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Esposito, Crisafulli, Paladin
Tre costituzionalisti nella cattedra padovana

Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa

di Massimo Luciani

1.-C’è qualcosa in comune tra Carlo Esposito, Vezio Crisafulli e Livio Paladin quanto alla concezione della rappresentanza e della partecipazione popolare? Almeno: esiste un terreno di ricerca comune, che consenta una comparazione tra le indagini scientifiche di questi Maestri? Prima di azzardare un tentativo di (almeno implicita) risposta a tali interrogativi è bene, preliminarmente, soffermarsi sulla terminologia che qui si usa, chiarendo: a) perché si parli di “democrazia rappresentativa”; b) cosa si intenda per “democrazia partecipativa”, soprattutto in considerazione del fatto che questa espressione non compare negli scritti dei nostri Autori (o vi compare in accezione del tutto diversa da quella qui proposta) e che in essi, semmai, si incontra il riferimento alla “democrazia diretta”.

Cominciamo dalla seconda questione, riassumendo rapidamente osservazioni già fatte in altre occasioni e che sono destinate ad essere sviluppate e approfondite in un più ampio studio proprio sul tema della democrazia partecipativa.

Come è noto, la maggioranza della dottrina italiana (e i nostri Autori non fanno eccezione) afferma che nella nostra Costituzione sarebbero ospitati vari istituti di democrazia diretta (tra i quali spiccherebbe il referendum abrogativo). Questa posizione, però, non può essere condivisa, almeno se della democrazia diretta si vuole mantenere un’accezione scientificamente rigorosa.

In verità, già in origine (all’origine, cioè, del costituzionalismo moderno), la nozione di democrazia diretta non dava luogo ad equivoci. Quando, definendo il contenuto della libertà degli antichi, Benjamin Constant lo individuava “nell’esercitare collettivamente ma direttamente molte funzioni dell’intera sovranità”, non aveva dubbi che quell’esercizio “diretto” della sovranità si risolvesse “nel deliberare sulla piazza pubblica”, in assenza - per un verso - di significativi intermediari che si frapponessero fra il decisore e la decisione, e - per l’altro - in regime di compresenza fisica dei consociati. Già prima le stesse cose le aveva scritte il grande avversario (e bersaglio polemico) di Constant: anche per Rousseau una forma di governo fondata sulla sovranità popolare richiedeva il “popolo adunato”, tanto che la legge non approvata dal “popolo in persona” doveva ritenersi nulla e che l’intermediazione dei magistrati del popolo doveva essere ridotta al minimo.

Sia il maggior critico sia il principale teorico della democrazia diretta (o, almeno, di quella che oggi non possiamo fare a meno di chiamare così, ma che certo non era definita tale dallo stesso Rousseau), dunque, vedevano nell’elemento della compresenza fisica del popolo il connotato essenziale di quella forma di governo. Tra la democrazia e il regime rappresentativo, poi, tutti i classici hanno sempre tracciato una nettissima linea divisoria, chiarendo la radicale differenza che le separa.

Se è così, si deve allora riconoscere che l’espressione “democrazia diretta” è affetta da un pleonasmo e che l’espressione “democrazia rappresentativa” costituisce un ossimoro. Dove c’è democrazia, infatti, c’è decisione popolare diretta (nel senso appena indicato). Dove, invece, vi è rappresentanza non v’è democrazia. La distinzione, ben tracciata, di là dall’Atlantico, da Madison (con la sua opposizione tra la “pure democracy” e la “republic”) trovò, peraltro, la sua più chiara formulazione in Sieyès, nel suo decisivo intervento alla Costituente, il 7 settembre del 1789: il “concours immédiat” alle decisioni pubbliche è quello che “caractérise la véritable démocratie” ; il “concours médiat”, invece, “désigne le gouvernement représentatif”. Pertanto, “la différence entre ces deux systèmes politiques est énorme”.

Tutto, dunque, era molto chiaro. Oggi, è evidente, il ritorno alla nitida differenziazione originaria dei concetti appare improponibile, mentre inevitabile sembra il piegarsi all’esigenza di precisare meglio - predicandolo di qualificazioni ulteriori - a quale dei molti possibili significati si intenda riferirsi quando si impiega il termine “democrazia”. Democrazia diretta e democrazia rappresentativa sono, dunque, formule dalle quali non si può più prescindere.

La democrazia diretta, però, è e resta ancora quella dei classici, e cioè quella del “popolo adunato”, perché se questa espressione si utilizza - invece - per denotare istituti partecipativi che si innestano nel sistema rappresentativo si generano formidabili equivoci e fraintendimenti, tutti legati all’idea che, in simili istituti, vi sia davvero un elemento di “diretta” decisione popolare in senso proprio, il che non è.

In realtà, specie nelle società complesse, ogni forma di governo ed ogni tecnica di decisione politica comportano la mediazione. Nelle società pluralistiche (che, a ben vedere, sono caratterizzate dall’articolazione in gruppi, soggetti, collettivi, corpi intermedi, specificamente votati alla e capaci di mediazione tra cittadini e decisione politica) una interpositio fra il popolo e la decisione politica è, anche quando quella decisione viene imputata al popolo medesimo e ad una sua “diretta” manifestazione di volontà, inevitabile. In primo luogo, perché l’opinione pubblica si forma e si articola solo grazie alla mediazione dell’attività di partiti e gruppi, o almeno (anzi: soprattutto, laddove gruppi e partiti sono deboli) dei mezzi di informazione. In secondo luogo, perché l’agenda politica è solo in minima parte determinata “dal basso”; in terzo luogo, perché il quesito sottoposto al popolo è sempre eterodeciso; in quarto luogo, perché l’interpretazione della volontà popolare, una volta che questa si è manifestata, è affidata pur sempre a soggetti istituzionali o sociali che sanno perfettamente se e come manipolarla e - addirittura - se e come darle esecuzione.

E’ per questo, per una necessaria opera di pulizia (non solo terminologica, ma) concettuale, che è bene abbandonare ogni riferimento alla democrazia diretta per quegli istituti di partecipazione popolare che, come i nostri referendum, sono inseriti in alcune costituzioni rappresentative. Non di democrazia “diretta”, bensì “partecipativa”, insomma, si dovrebbe parlare.

Quando questi istituti di democrazia partecipativa si innestano (quello dell’“innesto” è un autentico tópos, che origina dall’antico saggio di Grassi ed è stato ripreso da molti, soprattutto da Ruini e infine da Mezzanotte e Nania) sul tronco del sistema rappresentativo, quel che si genera è un sottomodello rappresentativo-plebiscitario (per riprendere la nota formula fraenkeliana, ma invertendone le componenti), ovvero (per evitare fraintendimenti dovuti alla carica ormai negativa assunta dal riferimento al plebiscito) un sottomodello rappresentativo-partecipativo, nel quale il popolo ha sia il potere di eleggere i propri rappresentanti (e di controllarne l’operato, con facoltà sanzionatoria), sia quello di partecipare con appositi istituti alle decisioni pubbliche, sino a poter procedere anche alla loro “diretta” assunzione attraverso specifiche votazioni. Quando si parla di “istituti” di partecipazione non lo si fa casualmente: la partecipazione che caratterizza il sottomodello in questione è, appunto, partecipazione istituzionale, e cioè - per un verso - tramite istituti giuridicamente previsti e regolati e - per l’altro - con effetti rivolti direttamente alle istituzioni.

Il tratto essenziale del sottomodello rappresentativo-partecipativo, dunque, sta nel non prevedere soltanto le elezioni, ma anche la partecipazione istituzionale. Parlando di un paradigma rappresentativo-partecipativo, pertanto, il termine partecipazione è impiegato in senso non generico, ma puntuale, riferito specificamente alla partecipazione istituzionale.

La partecipazione che caratterizza il sottomodello rappresentativo-partecipativo ha questi caratteri:

a) si articola in istituti e procedimenti formalizzati e tipizzati dal diritto (in genere, dalla Costituzione o tutt’al più dalla legge);

b) si dirige all’attivazione, completamento o definizione dei procedimenti decisionali pubblici (in particolare, di quelli politici);

c) si struttura attraverso l’attribuzione di specifici diritti politici;

d) può essere praticata da tutti i cittadini, a prescindere dal loro inserimento in qualsivoglia gruppo sociale e in genere in base alla sola condizione di essere titolari dei comuni diritti politici.

Ciò vuol dire che si muove dalle seguenti premesse:

a) che la democrazia diretta si abbia solo in presenza di precise condizioni, chiaramente identificate dalla dottrina più classica;

b) che, se è così, non possiamo parlare di forme di governo democratico-dirette attualmente sperimentate nel mondo, né di istituti di democrazia diretta previsti dalla nostra Costituzione;

c) che la partecipazione cui si allude non sia quella (di singoli o di gruppi) ai processi decisionali pubblici, che non si traduce “direttamente in atti giuridici che concludano un procedimento” (come scrive, invece, ipotizzando una “democrazia partecipativa” che sia un tertium genus tra quella diretta e quella rappresentativa Alessandro Pizzorusso), ma quella che si realizza quando anche la stessa decisione è assunta “dal basso” (come accade, ad esempio, proprio con il referendum abrogativo).

Questo, dunque, il significato del riferimento alla “democrazia partecipativa”. Quanto alla ragione che induce a parlare di “democrazia rappresentativa”, non v’è molto da dire: semplicemente (come già accennato), di tale espressione non si può, ormai, più fare a meno (il riferimento alla democrazia ha irrimediabilmente travalicato i suoi confini originari). D’altro canto, in questo caso gli equivoci (al contrario di quanto accade quando si usa in modo improprio il riferimento alla democrazia diretta) sono meno insidiosi, non foss’altro perché, come ha chiarito proprio Vezio Crisafulli, anche il sistema rappresentativo presuppone implicitamente la sovranità popolare.

2.- Ora, se questi sono i termini (in senso proprio) della questione, è abbastanza evidente che, dei tre, il più attento a cogliere la straordinaria novità e importanza degli istituti di democrazia partecipativa fu Crisafulli. Si legge, infatti, già nelle primissime righe del saggio sulla sovranità nella Costituzione (risalente, come è noto, al 1954 e ripubblicato in Stato. Popolo. Governo. Illusioni e delusioni costituzionali), che lo stacco tra la Costituzione repubblicana e lo Statuto albertino è radicale anche e forse soprattutto perché la Costituzione riconosce ai cittadini “poteri di iniziativa e di direzione diretta (referendum abrogativo e referendum costituzionale; iniziativa legislativa; referendum consultivo in materia di ordinamento degli enti locali)” (p. 92).  Subito appresso, si trova che “in particolare, per quanto più propriamente si riferisce al principio della sovranità popolare, esso determina, nel sistema delineato, l’accoglimento degli accennati istituti di democrazia diretta, concretatisi nei diversi tipi di referendum. Il referendum, cioè, in tanto deve essere messo in correlazione con il principio della sovranità popolare, rivelandone o confermandone l’accoglimento in sede di diritto positivo, in quanto attraverso di esso il popolo sia posto in grado di esprimere, nell’ambito dell’ordinamento dato, una volontà preminente, alla quale sia dunque attribuita efficacia prevalente su ogni altra e in ultima analisi decisiva” (p. 107).

Soprattutto, si legge che “l’accoglimento in sede di diritto positivo del principio della sovranità popolare non può non riflettersi anche su taluni problemi connessi tra l’altro alle istituzioni rappresentative, che vengono infatti ad essere integrate e corrette da istituti di democrazia diretta” (p. 93). Per Crisafulli, dunque, il referendum abrogativo e gli altri istituti di democrazia partecipativa determinano un’alterazione dei meccanismi tipici della rappresentanza, incidendo addirittura sullo stesso rapporto di fiducia. Si dice, infatti, nel fondamentale saggio sugli Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia (esso pure ripubblicato in Stato. Popolo. Governo), che “dipenderà dalla natura e dalla maggiore o minore rilevanza, ai fini dell’indirizzo politico governativo, della legge (abrogata) o del disegno di legge costituzionale (di cui vengono preclusi l’ulteriore perfezionamento e l’efficacia), se in tale fenomeno dovrà di volta in volta ravvisarsi un più generale dissenso programmatico, sopravvenuto dopo le ultime elezioni, tra maggioranza parlamentare e maggioranza popolare (nel qual caso, il risultato del referendum avrà anche significato di voto di sfiducia diretto, provocando le dimissioni del Governo e lo scioglimento delle Camere); ovvero l’episodico ed eccezionale degradare della maggioranza parlamentare in effettiva minoranza nel Paese, limitatamente ad una singola e specifica questione e senza ulteriori ripercussioni, perciò, sulla situazione parlamentare” (p. 204).

Come si vede, si tratta di osservazioni di grande importanza, che riecheggiano le più risalenti riflessioni della dottrina della prima metà del Novecento, in particolare quelle sviluppate da Carré de Malberg in La loi expression de la volonté générale. Nondimeno, lo stesso Crisafulli si faceva poche illusioni sull’effettiva capacità di trasformazione del sistema rappresentativo e di - diciamo così - inveramento della democrazia ad opera degli istituti partecipativi. Vale la pena ricordare, a questo proposito, le lucidissime riflessioni sviluppate nelle Lezioni del 1970 (vol. I, 85), laddove si osservava che “Nemmeno nell’ipotesi estrema di massima diffusione del potere, quale potrebbe aversi in un sistema di assoluto e diretto autogoverno della collettività (oggi, praticamente impensabile), si realizzerebbe quella piena coincidenza [tra governanti e governati], sia perché dall’esercizio del potere sarebbero pur sempre esclusi, quanto meno, i soggetti naturalmente incapaci, sia per la ineliminabile contrapposizione logica e storica tra le manifestazioni unitarie del popolo governante e i singoli, ad esse soggetti”. Di qui, “il grande problema, sempre riproposto dalla storia, della democrazia, la quale postula come suo punto terminale e culminante l’identificazione di governanti e governati, Stato e popolo, ossia il pieno (ed impossibile) risolversi senza residui dell’autorità nella libertà”.

3.- Alquanto diversa la posizione di Esposito, la cui attenzione (già nel densissimo commento all’art. 1 della Costituzione) cade soprattutto sui partiti come strumenti di partecipazione popolare (alle iniziative e al referendum popolare è da Esposito attribuito solo un “valore collaterale”: p. 7). Non solo: i partiti sono, nella sua impostazione, addirittura un vero e proprio strumento di esercizio della sovranità popolare.

Nel saggio sui partiti pubblicato negli Studi in memoria di Rossi (poi ripubblicato in La Costituzione italiana), Esposito scrive che “la determinazione positiva che i partiti sono strumento per la partecipazione democratica del popolo alla vita politica (e che perciò a questo popolo spetta il potere)…” (p. 219: corsivo mio), con ciò facendo chiaramente intendere quanto centrale fosse il ruolo ch’egli assegnava a quelle formazioni sociali.

I partiti, però, al contrario di quanto era stato sostenuto soprattutto dalla dottrina degli anni Venti e Trenta del secolo passato, non alterano, secondo Esposito, e tanto meno distruggono, i meccanismi della rappresentanza, poiché essi sono “il tratto di unione tra il popolo e gli investiti del potere”, assolvendo “una funzione basilare nella vita della nostra democrazia rappresentativa” (p. 228: corsivo mio).

Sono i partiti, dunque, a dare sostanza alla sovranità popolare, consentendo il collegamento tra volontà politica dei singoli e decisione istituzionale, o, se si vuole, la traduzione della prima nella seconda.

Certo, perché il partito assolva a tale funzione, non basta che si chiami partito, ma occorre che come un partito politico (e cioè come un soggetto pensoso degli interessi generali della pólis) agisca. Da questo punto di vista, sono di folgorante lucidità le brevi, ma densissime, riflessioni sulle differenze intercorrenti tra partiti e gruppi di pressione, sviluppate, in polemica con Cotta, nell’intervento al Convegno sul tema “I partiti politici nello Stato democratico” del 1958 (pubblicato nei Quaderni di Iustitia del 1959 e ripubblicato negli Scritti giuridici scelti, vol. III, 201 sgg.). Per Esposito, infatti, l’avvento dei partiti non ha messo in discussione la sovranità popolare, la rappresentanza politica, e nemmeno lo stesso divieto di mandato imperativo: “l’inquadramento dei partiti nello stato è avvenuto quando è stato provato che i partiti stessi non erano elemento disturbatore di quei principi ma anzi miglior mezzo per la loro realizzazione”. Al contrario, “rispetto ai gruppi di pressione la situazione è profondamente diversa”, in quanto “i gruppi di pressione non costituiscono e non possono costituire una delle ruote del sistema, ma sono una malattia dell’ordinamento rappresentativo, un male da combattere e da eliminare” (p. 201).

Non basta, dunque, il nomen per avere un partito che sia, davvero, elemento costitutivo della democrazia e (come abbiamo visto) strumento di esercizio della sovranità: “dall’art. 49 mi pare sia da dedurre che un partito che invece di rappresentare una ideologia e tendere al bene comune rappresentasse invece le esigenze di un gruppo di pressione economico, e cioè un partito che fosse un gruppo di pressione mascherato, sarebbe da combattere, da espellere dal Parlamento, da denunciare come scandaloso in Parlamento” (p. 205). Già nel saggio sui partiti, prima citato, era stato detto che l’azione dei partiti sui Ministri e sul Governo è lecita, ma “da condannare quando sia determinata da privati interessi” (233 sg.): la proiezione pubblica del partito, concepito come raccordo tra Stato e società civile con funzione di trasmissione della volontà sovrana del popolo, non è compatibile, nell’universo ideale nel quale si muove Esposito, con l’inquinamento della politica da parte degli interessi personali ed economici.

Tanto rigoroso, anzi è il collegamento che Esposito instaura fra partiti e sovranità popolare, ch’egli ne desume anche una sorta di opzione necessaria per il sistema elettorale proporzionale e per la consensus democracy. Quel che conta, per Esposito, non è che il Parlamento decida, ma che rifletta le opinioni organizzate nel Paese. In risposta ad Astuti, favorevole ai sistemi maggioritari, sempre nel ricordato Convegno sui partiti egli osservava che i sistemi non proporzionali avrebbero garantito una “maggioranza stabile e una “minoranza di ricambio”. Tuttavia, “il prezzo di tutto ciò sarà che il Parlamento non rispecchierà più fedelmente le opinioni organizzate del paese. Esso potrà più facilmente decidere, ma non sarà più un organo rappresentativo. Rappresentatività del Parlamento, insomma vi è solo se in esso esistano tanti partiti, tante opinioni organizzate quante ne esistono nel paese e se le decisioni siano il frutto dello scontro e dell’incontro tra i partiti in Parlamento e non quando il Parlamento sia posto in grado di comunque prendere decisioni” (p. 203). Solo in questo modo, infatti, si può realizzare il progetto del comune “concorso” alla determinazione della politica nazionale, disegnato dall’art. 49 Cost.: “il modo di regolamentazione dei partiti e il loro inquadramento nello stato deve essere tale che essi tutti, e non solo i partiti di maggioranza, entrino a determinare la politica nazionale”.

Si tratta di parole molto chiare e di suggestioni e ipotesi analitiche che furono condivise da una parte significativa della dottrina di quegli anni o degli anni immediatamente successivi (penso soprattutto a Ferrara e Lavagna); suggestioni e ipotesi che ancora oggi affascinano e debbono vedersi riconosciuto più di un fondamento (non, tuttavia, se le si conduce sino alle estreme conseguenza, sostenendo ch’esse presuppongano l’incostituzionalità del sistema elettorale maggioritario).

Soprattutto, sono ipotesi analitiche che valgono da replica ad un paradosso insito nelle tesi crisafulliane, laddove Crisafulli vede, egli pure, nei partiti uno strumento di esercizio della sovranità popolare, uno strumento (quando essi sono rigidamente organizzati) del trasferimento “del centro di gravità del sistema, dalle Assemblee rappresentative al corpo elettorale, ed anzi, più largamente, al popolo, come insieme dei cittadini viventi” (è quanto si legge in Aspetti problematici, p. 153), ma anche uno strumento per trasformare il Governo da comitato della maggioranza in comitato del partito di maggioranza (p. 159), nel contesto di un rapporto diretto fra popolo e Governo, che “passa[ndo] sopra alla intermediazione delle Assemblee” (p. 163).

La posizione di Esposito, insomma, tenta di salvaguardare un perdurante spazio per le Assemblee rappresentative pur nel nuovo scenario dello Stato di partiti, esaltando il momento del pluralismo in Parlamento, piuttosto che quello del pluralismo prima del Parlamento.

4.- Quanto a Paladin, va da sé che il momento in cui scrive non poteva giustificare la medesima indifferenza espositiana nei confronti degli istituti di democrazia partecipativa, ma grande è comunque il suo scetticismo, che non solo lo fa parlare di “predominanza degli istituti di democrazia rappresentativa”, ma anche dell’impossibilità di un uso sistematico del referendum, anche in conseguenza del carattere elementarmente dicotomico dei quesiti referendari (Si veda quanto si scrive nel Manuale di diritto costituzionale, pp. 260 sg.) Le istituzioni rappresentative, dal canto loro, non sono incompatibili con la sovranità popolare, in quanto esse offrono almeno una “rappresentazione del popolo”, pel tramite dell’intermediazione dei partiti (p. 263).

Di Paladin, però non conta soltanto la produzione scientifica, ma va in qualche misura esaminata anche l’attività di giudice (non foss’altro perché, al Seminario della Corte costituzionale sul referendum, tenutosi nel 1998, confermò di essere stato estensore della sent. n. 16 del 1978, mentre, all’epoca di quella pronuncia, solo il relatore, non anche il redattore delle decisione era indicato). Ebbene, anche qui si avverte l’imbarazzo ad operare l’innesto del referendum sul tronco della democrazia rappresentativa (un imbarazzo che lascerà la Corte nel “guado” tra il controllo minimale prospettato dalla giurisprudenza del 1972/1975 e la scelta in favore di un controllo di costituzionalità anticipato). Non v’è bisogno di spendere, sul punto, troppe parole: si tratta di questioni troppo conosciute, delle quali la dottrina ha discusso innumerevoli volte.

Vale la pena, semmai, di notare che nella sent. n. 68 del 1978 compare un tema tipicamente crisafulliano, e cioè quello del referendum come strumento che serve a dare sostanza alla sovranità popolare. Si dice infatti, in quella pronuncia, che le operazioni referendarie possono cessare soltanto per sopravvenienza di una modificazione sostanziale delle disposizioni oggetto di referendum: “se invece l’<<intenzione del legislatore>> rimane fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza”. Gli istituti di (cosiddetta) democrazia diretta, insomma, come strumento privilegiato di esercizio della sovranità, come negli anni Cinquanta aveva immaginato Vezio Crisafulli.

5.- In tutti e tre i Maestri dei quali discutiamo, comunque, c’è la consapevolezza della grande novità della Costituzione, che già all’art. 1 declina la sovranità popolare in termini tali che essa non può più acquietarsi nella sola delega, dimentica di qualunque pretesa di “diretta” manifestazione di volontà. Scrive Esposito nel commento all’art. 1 (e la frase è felicissima e notissima): “E veramente il contenuto della democrazia non è che il popolo costituisca la parte storica o ideale del potere, ma che abbia il potere…. Non già che abbia la nuda sovranità (che praticamente non è niente) ma l’esercizio della sovranità (che praticamente è tutto)” (p. 10).

Lo stesso concetto è ripreso da Crisafulli nel saggio sulla sovranità ( “l’art. 1 non indica nel suo secondo comma il popolo come fonte di instaurazione dell’ordinamento statale: non si riferisce alla fonte storica o ideale del potere, ma bensì alla effettiva titolarità e all’effettivo esercizio del potere medesimo. Non dice, infatti, che la sovranità emana dal popolo, ma che appartiene al popolo, <<che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione>> come un potere costituito, dunque, e non già come un potere costituente o comunque preesistente all’ordinamento positivo”: p. 108) e da Paladin nel Manuale (“il popolo stesso non è solo la fonte ideale o l’astratto titolare del potere sovrano, ma dispone – o dovrebbe disporre – dell’esercizio di esso sia pure nei modi consentiti dalle forme di Stato e di governo dello Stato, che vengono configurate nel seguito della Carta costituzionale” - p. 265: il riferimento a Esposito è scoperto, anche se la fonte non è espressamente citata).

Comune è la premessa, anche se parzialmente diversi sono gli approdi. Più tradizionale quello di Paladin, preoccupato di sterilizzare non già il referendum in sé, ma almeno gli effetti più destabilizzanti degli istituti partecipativi (secondo un paradigma tipico già della letteratura dei primi anni del ‘900). Più “parlamentare” quello di Esposito, la cui valorizzazione della sovranità popolare si risolve nel recupero di una centralità parlamentare temperata dalla compressione del principio maggioritario. Decisamente più audace quello di Crisafulli. Più audace e, a mio avviso, più condivisibile, soprattutto laddove sa cogliere l’enorme portata innovativa delle previsioni costituzionali in materia di referendum. Egli, anzi, è tra i pochi a sfuggire alla trappola in cui è poi caduta la maggioranza della dottrina, che, fuorviata dalla “potatura” delle proposte mortatiane alla Costituente, ha colto solo quel che (fortunatamente, almeno se si pensa al referendum arbitrale) non si è fatto, ma non quello che di grande e di importante è stato fatto, a partire dall’introduzione di un referendum come quello abrogativo, che (doverosi distinguo a parte) reca in sé addirittura alcuni elementi strutturali che sono tipici della popular initiative.

Più audace e anche più condivisibile l’approdo di Crisafulli, dunque, ma non laddove (come accade nel già citato passo del saggio sulla sovranità, a p. 107) coglie nell’art. 1 la necessità che “il popolo sia posto in grado di esprimere… una volontà preminente... prevalente su ogni altra e in ultima analisi decisiva”.

Affermazioni, queste, che, purtroppo, saranno esplicitamente o implicitamente riprese dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale successiva, e porteranno all’apodittica statuizione della non riproducibilità della legge abrogata con referendum e (addirittura) degli effetti di vincolo della decisione referendaria.

Ma questo è un tema ancora diverso e più puntuale, che va al di là della generale discussione sui rapporti fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, alla quale con apporti tanto decisivi hanno partecipato i Maestri che oggi studiamo e qui celebriamo.


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