” in quanto, pur non essendo vincolato alla neutralità assoluta nei confronti delle confessioni religiose, ha natura non confessionale (è cioè “indipendente” e sovrano nella propria sfera) e non può ingerirsi negli affari interni delle diverse confessioni (essendo vincolato a regolare i rapporti con queste ultime previa intesa con i relativi rappresentanti). Ritenere che una disciplina legislativa del fenomeno religioso sia irrilevante dal punto di vista dello Stato democratico-pluralista, o anche che essa debba essere ispirata a rigorosi canoni di imparzialità e di equidistanza rispetto a tutte le confessioni religiose, non significa solo prescindere dal testo costituzionale vigente, ma anche ignorare il rilievo del fenomeno religioso nella società pluralista».

c) fin da subito si intreccia con il principio di laicità – come fin dall’inizio sottolineato - lo specialissimo rilievo attribuito dalla Corte alla piena tutela e realizzazione della libertà di coscienza, come prioritaria libertà del singolo (che la Corte riconosce espressamente anche all’ateo, rintracciando in Costituzione «oltre al riconoscimento di una libertà nella religione, anche il riconoscimento di una libertà dalla religione»[31]), da correlarsi con la protezione del sentimento religioso.

In particolare, nei contesti in cui opera il principio di laicità (il problema della tutela della libertà di coscienza non essendo ad esso totalmente sovrapponibile), tale ultima libertà (che già costituisce, a mio avviso, uno dei due pilastri su cui poggia la sent. 203/1989) si ripropone nella già ricordata successiva sentenza (su analogo argomento) 13/1991 (Casavola)[32], ove, pur nel quadro -  come già ricordato [retro, §. 1] – di una configurazione dell’IRC quale «manifestazione» del principio di laicità, lo “stato di non-obbligo” comporta che «non» si debba «condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l’interiorità di una persona» e «vale dunque a separare il momento dell’integrazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione da quello delle libere richieste individuali all’organizzazione scolastica»[33]. In questa sede, come già sottolineato in precedenza, la Corte[34] coniuga la libertà di coscienza con l’inclusione (riaffermando quanto già sostenuto nella sent. n. 203/1989) di un insegnamento della religione cattolica, compreso nel piano didattico, ma pure pienamente rispettoso del non obbligo, ritenendolo, come già ricordato, «manifestazione» della laicità dello Stato («”l’insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte patrizia”, non è causa di discriminazione e non contrasta – essendone anzi manifestazione – col principio supremo di laicità dello Stato»).

Il tema della libertà di coscienza[35] si intreccia di nuovo direttamente con la laicità in relazione alla sent. n. 149/1995 (Baldassarre)[36], sulla formula del giuramento del testimone nel processo civile[37] (alla stregua degli artt. 3 e 19 Cost.; lasciando cadere o, se si vuole, assorbendo implicitamente l’altro parametro – l’art. 24 Cost. – indicato dal giudice remittente). Vi si ribadisce, infatti, richiamandosi ai precedenti prima citati e ad altri meno recenti[38], l’orientamento appena ricordato sulla portata di tale libertà di coscienza (in passato subordinata al dovere ex art. 54 Cost, poi sempre più tutelata anche nei confronti dei «doveri inderogabili»), che, sebbene non esente «da una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon andamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale», specie «se correlata all’espressione dei propri convincimenti morali o filosofici… ovvero alla propria fede e coscienza religiosa… dev’essere protetta in misura proporzionata “alla priorità assoluta e al carattere fondante”[39] ad essa riconosciuta nella scala di valori espressa dalla Costituzione italiana».

La nozione di sentimento religioso, viene emblematicamente specificata dalla sent. 329/1997 (Zagrebelsky)[40]: abbandonandosi, come già prima ricordato, il criterio quantitativo e quello sociologico, la Corte considera il sentimento religioso «non quale interesse dello Stato ma quale “interesse, oltre che del singolo, della collettività”» (sent. 125/1957), in un quadro in cui la protezione dell’interesse religioso è sempre più correlata alla tutela generalizzata della libertà di religione e di coscienza e alla laicità dello Stato, venendo ad assumere «il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria… il superamento di questa soglia, attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela… inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato», ove quest’ultimo principio – precisa ancora una volta la Corte – «non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose». E tutto ciò, indirettamente, va a protezione delle minoranze. La Corte peraltro può solo intervenire, alla stregua del principio di uguaglianza, assicurando la parità di sanzione al livello più basso. E la più recente sent. 168/2005 (Neppi Modona)[41] riafferma che «le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso…sono riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di religione sancito dall’art. 3 Cost., dall’altro al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato…che implica, tra l’altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall’art. 8 Cost., ove è appunto sancita l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge».

Pure nella sentenza riduttiva (“limitatamente alle parole”) n. 334/1996[42], in tema di legittimità costituzionale della formula del giuramento decisorio (che contiene il richiamo alla responsabilità «davanti a Dio») la Corte – alla stregua degli artt. 2, 3 e 19 Cost. (ma non sotto il profilo di un’irrazionale differenza di discipline tra la formula del giuramento decisiorio e quella del giuramento del teste) - opera una significativa sistematizzazione della disciplina in nome della libertà di coscienza (in relazione all’esperienza religiosa garantita, come viene ribadito, dagli artt. 2, 3 e 19 Cost.): un diritto che «rappresenta un aspetto della dignità della persona…dichiarata inviolabile» e che spetta  «tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici»[43] (correggendosi qui la prospettiva limitata solo a questi ultimi dall’ordinanza di rimessione). La conseguenza, «nei confronti degli uni e degli altri» è «che, in nessun caso, il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l’oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall’ordinamento giuridico dello Stato».

Così ancora, nella sent. n. 508/2000[44] «l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti» di tutte le confessioni religiose, senza alcuna rilevanza del dato quantitativo o delle reazioni sociali conseguenti alla violazione dei loro diritti, «imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza»,

note:

[1] Sentt. 203/1989; 259/1990; 13/1991; 195/1993; 421/1993; 149/1995; 440/1995; 178/1996; 334/1996; 235/1997; 329/1997; 508/2000; 327/2002; 389/2004; 168/2005, fino all’ord. 127/2006, qui citata solo perché riguarda l’inammissibilità di un conflitto correlato al problema dell’esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie).

[2] Cons. di Stato, Adunanza II Sez., parere 27/04/1988, n. 63; Corte di Cass., III Sez. Pen., 13/10/1998, n. 10; Corte di Cass., IV Sez. Pen., 01-03-2000, n. 439 (est. Colaianni); Avv. Stato di Bologna, parere del 16/07/2002; Trib. dell’Aquila, ord. 23-10-2003 (est. M. Montanaro); Trib. dell’Aquila, 19/11/2003 (pres. est. Villani); TAR Veneto, I sez., Ord Rimess., 14-11-2003 (relat. Gabricci); TAR Veneto, III Sez., 17/03/05, n. 1110; Trib. Civ. di Bologna, I Sez. Civ., ord. 24-03-2005 (est. Palombi); Trib. Civ. Napoli, X Sez. Civ., ord. 26/03/2005 (est. Pignata); Trib. Civ. dell’Aquila, 31/03/2005 (est. Villani); Trib. Civ. dell’Aquila, ord. 26-05-2005 (su reclamo dell’ord. Del 31/03/2005), (Pres. Rel. Tatozzi); TAR Lombardia, Sez. Brescia, sent. 22/05/2006, n. 603; Cons. di Stato, VI Sez., 13/02/2006, n, 556; Cons. di Stato, Adun. Sez. II, 15/02/2006 (est. Pozzi); ed anche Corte. App. Perugia, ord.10/04/2006 e le pronunce relative al caso del giudice di Camerino: Trib. dell’Aquila, 15-12-2005, n. 622 e TAR Marche, 22/03/2006, n. 94.

[3] In Giur. Cost., 1989, I, 890 segg.

[4] Preferisco non dire “all’italiana”, perché si tratta di un termine frequentemente connotato in senso negativo, mentre qui intendo solo fornire una qualificazione descrittiva.

[5] Per le citazioni che precedono sent. n. 203/1989, punti 4 e 7 in diritto, in Giur. Cost., 1989, I, 890 segg., in particolare 898-899 e 900-901.

[6] «La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell’insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l’una e l’altro lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinnanzi all’insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionalmente non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche» (sent. 203, cit., 902-903, punto 9 in diritto, corsivo mio). «Quindi se le varie nozioni di laicità si diversificano in modo rilevante circa la possibilità e le modalità di un’azione in senso positivo dello Stato in ambito religioso, le medesime peraltro concordano circa la necessità che il medesimo o comunque i poteri pubblici non forzino alcuno a tenere od a non tenere un determinato comportamento discendente da scelte proprie o altrui, operate in campo religioso. Qui i valori della laicità si saldano nel quadro di fondo dei diritti fondamentali, con quelli della libertà religiosa intesa in senso negativo» (L. MUSSELLI, Insegnamento della religione cattolica e turela della libertà religiosa (nota a sent. 203/1989), in Giur. Cost., 1989, I, 908 segg., in particolare. 909).

[7] Si ricordi emblematicamente quanto affermato nella sent. 467/1991 (in «Giur. Cost.», 1991, p. 3805 ss., in particolare p. 3813 ss., punto 4 in diritto), ove si legge che ««la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda» i diritti ex artt. 21 e 19 Cost.; «riflesso giuridico che…esige… una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala di valori espressa dalla Costituzione italiana».

[8] Diversamente A. PIN (Il percorso della laicità “all’italiana”. Dalla prima giurisprudenza costituzionale al Tar Veneto: una sintesi ricostruttiva, in Quad. Dir. Pol. Eccl., 2006, 203 segg., in particolare 209), che non correla l’insegnamento della religione cattolica e la parallela tutela della coscienza nei termini che invece a me sembrano essenziali nella impostazione complessiva della Corte costituzionale.

[9] Si richiamano in proposito due significative ed attente ricostruzioni della giurisprudenza costituzionale in tema di laicità, le cui condivisibili acquisizioni si ritroveranno anche nella esposizione che seguirà.

G. CASUSCELLI (“L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale” in materia di vilipendio della religione, in Quaderni della Scuola di Specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico, 7, Napoli, 2002, 79 segg., in particolare 86; e pure in Quad. Dir. Pol. Eccl., 2001/3, 1119 segg.), ha sinteticamente riassunto in una serie di punti le risultanze della giurisprudenza costituzionale in tema di laicità: fondamento pluralista dello Stato; irrilevanza del dato numerico; irrilevanza del dato sociologico; divieto di discipline differenziate in base all’elemento della religione; dovere di equidistanza ed imparzialità; regola della distinzione degli ordini; doverosa tutela delle minoranze religiose; legittimità, entro certi limiti, della legislazione promozionale di tutela della libertà di religione.

Più analiticamente V. PACILLO (Neo-confessionismo e regressione, in www.olir.it., gennaio 2005, §. 2, pag. 7-8) imputa ai pubblici poteri «quattro obbligazioni fondamentali»: «l’obbligo di salvaguardare la libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (203/1989); «l’obbligo di assumere un atteggiamento “di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose”, ferma restando “la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario… e con le confessioni diverse da quella cattolica tramite intese» (508/2000); «l’obbligo di fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede quale che sia la confessione di appartenenza» (440/1995); «l’obbligo di operare la distinzione tra l’”ordine delle questioni civili” e l’”ordine delle questioni religiose”; in forza di tale distinzione la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato e ciò comporta -  per l’ordinamento giuridico dello Stato e per le sue istituzioni “il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei propri precetti» (334/1996).

Da queste «obbligazioni» che «rappresentano veri e propri assiomi che strutturano e costituiscono il “nucleo duro” del concetto giuridico di laicità ricavabile dal nostro sistema costituzionale», l’autore citato fa derivare una serie di corollari: «lo Stato laico non può avere nessuna religione ufficiale o tutelata più (o meno) incisivamente delle altre, ed i pubblici poteri devono astenersi dal favorire, propagandare o biasimare i valori di una determinata dottrina confessionale»; «lo Stato laico è chiamato a garantire la libertà di coscienza, di pensiero e di religione di tutti gli individui, l’eguaglianza di tutti i soggetti senza distinzione di religione, nonché l’uguale libertà di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge»: «lo Stato laico si dichiara totalmente incompetente a valutare i principi professati da una determinata confessione religiosa»; «lo Stato laico deve rispettare tutte le opzioni religiose e tutti i comportamenti che da tali opzioni discendano, purché questi ultimi siano frutto di una libera scelta e non vadano a configgere con altre libertà costituzionalmente garantite che siano ritenute preminenti ed inderogabili».

[10] Per le quali – le riporto nuovamente per comodità - la laicità «implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»; in un contesto in cui si chiama in causa «l’attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto ad una religione o ad un particolare credo, ma si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini».

[11] In Giur. Cost., 1995, 3475 segg., in particolare 3479 segg., punti 3.2-3.4. in diritto.

[12] Sent. cit., 3481, punto 3.3. in diritto.

[13] Sent. cit., 3482, punto 3. 4. in diritto.

[14] F. RAMACCI, La bestemmia contro la Divinità: una contravvenzione delittuosa ? (nota alla sent. n. 440/1995), in Giur. Cost., 1995, 3484 segg, in  particolare 3486-3487, corsivo nel testo, rileva peraltro che «la scelta interpretativa della sentenza aggiunge un’area di punibilità per l’innanzi sconosciuta al diritto vivente e pertanto rende punibile – con l’uso strumentale dell’interpretazione costituzionalizzante – una serie di fatti in precedenza tenuti fuori dalla previsione della norma incriminatrice», insidiandosi così «pericolosamente il principio di legalità in materia penale»;  analogamente e diffusamente, M. D’AMICO, Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la «Divinità», (nota alla sent. n. 440/1995), in Giur. Cost., 1995,  3487 segg., 3488 segg., 3495 segg.

[15] Diversamente A. ODDI, Il principio di «laicità» nella giurisprudenza costituzionale, in R. BIN-G: BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI, La laicità crocifissa ? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Torino, Giappichelli, 2004, 240 segg., in particolare 247-248, ritiene sacrificata dalla Corte la dimensione individuale a favore di quella istituzionale.

[16] Sent. 195/1993 (Ferri), in Giur. Cost., 1993, 1324 segg., in particolare 1333, punto 4 in diritto.

[17] Su analoga legislazione urbanistica, questa volta della regione Lombardia, in Giur. Cost., 2002, 2615 segg., in particolare 2619-2620, punto 2 in diritto.

[18] Sent. ult. cit., 2002, 2615 segg., in particolare 2619-2620, punti 2 e 3 in diritto.

[19] Sent. 195/1993, in Giur. Cost., Ferri, 1993, 1324 segg., in particolare 1334, punto 6 in diritto.

[20] Sent. cit., 1335, punto 7 in diritto.

[21] Diverso orientamento, che si intreccia con i problemi di difficile armonizzazione tra diritto pattizio ed unilaterale, lo si ritrova infatti nella sent. 178/1996, Granata, in Giur. Cost., 1996, 1635 segg,., con nota di A. GUAZZAROTTI, L’«inammissibile» eguaglianza. Diritto ecclesiastico e tecniche legislative di privilegioivi, 1644, vedi infra sub f)

[22] Non bastando peraltro per individuarle il criterio dell’autoqualificazione (sent. cit., 1333, punto 3 in diritto e, per qualche precisazione in più sulla specifica questione di cui al testo, sent. n. 346/2002, in Giur. Cost., 2002, 2615 segg., in particolare 2620, punto 3 in diritto; cfr. pure, ivi, nota redazionale P. S., in specie 2623).

[23] Sent. 195/1993, cit., 1333, punto 4 in diritto, sottolineature mie.

[24] Sent. ult. cit., 1335, punto 7 in diritto.

[25] Sent. ult. cit., 1333, punto 4 in diritto.

[26] Sent. n. 259/1990 (Caianiello), sulla legislazione, ora abrogata a seguito della successiva legge di Intesa, in tema di Comunità Israelitiche, in Giur. Cost., 1990, in particolare 1548, punto 3.2 in diritto.

[27] Sent. cit., 1333, punto 4 in diritto.

[28] Cfr, sent. 508/2000, cit., 3968-3969, punto 3 in diritto.

[29] Sent. 329/1997, Zagrebelsky, in Giur. Cost., 1997, 3335 segg., in particolare 3338 segg., punti 2 e 3 in diritto.

[30] M. OLIVETTI, Incostituzionalità del vilipendio alla religione di Stato, uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato, in «Giur. Cost.», 2000, p. 3972 ss., in particolare 3977, sottolineatura mia; contra F. RIMOLI, Laicità (diritto costituzionale), in Enc. Giur. Treccani, XIX, Roma, 1996, 8.

[31] P. SPIRITO, Il giuramento assertorio davanti alla Corte costituzionale (nota alla sent. n. 149/1995), in Giur. Cost., 1995, 1252 e ss., in particolare 1252.

[32] In Giur. Cost., 1991, 77 segg., in particolare 83 segg., punti 3 e 4 in diritto.

[33] «In definitiva», è stato affermato, mettendo a registro gli intrecci tra libertà di coscienza e laicità, «dal punto di vista costituzionalistico la libertà di coscienza gode di una tutela articolata su due livelli: al primo livello opera in termini generali l’art. 2 Cost; al secondo livello operano due parametri particolari di settore (l’art. 19, per la “coscienza religiosa”; l’art. 21 per la “coscienza laica”). In caso di discriminazioni legislative la tutela prevista dai due livelli deve essere garantita in concreto ricorrendo all’azione del principio di eguaglianza che permette di eliminare le disposizioni in contrasto con la libertà di coscienza. L’azione parificatrice del principio di eguaglianza viene rafforzata dal principio di laicità quando si verifichi una interferenza fra ordine civile e ordine religioso» (G. DI COSIMO, La Corte, il giuramento e gli obiettori (nota alla sent. 334/1996), in Giur. Cost., 1996, 2935 segg., in particolare 2948).

[34] Sent. ult. cit., 82-83, punto 3 in diritto.

[35] Richiamandosi le sentenze nn. 467/1991 e 422/1993, ma soprattutto la prima (sentenza additiva n. 467/1991 - in Giur. Cost., 1991, 3805 segg., in particolare 3813 segg., punto 4 in diritto -, sulla disparità di trattamento (il parametro invocato e fatto proprio dalla Corte era costituito dagli artt. 3 e 19 Cost.), ex L. 772/1972, tra obiettore fin dall’inizio e obiettore “tardivo” – per il quale, al di là della differenziazione di sanzioni penali, non sarebbe previsto, dopo la condanna, l’esonero dal servizio militare -, i quali  si rifiutino di svolgere il servizio militare disarmato o il servizio sostitutivo civile), ove si precisa che «poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quella libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni e di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima». Insomma «la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda» i diritti ex artt. 21 e 19 Cost.; «riflesso giuridico che…esige… una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala di valori espressa dalla Costituzione italiana».

[36] In Giur. Cost., 1995, 1241 segg., in particolare 1245-1246, punto 2 in diritto.

[37] In relazione all’ammonimento rivolto al testimone, da parte del giudice, alla stregua della normativa dichiarata incostituzionale, «sulla importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento» e alla formula «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini…».

[38] Sulla formula del giuramento dei testimoni: cfr. sent. 117/1979 (in Giur. Cost., I, 1979, 816 segg., con l’aggiunta della formula «se credente» a quella del giuramento previsto dal c. p. c.); 234/1984 (in Giur. Cost., I, 1984, 1655 segg.), di inammissibilità in relazione all’obbligo di giuramento per chi appartenga ad una confessione che lo vieta (problema superato poi dall’”impegno”, previsto dal nuovo c. p . p, all’art. 497); e, analogamente, ord. n. 278/1985 (in Giur. Cost., 1985, I, 2166-2167).

[39] Richiamo alla sent. n. 467/1991, cit., punto 4 in diritto, già citata in nota 35.

[40] In Giur. Cost., 1997, 3335 segg., in particolare 3338 segg., punti 2 e 3 in diritto; vi si dichiara – alla stregua degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1 - l’incostituzionalità dell’art. 404, 1° comma, c. p. (offese alla religione di Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in cui prevede una pena più grave ove il fatto riguardi la “religione di Stato”, essendo la pena diminuita ove il fatto riguardi un “culto ammesso dallo Stato” (di qui l’”anziché”, con pareggiamento alla sanzione meno grave).

[41] In Giur. Cost., 2005, 1379, in particolare 1383, punto 4 in diritto.

[42] In Giur. Cost., 1996, 2919 segg., in particolare 2921-2922, punto 1  in diritto.

[43] Che non mi paiono così dimenticati dalla giurisprudenza costituzionale, come invece ritiene A. ODDI, scritto cit., 247-248.

[44] Sent. cit., 3968-3969, punto 3 in diritto, sottolineatura mia.

(segue seconda parte)

(09.01.2007)


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