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Il matrimonio omosessuale all’esame della Corte costituzionale

Elisabetta Crivelli

1. Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Venezia sottopone per la prima volta allo scrutinio della Corte costituzionale la questione relativa al mancato riconoscimento nel nostro ordinamento della libertà di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso ([1]). Oggetto di impugnazione sono le norme del codice civile poste a fondamento dell’atto di diniego dell’ufficiale dello stato civile del comune di Venezia di procedere alle pubblicazioni di matrimonio di due persone dello stesso sesso (artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis, e 156 bis c.c.) nella parte in cui, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione: ad avviso del giudice remittente, il mancato riconoscimento del matrimonio omosessuale determinerebbe un’ingiustificata compromissione del diritto inviolabile e fondamentale di contrarre matrimonio, in contrasto con l’art. 2 Cost., e un’ingiustificata disparità di trattamento, in riferimento all’art. 3 Cost., tra soggetti omosessuali e transessuali i quali, ottenuta la rettificazione di sesso in applicazione della legge n. 164 del 1982 ([2]), possono accedere all’istituto del matrimonio, sposandosi con persone del proprio sesso di nascita.

Viene poi denunciata la violazione dell’art. 29 della Costituzione, sostenendo che il riferimento alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio non si esaurisce in un modello tradizionale coincidente con l’unione di un uomo e una donna sancita dal vincolo del matrimonio, ma è comprensiva di una nozione dinamica, aperta alle trasformazioni sociali e storiche ([3]): questa lettura, che sarebbe confermata sia dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente ([4]), sia dall’evoluzione che ha interessato il diritto di famiglia dal 1948 ad oggi, non ostacolerebbe, ma anzi imporrebbe, il riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

L’ultimo parametro costituzionale che si assume violato è l’art. 117, primo comma, che vincola il legislatore al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali: in relazione ai vincoli comunitari, il giudice a quo richiama gli atti delle Istituzioni comunitarie che da tempo invitano gli stati a introdurre il matrimonio tra soggetti omosessuali o istituti giuridici equivalenti mentre, in relazione agli obblighi internazionali, invoca quali norme interposte gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della Cedu, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 2. Prima di esaminare i possibili esiti di questa ordinanza, va evidenziato che la risposta della Corte verrà data in assenza di qualsiasi precedente costituzionale specifico ([5]) e si inserisce in un quadro di giurisprudenza interna caratterizzato dal limitato numero di pronunce che si sono occupate di controversie relative ad unioni tra persone dello stesso sesso.

Lo scarso numero di decisioni rinvenute infonde il dubbio che il processo di rivendicazione di tali diritti sia ad uno stadio così arretrato da rendere stentato perfino l’avvio di forme di rivendicazione degli stessi di fronte agli organi giurisdizionali.

La maggior parte delle giurisprudenza di merito ha riguardato fattispecie che avevano come parametro la coppia more uxorio eterosessuale alla quale l’unione omosessuale veniva accostata con riferimento all’esistenza di un legame affettivo serio e stabile ([6]).

 Al di fuori dei casi che hanno interessato l’assimilabilità della relazione omosessuale alla convivenza more uxorio, merita di essere segnalata una recente pronuncia della Corte di cassazione che, in sede di ricorso contro il decreto di espulsione di uno straniero, era chiamata ad accertare se la condizione di omosessualità denunciata, nell’ipotesi di un rischio di persecuzioni nel suo paese d’origine, prefigurasse una delle condizioni personali o sociali indicate dal testo unico sul’immigrazione come ipotesi di inespellibilità ([7]): i giudici di legittimità hanno affermato che l’omosessualità è una “condizione dell’uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali” e che la “libertà sessuale va intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali”, in quanto “espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione” ([8]).

Questo quadro interno è stato favorito, soprattutto in passato, da posizioni dottrinali che assumono che il rifiuto di un atteggiamento discriminatorio verso gli omosessuali non sia incompatibile con il rifiuto del riconoscimento pubblico della loro unione e negano che una dimensione di coppia regolata giuridicamente sia una condizione necessaria per garantire loro importanti diritti personali e patrimoniali ([9]).

 A bilanciare tale panorama interno di sostanziale “indifferenza giuridica”, si contrappongono tre “spinte” al riconoscimento giuridico del matrimonio omosessuale o di qualche forma di tutela delle unioni omosessuali, che provengono dal contesto internazionale, e cioè dalla politica delle Istituzioni comunitarie, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalle esperienze di diritto comparato.

Per quanto riguarda la prima “spinta”, vengono in rilevo le numerose risoluzioni che a partire da metà degli anni novanta sono state emanate dal Parlamento europeo ([10]), e che anche l’ordinanza di rimessione richiama per argomentare l’asserita violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. sotto il profilo dell’obbligo per il legislatore di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

Rispetto a tali iniziative, che prudentemente il giudice remittente cita “indipendentemente dal loro valore giuridico”, è opportuno sottolineare che le istituzioni europee hanno sì incoraggiato l’adozione di strumenti per rimuovere le discriminazioni cui si confrontano le coppie in ragione del loro orientamento sessuale, ma non hanno mai indicato il matrimonio omosessuale quale unica forma di tutela, lasciando liberi gli stati di optare per “un istituto giuridico equivalente”: si noti che le due opzioni - matrimonio o istituto giuridico equivalente- presuppongono un differente percorso di ricerca dei principi costituzionali che le potrebbero legittimare, poiché l’istituto del matrimonio si misura necessariamente con le previsioni dell’art. 29 Cost. e con la nozione non pacifica di famiglia ivi tutelata ([11]), mentre la scelta in favore di un “istituto giuridico equivalente”, che disponesse una regolamentazione per le unioni omosessuali, ben potrebbe trovare copertura già negli artt. 2 e 3 della Costituzione. In particolare, il principio pluralista accolto dall’art. 2 della Costituzione, implica valori di solidarietà e di sostegno reciproco che fondano di per sé la necessità di introdurre un’adeguata tutela anche per le unioni omosessuali, quali “formazioni sociali” nelle quali si sviluppa la personalità dell’individuo.

L’introduzione di una regolamentazione giuridica per le convivenze omosessuali non importerebbe necessariamente l’estensione del termine e della disciplina dell’istituto del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, consentendo di aderire all’invito del Parlamento europeo ad assicurare almeno una delle due forme di tutela.

La seconda “spinta” derivante dal quadro internazionale proviene, come si è accennato, dal sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed in particolare dagli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione), così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Cedu non riconosce espressamente un divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, ma i giudici di Strasburgo hanno saputo raggiungere risultati importanti utilizzando in particolare l’art. 8, primo comma, includendo nella nozione di vita privata anche la vita sessuale di un individuo ([12]) e il divieto di discriminazioni rispetto al godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Cedu previsto dall’art. 14 della Convenzione. Trattandosi di una formulazione accessoria rispetto ai diritti sostanziali riconosciuti nella Convenzione, risultano particolarmente interessanti quelle decisioni in tema di filiazione e di adozione in cui la Corte ha ritenuto di invertire l’ordine degli argomenti da trattare, esaminando per prima la questione della diversità di trattamento motivata dall’orientamento sessuale del ricorrente ([13]).

 Non pare invece decisivo, diversamente da quanto sostenuto dal giudice remittente, il riferimento al diritto al matrimonio sancito dall’art. 12 Cedu: nell’esercizio di questo diritto è stato lasciato un ampio margine di discrezionalità agli stati contraenti con l’unico limite di non poterlo restringere o ridurre in modo da pregiudicarne la stessa essenza.

Tale norma, facendo espresso riferimento ad “un diritto dell’uomo e della donna di sposarsi e fondare una famiglia” presuppone l’eterogeneità dei sessi ed è stata in passato interpretata in modo tradizionale, come un diritto da garantire solo a due persone di sesso biologicamente diverso ([14]).

Una diversa interpretazione, più estensiva, si fonda sulla tesi per cui l’art. 12 Cedu non riconoscerebbe un unico diritto, ma due distinti, e cioè quello di sposarsi e quello di fondare una famiglia. Questa lettura è alla base del precedente valorizzato anche nell’ordinanza di rimessione, Christine Goodwin c. Regno Unito, in cui i giudici di Strasburgo hanno dichiarato la violazione degli artt. 8 e 12 Cedu a seguito del mancato riconoscimento della nuova identità sessuale della ricorrente (transessuale operata passata dal sesso maschile a quello femminile) che aveva inciso sulla sua possibilità di contrarre matrimonio con il proprio compagno.

La Corte europea ha precisato che il diritto di fondare una famiglia non è subordinato al diritto di un uomo e una donna di sposarsi e l’impossibilità di una coppia di procreare o di essere genitori non può di per sé essere preclusiva del loro diritto di godere della prima parte della previsione ([15]) : peraltro, non si può ignorare che questo precedente riguarda il tema del mancato riconoscimento giuridico della nuova identità sessuale di un transessuale al quale è stato riconosciuto il diritto di sposarsi con una persona di sesso opposto al suo (ancorché questa diversità non sia “originaria”, ma conseguente a un cambio di sesso) e non concerne espressamente il diritto di sposarsi tra persone dello stesso sesso.

Certamente più esplicita è da questo punto di vista la formulazione del diritto a contrarre matrimonio contenuta nell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che dispone che “il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”, omettendo ogni riferimento “ad ogni uomo e donna” come titolari del diritto, anche se, come è noto, si tratta di una Carta che non ha ancora assunto valore vincolante e può essere valorizzata solo a livello interpretativo ([16]).

La terza “spinta esterna” è quella che origina dalle scelte compiute dagli altri paesi europei che hanno introdotto la possibilità di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso o forme di riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali ([17]). Si tratta di ordinamenti connotati, almeno in alcuni casi, da una cultura giuridica simile alla nostra, (si pensi alla Francia o alla Spagna), facenti parte del Consiglio d’Europa e aderenti alla Cedu, e in larga parte coprotagonisti di quel cammino comunitario verso una Costituzione per l’Europa che ha utilizzato come importante collante “le tradizioni costituzionali comuni degli stati membri”: se questo “accerchiamento”, rispetto all’inerzia del nostro legislatore ([18]), non costituisce una ragione sufficiente per trasporre acriticamente scelte normative altrui, esso rendeva probabile che i nostri giudici venissero chiamati a decidere sull’ammissibilità della trascrizione in Italia di matrimoni omosessuali contratti all’estero. Tale fattispecie è stata esaminata per la prima volta di recente dal Tribunale di Latina, che ha ritenuto legittimo il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di trascrivere la registrazione del matrimonio contratto da due cittadini italiani dello stesso sesso in Olanda, ritenendo non suscettibile di riconoscimento un atto che non presenta i caratteri essenziali propri dell’istituto matrimoniale ([19]), come disciplinato nel nostro ordinamento e garantito dall’art. 29 Cost., e richiamando un possibile contrasto di tale trascrizione con i principi di ordine pubblico internazionale ([20]).

3. Una volta illustrati i passaggi fondamentali dell’ordinanza di rinvio e ricostruito il quadro interno e internazionale, si può tentare di ipotizzare quale sarà la risposta della Corte costituzionale.

Partendo dalla verifica di possibili motivi di inammissibilità che impedirebbero una pronuncia sul merito della questione, sembra di poter escludere l’esistenza di vizi legati ai requisiti della rilevanza e alla non manifesta infondatezza.

Sotto il primo profilo, pur essendo probabile che dietro la richiesta di pubblicazioni matrimoniali resa dai due nubendi e al suo prevedibile rigetto, vi fosse, fin dal principio, una strategia processuale tesa a sollecitare il giudice investito del ricorso in sede di volontaria giurisdizione a dare ingresso al giudizio della Corte su tale delicata questione, essa non integra una c.d. fictio litis: il giudizio a quo possiede un suo autonomo oggetto, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale sollevata, dal momento che i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, in via principale, di ordinare all’ufficiale di stato civile di procedere alla pubblicazione e, in via subordinata, di sollevare il dubbio di costituzionalità.

Anche sotto il profilo della non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rinvio argomenta ampiamente l’asserita violazione dei parametri costituzionali degli artt. 2, 3, 29, e 117, primo comma, soffermandosi in particolare sulla giurisprudenza costituzionale in relazione agli artt. 2 e 3 Cost., sul dibattito svolto in seno all’Assemblea Costituente in relazione all’art. 29 Cost., e sulla giurisprudenza della Corte europea sulle norme convenzionali che integrano il parametro interposto degli obblighi internazionali, in relazione all’art. 117, primo comma, Cost. ([21]).

Passando ad esaminare i possibili motivi di inammissibilità “sostanziale” della questione, non sembra condivisibile l’ipotesi che la Corte sanzioni il giudice remittente per una presunta mancata esplorazione di un’interpretazione conforme a Costituzione, invitandolo a trarre autonomamente un significato delle norme impugnate coerente con i principi costituzionali invocati ([22]).

Infatti, una soluzione interpretativa che, pur in assenza di una norma che richiede espressamente tra i requisiti per contrarre matrimonio la diversità di sesso, estendesse l’istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso appare una forzatura perché contraria alla lettera di numerose norme del codice civile che si riferiscono al “marito” e alla “moglie” nel disciplinare la forma di celebrazione del matrimonio (artt. 107 e 108 c.c.), i diritti e i doveri dei coniugi e l’utilizzo del cognome del marito (art 143 ss.), e lo stato di filiazione legittima (art. 231 ss.), oltre che contrastare, secondo le parole del giudice remittente, con “una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e una donna”.

E’ vero che nella giurisprudenza costituzionale non sono rari i casi nei quali la Corte ha avallato interpretazioni costituzionalmente orientate molto distanti dalla lettera delle disposizioni scrutinate ([23]), ma dare ingresso nel nostro ordinamento al matrimonio omosessuale attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione assai creativa (se non incompatibile con la lettera della legge), appare una via giuridicamente debole, oltre che politicamente inopportuna, prestando il fianco alle critiche di chi già lamenta una tendenza ad un attivismo creativo dei giudici.

Tale tendenza in parte appare fisiologicamente ineliminabile, ma in parte corrisponde ad un eccesso effettivamente esistente, che tuttavia viene quasi sempre favorito e legittimato dalla non univocità del dato normativo, ovvero dall’inerzia di un legislatore ([24]), che si rivela incapace di assumere quel ruolo primario che gli consentirebbe di disciplinare alcune tematiche connesse ai “nuovi” diritti, tenendo conto del nostro contesto storico e costituzionale ([25]).

L’adozione di un dispositivo di non fondatezza potrebbe invece giustificarsi se si ritenesse che la richiesta del giudice a quo non corrisponde ad una soluzione costituzionalmente obbligata: la Corte potrebbe cioè ritenere che il mancato riconoscimento alle persone di orientamento sessuale della libertà di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso non violi la Costituzione, perché non esisterebbe un obbligo costituzionalmente imposto al legislatore a provvedere nel senso indicato.

La presa di posizione della Corte su questo punto sarà decisiva per tracciare l’esito della questione: se si sostiene che la Costituzione si limita a non vietare l’accesso all’istituto del matrimonio a persone dello stesso sesso, ma non arriva al punto di imporlo, allora il dispositivo dovrebbe essere di infondatezza, trattandosi di una questione che possiede i requisiti indispensabili per essere decisa nel merito, ma dove i principi costituzionali coinvolti non giustificano l’esistenza di una rima che obbliga alla dichiarazione di incostituzionalità per “omissione del legislatore”.

Certamente l’esito della questione dipende anche da quale sarà la nozione di matrimonio che i giudici costituzionali riterranno presupposta dall’art. 29 della Costituzione. Questa disposizione, come evidenziò Calamandrei già in Assemblea Costituente, ([26]) sconta da sempre una certa ambiguità nell’accostare la famiglia, quale società “naturale”, ed un negozio giuridico proprio del diritto positivo, quale il matrimonio, e negli ultimi anni ha visto confrontarsi due letture in relazione all’ammissibilità di nuove forme di matrimonio: da un lato vi è chi ritiene che il significato di questo istituto vada ancorato al senso comune attribuito al termine matrimonio che, affondando le radici in una storia e in una tradizione millenaria, lo individua nell’unione stabile tra un uomo e una donna, potenzialmente aperta alla procreazione ([27]).

A questa lettura vi è chi oppone che la tradizione non sarebbe un argomento giuridico e non potrebbe di per sé giustificare un’esclusione- come quella dell’accesso al matrimonio per le coppie omosessuali - fondata su una discriminazione([28]); si osserva inoltre che l’argomento della tradizione sarebbe di per sé esposto al mutamento dei costumi sociali, ricordando come il modello tradizionale di matrimonio noto ai costituenti si sia già profondamente evoluto, perdendo dei caratteri che un tempo ne erano parte integrante, pur non essendo costituzionalizzati, come la sua indissolubilità e la posizione di supremazia dell’uomo all’interno dell’unione ([29]).

La critica di fondo a questa lettura evolutiva evidenzia che non si potrebbe deformare la nozione di matrimonio contenuta in Costituzione sulla base di una distorta applicazione del principio di uguaglianza, equiparando situazioni e vincoli che non sono tra loro comparabili ([30]).

Probabilmente un punto nodale è stabilire se tra i caratteri irrinunciabili del matrimonio vi sia, in base alla tavola di valori costituzionali, non solo quello dell’ esogamia e della monogamia ([31]), ma anche quella della differenza di genere tra i coniugi. Solo un’interpretazione dell’art. 29 Cost. che privilegiasse un concetto di famiglia elaborato attraverso un approccio “pluralista” che, pur non negando le differenze tra le varie forme famigliari, non le considerasse deficitarie rispetto al modello prevalente della famiglia eterosessuale unita in matrimonio ([32]), individuando il denominatore comune del nuovo concetto non più nella finalità procreativa ([33]), anche solo potenziale, ma nella c.d. “affettività”, caratterizzata dall’esistenza di un vincolo di affetto e solidarietà, e nella comunione di vita spirituale e materiale, consentirebbe di estendere la nozione di matrimonio anche ad una unione tra persone dello stesso sesso ([34]).

Sulla base di tale lettura e ritenendo che la violazione dei parametri costituzionali denunciati possa essere ristabilita solo a fronte dell’inclusione del matrimonio omosessuale nel nostro sistema legislativo, la Corte dovrebbe concludere con un dispositivo di accoglimento di tipo additivo, sancendo l’incostituzionalità di siffatta omissione legislativa ([35]).

 4. Tra le due letture, sembra più convincente la prima: pur accettando l’idea che la famiglia legittima non sia il modello tutelato in via esclusiva dalla Costituzione, non pare che l’art. 29 della Costituzione imponga un livellamento verso l’alto, cioè un obbligo di riconoscere la libertà di sposarsi anche alle coppie dello stesso sesso, restando nella discrezionalità del legislatore decidere se, e con quali limiti, dare ingresso a tale nuovo istituto, senza in ciò essere ostacolato da alcuna norma costituzionale.

Si ricordi, infatti, che la Corte costituzionale ha riconosciuto un diritto di contrarre matrimonio discendente dagli art. 2 e 29 della Costituzione ([36]), e che la possibilità di sposarsi con una persona dello stesso sesso non pone in pericolo interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale: a fronte del paventato rischio di indebolire le fondamenta sociali e giuridiche della formazione rappresentata dalla famiglia legittima, è agevole notare che le due formazioni a porsi in concorrenza sono quelle della coppia di fatto eterosessuale e quella della famiglia unita in matrimonio poiché, almeno fino ad oggi, quest’ultima è per definizione composta da soggetti che, per il loro orientamento sessuale, non sono interessati all’ingresso in un matrimonio formato da persone dello stesso sesso ([37]).

Probabilmente il vero timore che ha, almeno fino ad oggi, frenato non solo l’ingresso del matrimonio omosessuale nel nostro ordinamento, ma anche qualsiasi forma di regolamentazione giuridica delle unioni tra persone dello stesso, è quello di aprire la strada alla legittimazione delle coppie omosessuali coniugate all’adozione di minori: si tratta tuttavia di due questioni che possono e devono rimanere separate, ed è scorretto affermare che qualora si desse riconoscimento giuridico alle unioni omosessuali, ciò comporterebbe automaticamente l’accesso alla filiazione “artificiale” o all’adozione ([38]).

Infatti, nel bilanciamento tra la legittima aspirazione di una coppia omosessuale ad adottare (che non assurge al rango di diritto neanche per una coppia eterosessuale) e l’interesse del minore ad avere la migliore delle famiglie possibili, vedendosi accolto in un nucleo familiare che tenti di riprodurre - almeno sulla carta-  gli affetti che non ha mai avuto o che ha perso, è certamente il secondo che deve prevalere: tale interesse superiore ben giustificherebbe una previsione che escludesse l’applicabilità alle coppie omosessuali delle norme sull’adozione, seguendo una strada già adottata da alcuni stati europei che, pur introducendo il matrimonio omosessuale, hanno espressamente escluso il diritto di adozione ([39]).

Anche il richiamo agli obblighi internazionali compiuto dal giudice remittente, quale parametro interposto dell’art. 117, primo comma, Cost. non sembra in grado di fondare una pronuncia di illegittimità costituzionale: la giurisprudenza della Corte europea che si è richiamata certamente può fungere da “traino” nell’accrescere il livello di tutela dei diritti degli omosessuali e delle loro unioni, come dimostrato dal caso Karner c. Austria ([40]), ma pare improbabile che a fronte di un quadro normativo non condiviso da tutti gli stati, i giudici di Strasburgo compiano “un passo avanti” e individuino nel contenuto minimo del diritto a non essere discriminati in base all’orientamento sessuale  e del diritto di sposarsi anche un obbligo positivo di dare ingresso al matrimonio omosessuale, invece che valorizzare il margine di apprezzamento che residua in capo ai singoli ordinamenti.

Forse alla Corte costituzionale, nella prima occasione offertale per pronunciarsi, si chiede “troppo”: una conclusione di rigetto non esclude però che la pronuncia possa essere accompagnata da osservazioni importanti sulla necessità di provvedere a qualche forma di riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali, in esecuzione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Se è vero che la giurisprudenza della Corte si forma per processi lenti e progressive stratificazioni, dove è raro trovare novità assolute non anticipate da precedenti che avvisano dell’approssimarsi della svolta giurisprudenziale, allora la risoluzione di questa questione, anche nel caso non si concluda con un dispositivo di accoglimento, potrebbe costituire una prima storica occasione per avviare un cammino – che dovrà auspicabilmente essere preso in mano dal legislatore e non costretto nelle specificità dei casi giurisprudenziali - verso l’emersione dei diritti degli omosessuali.

L’approdo di tale cammino non dovrà essere, come si è cercato di dimostrare, necessariamente il riconoscimento del matrimonio omosessuale né, tanto meno, la legittimazione all’adozione delle coppie omosessuali, ma non sembra più rinviabile il soddisfacimento di un obbligo costituzionale, fondato sui principi sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, a che il legislatore intervenga per fornire una regolamentazione strumentale al soddisfacimento di diritti fondamentali connessi alla convivenza comune.

Dott. Elisabetta Crivelli
elisabetta.crivelli@univr.it
Via Pietro Cossa, 5
20122  Milano
Ricercatore confermato di diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Verona



(1) V. l’ordinanza del Tribunale di Venezia, 3 aprile 2009, pubblicata sulla G. U. n. 26 del 1 luglio 2009. La decisione del Tribunale si discosta da un orientamento giurisprudenziale consolidato che aveva sempre ritenuto legittimo il rifiuto dell’ufficiale dello Stato civile ad effettuare le pubblicazioni matrimoniali di due soggetti dello stesso sesso: cfr., da ultimo, il decreto della Corte di Appello di Firenze, sez. I civ., 30 giugno 2008, su cui F. Dal Canto, Persone dello stesso sesso: a distanza di ventotto anni dalla prima pronuncia ancora chiuse le porte alle pubblicazioni matrimoniali, (Nota a App. Firenze, decr. 30 giugno 2008 e App. Roma, decr. 13 luglio 2006), in Foro it., 2008, I, p. 3697.

([2]) La compatibilità dell’intervento del legislatore con il quadro costituzionale è stata riconosciuta dalla stessa Corte nella sent. n. 161 del 1985, che ha osservato come “la legge n. 164 del 1982 si colloca nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. Pronunciandosi in particolare sulla supposta lesione dell’art. 2 Cost., la Corte ha osservato che “tale disposto non è violato quando e per il fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità. Correlativamente gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di solidarietà sociale”.

Sul tema cfr. M. Dogliotti, La Corte Costituzionale riconosce il diritto all’identità sessuale. Osservazioni a C. Cost. 6 maggio 1985, n. 161, in Giurisprudenza italiana, 1987, p. 235 e G. Sciancalepore e P. Stanzione, Transessualismo e tutela della persona, Milano, 2002.

([3]) Per questa nuova nozione di famiglia “fondata sugli affetti”, in cui forme di famiglia anche molto diverse tra di loro vengono accomunate dall’esistenza di un vincolo d’affetto, di un rapporto di reciproca solidarietà e di impegno a sostenersi ed aiutarsi, cfr. le osservazioni di V. Mazzotta, Le relazioni omosessuali in Italia, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2004, II, p. 163 special. p. 170.

([4]) Per una recente disamina dei lavoratori preparatori svolti in seno all’Assemblea Costituente, e il quadro compromissorio che contraddistinse la genesi dell’art. 29, sintesi della posizione giusnaturalista per cui lo Stato si sarebbe dovuto limitare a riconoscere e tutelare i diritti della famiglia preesistenti e di quella invece autonomistica, che qualificava la famiglia quale formazione sociale privilegiata, cfr. F. Caggia e A. Zoppini, Art. 29, Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, pp. 601-604 e A. Pugiotto, che nega che la scelta dell’espressione “società naturale” in riferimento alla famiglia sia stata “casuale”, Alla radice costituzionale dei “casi”: la famiglia come “società naturale” fondata sul matrimonio, relazione al Convegno Questioni attuali in materia di diritto di famiglia, Atti a cura di A. Zaccaria, Verona, 29 febbraio 2008, p. 4, pubblicata anche in www.forumcostituzionale.it

([5]) Fino ad oggi la Corte costituzionale si è pronunciata solo incidentalmente sul principio di non discriminazione in base all’orientamento sessuale, dichiarando inammissibili due ricorsi presentati dal Governo: in un primo caso, erano state impugnate le deliberazioni statutarie del Consiglio regionale della Toscana, dell’Umbria e dell’Emilia Romagna che prevedevano enunciazioni di principio relative al “riconoscimento di altre forme di convivenza” oltre a quella fondata sul matrimonio che si sarebbero poste in contrasto con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafe e di ordinamento civile prevista dall’art. 117, secondo comma, lettere i) e l), Cost. e con gli artt. 29 e 2 Cost.

L’inammissibilità dei ricorsi è stata motivata dalla carenza “di idoneità lesiva” delle norme impugnate, sottolineando come si trattasse di enunciazioni dal carattere prescrittivo e non vincolante, che esplicavano “una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma non certo normativa”: cfr. sentt. nn. 372 , 378 e 379 del 2004, annotate da  T. Groppi, Per Emilia Romagna, Toscana e Umbria la Consulta indica i limiti agli statuti: e colpisce la pretestuosità delle censure avanzate dal Governo, in Diritto & Giustizia, n. 47, 2004, p. 16; P. Caretti, La disciplina dei diritti fondamentali è materia riservata alla Costituzione, in Le Regioni, 2005, n. 3, p. 27 ed E. Rossi, Principi e diritti nei nuovi statuti regionali, in Rivista di diritto costituzionale, 2005, p. 51, specialmente p. 79 ss.

Nel secondo caso oggetto di impugnazione è stata la legge della Regione Toscana n. 63 del 2004, relativa alle “Norme contro le discriminazioni determiniate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”, denunciata per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 3, lett. i) Cost., per aver invaso il campo dell’ordinamento civile riservato allo Stato in via esclusiva: anche in questa pronuncia la Corte non affronta il merito della questione, affermando che la legge toscana non attribuiva maggiori diritti a determinati soggetti in ragione del loro orientamento sessuale, ma conteneva una norma “di carattere genericamente di indirizzo”, (sent. n. 253 del 2006, commentata da E. Lamarque, Ancora nessuna risposta definitiva in materia di ordinamento civile, in Le Regioni, 2007, p. 181).

([6]) Cfr. Tribunale di Roma, 20 novembre 1982, in cui si precisa per la prima volta che il fatto che la convivenza si svolga tra persone dello stesso sesso non altera il concetto di convivenza more uxorio, in Rivista giuridica dell’edilizia, 1983, I, p. 959. A simili conclusioni arrivano il Tribunale di Firenze e la Corte di cassazione in materia di obbligazioni naturali che discendono da una convivenza a scopo assistenziale: cfr. Tribunale di Firenze, 11 agosto 1986, in Diritto ecclesiastico, 1989, II, p. 367 e Cass., civ., 22 febbraio 1995, in Archivio civile, 1996, I, p. 484.

In materia processualpenalistica, ed in particolare sulla facoltà di astensione dalla testimonianza dei prossimi congiunti cfr. Corte di Assise di Torino, 19 novembre 1993, in Rivista penale, 1994, p. 55 che ha ricondotto una convivenza omosessuale tra il teste e l’imputato alla fattispecie delineata dall’art. 199, comma 3, lett. a), c.p.p., che rende possibile la facoltà di astensione anche a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso.

([7]) Cfr. l’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998.

([8]) Cfr. Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2007, n. 16417, in Guida al diritto, 2007, n. 34, p. 46. Peraltro la Corte ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice di pace non essendo stata provata l’omosessualità del clandestino: cfr. il commento di F. Negro, Solo elementi incontrovertibili accerteranno le qualità soggettive, ivi, p. 49. L’interesse della decisione risiede nel fatto che il divieto di espellere cittadini stranieri omosessuali nell’ipotesi di un rischio di persecuzione nei loro paesi di origine non sembra dipendere da una pronuncia del nostro ordinamento sulla condizione dell’omosessualità, ma dalla prova della sottoposizione di un diritto fondamentale al rischio di essere violato.

([9]) Cfr. F. D’Agostino, per il quale “interventi legislativi di favore assumerebbero inevitabilmente il valore di «approvazione» dell’omosessualità, della elevazione di questa a un  «modello» per la vita di coppia da parificare a quella eterosessuale”, in  Le coppie omosessuali, problema per i giuristi, in Iustitia, 1994, p. 77, in particolare p. 80, e P. Schlesinger, Una risoluzione del Parlamento europeo sugli omosessuali, in Il Corriere giuridico, 1994, p. 393.

([10]) Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 1994, in G.U.C.E., 28 febbraio 1994, n. 61, p. 40, sulla parità di diritti per gli omosessuali che incoraggia la Commissione a presentare una proposta di raccomandazione che elimini “gli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente” ed a “qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini”, sulla quale cfr. P. Schlesinger, Una risoluzione del Parlamento europeo sugli omosessuali, cit., p. 393; M. Costanza, Adottare è un diritto di tutti?, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1994, p. 1079, e S. Balletti, Le coppie omosessuali, le istituzioni comunitarie e la Costituzione italiana, in Rassegna di diritto civile, 1996, p. 241.

Con una seconda risoluzione del 16 marzo 2000, sul rispetto dei diritti umani nell’Unione europea, il Parlamento ha chiesto agli Stati membri di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso, parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali e ha sollecitato gli Stati che non vi avessero già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni per introdurre la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso, riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne: cfr. la Relazione annuale sul rispetto dei diritti umani nell’Unione europea del 16 marzo 2000, in particolare i § 56, 57 e 58.

Più di recente, nel 2005, una terza risoluzione del Parlamento sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell’Europa allargata, ha chiesto alla Commissione di presentare una comunicazione sugli ostacoli alla libera circolazione nell’Unione europea delle coppie omosessuali sposate o legalmente riconosciute: cfr. la risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell’Europa allargata (2005 - 2008 INI) e, da ultimo, nella Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea 2004-2008 (2007- 2145 INI, § 75-77) il Parlamento ha invitato gli Stati membri che non l’avessero ancora fatto, in ottemperanza al principio di parità, ad adottare iniziative legislative per eliminare le discriminazioni cui sono confrontate alcune coppie in ragione del loro orientamento sessuale.

([11]) Per un recente dibattito sul significato e sui limiti del modello di famiglia presupposto dall’art. 29 Cost., cfr. A. Pugiotto, che nega l’esistenza di argomenti razionali, non attinenti alla tradizione, che impediscono una regolamentazione delle unioni omosessuali, osservando che “i diritti che l’art. 29 Cost. «riconosce» alla famiglia legittima, infatti, creano pretese (di astensione o di azione) verso lo Stato, non certo nei confronti di altre formazioni sociali fondate su un equivalente affectio coniugalis e che aspirano agli stessi caratteri di certezza e stabilità, di reciprocità e corrispettività di diritti e doveri derivanti unicamente dal matrimonio.”, in Alla radice costituzionale dei “casi”: la famiglia come “società naturale” fondata sul matrimonio, cit., p. 16; in senso contrario v. L. Violini, Il riconoscimento delle coppie di fatto: prater o contra Costitutionem?, in Quaderni costituzionali, 2007, p. 392.

Cfr. anche A. Ruggeri, per il quale la sola famiglia costituzionalmente riconosciuta sarebbe quella corrispondente ai canoni fissati dall’art. 29 Cost., mentre “le altre sarebbero da annoverare nel genus delle formazioni sociali nelle quali gli individui si riuniscono per vedere valorizzata la propria personalità”, (Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2007, p. 751, cit. di p. 753).

([12]) All’interno del diritto al rispetto della vita privata sancito dal primo comma dell’art. 8 Cedu, un profilo su cui la giurisprudenza di Strasburgo ha avuto modo di intervenire più volte è quello dell’ammissibilità delle sanzioni penali delle condotte omosessuali, giungendo ad affermare, a partire dagli anni ottanta, l’“anticonvenzionalità” di tali previsioni, anche laddove gli stati membri non avessero messo in atto una politica di effettiva repressione delle condotte sanzionate: cfr. Dudgeon c. Regno Unito, 22 ottobre 1981, ric. n. 7525/76; Norris c. Irlanda, 26 ottobre 1988, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1989, p. 85 e Modinos c. Cipro, 22 aprile 1993, ric. n. 15070/89, in particolare § 17-25, pubblicata anche in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1993, p. 509.

Un altro filone interessante ha riguardato casi in cui le legislazioni denunciate individuavano una differente età minima per esprimere il consenso ad una relazione omosessuale rispetto a quella richiesta per una relazione eterosessuale: cfr. Sutherland c. Regno Unito, 1 luglio 1997, ric. n. 25186/94; L. e V. c. Austria, 9 gennaio 2003, ric. n. 39392/98 e Ladner c. Austria, 3 febbraio 2005, ric. n. 18297/03.

In dottrina v. C. A. Meyer, L’omosexualité dans la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des droits de l’homme, in Homosexualité et droit, a cura di D. Borrillo, Parigi, 1998, p. 155 e P. Pallaro, I diritti degli omosessuali nella Convenzione europea per i diritti umani e nel diritto comunitario, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 2000, p. 104.

([13]) Cfr. la decisione Salguiero da Silva Mouta c. Portogallo, 1 dicembre 1998, ric. n. 33290/96, in cui la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la violazione del diritto al rispetto della vita familiare in combinato disposto con il divieto di discriminazione, accogliendo il ricorso di un padre al quale era stata negata la custodia della figlia in ragione della sua omosessualità: si noti, peraltro, che nell’ipotesi in esame  il riconoscimento della violazione del diritto alla vita familiare riguarda un soggetto inizialmente parte di un modello tradizionale di famiglia che solo successivamente manifesta il suo orientamento omosessuale. Sulla pronuncia cfr. il commento di A. Bultrini, Decisione di togliere la custodia al padre a causa della sua omosessualità, in Corriere giuridico, 2000, p. 694.

Oltre alla decisione Salgueiro, un’altra pronuncia in cui i giudici di Strasburgo hanno esaminato il ricorso preliminarmente rispetto al parametro dell’art. 14 della Cedu, è la sentenza Fretté c. Francia, in cui il ricorrente lamentava che la sua domanda di adozione, a cui in Francia sono legittimati anche i singoli, era stata respinta unicamente, anche se non esplicitamente, a causa della sua omosessualità: in questo caso invece la Corte non ravvisa la violazione degli artt. 8 e 14 Cedu, rilevando che il trattamento differenziato sulla base dell’orientamento sessuale aveva uno scopo legittimo riconducibile alla tutela della salute e dei diritti dei bambini adottabili e che vi era un rapporto ragionevole tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito: cfr. Fretté c. Francia, 26 febbraio 2002, ric. n. 36515/97, commentata da A. Bultrini: Idoneità di un omosessuale all’adozione di minori, in Corriere giuridico, 2002, p. 1513.

Questo orientamento è stato corretto dalla successiva decisione E. B. C. Francia, in cui i giudici hanno ravvisato una violazione degli artt. 8 e 14 Cedu in relazione al rifiuto opposto ad una cittadina francese di poter adottare un minore in considerazione del suo orientamento sessuale:  cfr. E.B. c. Francia, 22 gennaio 2008, ric. n. 43546/02, annotata da E. Lamarque, Adozione da parte dei single omo e eterosessuali: i paesi del Consiglio d’Europa stanno perdendo il loro margine di apprezzamento?, in Quaderni costituzionali, 2008, p. 906.

A parte le pronunce in tema di adozione appena richiamate, l’art. 8 Cedu non è stato ulteriormente valorizzato sotto il profilo del rispetto della vita familiare: si considerino, ad esempio, quelle decisioni in cui la Corte non ha dichiarato la violazione del diritto al rispetto della vita familiare ed una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale a seguito di espulsione di soggetti che avevano avviato una stabile relazione omosessuale con un cittadino dello stato che adotta l’espulsione, dato il diritto degli stati di imporre controlli e limiti all’immigrazione: cfr. le decisioni di irricevibiltà della Commissione nei casi X e Y c. Regno Unito, 3 maggio 1983, ric. n. 9369/81, e Z. B. c. Regno Unito, 10 febbraio 1990, ric. n. 16106/90.

Sempre in senso restrittivo, in tema di affidamento di minori a coppie omosessuali, cfr. la decisione Simpson c. Regno Unito, 14 maggio 1986, ric. n. 11716/85, in cui si è esplicitamente affermato che una stabile relazione tra due donne non ricade nel diritto al rispetto della vita familiare tutelato dall’art. 8 della Convenzione e che rispetto all’affidamento di un minore “un’unione omosessuale non può essere equiparata al caso di un uomo e una donna che vivono insieme”.

([14]) Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Cossey c. Regno Unito, sentenza 27 settembre 1990, ricorso n. 10843/84, § 43 e Rees c. Regno Unito, 17 ottobre 1986, ric. n. 9532/81, § 49, dove si afferma: “l’art. 12 precisa che tale diritto, per quanto riguarda il suo esercizio, è soggetto alle leggi nazionali degli stati contraenti. Le conseguenti limitazioni non debbono restringerlo o ridurlo in modo o ad un livello tale da pregiudicarne la sostanza stessa, ma non si può attribuire un effetto di tal sorta all’impedimento posto, nel Regno Unito, al matrimonio di persone che non appartengono a sessi biologici differenti”.

([15]) Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Christine Goodwin c. Regno Unito, 11 luglio 2002, ric. n. 28957/95, § 98.                                                                                                                                                                 

([16]) Per alcune considerazioni della dottrina sulle prospettive aperte da questa formulazione cfr. T. Groppi, Commento alla Carta europea dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a cura di R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, Bologna, 2001, p. 89; P. Grossi, Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di M. Siclari, Torino, 2003, pp. 58-59 e A. Celotto, La libertà di contrarre matrimonio fra Costituzione italiana e (progetto di) Costituzione europea: spunti di riflessione, in Familia, 2004, p. 319.

([17]) Le esperienze di diritto comparato evidenziano una pluralità di soluzioni, alcune delle quali a disposizione delle sole coppie omosessuali, altre riferibili alle unioni di fatto a prescindere dal sesso dei conviventi, mentre il vero e proprio matrimonio tra persone dello stesso sesso è ammissibile solo in Olanda, in Belgio e in Spagna: in particolare sull’esperienza spagnola cfr. M. Carrillo, La legge spagnola sul matrimonio tra omosessuali ed i principi costituzionali, in Foro italiano, 2005, V, p. 264; L. Aguilar Ruiz e C. Hornero Mendez, Un nuevo matrimonio en España, in Familia, 2006, p. 299; L. M. Dìez Picazo, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in I diritti in azione, a cura di M. Cartabia, Bologna, 2007, p. 319. In senso fortemente critico cfr. R. Duràn Rivacoba, Il regime giuridico della filiazione nel matrimonio omosessuale in Spagna, in Familia, 2008, p. 47. Sulle ragioni politiche di questa scelta cfr. J.L. Zapatero, Dialogo sulla laicità, in MicroMega, 2006, p. 1.

 Alla prima forma di riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali introdotta dalla Danimarca nel 1989, con l’approvazione della partnerschip registrata, hanno fatto seguito analoghe scelte della Norvegia nel 1993, della Svezia nel 1994, dell’Islanda nel 1996, dell’Olanda nel 1997, del Belgio nel 1998 con l’introduzione della coabitazione legale, della Francia nel 1999 con l’approvazione dei “patti civili di solidarietà”, della Germania e del Portogallo nel 2001, della Svizzera nel 2004, del Regno Unito e della Spagna nel 2005 e dell’Ungheria nel 2007: per un quadro comparatistico cfr. M. Montalti, Orientamento sessuale e Costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale, Bologna, 2007; R. Torino, Nuovi modelli familiari. Il diritto ad essere genitori, Roma 2003; M. Bonini Baraldi, Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Milano, 2005; L. M. Dìez Picazo, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso, cit., p. 319.

([18]) Dalla fine degli anni novanta ad oggi sono stati presentati numerosi progetti di legge per introdurre  nel nostro ordinamento forme di regolamentazione delle unioni omosessuali, sia considerate isolatamente, sia come una delle varianti della disciplina delle “unioni di fatto”: in particolare, nella IVX legislatura, è stato per la prima volta il governo a varare un disegno di legge sui “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi”, che, secondo la relazione di accompagnamento, si poneva il dichiarato obiettivo di individuare “forme idonee ad assicurare alle persone che fanno parte di convivenze qualificate dal particolare sistema di relazioni (sentimentale, assistenziale e di solidarietà), il godimento dei diritti di cittadinanza sociale, secondo la linea che già la giurisprudenza, e in misura minore, il legislatore, hanno cominciato a tracciare con riferimento alla cosiddetta famiglia di fatto”, pur avendo cura di precisare che “nel rispetto dell’art. 29 della Costituzione e nella linea già tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge non prevede alcun nuovo istituto giuridico o strumento amministrativo che possa ledere i diritti della famiglia o prefigurare istituti paramatrimoniali”.

Su questo disegno di legge (AS 1339 varato dal Consiglio dei Ministri l’8 febbraio 2007) cfr. G. Grasso, Tiziano o Duchamp: sul disegno di legge in tema di “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi”, in Famiglia, Persone e successioni, 2007, p. 723; M. Dogliotti e A. Figone, Famiglia di fatto e DICO: un’analisi del progetto governativo, in Famiglia e diritto, 2007, p. 416; G. De Marzo, Brevi considerazioni sul disegno di legge in tema di Dico, in Foro it., 2007, V, p. 61; N. Pignatelli, I DICO tra resistenze culturali e bisogni costituzionali, in Questione giustizia, 2007, p. 249 ed E. Rossi, La Costituzione e i DICO, ovvero della difficoltà di una disciplina legislativa per le convivenze, in Politica del diritto, 2008, p. 107.

([19]) A sostegno della non trascrivibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso viene citato l’orientamento della Cassazione secondo cui ricorre l’ipotesi di inesistenza, e non quella di nullità del matrimonio, qualora “manchi quella realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie, individuandone i requisiti minimi essenziali nella manifestazione di volontà matrimoniale resa da due persone di sesso diverso davanti ad un ufficio celebrante”: cfr. Cass. civ., 9 giugno 2000, n. 7877, in Giustizia civile, 2000, p. 2900, con nota di L. La Croce, Concezione giuridica del matrimonio e vecchie e nuove forme di celebrazione.

([20]) Cfr. Tribunale di Latina, 31 maggio 2005, in Famiglia e diritto, 2005, n. 4, p. 411, commentata da P. Schlesinger, Matrimonio tra individui dello stesso sesso contratto all’estero, ivi, p. 415, e da M. Bonini Baraldi, Il matrimonio tra cittadini dello stesso sesso contratto all’estero non è trascrivibile: inesistente, invalido o contrario all’ordine pubblico?, ivi, p. 418.

La pronuncia è stata poi confermata dalla Corte di Appello di Roma, 13 luglio 2006, in Famiglia e diritto, 2007, p. 166, che ha sottolineato la necessità che il riconoscimento di nuove realtà di tipo familiare trovi ingresso nella sede propria e cioè quella legislativa, rifiutando un ruolo di supplenza dei giudici che passa attraverso la forzosa esportazione delle scelte operate da altre comunità nazionali: cfr le annotazioni di M. Sesta, Il matrimonio estero tra due cittadini italiani dello stesso sesso è trascrivibile in Italia?, ivi, p. 169.

 ([21]) Non a caso il difensore dei ricorrenti, Francesco Billotta, è uno dei più attivi studiosi di questa tematica in Italia: cfr. F. Billotta, Audizione presso la Camera dei Deputati - II Commissione -, nell’ambito dell’ Indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti le unioni di fatto ed il patto civile di solidarietà, 5 ottobre 2005; Diritto e  omosessualità, in I diritti della persona. Tutela civile, penale e amministrativa, a cura di P. Cendon, Torino, 2005, p. 375; Matrimonio (gay) all’italiana, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2006, p. 91.

([22]) Tale soluzione è avanzata da G. M. Salerno, La richiesta è inammissibile, sul Sole 24 ore, 21 aprile 2009, p. 35. In generale sull’interpretazione conforme a Costituzione cfr. Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Atti del Convegno annuale del “Gruppo di Pisa” svoltosi a Milano il 6-7 giugno 2008, a cura di M. D’Amico e B. Randazzo, Torino, 2009 e M. Ruotolo, L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella Rivista “Giurisprudenza costituzionale”, in Corte costituzionale e processo costituzionale, a cura di A. Pace, Milano, 2006, p. 906.

([23]) Per una recente analisi di alcune sentenze interpretative della Corte che hanno dato ingresso ad interpretazioni molto lontane dal tenore letterale della legge cfr. la relazione di E. Lamarque, nel volume Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005), a cura del Servizio Studi della Corte costituzionale, Roma, 2007 e la giurisprudenza ivi richiamata a pag. 19-20, nota 27.

([24]) Pur su un tema del tutto diverso, come quello del diritto a rifiutare le cure, cfr. l’ordinanza della Corte costituzionale n. 334 del 2008, che risolve nel senso della manifesta inammissibilità il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti dell’Autorità giudiziaria, in cui veniva dedotto che la sentenza n. 21748 del 2007 della Corte di cassazione ed il decreto 25 giugno 2008 della Corte di appello di Milano, in relazione alla nota vicenda Englaro, avrebbero usurpato le attribuzioni legislative del Parlamento, utilizzando la funzione giurisdizionale per creare un  atto sostanzialmente legislativo, in violazione del principio della separazione dei poteri: la Corte costituzionale applica un suo consolidato orientamento che vieta l’utilizzo dello strumento del conflitto tra poteri per censurare un error in iudicando, ma evidenzia anche che il Parlamento avrebbe ben potuto “in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti”.

A commento dell’ordinanza cfr. R. Romboli, Il conflitto tra poteri dello stato nella vicenda Englaro, un caso di evidente inammissibilità, in Foro italiano, 2009, I, p. 49.

([25]) Cfr. M. Cartabia che sottolinea la necessaria centralità del ruolo delle istituzioni politiche nell’accoglimento delle domande più scottanti che riguardano i diritti fondamentali, auspicando che “il ruolo delle Corti dovrebbe semmai entrare in seconda battuta, per assicurare che le decisioni politiche assunte non violino altri diritti già presenti e consolidati nell’ordinamento”, (L’ora dei diritti fondamentali in Europa, in I diritti in azione, Bologna, 2007, p. 59).

([26]) Cfr. P. Calamandrei che affermò “dal punto di vista logico credo che sia un gravissimo errore che rimarrà nel testo della nostra Costituzione come un’ingenuità, quello di congiungere l’idea di società naturale - che richiama al diritto naturale – colla frase successiva “fondata sul matrimonio”, che è un istituto di diritto positivo. Parlare di una società naturale che sorge dal matrimonio, cioè in sostanza, da un negozio giuridico è, per me una contraddizione in termini”, Atti Ass. Cost., vol. II, Roma, 1951, 23 aprile 1947, p. 3283. Sui lavori dell’Assemblea Costituente cfr. C. Grassetti, Commentario sistematico alla Costituzione italiana, a cura di P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950, p. 294; la Ricerca sul diritto di famiglia, a cura di M. D’Antonio, Servizio Studi della Camera dei Deputati, Roma, 1966, vol. I, p. 99 e, più recentemente, F. Caggia e A. Zoppini, Art. 29, Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, pp. 601-604.

([27]) Anche se P. Veronesi ha di recente evidenziato una serie di casi, al di là delle ipotesi dei coniugi che non possono avere figli per ragioni di anzianità o di sterilità, in cui il tradizionale legame tra famiglia e funzione procreativa sembra essere interrotto,  in Il corpo e la Costituzione, Milano, 2007, special. p. 80 ss.

([28]) Cfr. M. Gattuso, La Costituzione e il matrimonio tra omosessuali, Bologna, 2007.

([29]) Cfr. A Pugiotto, Alla radice costituzionale dei “casi”: la famiglia come “società naturale” fondata sul matrimonio, cit., p. 9.

([30]) Cfr. le annotazioni di M. Vari, che ritiene che un’irrazionale applicazione del principio di uguaglianza sia quella di “ritenere che davanti alla legge non debbano avere rilievo le distinzioni di situazioni personali e che non si possano, dunque, collegare a situazioni diverse conseguenze diverse”, in Matrimoni gay, l’appello del Papa e la Costituzione, in Corriere della Sera, 11 agosto 2003.

([31]) La legittimità costituzionale di un modello di famiglia poligamico, che pure viene accettato e ritenuto “naturale” in altri ordinamenti, verrebbe in questo senso esclusa dai principi costituzionali dell’uguaglianza e della parità dei coniugi.

([32]) Cfr. V. Mazzotta che definisce questa prospettiva come “normativa” in contrapposizione a quella “pluralista” di cui si dirà tra breve, (Le relazioni omosessuali in Italia, cit., p. 169).

([33]) Si è sostenuto che la considerazione preferenziale espressa della Costituzione per la formazione matrimoniale troverebbe la sua ratio nell’apertura alla procreazione propria di questa sola forma di convivenza, o al limite, della convivenza more uxorio eterosessuale: questa finalità procreativa, anche solo potenziale, mancando nelle unioni omosessuali, renderebbe impossibile non solo l’equiparazione della tutela prevista per la famiglia legittima ma anche quella dettata per la famiglia di fatto: cfr. F. D’Angeli (Il fenomeno delle convivenze omosessuali: quale tutela giuridica?, Padova, 2003, p. 15).

([34]) Sul punto cfr. F. Ruscello il quale, pur sottolineando la differenza tra la formazione sociale costituita dall’unione eterosessuale rispetto a quella omosessuale, ammette che anche in quest’ultima è rinvenibile una comunione di affetti e una condivisione di vita analoga alle unioni tradizionali, in Dal patriarcato al rapporto omosessuale: dove va la famiglia?, in Rassegna di diritto civile, 2002, p. 516, special. p. 544.

([35]) Tale è la conclusione di A. Melani, Il matrimonio omosessuale davanti alla Corte costituzionale: azzardo o svolta?, in www.forumcostituzionale.it, 30 giugno 2009.

([36]) Cfr. Corte cost., sent. n. 445 del 2002.

([37]) A meno di non volere aderire alla tesi c.d. costruzionista, che ritiene che l’omosessualità sia una scelta e non una condizione congenita. Per una sintesi delle due scuole di pensiero fondamentali sulla nascita dell’orientamento sessuale, l’“essenzialismo”, per il quale l’orientamento sessuale sarebbe innato e non mutevole a seconda della società e del periodo storico, e il “costruzionismo” che considera l’orientamento una costruzione sociale che può essere almeno in parte scelta da una persona, cfr. M. Barbagli e A. Colombo, Omosessuali moderni, Bologna, 2007, p. 11.

([38]) Anche il giudice a quo affronta il tema di un possibile contrasto del riconoscimento del diritto al matrimonio con il “diritto dei figli di crescere in un ambiente familiare idoneo, diritto che corrisponde ad un indiscutibile interesse sociale. E’ chiaro tuttavia che tale interesse potrebbe incidere esclusivamente sul diritto delle coppie omosessuali coniugate di avere figli adottivi, diritto che è distinto, e non necessari mante connesso, rispetto a quello di contrarre matrimonio”.

([39]) Cfr. ad esempio il caso belga la cui legge approvata il 30 gennaio 2003 e introduttiva del matrimonio tra omosessuali non consentiva l’adozione congiunta di minori e, nel caso di figli di uno dei partner, lo sposo o il convivente dello stesso sesso non poteva diventarne genitore; questa possibilità è stata successivamente introdotta con una riforma in materia di adozioni approvata il 20 aprile 2006.

([40]) Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Karner c. Austria, 24 luglio 2003, ricorso n. 40016/98, in cui lo stato austriaco viene condannato per non aver interpretato la legge sulle locazioni nel senso di applicare la nozione di “convivente” legittimato a succedere in un contratto di locazione anche all’ipotesi di un’unione omosessuale.

L’interesse della sentenza risiede nel percorso processuale che porta la Corte a pronunciarsi nel merito. I giudici decidono di discostarsi dal loro consolidato orientamento che, in caso di morte del ricorrente nelle more del processo e l’inesistenza di eredi interessati alla prosecuzione del ricorso, comporta la cancellazione dal ruolo del ricorso, e sottolineano che vi è un interesse generale per tutti gli stati ad ottenere una pronuncia nel merito: accanto all’obiettivo -che resta prioritario- di fornire tutela al singolo, il sistema di protezione dei diritti della Cedu serve anche a chiarire, salvaguardare e sviluppare i diritti riconosciuti nella Convenzione, contribuendo ad innalzare gli standard di protezione dei diritti attraverso la diffusione della giurisprudenza della Corte negli Stati aderenti alla Cedu, (cfr. § 26-27).

In dottrina v. le annotazioni di, Vita familiare e coppie dello stesso sesso: il caso Karner c. Austria innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2004, p. 82 e da E. Crivelli, Un tema di interesse generale per la Corte di Strasburgo: il riconoscimento del diritto di successione nelle locazioni per le coppie omosessuali, in Quaderni costituzionali, 2003, p. 853.

(31 luglio 2009)