(Testo provvisorioæ)
(
Testo con note)
1. Quale ruolo svolge la sovranità popolare nella disciplina dei
mass media? Anzi, dato il titolo del convegno, quale ruolo deve
supporsi che la sovranità popolare spiegasse sulla disciplina dei
mass media nel pensiero di Esposito, Crisafulli e Paladin?
Poiché tutti i presenti sanno che un tale problema non è
mai stato esplicitamente affrontato, in questi termini, da nessuno dei
tre studiosi, mi rendo conto che un tema del genere potrebbe apparire
alquanto fuor di luogo, in un convegno nel quale vengono discussi soltanto
i temi «classici» affrontati dai tre costituzionalisti. Devo
perciò dare una spiegazione.ææ
Il tema che mi fu inizialmente proposto da Lorenza Carlassare era:
«Diritti di libertà e sovranità popolare»,
che però io non me la sentivo di trattare, dato che, nell’impostazione
da me sempre seguita, diritti di libertà e sovranità popolare
sono tematiche che si muovono su piani completamente diversi, stante
la nota distinzione espositiana tra diritti di natura individualisticaæ
e diritti di natura funzionale . Tra i primi dei quali rientrano appunto i diritti di libertà,
in quanto attribuiti all’uomo «per ciò che essi rappresentano
per esso singolo nelle sue qualità universali o per l’appagamento
egoistico dei suoi bisogni e desideri individuali», laddove la
sovranità si manifesta o con atti di esercizio delle funzioni dello
Stato oppure con atti o comportamenti, i quali, pur essendo imputabili
all’individuo, sono diritti politici (o di partecipazione) -come
il voto, la petizione, l’accesso ai pubblici uffici, l’iniziativa
legislativa e il diritto di promuovere e di partecipare ai vari referendum-
e quindi, come tutti i diritti funzionali, sono attribuiti al singolo
«nella sua specifica qualità di membro o di partecipe di determinate
comunità, per le funzioni che in esse il singolo debba esplicare,
sicché tale partecipazione determina il contenuto ed i limiti del
diritto» . Conseguentemente,
l’individuo non si muove, nell’esercizio di essi, altrettanto
liberamente come con i primi.
E l’ostacolo all’accettazione di quel tema mi veniva dal
ricordo di un passo de «La sovranità popolare nella Costituzione
italiana» di Crisafulli, nel quale egliæ affermava che la sovranità
viene esercitata dal popolo, non solo indirettamente, per il tramite
delle istituzioni rappresentative, ma anche direttamente, sia attraverso
la funzione elettorale e gli istituti di democrazia diretta, sia attraverso
«l’esplicazione delle libertà politiche e di talune
libertà civili fondamentali da parte dei cittadini» .
In un secondo momento, rileggendo quel saggio, mi sono però convinto
che «il rilievo del nesso funzionale che unisce tali libertà
ai diritti politici» non fosse, per Crisafulli, tale da pregiudicare
la natura individualistica dei diritti di libertà. Mi è parso
cioè che si possa ben sostenere che Crisafulli, alludendo a quel
nesso, intendesse sottolineare il ruolo che i diritti di libertà
svolgono come precondizioni per un efficace esercizio dei diritti
politici. In altre parole, secondo questa lettura, le libertà civili
sarebbero, per Crisafulli, le «ancelle» dei diritti politici,
come un tempo si disse che la proprietàæ e/o i diritti politici
sarebbero le «ancelle» della libertà.
æAnzi, in un’impostazione più complessa ma anche più
realistica dei reciproci rapporti tra diritti, ci si potrebbe spingere
anche più in là, e si potrebbe addirittura sostenere che i
diritti di libertà e i diritti politici si pongono di fatto
come reciprocamente serventi, in una rete di situazioni giuridiche soggettive
anche strutturalmente diverse tra loro, ma tutte di fatto convergenti
alla più piena realizzazione, nel nostro Paese, di unaæ democrazia
liberale.
æE che a questo approdo si possa giungere pur partendo dal pensiero
diæ Crisafulli, mi sembra confermato, da quel suo rilievo, presente
anch’esso nel saggio sulla sovranità popolare, secondo il
quale nella libertà di stampa, di riunione e di associazione (le
tre libertà civili evocate da Crisafulli come strumenti per l’esercizio
della sovranità), l’interesse tutelato è bensì
«essenzialmente individuale, ma in moltissimi casi, al tempo stesso
collettivo, e collettivo-politico, proprio cioè del singolo in
quanto membro della collettività popolare (…), similmente
(…) a quanto si riscontra per i diritti politici propriamente
detti…». «Certo -sottolineava ancora, nello stesso saggio,
Crisafulli-, una differenza permane tuttavia tra questi ultimi e quei
diritti di libertà che occupano una posizione intermedia tra le
libertà civili e le politiche: giacché, nei primi, l’interesse
protetto dalla norma è sempre, originariamente e necessariamente,
un interesse collettivo, proprio di ciascun cittadino in quanto tale
(un interesse politico), mentre, nei secondi, l’interesse può
essere (e di fatto, specie modernamente, è il più delle volte)
della medesima natura, ma può anche essere meramente individuale,
e più spesso collettivo-privato o di categoria o comunque non politico,
perché non inerente alla posizione di membro della collettività
popolare del cittadino, titolare del rispettivo diritto di libertà
costituzionalmente garantito». E ciò, anche più decisamente,
verrà ribadito dieci anni più tardi, nel saggio sulla «Problematica
della “libertà d’informazione”», là
dove si sottolinea come la libertà di espressione, ancorché
sia essenzialmente un diritto di libertà, realizzi «un modo
indiretto di partecipazione dei cittadini alla formazione degli indirizzi
politici e quindi (…) un modo ancor più indiretto (e approssimativo)
di partecipazione all’esercizio del potere» .
Per ciò che riguarda Esposito, è addirittura scontato -dopo
quanto si è premesso a proposito della sua distinzione tra diritti
individuali e diritti funzionali- che il collegamento tra sovranità
popolare e diritti di libertà non è tale (né mai poteva
esser tale) da funzionalizzare i diritti di libertà. Ed infatti,
se, da un lato, in un notissimo passo del «Commento all’art.
1 della Costituzione», egli rilevava che occorre, perché
la democrazia possa concretamente realizzarsi, che il popolo «possa
riunirsi e formare associazioni per discutere liberamente ogni atto
dei governanti, possa iscriversi a partiti che influiscono sulle direttive
di vita dello Stato, e che esistano libertà di stampa e libere
elezioni degli organi del governo e libere decisioni popolari, e che
siano esclusi dal voto solo gli incapaci, e che le decisioni degli organi
supremi siano pubbliche e possibilmente prese innanzi al popolo in sedute
pubbliche» (e analogamente
si esprimeva nel saggio sui partiti politici)(, d’altro lato, nel saggio sulla
«Libertà di manifestazione del pensiero», Esposito
era addirittura lapidario nel sottolineare che «non la democraticità
dello Stato ha per conseguenza il riconoscimento di quella libertà
(di manifestazione del pensiero: n.d.r.), sicché possa determinarne
la funzione e i limiti, ma che le ragioni ideali del riconoscimento
di quella libertà (e cioè del valore della persona umana)
portano tra le tante conseguenze anche alla affermazione dello Stato
democratico».
Semmai, ciò che non convince, nel pensiero di Esposito, è
la collocazione, tra i diritti funzionali, della libertà di associarsi
in partiti politici . Egli infatti considerava «il concorso alla
determinazione “della politica nazionale”» come se
fosse un limite intrinseco e finalistico del diritto riconosciuto dall’art.
49 Cost., laddove, a ben vedere, esso costituisce solo una specificazione
del contenuto di tale diritto, che vale a differenziarlo dal diritto
riconosciuto dall’art. 18 Cost.. Questa, però, è una notazione marginale
che non incide sul problema del rapporto intercorrente, nel pensiero
di Esposito, tra diritti di libertà ed esercizio della sovranità
popolare.
Quanto a Paladin, dubbi relativi ad una sua eventuale impostazione
in termini funzionali dei diritti di libertà in ragione della sovranità
popolare, non hanno (né avevano) alcuna ragion d’essere,
essendo nota la nettissima preferenza di Livio per la concezione individualistica
.æ
Ma, una volta acquisita la certezza che, pur parlando dei diritti di
libertà come precondizioni dell’esercizio della sovranità
popolare, non avrei tradito il pensiero dei tre studiosi, mi venne anche
l’idea -subito accolta da Lorenza- di specificare ulteriormente
il tema del rapporto tra sovranità popolare e diritti di libertà,
restringendolo ai mass media, per verificare se, dal pensiero
dei tre costituzionalisti, fosse desumibile una qualche risposta al
problema delle conseguenze sul concreto esercizio della sovranità
popolare, derivanti dalla concentrazione, nelle mani di pochi soggetti,
dei mezzi di comunicazione di massa.
2. Il primo rilievo da fare a proposito dei mass media, è
che sia Esposito sia Crisafulli, puræ muovendosi in un’ottica
liberale (ma con notevoli diversità di sfumature), ritenevano entrambi
legittimo l’allora vigente monopolio radiotelevisivo, poiché
entrambi partivano dall’idea che il regime monopolistico radiotelevisivo
non potesse spiegare conseguenze pregiudizievoli sulla libertà
di espressione, e che comunque fosse preferibile un monopolio pubblico
ad un monopolio privato.
Esposito, nel saggio su «La libertà di manifestazione
del pensiero»,æ sosteneva, infatti, con specifico riferimento
al mezzo radiotelevisivo, che il legislatore, nella disciplina dei mezzi,
incontra un solo limite assoluto (e cioè che l’«uso
di un mezzo in generale» non sia riservato «solo a manifestazioni
di un determinato contenuto») e per il resto solo prescrizioni
indicative, nel senso cioè, che -dovendo la disciplina del mezzo
essere adeguata al fine- il legislatore debba evitare misure preventive,
censure e condanne là dove non strettamente necessarie . Né, a tal riguardo, può essere dimenticata quella significativa
affermazione, contenuta in una nota a pie’ di pagina, secondo
la quale «l’essenza di questa libertà non è che
il singolo abbia possibilità di uso dei mezzi di diffusione del
pensiero, ma che egli possa liberamente manifestare ciò che pensa,
con i mezzi a propria disposizione». Una frase, questa, che Crisafulli, nella sua veste
di estensore, avrebbe richiamato e significativamente sviluppato nella
sent. n. 105/1972: «Naturalmente, che “tutti” abbiano
diritto di manifestare il proprio pensiero “con ogni mezzo”,
non può significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale
disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione, ma vuol
dire, più realisticamente, che a tutti la legge deve garantire
la giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità
ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche
dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare l’armonica coesistenza
del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente
apprezzabili, giusta i criteri di cui questa Corte ha fatto applicazione
in varie occasioni (sentt. n. 59 /1960, n. 48/1964, n. 11/1968)»
(ma v. nello stesso senso anche le sentt. nn. 225/1974 e 94/1977).
Invece, per ciò che riguarda la stampa in genere, Esposito ritenevaæ
che in quel settore «vi sia e debba permanere l’iniziativa
economica privata», ciò discendendo dal divieto di autorizzazioni
e censure e dall’obbligo di rendere note le fonti di finanziamento(. Il che però, a ben vedere,
implicava una qualche eccessiva -e non condivisibile- conseguenza per
la stampa scientifica, la cui ammissibilità in mano pubblica (ancor
oggi riconosciuta) dovrebbe allora -ma irragionevolmente- ritenersi
incostituzionale.
Dal canto suo, nel saggio sulla libertà d’informazione (del
1964), Crisafulli offriva agli studiosi una notevolissima varietà
di spunti di riflessione. In primo luogo, sosteneva l’immutabilità
della natura individualistica della libertà di espressione, posto
che «un’attività non cambia natura né qualificazione
giuridica a seconda dei modi in cui si esercita (…) attraverso
certi mezzi, invece che attraverso altri».
In secondo luogo, quanto alla natura (pubblica o privata) del mezzo
di diffusione (quale che esso sia), Crisafulli negava, «almeno
in termini assoluti e senza le necessarie distinzioni, che della nozione
liberale faccia parte integrante necessaria il riconoscimento, con la
libertà della manifestazione, anche della libertà (economica)
di impresa». «Quel che veramente e soltanto importa -egli
sottolineava- è che la manifestazione sia libera nel contenuto,
giuridicamente possibile a chiunque, e come tale garantita dal diritto
positivo».
«In linea di massima -rilevava conseguentemente Crisafulli-, è
lecito affermare che, anche nel silenzio dei testi costituzionali, la
garanzia della libertà di espressione deve comprendere quella del
libero uso dei mezzi, non già di escluderne una disciplina differenziata,
e meno che mai di imporne l’appartenenza e la gestione privata,
quanto nel senso che debba esserne assicurata la libera utilizzazione
in condizioni di eguaglianza». «Non è detto, infatti, che il sistema privatistico
sia quello che meglio permette di raggiungere un tale risultato, essendo
circostanza risaputa che proprietà dei beni strumentali destinati
alla diffusione e libertà di impresa per il loro esercizio sono,
in realtà, privilegio di pochi (e di pochi e potenti gruppi economici,
non certo di singoli individui o di libere associazioni, ove si prescinda
dal caso dei grandi partiti e di talune organizzazioni sindacali). D’altro
canto, nulla si oppone alla configurabilità dei mezzi di diffusione
come pubblici servizi né alla sottoposizione di taluni tra essi
al regime dei pubblici servizi in mano pubblica, purché, beninteso,
il mezzo sia legalmente (e potenzialmente) a disposizione di
tutti».
Infine, con riferimento ai relativi doveri dello Stato, Crisafulli
distingueva il dovereæ negativo (comune ai privati) -consistente nel
«non frapporre ostacoli alla libera diffusione, e alla libera ricerca
e recezione, delle idee e delle notizie»- dagli eventuali doveri
positivi (specifici dello Stato). Premessa la distinzione tra diffusione
di opinioni e diffusione di notizie, egli faceva rientrare, tra i doveri
positivi, la possibilità per il legislatore di imporre alle imprese
giornalistiche e radiotelevisive, ancorché in mano privata, l’obbligo
di diffondere integralmente notiziari di Stato, e cioè «comunicati
del governo e degli organi di vertice della pubblica amministrazione,
compresi quelli preposti alla pianificazione e programmazione economica;
resoconti “autorizzati” dei dibattiti parlamentari, smentite
ufficiali a notizie precedentemente pubblicate ecc.»(.
Era ovviamente impensabile, in quell’epoca, che la proprietà
del gruppoæ dominante nel settore televisivo privato e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri potessero, trent’anni dopo, identificarsi
nella stessa persona fisica.
æ
3. Nettamente diversa è l’impostazione degli stessi problemi
seguita da Paladin. Il primo ampio contributo di Livio in materia radiotelevisiva
è il saggio introduttivo del volume collettaneo «La libertà
d’informazione» del 1977, apparso nella bella collana
di studi comparatistici curata dal compianto Giuseppino Treves.
Diversamente da Esposito e Crisafulli, Paladin fa perciò il suo
esordio in materia quando già vi erano state svariate sentenze
della Corte costituzionale in materia di libertà di stampa e in
materia radiotelevisiva: tra quest’ultime, quelleæ dichiarative
dell’incostituzionalità sia delle cd. «modalità
d’esercizio» del monopolio radiotelevisivo statale e della
riserva statale delle trasmissioni provenienti dall’estero (sent.
n. 225/1974), sia del monopolio radiotelevisivo statale via cavo in
ambito locale (sent. n. 226/1974), sia infine del monopolio radiotelevisivo
statale via etere in ambito locale (sent. n. 202/1976).
Al di là delle sue preferenze personali, era pertanto lo stesso
contesto politico-giurisprudenziale a determinare un approccio ai problemi,
diverso da quello dei suoiæ (e miei) due maestri.
Infatti, tanto in quel suo primo saggio, quanto nei successivi, Livio
è sempre stato favorevole alla disciplina esclusivamente privatistica
dell’impresa giornalistica(; è stato favorevole, in un
primo tempo, al monopolio radiotelevisivo statale, ma solo in un primo
tempo e solo «nella misura in cui lo impongano ragioni di carattere
tecnico»; è stato contrario ad una mitizzazione
sia del ruolo dell’ordine dei giornalisti ,
sia della cd. struttura democratica dei quotidiani come garante della
«completezza ed obiettività del panorama delle informazioni
fornite»,æ quale «auspicata» negli anni ’70 dalla
FNSI; era contrario all’applicazione della nozione di «servizio
pubblico essenziale» ai mass media, quali che essi fossero
; credeva profondamente nel cd. pluralismo esterno e
nella pluralità delle fonti informative .
Per contro, era profondamente critico del cd. pluralismo interno, considerandolo
anzi come addirittura antitetico ad un’informazione obiettiva
e imparziale.
La scelta di campo di Paladin, diversamente da Esposito e da Crisafulli,
era perciò essenzialmente contraria al monopolio statale in materia
radiotelevisiva, e nettamenteæ favorevole alla presenza in tale settore
delle imprese radiotelevisive private, al punto di lamentare, ancora
nel 1999, che la sent. n. 148/1981 fosse stata di rigetto e non di accoglimento
parziale della q.l.c. del monopolio a livello nazionale. Non era però a tal punto favorevole alle imprese
televisive private da sostenere che «i mass media rimangano
del tutto disponibili, sul piano costituzionale, da parte dell’iniziativa
economica privata».
Questo punto risulta ben chiaro già nella relazione al convegno
dell’AIC del 1986, ma lo è, se può dirsi, ancor di più,
nella relazione al convegno fiorentino del 1993, nel quale Paladin ipotizzava
bensì la cessione di una delle tre reti televisive Rai, ma sosteneva
anche la necessità, per la società concessionaria del servizio
pubblico, non solo di conservare, ma addirittura di aumentare il canone
e, soprattutto, di «riacquistare una sua legittimazione attraverso
una riforma, la quale quanto meno incida sul consiglio d’amministrazione,
sostituendolo con forme più neutrali di governo del servizio pubblico»
.æ
Ancorché Paladin, nell’affrontare questi temi abbia sempre
mantenuto quel suo distacco scientifico che poteva esser scambiato per
freddezza, non è però assolutamente sostenibile che egli approvasse
la situazione venutasi a creare, sul versante privato, dopo i cd. decreti
Berlusconi del 1984-1985 e soprattutto dopo la cd. legge Mammì
del 1990. E ciò è tanto vero, che nella relazione all’incontro
di studio patavino del 1999, egli condannava giustamente tale legge
non solo per l’abnorme numero di reti nazionali di cui essa aveva
consentito il controllo da parte di uno stesso soggetto (il 25 % delle
reti e comunque non più di tre), ma anche per il fatto che, per
arrivare a questo risultato, la legge Mammì avesse falsamente ipotizzato
l’esistenza di dodici reti televisive, laddove «(a) tutto
concedere -rilevava esattamente Livio- le reti erano nove». D’altra parte, i limiti proprietari previsti
da tale legge, con riferimento a quanto deciso nella sent. n. n. 826/1988,
erano, per Livio, «intrinsecamente inadeguati nella prospettiva
della Corte, sia perché valevano a stabilizzare la posizione dominante
già esistente negli anni ’80 anziché contenerla e ridimensionarla,
sia perché, di riflesso, assegnavano alla Fininvest un esorbitante
vantaggio nella utilizzazione delle risorse e nella raccolta della pubblicità».
Per sfatare ogni dubbio a proposito di quello che per Paladin avrebbe
dovuto essere il ruolo dei privati, è comunque opportuno tracciare
un profilo sintetico del suo pensiero in proposito.
In primo luogo, è bensì vero che, nel manuale di «Diritto
costituzionale», egli affermava esplicitamente che l’art.
21 comma 1 Cost. tutelerebbe omisso medio «se non altro,
il libero uso dei mezzi primari» -e quindi finiva per affermare che tale norma riconoscerebbe anche
il diritto all’uso dei mezzi (contro quanto esplicitamente statuito,
e mai disatteso, dalla Corte costituzionale nella citata sent. n. 105/1972,
relatore Crisafulli)-;æ tuttavia, è altrettanto vero che nello
stesso manuale, di lì a qualche pagina, Paladin lamenta il mancato
rispetto, da parte del legislatore, della sentenza n. 202/1976, là
dove questaæ «postulava “la necessità dell’intervento
del legislatore”». In altre parole, anche Paladin lamentava
la gravissima e colpevole mancanza, da parte del legislatore, di quel
previo intervento normativo che aveva invece reso indolore l’abbandono
del monopolio statale in Germania, in Francia e in Spagna…
In secondo luogo, mi sembra davvero impensabile che Livio, in contrasto
con quanto aveva scritto a proposito dell’art. 3 Cost., abbia
potuto sostenere che il libero uso dei mezzi primari possa avvenire
senza rispettare il principio di eguaglianza. Ma se questo è vero,
ciò significa altresì che, anche per Paladin, era comunque
necessaria una disciplina legislativa che previamente assicuri a tutti
i possibili richiedenti (le radiofrequenze) un doveroso pari trattamento
ex art. 97 Cost. Il che è tanto più vero se si rifletta che
il settore radiotelevisivo che utilizza le radiofrequenze via etere
terrestre (quello cioè di cui Paladin si occupava) è tecnicamente
un settore chiuso, tuttora sottoposto a regime di concessione.
In terzo luogo, pur affrontando il problema dell’assetto complessivo
del sistema da un’angolatura inconsueta -e cioè affermando
che la logica della radiotelevisione, anche pubblica, non è tanto
«la logica dell’informazione, anche se il momento informativo
ha la sua essenziale importanza», ma è piuttosto «la
logica del “divertissement”»-, Paladin riteneva che «il pluralismo
senza aggettivi giova ad escludere che vi siano strumenti o centri dotati
di troppo potere nel campo delle trasmissioni radiotelevisive, i quali
condizionino comunque l’opinione pubblica, anche al di fuori del
campo elettorale, della politica partitica e via discorrendo».
E così concludeva: «E’ questo che rende il pluralismo
un valore da difendere, al di là di ciò che diceva, in una
logica forse un po’ troppo stretta, la sentenza del 1981. Ed è
un valore comunque costituzionale, perché fondato ad un tempo sia
sull’art. 41 sia sull’art. 21, guardando non tanto al secondo
comma, bensì al primo comma dell’articolo stesso. Là
dove l’art. 21 afferma che tutti hanno il diritto di manifestare
il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, la sua stessa logica
impone che non vi siano mezzi preclusi in partenza, o per ragioni giuridiche
o per ragioni economiche, a questo concorso -non dirò generale
perché sarebbe un’illusione- ma il più ampio possibile».
Ovviamente, non è però soltanto del divertissement
quotidiano che Paladin si preoccupava. Anzi, a mio avviso, l’importanza
data da Livio al divertissement era volutamente provocatoria
e nascondeva, in realtà, ben più gravi preoccupazioni istituzionali.
Altrimenti, nell’incontro di studio del 1999 non avrebbe detto,
riferendosi alla sent. n. 148/1981 -alla decisione della quale egli
aveva concorso come giudice e il suo maestro Crisafulli come difensore
della Rai-, che di essa «ciò che rimane sono alcuni
passi centrali della motivazione, nei quali si insiste sul contesto
socio-economico in cui l’emittenza televisiva privata era ed è
destinata a svilupparsi; e dunque si avverte il pericolo di lasciare
ad un soggetto privato, operante in regime di monopolio o oligopolio,
una potenziale capacità di influenza incompatibile con le regole
del sistema democratico». Una frase, questa, che, nella sostanza, sottende la stessa preoccupazione
che ventidue anni prima gli aveva fatto affermare che «senza una
libera informazione non potrebbe neppure fondarsi ed esistere una democrazia
del tipo in cui si colloca l’Italia, perché il voto non sarebbe
sostanzialmente libero, il controllo sugli organi di governo diverrebbe
impraticabile, la vita politica stessa risulterebbe svuotata dei suoi
contenuti essenziali» .
E così, nelle parole del più giovane dei tre costituzionalisti
che oggi onoriamo, ritornavano, forse inavvertitamente, le parole che
Esposito aveva pronunciato per primo nel 1948 , che Crisafulli aveva richiamate nel 1954 e che lui avrebbe fatte proprie riportandole
nel manuale. E cioè che la sovranità popolare «va concepita,
a questa stregua, come la risultante dell’esercizio di tutti
i diritti propri dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni
alle quali appartengono in base all’art. 2 Cost. (o come soggetti
agenti per il tramite delle formazioni medesime). Sicché i poteri
in questione concernono, ad un tempo, l’ “investitura”,
la “critica”, il “controllo”, la “direttiva”,
che i cittadini sono posti in grado di effettuare, valendosi di tutti
i mezzi prefigurati a tali scopi dalla Costituzione».
4. Mi avvio alla conclusione. Nelle battute finali del suo intervento
al convegno fiorentino del 1993 -significativamente intitolato «Perché
i costituzionalisti si occupano di televisione»- Paladin avvertiva,
con riferimento alla tutela del pluralismo e agli artt. 21 e 41 Cost.:
«Naturalmente quando si pongono alla base del discorso valori costituzionali
di questo genere, così larghi e così generici come quello
della iniziativa economica privata e quindi della libera concorrenza,
o come quello di libertà di manifestazione del pensiero, si rendono
necessarie delicatissime opere di bilanciamento, che spetteranno come
sempre in prima battuta al legislatore, in ultima battuta -se sarà
il caso- alla Corte costituzionale. Ma proprio questo mi rende ottimista,
perché vale a dimostrare che la legge Mammì, il regolamento
di attuazione, il sepolto decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni
non sono la fine della storia, sono soltanto una tappa a cui moltissime
altre si aggiungeranno nel futuro: così legittimando anche, per
quel poco che può loro competere, l’ingresso in questo campo
dei costituzionalisti e della scienza del diritto costituzionale».
Io mi permetterei di aggiungere, proprio con riferimento alle ulteriori
preoccupazioni sollevate da Paladin sia nel saggio introduttivo del
volume collettaneo del 1977, sia nell’intervento al convegno di
studio tenuto qui a Padova nel 1999, che i valori che vengono in gioco
nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massaæ sono anche quelli
sottesi all’art. 1 comma 2 Cost., e quindi anche i valori ai quali
si richiamano le norme costituzionali in tema di diritti politici (artt.
48, 49, 50, 51, 71, 75 e 138 Cost.).
I mass media, come risulta chiaro dal pensiero di tutti i tre
gli studiosi che qui affettuosamente ricordiamo e onoriamo, precondizionano
indiscutibilmente l’esercizio dei diritti politici. Quindi la
loro disciplina -o la loro «non» disciplina- può avere
un effetto determinante sulla politica nazionale e sugli esiti delle
consultazioni elettorali e referendarie. Si chiedeva Paladin, nell’intervento
del 1999: «Fino a che punto contano i media televisivi nel condizionare
il voto? Reggono ancora i calcoli di Livolsiæ e Volli, che nel 1995
valutavano tale incidenza in una misura oscillante tra il 5 e il 10
%?». Ebbene, quand’anche l’incidenza fosse solo
del 5 %, è evidente che, con l’introduzione del sistema elettorale
tendenzialmente maggioritario, la capacità di condizionamento del
5 % dei votanti rappresenta un fattore decisivo per il successo o meno
nelle elezioni.
Ed è perciò che, contrariamente a Livio, io non sono affatto
ottimista, anche se sono d’accordo con lui sul rilievo che ineluttabilmente
i costituzionalisti dovranno continuare ad occuparsi di televisione.
Non sono affatto ottimista perché è bensì vero quel che
diceva Paladin, e cioè che la legge Mammi, la legge Maccanico e
così via non sono - grazie a Dio!-æ «la fine della storia»,
ma è anche vero che ogni legge approvata dal Parlamento in materia
televisiva è peggiore della precedente, come dimostra il d.d.l.
Gasparri.
Del resto, se, alla fine degli anni ’70, le forze politiche avevano
già contratto tali «compromissioni» con gli interessi
economico-imprenditoriali, da non riuscire a varare una legge sull’emittenza
radiotelevisiva privata, a fortiori è lecito essere pessimisti
oggi. E’ infatti irrealistico, oggi come oggi, ipotizzare l’approvazione
di una legge che, in aggiunta alla (o in sostituzione della) normativa
sulla cd. par condicio -la cui scarsa efficacia è sotto
gli occhi di tutti-, riduca effettivamente la possibilità, attraverso
i mass media, di condizionare subdolamente la volontà dell’elettore;
è del pari irrealistico, oggi come oggi, ipotizzare l’approvazione
di una legge che disciplini seriamente il conflitto d’interessi
dei titolari degli organi di governo e dei parlamentari; ed è infine
ancor più irrealistico ipotizzare l’approvazione di una legge
che preveda l’ineleggibilità di chi - essendo il legale rappresentante
di un’emittente privata o pubblica, ovvero detenendo il pacchetto
di maggioranza di una società privata titolare di una concessione
radiotelevisiva a livello nazionale o locale- sia in grado di esercitare,
rispettivamente, sulle elezioni nazionali e locali, «una capacità
di influenza incompatibile con le regole del sistema democratico»
(sent. n. 148/1981) .
Eppure, dovrebbe essere intuitiva la necessità di tali leggi, se
la sovranità popolare ha un senso e se titolari di tale conclamata
sovranità sono tutti gli elettori, anche quelli -che ammontano
a ben oltre il 20 %!- la cui unica fonte d’informazione e di conoscenza
è data dalla televisione.
Questi problemi -già di per sé gravissimi e la cui mancata
risoluzione è esiziale per il concreto, «consapevole»
esercizio della sovranità da parte di tutto il popolo italiano-
rischiano comunque di essere non già superati, ma ulteriormente
complicati dai nuovi problemi che verranno alla luce seguito dell’
acquisizione di Telepiù e di Stream da parte del
gruppo Murdoch, e della conseguente loro fusione in Sky Italia.
Problemi che sono rilevanti sotto il profilo del rapporto tra sovranità
popolare e mass media già per un solo e semplice fatto:
e cioè che, mentre finora i gruppi in posizione dominante nel settore
televisivo sono stati italiani (Rai e Mediaset) -e quindi direttamente
o indirettamente hanno servito «interessi politici» italiani,
buoni o meno buoni che essi fossero-, a partire dal prossimo 31 luglio
il panorama potrebbe cambiare sensibilmente con l’irradiazione
dei programmi satellitari del gruppo Murdoch. Il quale già «fa
politica» nel Regno Unito e negli S.U., e che potrebbe, in Italia,
fare altrettanto.
Postilla
Avutane l’autorizzazione dall’attuale direttore della Direzione
Affari legali della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., avv. Rubens
Esposito -che sentitamente ringrazio-, pubblico, qui di seguito, per
la sua importanza dottrinale oltre che storica, la lettera inviata dal
prof.æ Vezio Crisafulli all’avv. Attilio Zoccali, allora direttore
degli Affari legali RAI, in data 29 dicembre 1980, e cioè subito
dopo il conferimento al prof. Crisafulli dell’incarico di difendere
la RAI, dinanzi alla Corte costituzionale -insieme con Giuseppe Guarino,
Paolo Barile, Natalino Irti e al sottoscritto-, nel giudizio di legittimità
costituzionale introdotto dal Pretore di Roma con ordinanza del 18 novembre
1980, definito con la sentenza della Corte costituzionale del 21 luglio
1981, n. 148, alla quale ripetutamente faccio riferimento nel testo
della relazione.
Egregio Avvocato,
æææææææææææ come d’accordo, a seguito dei nostri scambi di idee,
metto qui di seguito sulla carta, senza eccessive preoccupazioni di
forma e di ordine sistematico, alcune considerazioni suggeritemi da
un attento esame dell’ordinanza del Pretore di Roma che rimette
alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale
del monopolio radiotelevisivo e degli atti relativi.
*æ *æ *
æææææææææææ Mi pare sia da rilevare, anzitutto, che -nei suoi termini
essenziali, ed a prescindere da aspetti marginali e residuali e da argomenti
sussidiari che non incidono sulla sostanza dei problemi- la questione
sollevata dal Pretore di Roma è la stessa che, nel corso di un
ventennio, a partire dall’anno 1960, è stata periodicamente
proposta e riproposta alla Corte costituzionale, ma da questa -in linea
di principio- sempre respinta. Fa eccezione, soltanto in apparenza,
la sent. n. 225 del 1974, che (a parte ora la “liberalizzazione”
dei c.d. ripetitori di emittenti straniere) si concludeva formalmente
con un dispositivo di illegittimità del monopolio statale, ma non
in sé e per sé, bensì per il modo in cui ne era disciplinato
l’esercizio, senza idonee garanzie (come la Corte ritenne)
di apertura al pluralismo politico-sociale della società nazionale;
ed è significativo come in quella occasione la Corte si fosse astenuta
dall’estendere ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria
di illegittimità alla legge di proroga della convenzione con la
RAI-TV frattanto intercorsa (la cui illegittimità era chiaramente
“conseguenziale”), proprio allo scopo (così almeno
è lecito presumere) di evitare la caducazione immediata del monopolio
all’atto della pubblicazione della sentenza, dando invece un margine
di tempo al legislatore per intervenire nei sensi indicati dalla sentenza
stessa.
æææææææææææ E vale la pena di registrare fin d’ora che, nelle
ordinanze su cui tale sentenza ebbe a decidere, emesse a partire dal
1971, già affiorava la prospettazione (che l’attuale ordinanza
del Pretore di Roma assume come “nuova” ai fini della riproposizione
di una questione, che altrimenti avrebbe dovuto esser dichiarata manifestamente
infondata) dei progressi della tecnica delle radiocomunicazioni, che
avrebbero fatto venir meno la limitatezza delle frequenze e quindi i
presupposti di fatto delle precedenti decisioni, richiamandosi ai quali
la Corte aveva, in un primo tempo, giustificato il monopolio statale.
æææææææææææ Vero è, infatti, che tale monopolio era stato giudicato
dalla notissima sent. n. 59 del 1960, conforme alle previsioni dell’art.
43 Cost. (anche ed in particolare quanto all’“utilità
generale” di istituire la riserva) e non contrastante con la libertà
di manifestazione del pensiero di cui al primo comma dell’art.
21, argomentando esclusivamente della limitatezza “di fatto”
dei canali disponibili: essendo perciò questo particolare mezzo
di diffusione del pensiero, per sua natura, limitato -rilevava la Corte-
esso, in regime di libertà, finirebbe per diventare “privilegio
di pochi”, dando luogo a situazioni di monopolio o quanto meno
di oligopolio, rientranti nell’area dell’art. 43. Seguiva,
in analogo ordine di idee, la sent. n. 46 del 1961, affermando però
in primo luogo (ben più esplicitamente) che “il diritto di
cui all’art. 21 non implica sempre e necessariamente la pretesa
alla disponibilità del mezzo di diffusione (...) e che, anzi, allorché
(....) la naturale limitatezza del mezzo stesso consente solo a pochi
tale disponibilità, l’accordare allo Stato l’esclusività
del medesimo, lungi dal contrastare alle esigenze che l’art. 21
ha voluto tutelare, ne rende più agevole la soddisfazione, dato
che lo Stato (...) può meglio che ogni altro soggetto assicurare
l’accesso di tutti gli interessati, in condizioni di obiettività
e di imparzialità, al detto mezzo di comunicazione”.
æææææææææææ Ed è altresì vero che il motivo della limitatezza
(o non limitatezza: tv via cavo, tv via etere a raggio locale ...),
cui strettamente si collega, di solito, la considerazione dei costi
di impianto e di esercizio, continua ad essere evocato nella successiva
giurisprudenza costituzionale; ma è anche vero (e l’ordinanza
del Pretore di Roma è seriamente censurabile per non averne fatto
il minimo conto) che accanto ad esso, a partire dalla già cit.
n. 225 del 1974, viene enucleandosi sempre più recisamente l’ulteriore
e diverso argomento tratto dal carattere di “servizio pubblico
essenziale”, e per giunta “di preminente interesse nazionale”,
che inerisce al mezzo radiotelevisivo, facendolo rientrare anche sotto
questo profilo (distinto ed autonomo) nell’ambito dell’art.
43 Cost.
æææææææææææ Il rapporto tra i due ordini di argomenti resta però
incerto, ambiguo, anche nella più recente decisione n. 202 del
1976. A momenti, parrebbe che quello del servizio pubblico essenziale
divenga prevalente, addirittura autosufficiente, come ad es. allorché
quest’ultima sentenza, procedendo a “liberalizzare”
le trasmissioni radiofoniche e televisive via etere su scala
locale (non sussistendo in tal caso la limitatezza delle frequenze),
si affretta ad aggiungere che ciò “non richiede né tanto
meno comporta” che debba escludersi la legittimità costituzionale
della riserva allo Stato su scala nazionale, giacché -“e
ciò giova ribadirlo in modo espresso- la radiodiffusione sonora
e televisiva su scala nazionale rappresenta un servizio pubblico essenziale
e di preminente interesse generale”. Ma poche righe prima o dopo,
s’incontrano, nella medesima decisione, affermazioni di segno
diverso od opposto, pur dovendosi avvertire che la limitatezza o meno
delle frequenze vi è sempre assunta in senso relativo (ed
in rapporto con il costo), escludendosi, anche per le trasmissioni via
etere su scala locale, quella illimitatezza che caratterizzerebbe invece
le tv via cavo.æææææææææ
æææææææææææ Tanto che non è irriverente supporre che la Corte,
dopo essersi in un primo tempo avvalsa (nella sent. n. 59 del 1960)
del solo argomento della limitatezza delle frequenze (e conseguente
rischio di situazioni di monopolio od oligopolio privato, contrastanti
con l’art. 43), che era, per dir così, a portata di mano,
abbia in seguito trovato comodo adagiarvisi, un po’ per forza
di inerzia, un po’ anche perché, in quanto argomento tecnico
e quindi “neutrale”, serviva ad alleggerirne il compito,
consentendole per di più una certa elasticità di manovra nel
decidere sulle singole questioni di volta in volta propostele, senza
intaccare la continuità degli orientamenti di massima fin dall’inizio
affermati.
æææææææææææ Comunque, poiché, per una ragione o per l’altra,
il motivo della limitatezza delle frequenze, anche se non più esclusivo
ed anzi, forse, nella più recente giurisprudenza costituzionale,
tendenzialmente recessivo, non è stato mai abbandonato, sarebbe
non solo scorretto, ma anche errore di condotta defensionale, trascurarlo
o sottovalutarlo: non foss’altro perché é su questo
che si radica la “novità” (d’altronde relativa,
come accennato poc’anzi) della questione così come prospettata
dal Pretore di Roma.
æææææææææææ E’ perciò consigliabile che sul punto venga
formalmente richiesto alla Corte, sin dalle deduzioni di costituzione,
di disporre un accertamento peritale, valendosi dei poteri istruttori
sicuramente ad essa attribuiti dal combinato disposto degli artt. 13
della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle “Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale”, con specifico riguardo
(poiché questo è ormai il problema concretamente rilevante)
alla ammissibilità di reti televisive private su scala nazionale
(o quasi), in relazione sia ai prevedibili oneri finanziari che comporterebbero,
sia alle conseguenze che ne deriverebbero sul c.d. “diritto di
antenna” delle piccole trasmittenti a raggio locale oltre che
sul regolare e indisturbato esercizio del pubblico monopolio: non essendo
dubbio, a prima vista, che il sorgere di reti nazionali toglierebbe
alle emittenti locali spazio economico (sottraendo loro pubblicità)
e (probabilmente, ma qui dovrebbe intervenire un chiarimento tecnico
rigorosamente obiettivo) inciderebbe anche riduttivamente sulla disponibilità
di frequenze da esse utilizzabili.
A proposito di che, non dobbiamo dimenticare che la richiamata sent.
n. 202 del 1976, al punto 8° della motivazione, si preoccupava
di precisare le condizioni alle quali la emananda legge avrebbe dovuto
subordinare l'autorizzazione alla installazione di trasmittenti via
etere a raggio locale, "data la connessione con il servizio pubblico
essenziale e di preminente interesse generale (...) affidato al monopolio
statale", in particolare specificando, tra l'altro, alla lett. c) "l'esatta
indicazione dell'ambito di esercizio, il cui carattere "locale" deve
essere ancorato a ragionevoli parametri di ordine geografico, civico,
socio-economico, che consentano di circoscrivere una limitata ed omogenea
zona di utenza"; nonché, alla lett. f), "ogni altra condizione
necessaria perché l'esercizio del diritto, previa autorizzazione,
si svolga effettivamente nell'ambito locale e non dia luogo a forme
di concentrazione o situazioni di monopolio o oligopolio". Che è
proprio il contrario di quel che oggi si vorrebbe fare o che comunque
deriverebbe fatalmente da una decisione che dichiarasse in toto
la illegittimità della riserva allo Stato.
Il vero è che bisogna affrontare senza reticenze e falsi pudori
il nodo centrale della questione, che, come traspare anche (e talora,
abbiamo constatato, nel modo più netto) dalla giurisprudenza costituzionale
a partire dal 1974, è quello del servizio di radiodiffusione nazionale
come "servizio pubblico" (secondo nozione oggettiva, e perciò
da definire storicamente), con tutte le sue implicazioni di ordine costituzionale.
Servizio pubblico da considerarsi, certamente, nell'epoca attuale, "essenziale"
e "di preminente interesse generale", così come richiesto dall'art.
43 Cost., per poter essere legittimamente riservato allo Stato. Chi
potrebbe negare, infatti, gli anzidetti caratteri ad un mezzo, come
la radiotelevisione, che all'enorme diffusione soggettiva unisce una
penetrazione capillare così articolata e profonda? Come potrebbe
contestarsi l'esigenza che l'esercizio ne sia assicurato comunque, con
regolare continuità, toccando tempestivamente ogni più remota
località del territorio nazionale?
"La radiotelevisione -si legge nella sent. n. 225 del 1974, sopra cit.
-adempie a fondamentali compiti di informazione, concorre alla formazione
culturale del Paese, diffonde programmi che in vario modo incidono sulla
pubblica opinione e perciò è necessario che essa non divenga
strumento di parte: solo l'avocazione allo Stato può e deve impedirlo".
Ricorrono perciò -conclude la decisione- i "fini di utilità
generale" richiesti a loro volta dall'art. 43: e ciò, mi sembra
possa aggiungersi senza forzarne lo spirito, indipendentemente dalla
maggiore o minore limitatezza del mezzo. E sempre avendo ben presente
che di illimitatezza nel senso di effettiva disponibilità da parte
di "tutti" non è nemmeno il caso di parlare: in questo senso, esattamente
si è espressa la sent. n. 225, rilevando che, se non ci fosse la
riserva statale, "non perciò riuscirebbe ad avere attuazione il
diritto di 'tutti' di manifestare liberamente il proprio pensiero con
ogni mezzo di diffusione" (ma si veda anche, sebbene con particolare
riferimento al diritto di accesso, la decisione della Corte Suprema
USA, cit. dal Pace a p. 192-193 dello scritto "La problematica del
controllo sulle radiotelevisioni private", nel vol. Radiotelevisione
pubblica e privata in Italia, a cura di P. Barile, E. Cheli, R.
Zaccaria, 1980: "Diversamente da altri mezzi di espressione del pensiero,
la radiodiffusione per sua natura non può essere nella disponibilità
di tutti. Questa è la sua unica caratteristica ed è questa
la ragione per la quale diversamente dagli altri mezzi di espressione
essa è soggetta a regolamentazione governativa").
Ed a quanti si affrettano ad opporre il principio della libertà
di manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21, primo comma,
Cost., è da replicare preliminarmente che non è solamente
per i motivi tecnici qui più volte ricordati (limitatezza nel mezzo),
ma anche per altre svariate e consistenti ragioni (quali l'esigenza
di garantire i diritti individuali verso i privati oltre che nei confronti
delle pubbliche autorità e la consapevolezza che laæ libertà
di manifestazione del pensiero può essere limitata "non solo dall'alto,
ma anche dal basso", come nell'esempio classico del monopolio, che,
per restare in argomento, non deriva unicamente dall'eventuale limitatezza
del mezzo di diffusione), che un Autore come Carlo Esposito poteva affermare,
sulla scia d'altronde di una vasta ed autorevole dottrina straniera,
non potersi "escludere che il rispetto della libera iniziativa possa
restringere ancor più della nazionalizzazione il numero e la varietà
delle idee in grado di giovarsi del mezzo di diffusione" (La libertà
di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, Milano,
1958, p. 30).
La libertà e segretezza della corrispondenza sono garantite come
diritto "inviolabile" dall'art. 15 Cost., e tuttavia la legge, senza
con ciò violare la norma costituzionale, stabilisce il monopolio
pubblico delle comunicazioni epistolari telegrafiche e telefoniche,
le quali sono altresì -potenzialmente, il segreto essendo disponibile
dai privati- mezzi di diffusione del pensiero, da collocarsi, in questo
senso, accanto alla stampa e alle radiodiffusioni circolari.
Ma il vero è che l'art. 21, come sicuramente non prescrive la
proprietà privata e il regime di libera impresa dei mezzi di diffusione
del pensiero, così nemmeno garantisce (secondo l'interpretazione
letteralmente e sistematicamente più attendibile, accolta anche
dalla Corte nelle rammentate sent. n. 46 del 1961 e n. 225 del 1974,
nonché, ad altro proposito, nella n. 105 del 1972) il diritto di
disporre di tutti quelli possibili. Il primo comma (a parte la confusione
tra la parola, parlata o scritta, ed i mezzi di diffusione, che stanno
sopra un piano diverso) non dice "con tutti i mezzi di diffusione",
ma "con ogni altro mezzo di diffusione". Linguisticamente, è una
sfumatura; ma giuridicamente, il concetto risulta diverso: quel che
l'art. 21 garantisce, cioè, è la libertà della manifestazione
nel suo contenuto, quali che siano il mezzo e i modi traverso cui
avviene. Come rilevava l'Esposito (loc. cit., p. 20-21, richiamando
nel medesimo senso l'opinione del Bobbio, Politica e cultura,
1955, p. 278), il principio è che il singolo possa manifestare
liberamente "ciò che pensa con i mezzi a propria disposizione",
con il solo limite -soggiungeva l'Esposito- che "non sia riservato l'uso
di un mezzo in generale solo a manifestazioni di un determinato contenuto".
A rigore, anzi, l'art. 21, nel suo primo comma, non si occupa dei mezzi
di diffusione, mentre, nei commi successivi prevede bensì e disciplina
uno solo di essi, e precisamente la stampa (in particolare, periodica),
stabilendo al riguardo un regime non estensibile automaticamente ad
altri mezzi quali la radiodiffusione. Significativa la differenza con
il corrispondente art. 5 della Costituzione della Repubblica federale
tedesca, che, dopo aver riconosciuto la libertà di espressione
mediante parole, scritti e immagini, garantisce altresì specificamenteæ
(ecco il riferimento ai "mezzi" veri e propri) la libertà "di stampa
e di informazione mediante la radio ed il cinematografo": il che non
impedisce, sia detto di passaggio, che l'attività di radiotelediffusione
sia, in Germania, oggetto di pubblico monopolio (a livello di Stato
federale e di Länder) e che tale sistema sia stato giudicato
costituzionalmente legittimo dal Bundesverfassungsgericht, che
ha ammesso bensì la possibilità di trasmittenti private, a
condizione però che siano organizzate in modo da assicurare nel
loro interno l'intervento di tutte le forze socialmente rilevanti, sotto
rigoroso controllo statale.
Per quanto fin qui detto, può concludersi che l'art. 21 non si
oppone a che, secondo valutazioni discrezionali del legislatore (sottoposte,
beninteso, a sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale)
determinati mezzi di diffusione del pensiero vengano configurati come
pubblici servizi e riservati alla mano pubblica (come scrivevo io stesso
ne Il Politico del 1964, pp. 297-298): purché ne sia assicurata
la libera utilizzabilità "legale", in regime di eguaglianza, "nella
misura massima consentita dai mezzi tecnici" (come ebbe a dire benissimo
la sent. n. 225 del 1974, più volte cit., al punto 8° della
motivazione).
Conclusione, la quale -è bene avvertirlo subito, per prevenire
un argomento ad effetto spesso ripetuto- se calza perfettamente per
la radiotelediffusione, non sarebbe invece applicabile alla stampa,
anche a considerarla un pubblico servizio anch'essa. Ciò, non soltanto
per le notevoli differenze che distinguono l'uno dall'altro mezzo, ma
anche perché (come osservava acutamente Esposito nello scritto
tante volte qui ricordato) l'art. 21 Cost., nel disciplinare la stampa
prevedendo tra l'altro il divieto di "autorizzazioni", oltre che di
"censure", e prevedendo altresì che possa la legge prescrivere
che ne siano resi noti i mezzi di finanziamento, mostra di disporre
o quanto meno di presupporre che in tale settore via sia e debba esserci
libertà di iniziativa economica.
Ad un ultimo punto vorrei brevemente accennare, prima di chiudere,
che è tra quelli residuali che all'inizio avevo accantonato, ma
pare a me meriti qualche attenzione. Mi riferisco all'ulteriore profilo
di illegittimità costituzionale della vigente normativa sul monopolio
pubblico per violazione dell'art. 3 Cost., stante il diverso trattamento
(privilegiato) che, a seguito della sent. n. 225 del 1974 e della legge
n. 103 del 1975 (titolo III), risulterebbe fatto alle reti televisive
estere, che, attraverso i c.d. ripetitori, possono diffondere sull'intero
territorio nazionale.
Senonché -a parte che la Corte ritenne, tra l'altro, di suffragare
tale sua decisione sul punto con il solito richiamo alla disponibilità
delle frequenze, incorrendo però in una svista tecnica, e che non
sarebbe evidentemente consentito assumere a termine di raffronto una
situazione determinata da una errore nei presupposti di fatto- deve
riconoscersi che non mancavano valide ragioni suscettibili di giustificare
questa sorta di "apertura di finestre" verso l'esterno, alla quale la
Corte fu indotta anche da motivi di opportunità politica immediata.
* * *
æææææææææææ Spero che le considerazioni che precedono, pur nella loro
stringatezza, possano riuscirLe di qualche utilità. E, mentre La
saluto cordialmente, mi dichiaro a Sua disposizione per ogni eventuale
chiarimento ulteriore
ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææVezio
Crisafulli