| Home ::
Giurisprudenza :: Osservazioni a prima lettura :: Corte costituzionale :: Decisioni
Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competenze legislative
di Renato Balduzzi* - Davide Paris**
1. – Nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte costituzionale (sent. n. 438 del 2008) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 che prevedeva, in caso di trattamenti terapeutici comportanti la somministrazione di sostanze psicotrope ai minori, la necessaria espressione in forma scritta del consenso informato dei genitori.
Per meglio comprendere la portata e le conseguenze della decisione in esame, certamente non circoscritte allo specifico caso piemontese, è opportuno premettere alcuni brevi cenni relativi al contesto culturale e sociale che fa da sfondo alla disposizione impugnata e all’interno del quale essa ha avuto origine. Già da diversi anni, infatti, si è sviluppato (anche) nel nostro Paese un significativo movimento di opinione che, denunciando abusi ed eccessiva disinvoltura nella somministrazione di psicofarmaci a bambini e adolescenti, si batte a favore di un’utilizzazione più limitata, responsabile e maggiormente controllata di questi farmaci, soprattutto con riferimento alla diagnosi e alla cura del «Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività - ADHD»[1].
È da precisare che le iniziative sostenute da questo movimento della società civile sono caratterizzate (almeno nelle intenzioni) da un approccio non totalmente proibizionista, che cioè non esclude in termini categorici l’opportunità dell’utilizzazione di psicofarmaci al di sotto di una certa età, né si batte contro uno specifico farmaco. L’obiettivo di queste campagne è piuttosto quello di denunciare e arginare la prassi – che si asserisce essere assai diffusa negli Stati Uniti d’America e che si teme possa prendere piede anche nel nostro Paese – di un’eccessiva facilità nell’«etichettare» come malati, e conseguentemente sottoporre a terapia farmacologica, bambini che, perché in situazione di disagio o semplicemente perché troppo vivaci di carattere, risultano di difficile gestione da parte di famiglie e insegnanti. La soluzione farmacologica, si sostiene, offrendo una risposta immediatamente satisfattiva delle preoccupazioni degli adulti a contatto con il minore, viene spesso privilegiata rispetto alle terapie alternative di carattere psico-comportamentale certamente più impegnative e coinvolgenti per la famiglia e la comunità scolastica: una sorta di scorciatoia «miracolosa», che però non tiene conto dei gravi rischi per la salute dei bambini che una massiccia e prolungata somministrazione di psicofarmaci porta con sé[2].
La percezione e l’allarme sociale rispetto a questo fenomeno sono certamente aumentati nel nostro Paese nel corso degli ultimi anni, soprattutto da quando l’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato l’immissione in commercio di due psicofarmaci, «Ritalin» e «Strattera», specificamente indicati per la cura dell’ADHD[3]. Non è un caso, perciò, che proprio a partire dai primi mesi del 2007 venga presentato in gran parte dei Consigli regionali il medesimo progetto di legge, intitolato Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti[4], e articolato essenzialmente su tre nuclei normativi fondamentali.
Viene in primo luogo previsto, con le disposizioni oggetto della questione di legittimità costituzionale qui esaminata, che nella Regione il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti fino a 18 anni possa essere praticato «solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto» (art. 3, comma 1) attraverso un modulo da allegare a ciascuna prescrizione del farmaco (art. 3, comma 4), predisposto dalla Giunta regionale (art. 3, comma 2). Quest’ultima, inoltre, con proprio provvedimento, «individua strumenti e modalità per favorire l’accesso a terapie sia alternative, sia integrative alla somministrazione delle sostanze psicotrope» (art. 3, comma 4).
In secondo luogo, viene fatto divieto di somministrare, in tutte le scuole dell’obbligo della Regione, «test o questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni»; tali interventi di valutazione dello stato psichico del minore, possono avvenire «esclusivamente all’interno di strutture sanitarie pubbliche sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato dell'avente potestà sul minore, ai sensi della normativa vigente» (art. 4). Le disposizioni in esame ben si comprendono se si tiene presente che proprio la diagnosi dell’ADHD è uno dei punti più controversi e dibattuti di questa vicenda dal momento che, si sostiene, spesso tale sindrome viene diagnosticata semplicemente sulla base di un questionario di domande dal contenuto assai vago, da compilarsi a cura dell’insegnante, il che apre la strada al moltiplicarsi delle diagnosi e, di conseguenza, delle terapie[5].
È infine previsto un sistema di monitoraggio e valutazione su scala regionale di tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su minori, coordinato dall’assessorato alla sanità, che prevede anche la sottoposizione dei pazienti a «verifiche e controlli sanitari periodici al fine di valutare l'adeguatezza e correttezza terapeutica» (art. 5). E’ da segnalare, a questo proposito, che le due determinazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco sopra citate, già prevedono un programma «finalizzato al monitoraggio dell’accuratezza diagnostica dell’ADHD e dell’appropriatezza dell’eventuale terapia farmacologia», attraverso l’istituzione presso l’Istituto Superiore di Sanità di un «Registro nazionale ADHD» cui le Regioni sono chiamate a contribuire trasmettendo i dati previsti dal protocollo terapeutico allegato. Le disposizioni in esame, pertanto, sul presupposto implicito dell’inadeguatezza del sistema di monitoraggio e controllo predisposto a livello centrale, altro non fanno che introdurre, su scala regionale, un sistema parallelo e concorrente di valutazione dell’appropriatezza delle terapie in esame.
Il progetto esaminato è diventato legge prima nella Regione Piemonte[6] e, successivamente, nella Provincia autonoma di Trento[7], mentre non ha avuto esito nelle altre Regioni, anche in considerazione dell’impugnazione da parte del Governo di entrambe le leggi (limitata peraltro alle sole disposizioni sul consenso informato), che naturalmente ha influenzato l’attività legislativa dei Consigli regionali[8]. E’ in questo contesto che si giunge alla pronuncia in esame[9], con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge piemontese, in quanto, mentre «il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale», «la Regione Piemonte non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio in ordine alle procedure del rilascio del suddetto consenso», ma ha disciplinato «aspetti di primario rilievo dell’istituto (…) in assenza di analoga previsione da parte del legislatore statale».
Due aspetti di questa pronuncia, l’uno attinente ai diritti, l’altro alla ripartizione delle competenze, meritano in particolare di essere segnalati. Dal punto di vista dei diritti, la sentenza in esame rappresenta il primo caso in cui il giudice delle leggi affronta compiutamente il tema del consenso informato e ne riconosce il fondamento costituzionale; per quanto invece riguarda i rapporti fra legislazione statale e legislazione regionale rileva soprattutto il confronto con quanto la Corte aveva precedentemente affermato nelle sentenze nn. 282 del 2002 e 338 del 2003. Le due prospettive riflettono i parametri costituzionali evocati nel ricorso governativo, artt. 32 e 117 Cost., e si intrecciano nella soluzione offerta dalla Corte, che dichiara l’illegittimità costituzionale della legge piemontese per violazione dell’art. 117 Cost., ma desume il carattere di principio fondamentale del consenso informato dalla sua «funzione di sintesi di due diritti fondamentali».
2. – Il consenso informato[10], definito «espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico», viene per la prima volta qualificato dalla Corte costituzionale come «vero e proprio diritto della persona» che «trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 (...) e negli artt. 13 e 32 della Costituzione». Così facendo, la Corte autorevolmente avalla e fa proprie talune acquisizioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione[11], che, pur non senza incertezze nel delineare i profili penali e civili della responsabilità del medico che agisce in assenza del consenso informato[12], è ormai ferma nel riconoscere che il consenso informato ha «un sicuro fondamento» nei citati articoli della Costituzione e costituisce di norma «legittimazione e fondamento» dell’intervento del medico, che, in assenza del consenso informato «è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente»[13].
Per apprezzare l’importanza del (definitivo) riconoscimento del fondamento costituzionale del consenso informato, è sufficiente considerare le argomentazioni portate dall’Avvocatura dello Stato a sostegno dell’incostituzionalità della norma, le quali risultano ancora permeate da una concezione incline a considerare la salute individuale come un obiettivo (e un dovere) del medico piuttosto che come un diritto del paziente[14]. Si legge infatti nel ricorso redatto dalla difesa erariale, che la norma sarebbe incostituzionale in quanto, «subordinando il trattamento in questione al consenso informato in casi non previsti dalla legge nazionale e senza alcun riscontro in indirizzi fondati sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche, (...) pone delle limitazioni alla prescrivibilità di un’ampia gamma di medicinali, sottoponendo la decisione del medico – che effettua la prescrizione sulla base della professionalità acquisita mediante studi specifici e di un’abilitazione professionale – alla discrezionalità di genitori e tutori di solito privi delle stesse conoscenze». Tale ricostruzione, non solo non coglie che la finalità del consenso informato è esattamente quella di colmare il divario di conoscenze che intercorre fra medico e paziente, ma, quel che più stupisce, sembra completamente ignorare la presenza del comma 2 dell’art. 32 Cost., configurando l’adesione alla proposta terapeutica del medico, in questo caso da parte degli esercenti la potestà sul minorenne, quasi come un’arbitraria ingerenza limitativa dell’arte medica, anziché come la condizione di legittimità della stessa.
Dopo aver individuato negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione il fondamento del consenso informato, la Corte cita diverse norme, assai differenti tra loro per provenienza ed efficacia, in cui tale principio trova attuazione e specificazione.
Con la prima delle disposizioni richiamate, l’art. 24 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, peraltro, la Corte sembra prendere l’argomento per così dire «alla lontana», dal momento che la norma citata richiede agli Stati di adottare misure appropriate in materia di educazione e informazione sulla salute e sulla nutrizione dei bambini[15], il che rende il collegamento con l’istituto del consenso informato quantomeno non immediato.
Più evidenti sono invece i riferimenti, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione[16], all’art. 5 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina e all’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che confermano l’indirizzo giurisprudenziale incline all’utilizzazione di tali testi normativi quale ausilio interpretativo in attesa della loro piena vigenza nell’ordinamento interno[17].
Da ultimo la Corte richiama alcune disposizioni relative a specifiche attività mediche che esplicitamente richiedono l’espressione del consenso informato (art. 3, legge 21 ottobre 2005, n. 219 del 2005 per la donazione di sangue o emocomponenti e il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale e art. 6, legge 19 febbraio 2004, n. 40, per l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita), nonché l’art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che, con disposizione generale, afferma il principio della volontarietà dei trattamenti sanitari.
A differenza della Corte di Cassazione, la Corte costituzionale non richiama invece il codice di deontologia medica, che pure era stato valorizzato nella precedente sent. n. 282 del 2002[18]; la scelta è forse criticabile, sia perché quella deontologica è oggi «l’unica disciplina generale del consenso informato»[19], sia in quanto il richiamo a queste norme avrebbe permesso alla Corte di introdurre l’importante distinzione fra consenso informato e forme di espressione dello stesso. Il codice deontologico, infatti, nella versione approvata il 16 dicembre 2006, dopo aver dettagliatamente disciplinato gli obblighi informativi del medico nei confronti del paziente (art. 33) e il divieto di procedere ad «attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente» (art. 35), al comma 2 dell’art. 35 dispone che «il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33». In questo modo chiaramente si sottolinea che, se gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso riguardano la generalità degli interventi medici, non sempre questo processo comunicativo richiede di essere documentato attraverso la forma scritta, e mai il documento scritto deve considerarsi sostitutivo di tale processo comunicativo[20]. Il consenso informato, in altri termini, non si riduce e non si identifica con il documento sottoscritto dal paziente, né questo è sempre indispensabile, visto che, frequentemente, esso può rappresentare un elemento di inutile irrigidimento del rapporto di fiducia medico-paziente, che ostacola la libertà della scelta terapeutica, invece di garantirla[21]. A ben guardare, del resto, la competenza ad individuare i casi in cui la garanzia dei diritti del paziente richiede l’imposizione per legge della forma scritta del paziente, rappresenta il vero nodo della questione di costituzionalità in esame, almeno secondo l’impostazione scelta dalla Corte.
Le affermazioni più inattese e più innovative, sono però quelle con cui la Corte conclude la sua ricostruzione dell’istituto del consenso informato, affermandone la «funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione». Ciò che più rileva, nel passo riportato, non è tanto l’affermazione dell’autonomia del diritto al consenso informato rispetto al diritto ad essere curati, distinzione che, come si è visto, già si ritrova nella giurisprudenza della Suprema Corte[22], quanto piuttosto il fatto che per la prima volta il giudice delle leggi affermi l’esistenza di un autonomo diritto all’autodeterminazione in ordine alla propria salute, distinto dal diritto alla salute stesso. Si tratta di un punto che merita di essere sottolineato: se infatti si guarda alla precedente giurisprudenza costituzionale ci si accorge immediatamente del carattere inedito di questa affermazione[23].
Nella sentenza n. 471 del 1990, spesso citata da dottrina e giurisprudenza a sostegno del fondamento costituzionale del consenso informato[24], la Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 696, comma 1 c.p.c., «nella parte in cui non consente ad un soggetto di ottenere che sia disposto accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla propria persona», aveva riconosciuto il «valore costituzionale della inviolabilità della persona costruito, nel precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come “libertà”, nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo». Se non si può disconoscere l’importanza di questa pronuncia nel cogliere «il passaggio dal “potere” alla “libertà”» di disporre del proprio corpo[25], deve però sottolinearsi che tali affermazioni sono state rese nell’ambito di una questione di legittimità costituzionale riguardante l’ammissibilità di accertamenti sulla persona umana per fini probatori in sede giudiziale e a quella specifica ipotesi si riferiscono, mentre l’importanza della sentenza che qui si commenta sta proprio nell’aver parlato di un diritto all’autodeterminazione specificamente in relazione al diritto alla salute. Inoltre, mentre nella sentenza n. 471 del 1990 la Corte aveva chiaramente indicato nella «dignità della figura umana», di cui all’art. 32, comma 2 Cost., il limite alla libertà di disporre del proprio corpo[26], nella sentenza in esame non viene fatto alcun accenno a possibili limitazioni del diritto all’autodeterminazione.
Anche rispetto alla giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie, in cui la Corte, a partire dalla sentenza n. 307 del 1990, ha parlato dell’«autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale»[27] che appunto il trattamento sanitario obbligatorio comprime in vista del perseguimento di uno scopo di tutela della salute collettiva, la pronuncia in esame presenta significativi elementi di novità. Nei casi precedenti, infatti, l’autodeterminazione in ordine ad un determinato trattamento sanitario, era chiaramente ricondotta all’art. 32 della Costituzione, e quindi appariva come una delle diverse posizioni soggettive da questo tutelate[28]. La particolarità delle affermazioni della Corte nella pronuncia che si annota, consiste invece nell’adombrare la possibilità di configurare il prospettato diritto all’autodeterminazione come diritto distinto dal diritto alla salute, il che lascerebbe pensare ad un ambito di applicazione più ampio di quello del diritto alla salute[29]. Milita in questo senso il richiamo agli articoli 2 e 13 della Costituzione, anche se, a ben guardare, il fondamento costituzionale del prospettato diritto all’autodeterminazione non è individuato in maniera univoca dalla Corte: infatti, dopo aver affermato che la libera e consapevole scelta del paziente attiene alla sua libertà personale (e quindi verosimilmente si fonda sull’art. 13 Cost.), la Corte sembra ricondurre tale diritto nell’alveo del diritto alla salute, conclusivamente richiamando soltanto l’art. 32, comma 2 Cost.
Rispetto alla citata giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie, inoltre, la pronuncia in esame si differenzia anche sotto un secondo profilo. Vertendosi in materia di trattamenti sanitari obbligatori, infatti, l’autodeterminazione della persona era in quei casi richiamata in chiave squisitamente «difensiva» della libertà della persona umana rispetto a possibili intrusioni in tale sfera di libertà da parte dei pubblici poteri; nella sentenza n. 438 del 2008, al contrario, la salute è vista esclusivamente sotto il profilo individuale di diritto fondamentale, mentre del tutto estraneo alla questione è qualsiasi riferimento alla stessa come interesse della collettività. Il diritto all’autodeterminazione, in questo contesto, viene allora richiamato non ai fini di legittimare il rifiuto di un trattamento sanitario, bensì ne viene sottolineato il profilo della scelta libera e consapevole; in altre parole, per quanto opinabile e incerta possa essere la distinzione fra libertà negative e libertà positive, è indubbio che la Corte costituzionale in questa pronuncia ponga l’accento sulla libertà di (scegliere, secondo l’art. 13 Cost.) e non sulla libertà da (i trattamenti sanitari, ex art. 32, comma 2 Cost.)[30].
Le parole della Corte sul diritto all’autodeterminazione assumono un significato (e un peso) tanto più pregnante se si tiene presente che la pronuncia in esame si colloca in un momento storico in cui particolarmente acceso è il dibattito (non solo) parlamentare sui temi delle scelte di fine vita e, specificamente, sulla possibilità di giungere ad una positiva disciplina del c.d. «testamento biologico»[31]. Il richiamo all’art. 13 Cost. e al diritto all’autodeterminazione, infatti, non soltanto rappresenta una generale sottolineatura del profilo attivo della libertà di scelta rispetto a quello negativo del diritto al rifiuto delle cure ex art. 32, comma 2 Cost., ma potrebbe anche essere interpretato quale puntuale indicazione su specifiche problematiche de iure condendo. Si pensi, in particolare, a quello che attualmente rappresenta il punto di maggiore contrasto fra le diverse ipotesi di disciplina, vale a dire la possibilità di rifiutare con scelta consapevole (ed eventualmente anticipata rispetto a quando non si sarà più in grado di esprimere una tale scelta) le pratiche di nutrizione e idratazione artificiale. La soluzione favorevole alla prosecuzione di tali trattamenti anche contro la volontà del diretto interessato, opzione che gode attualmente del sostegno della maggioranza delle forze parlamentari, in tanto si giustifica, in quanto nutrizione e idratazione artificiale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione[32], non vengano qualificati come trattamenti sanitari e non incontrino pertanto il puntuale divieto di cui all’art 32, comma 2 Cost.[33]. Se però si afferma l’esistenza di un diritto all’autodeterminazione a sé stante, espressione della libertà personale e dai confini più ampi rispetto a quelli del diritto al rifiuto delle cure, allora il problema della qualificazione dei trattamenti di sostegno vitale non appare più dirimente: una norma che imponesse tali trattamenti anche contro la volontà del destinatario potrebbe infatti risultare comunque incostituzionale per violazione dell’art. 13 Cost., anche prescindendo dalla qualificazione di tali pratiche come trattamenti sanitari.
Trattandosi di una materia di assoluta delicatezza è certamente necessaria la massima cautela nel trarre indicazioni e conseguenze da un obiter dictum piuttosto conciso e non del tutto lineare, come quello in esame. E’ peraltro da sottolineare che l’affermazione della Corte risulta tanto più significativa, in particolare nel suo richiamo all’art. 13, in considerazione del fatto che alle stesse conclusioni si poteva giungere impostando l’argomentazione esclusivamente in termini di diritto alla salute ex art. 32 Cost. Il consenso informato, infatti, ben può essere spiegato come punto di sintesi fra le diverse posizioni giuridiche soggettive tutelate dall’art. 32 Cost., primo e secondo comma, e in particolare fra il diritto alla salute come diritto a prestazione e il suo risvolto negativo di libertà della scelta terapeutica, senza necessariamente richiamare l’art. 13 Cost.[34]. La Corte costituzionale, in altre parole, aveva a disposizione, per sottolineare il ruolo di sintesi di diritti differenti proprio del consenso informato, soluzioni assai meno impegnative dell’affermazione di un autonomo diritto all’autodeterminazione; se ha scelto questa strada è lecito supporre che lo abbia fatto volutamente, sia come elemento di indirizzo dell’attuale dibattito parlamentare, sia quale anticipazione di eventuali proprie future decisioni[35].
3. – Per quanto attiene al profilo del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, se si tiene presente la ricostruzione delle vicende che hanno portato all’approvazione della legge impugnata, stupisce che la Corte costituzionale non abbia ricondotto la questione sottopostale nel solco tracciato dalle sentenze nn. 282 del 2002 e 338 del 2003; gli interrogativi sollevati dalla legge piemontese sono infatti per molti versi assimilabili a quelli posti dalle leggi regionali impositive di divieti o limitazioni sul territorio regionale alla pratica della terapia elettroconvulsivante (TEC) e di altri simili interventi di psicochirurgia, su cui la Corte si è pronunciata con le citate sentenze[36], e concernono, in ultima analisi, il problema della spettanza della decisione circa l’appropriatezza di una scelta terapeutica[37].
A ben guardare, infatti, la legge in materia di psicofarmaci e le diverse leggi sulla TEC si fondano sul medesimo presupposto e perseguono lo stesso obiettivo: in un caso come nell’altro, infatti, si parte dalla non condivisione da parte degli organi della rappresentanza politica regionale delle determinazioni operate dalle istituzioni tecnico-scientifiche nazionali in ordine all’appropriatezza di una determinata terapia, per giungere ad influenzare attraverso lo strumento legislativo le scelte terapeutiche di medici e pazienti. Divergono, invece, le due discipline negli strumenti utilizzati e nel grado di efficacia raggiunto dal condizionamento politico: mentre infatti le leggi sulla TEC interessano prevalentemente il lato dell’offerta della prestazione sanitaria, proibendo, in assoluto o in relazione a specifiche categorie di pazienti, la pratica di una determinata terapia, la legge sugli psicofarmaci agisce invece sui destinatari della prestazione, cercando di limitare (o quantomeno di rendere più consapevole) la richiesta o l’accettazione di questa terapia.
Se la Corte avesse ricondotto la questione in esame nel solco di questo filone giurisprudenziale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale cui essa è pervenuta sarebbe stata sicuramente molto più difficile da motivare, dovendosi fare i conti con le affermazioni contenute nella sentenza n. 338 del 2003, che è opportuno qui richiamare per esteso. Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle limitazioni regionali alla pratica della TEC, come in precedenza già aveva fatto nella sentenza n. 282 del 2002, la Corte ha infatti così statuito: «Nei limiti dei principi fondamentali, nulla vieta invece che le Regioni, responsabili per il proprio territorio dei servizi sanitari, dettino norme di organizzazione e di procedura, o norme concernenti l'uso delle risorse pubbliche in questo campo: anche al fine di meglio garantire l'appropriatezza delle scelte terapeutiche e l'osservanza delle cautele necessarie per l'utilizzo di mezzi terapeutici rischiosi o destinati ad impieghi eccezionali e ben mirati, come è riconosciuto essere la terapia elettroconvulsivante (in questo ambito possono collocarsi discipline sul consenso informato o sulle procedure di monitoraggio, sorveglianza e valutazione, quali quelle contenute anche in disposizioni delle leggi di cui è giudizio, estranee all'oggetto delle impugnazioni ritualmente proposte: artt. 3 e 6 della legge del Piemonte; art. 3, comma 1, e art. 4 della legge della Toscana)»[38]. Ora, se è vero che la Corte costituzionale si limita a dichiarare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni sottoposte al suo giudizio e non certifica invece la conformità a Costituzione delle leggi quando giudica infondate o, come nel caso in esame, inammissibili le questioni[39], è altresì vero che le considerazioni svolte in questo obiter dictum perfettamente si adattano al caso in esame, nonché le disposizioni citate come esempi di ciò che le Regioni possono disporre nell’ambito della loro competenza legislativa hanno un contenuto essenzialmente coincidente con quello degli artt. 3 e 5 della legge piemontese sulle sostanze psicotrope.
Una volta impostata in questo modo la questione di legittimità costituzionale, il punto centrale sarebbe stato allora quello di verificare se, nel disciplinare le modalità di espressione del consenso informato, la Regione effettivamente si fosse limitata a dettare norme di procedura finalizzate a garantire l’appropriatezza delle scelte terapeutiche, o se tali norme non rappresentassero invece un tentativo di indirizzare la scelta terapeutica in una precisa direzione attraverso l’appesantimento procedurale dell’accesso alla terapia farmacologia. Si sarebbe trattato di valutare, in altri termini, se la previsione del consenso informato, per come specificamente disciplinato nella legge, avesse la finalità propria di detto istituto, cioè quella di perseguire una più consapevole partecipazione del paziente alla scelta terapeutica rinforzando e garantendo il rapporto medico-paziente, o se invece si fosse introdotto un elemento di squilibrio in detto rapporto, inducendo il paziente ad un atteggiamento più sospettoso e restio nei confronti delle proposte del medico, rendendo a quest’ultimo più difficile far accettare la terapia ritenuta più appropriata e, in ultima analisi, facendo del consenso informato un improprio strumento di dissuasione nei confronti di una precisa terapia.
Secondo questa prospettiva non sarebbe probabilmente comunque sfuggito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale il comma 3 dell’art. 3 della legge piemontese[40], che, nell’affidare alla Giunta regionale il compito di individuare strumenti e modalità per favorire l’accesso a terapie alternative e integrative, certamente fornisce un’indicazione di indirizzo e preferenza per una particolare categoria di terapie, cosa che, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale citata, non è compito di spettanza del legislatore, né statale, né tantomeno regionale. Ugualmente si sarebbe potuto censurare il comma 4[41], il quale, nella misura in cui richiede che l’assenso dell’esercente la potestà sul minore sia allegato a ciascuna prescrizione del farmaco, rappresenta forse un elemento di eccessivo appesantimento procedurale, suscettibile di alterare il corretto svilupparsi del rapporto di fiducia fra medico e paziente. Immune da censure di legittimità costituzionale si sarebbe dovuto invece considerare il comma 1[42], ai sensi del quale è necessaria per l’accesso alla terapia farmacologia, l’espressione da parte dei genitori di un consenso «scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto». Tale norma, infatti, avrebbe trovato una chiara giustificazione non solo nelle affermazioni della Corte sopra riportate, ma anche nelle stesse determinazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco, che, nell’allegato «Protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome da iperattività e deficit di attenzione per il registro nazionale ADHD», già prevedono che l’accettazione della terapia farmacologia debba essere autorizzata con consenso informato: avendo a monte la determinazione di un organo tecnico-scientifico di livello nazionale, la disposizione in esame (con il successivo comma 2) non può essere tacciata di voler interferire sul merito delle scelte terapeutiche sulla base di valutazioni di mera discrezionalità politica e in assenza di specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche, ma rappresenta al contrario una norma regionale di carattere procedurale che proprio a quelle acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dai competenti organismi nazionali intende dare attuazione[43].
Nel giudicare la questione in esame, però, la Corte costituzionale, come si è visto, ha scelto un approccio del tutto diverso da quello ora prospettato, evitando in motivazione qualsiasi riferimento al precedente rappresentato dalla sentenza n. 338 del 2003 (che pure era stato richiamato negli atti del giudizio tanto dall’Avvocatura dello Stato, quanto dalla Regione resistente), ritenendo invece sufficiente a giustificare la declaratoria di incostituzionalità la sola qualificazione del consenso informato fra i principi fondamentali della «tutela della salute».
Così facendo, la contraddizione con la propria precedente giurisprudenza è piuttosto netta, ancorché, comprensibilmente, la Corte eviti di sottolinearlo: viene infatti precluso alla potestà legislativa regionale quello spazio, per vero non particolarmente ampio, di carattere organizzativo e procedurale che la Corte aveva riconosciuto essere di competenza delle Regioni nell’ambito della potestà concorrente in materia di tutela della salute. Dopo questa pronuncia rimane da chiedersi in che cosa consista quella disciplina di dettaglio in ordine alle procedure di rilascio del consenso informato rimessa alla legislazione regionale di cui pure la Corte afferma l’esistenza: una volta che anche la scelta della forma scritta per l’espressione del consenso informato viene fatta rientrare nella competenza legislativa statale, alle Regioni non rimane che la predisposizione dei moduli, attività che sembra doversi meglio qualificare come espressione della competenza regolamentare ex art. 117, comma 6 Cost. piuttosto che di quella legislativa ex art. 117, comma 3. Sembrano così trovare conferma anche nell’assetto delle competenze successivo alla riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, le considerazioni di chi, sotto il vigore del precedente quadro di ripartizione della potestà legislativa, aveva osservato che in materia sanitaria «le Regioni sono solo in grado di emanare delle norme di attuazione della legislazione statale, norme sostanzialmente regolamentari emanate sotto forma di legge»[44].
Si noti inoltre che in questa pronuncia la legge regionale viene dichiarata incostituzionale non per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, ma per aver dettato una disciplina che, in quanto non limitata al dettaglio della materia, rientra nella competenza del legislatore statale: in altre parole, la legge non è incostituzionale per il modo in cui ha disciplinato il consenso informato, bensì per il fatto stesso di averlo disciplinato. La Convenzione di New York, la Convenzione di Oviedo, la Carta di Nizza e la normativa di rango primario sopra menzionata vengono infatti richiamate dalla Corte non ai fini dell’individuazione dei principi fondamentali in materia di consenso informato vincolanti per le Regioni, bensì al solo scopo di suffragare l’affermato carattere di diritto fondamentale del consenso informato desumibile dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, da cui poi la Corte ricava la sua natura di principio fondamentale rimesso alla conformazione del legislatore statale.
Sembra così trovare conferma la tendenza della giurisprudenza costituzionale ad una forte dilatazione della categoria dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dove il carattere fondamentale del bene giuridico protetto, come tale insuscettibile di tutele differenziate su base regionale, conduce spesso ad un’eccessiva compressione della competenza legislativa regionale[45]. Ad uscire fortemente ridimensionata è, per contro, l’affermazione secondo cui, in assenza di una specifica legge cornice che detti i principi fondamentali della materia, le Regioni sarebbero autorizzate ad esercitare comunque la loro competenza legislativa, pur nel rispetto dei principi fondamentali ricavabili dalla legislazione vigente[46]. L’individuazione di tali principi fondamentali non era, invero, preclusa alla Corte, né impossibile, soprattutto se si fosse considerata quale valida fonte di tali principi anche la non ancora pienamente vigente Convenzione di Oviedo, che, a differenza delle altre fonti citate, detta una disciplina generale e sufficientemente completa della materia; se questa operazione si fosse compiuta, del resto, non si vede quale contrasto con i principi fondamentali della materia possa determinare, fatta eccezione forse per il requisito della forma scritta, una norma che prescrive che il consenso sia rilasciato dagli esercenti la potestà sul minore e debba essere libero, consapevole, attuale e manifesto.
Il rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale, peraltro, non è l’unico, né il principale punto rispetto al quale la Corte prende le distanze dalla propria giurisprudenza: nelle sentenze nn. 282 del 2002 e 338 del 2003 il problema del riparto di competenze fra Stato e Regioni era infatti soltanto uno dei profili affrontati dalla Corte, laddove invece in questa pronuncia esso risulta l’unico aspetto preso in considerazione, dal momento che non viene fatto alcun riferimento alla problematica (centrale, e forse prevalente, nelle precedenti sentenze) del rapporto che corre fra autonomia e responsabilità del medico che opera sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili da una parte, e discrezionalità dell’intervento legislativo dall’altra. Nell’affermare che «salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è di norma il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse»[47], la Corte aveva infatti chiaramente lasciato intendere che lo stato delle evidenze scientifiche e sperimentali verificate dai competenti organi tecnico-scientifici nazionali o sovranazionali e la responsabile autonomia del medico rappresentano un limite invalicabile per il legislatore, statale o regionale che sia[48], peraltro subito precisando che ciò non determina una assoluta preclusione all’intervento legislativo, quanto piuttosto comporta la necessità che tale intervento si fondi su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dagli organismi competenti. Nella pronuncia in esame, invece, il profilo del rapporto fra determinazioni tecnico-scientifiche e professionali e scelte legislative non viene minimamente accennato, ed anzi, il giudizio della Corte è tutto incentrato sulla disposizione da questo punto di vista meno problematica, il comma 1 dell’art. 3, mentre non vengono prese in considerazione le disposizioni che, per le ragioni sopra esposte, danno luogo ai maggiori sospetti di interferenza politica nella scelta terapeutica, cioè i commi 3 e 4: l’illegittimità costituzionale di questi ultimi viene infatti dichiarata solamente «in quanto strettamente connessi alle previsioni contenute nel comma 1».
Da ciò sembra corretto argomentare che, secondo l’impostazione della Corte, nulla vieta che disposizioni analoghe, comprese quelle di cui ai commi 3 e 4, vengano riproposte attraverso la fonte ritenuta competente, cioè la legge statale[49]. Se però si tengono fermi gli esiti della giurisprudenza delle più volte menzionate sentenze n. 282 e 338, anche tale conclusione non appare del tutto scontata: se infatti la regola in materia di appropriatezza terapeutica è rappresentata dall’autonomia del medico e dall’obbligo di tener conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali, essendo l’uso dei farmaci in esame già assistito dalla determinazione di un organismo tecnico-scientifico, l’Agenzia Italiana del Farmaco, che prevede determinate cautele procedurali e istituisce un apposito sistema di monitoraggio e controllo, nonché dalle norme del codice deontologico che regolano la disciplina del consenso informato nel rispetto dell’autonomia del medico, è difficile immaginare un intervento legislativo di livello statale che non interferisca e non si sovrapponga alle determinazioni proprie degli organi tecnico-scientifici e dei professionisti dell’arte medica.
In conclusione: la sentenza n. 438 del 2008 prende le distanze, in maniera non esplicita ma piuttosto netta, dalle precedenti sentenze nn. 282 del 2002 e 338 del 2003, sia perché evita di esaminare i profili dei limiti all’intervento legislativo tout court, sia perché preclude alla potestà legislativa delle Regioni ciò che espressamente in precedenza aveva loro riconosciuto. A guadagnarci, in ultima analisi, è il legislatore statale, tanto nei confronti di quello regionale, quanto rispetto agli spazi di competenza e autonomia riconosciuti agli organismi tecnico-scientifici e alla classe medica; soltanto le prossime prese di posizione della giurisprudenza costituzionale potranno chiarire se ciò sia dovuto ad una scelta contingente limitata a questo specifico caso – sostanzialmente il prezzo da pagare per aver scelto di impostare la questione più nell’ottica dei diritti che in quella della ripartizione della competenze –, oppure rappresenti il primo passo di un parziale disconoscimento della precedente giurisprudenza, a favore di un più penetrante intervento del legislatore (e della politica) nel campo delle scelte terapeutiche.
* Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università del Piemonte orientale.
** Dottorando di ricerca in diritto costituzionale nell’Università di Milano.
[1] In Italia la realtà maggiormente rappresentativa di questo movimento d’opinione è il comitato «Giù le mani dai bambini», che raccoglie oltre duecento fra associazioni private, enti locali, aziende sanitarie, ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri e università, oltre a numerose adesioni personali da parte di personaggi del mondo della cultura, della politica, dello sport e dello spettacolo. Sul sito web del comitato, www.giulemanidaibambini.it, sono ampiamente illustrate le ragioni e le tesi dei promotori dell’omonima campagna, di cui nel testo si cerca di dare conto in maniera sintetica; le medesime argomentazioni e gli stessi dati si ritrovano generalmente nelle relazioni illustrative che accompagnano i progetti di legge regionale citati alla nt 4.
[2] Sempre secondo i sostenitori delle terapie alternative, la responsabilità di tale situazione di abuso degli psicofarmaci ricade su diversi soggetti: il Ministero della Salute, la cui azione di farmacovigilanza non è ritenuta adeguata, la classe medica, di cui si mette in dubbio la capacità di limitare il ricorso alla terapia farmaceutica ai soli casi in cui essa sia effettivamente la più appropriata, e le famiglie che, per disinformazione o perché non intendono affrontare i problemi dei figli con la cura che essi richiederebbero, acconsentono in maniera non sufficientemente ponderata alla somministrazione degli psicofarmaci. L’atto di accusa più pesante, in ogni caso, è rivolto nei confronti delle industrie farmaceutiche multinazionali, di cui si denuncia il tentativo di conseguire enormi profitti dalla vendita di psicofarmaci per la cura dell’ADHD attraverso progetti di screening di massa dei bambini nelle scuole e un intenso lavoro sull’opinione pubblica finalizzato a rendere accettabile la terapia farmacologia, presentata come la sola efficace. A ciò si aggiunge l’accusa, nemmeno troppo velata, di controllare le maggiori e più influenti riviste scientifiche e persino le commissioni governative cui spetta l’autorizzazione al commercio dei farmaci, che verrebbero piegate, attraverso la presenza, in palese conflitto di interessi, di esponenti delle case farmaceutiche nei comitati e nelle commissioni scientifiche, che verrebbero così indotte a veicolare informazioni e ad assumere decisioni favorevoli all’utilizzo di tali farmaci.
[3] Cfr. Determinazione A.I.C./N n. 876 e Determinazione n. 437/2007, entrambe pubblicate in G.U. n. 95 del 24 aprile 2007, serie generale.
[4] Cfr., in ordine cronologico: Piemonte, proposta di legge n. 405, presentata il 9 febbraio 2007; Bolzano, pdl n. 118 (16 marzo 2007); Veneto, pdl n. 227 (26 marzo 2007); Emilia-Romagna, pdl n. 2399 (30 marzo 2007) e n. 2815 (10 agosto 2007); Trento, pdl n. 259 (21 agosto 2007); Campania, pdl n. 229 (26 settembre 2007); Toscana, pdl n. 265 (13 marzo 2008); Abruzzo, pdl n. 440 (8 luglio 2008); Sicilia, pdl n. 34 (25 agosto 2008); Lombardia, pdl n. 361 (15 dicembe 2008). Salve alcune differenze di modesto rilievo, tutti i progetti menzionati coincidono nella loro formulazione e sono accompagnati dalla medesima relazione illustrativa. Nello stesso periodo si registrano anche a livello parlamentare le prime iniziative legislative: cfr. S. 1413, Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti (presentato il 20 marzo 2007) e C. 2507, Disposizioni concernenti l’impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (5 aprile 2007); per i progetti di legge presentati nella XVI legislatura v. infra, nt. 49.
[5] Sul punto è recentemente intervenuto il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione) con lettera circolare Prot. n. 4226/P4° del 7 ottobre 2008, nella quale, premesso che «il processo di rilevazione della sindrome ADHD è complesso e coinvolge, nei rispettivi ruoli, la famiglia, la scuola e le strutture sanitarie specializzate», si fa presente, in termini analoghi a quelli dei citati progetti di legge regionale, che tale diagnosi «non può essere effettuata attraverso le somministrazioni all’interno delle scuole di test o di questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni. Gli eventuali interventi debbono avvenire all’interno di strutture sanitarie pubbliche e sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati su precisa richiesta delle famiglie, spettando all’istituzione scolastica unicamente la segnalazione di comportamenti anomali o disturbanti durante l’orario delle lezioni».
[6] Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21, Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti.
[7] Legge provinciale 6 maggio 2008, n. 4, Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti.
[8] Si veda, in particolare, il caso dell’Emilia Romagna, dove, in pendenza del giudizio di fronte alla Corte costituzionale, l’Assemblea legislativa ha votato un ordine del giorno di non passaggio all’esame degli articoli; nel resoconto della seduta pomeridiana del 12 novembre 2008, viene riportato, fra gli altri, l’intervento del sottosegretario alla presidenza, il quale spiega che il vero motivo della contrarietà della Giunta all’approvazione del progetto di legge è da ravvisare nel fatto che la disciplina dell’uso dei farmaci non è di competenza regionale e quindi un’eventuale legge regionale «sarebbe immediatamente impugnata dal Governo alla Corte Costituzionale, come peraltro successo al progetto di legge della Regione Piemonte».
[9] Prima che la Corte si pronunciasse, inoltre, in Parlamento erano stati presentati diversi strumenti di sindacato ispettivo finalizzati a richiedere al Governo di rinunciare ai due ricorsi e di non riproporre analoga impugnativa avverso eventuali altre leggi regionali in via di approvazione sulle medesime tematiche: cfr., al Senato, l’interrogazione a risposta orale 3/00168, presentata il 22 luglio 2008; alla Camera, l’interrogazione a risposta scritta n. 4/00822, presentata il 28 luglio 2008 e l’interpellanza urgente n. 2/00106, presentata il 24 luglio 2008 e discussa il 31 luglio successivo.
[10] In materia di consenso informato la letteratura è ormai abbondante; per un sintetico inquadramento generale dell’istituto v. G. FERRANDO, Consenso informato, in Il diritto: enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Milano 2007, III, 742 ss. Fra i lavori monografici più recenti v. G. MONTANARI VERGALLO, Il rapporto medico-paziente: consenso informato e informazione tra libertà e responsabilità, Milano 2008; M. PICCINNI, Il consenso al trattamento medico del minore, Padova 2007 e F. AGNINO, Il consenso informato al trattamento medico-chirurgico: profili penalistici e civilistici, Torino 2006.
[11] Nella recentissima e di poco successiva Cass. pen. sez. un., 21 gennaio 2009, n. 2437, è la stessa Corte di Cassazione a riconoscere che, nella sentenza che qui si commenta, la Corte costituzionale ha offerto «dell'istituto del consenso al trattamento medico un quadro definitorio dettagliato e del tutto sintonico con gli approdi cui era già pervenuta (…) la giurisprudenza di questa Corte».
[12] Sulla responsabilità penale e civile del medico che agisce in assenza del consenso informato v. G. MONTANARI VERGALLO, Il rapporto medico-paziente, cit., 185 ss. In particolare, nella pronuncia citata alla nota precedente, le sezioni unite penali, dopo aver ripercorso i diversi orientamenti riscontrabili nella giurisprudenza di legittimità, hanno infine escluso la rilevanza penale della condotta del medico nel caso in cui egli «sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto», peraltro sottolineando che, in simile ipotesi, la mancanza del consenso potrà rilevare su un piano diverso da quello penale. Sul piano civilistico si è invece affermata la responsabilità del medico (e di riflesso della struttura sanitaria per la quale egli agisce) quando il paziente abbia subito un pregiudizio alla salute in seguito ad un intervento correttamente eseguito, ma praticato in assenza di una completa informazione circa i rischi e le prevedibili conseguenze relativi al trattamento stesso. Così Cass. civ. sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444: «La correttezza o meno del trattamento (…) non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni»; criticamente su questa pronuncia v. S. MEANI, Sul danno risarcibile in caso di mancato consenso all'intervento eseguito correttamente, in Corriere giur., 2006, 1244 ss. Per un recente caso di violazione dell’obbligo del consenso informato in relazione ad un intervento correttamente eseguito da cui non è derivato alcun pregiudizio alla salute v. Trib. Milano sez. V, 4 marzo 2008.
[13] Così Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748 sul noto caso Englaro. Precedentemente v. la già citata Cass. civ. sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444, secondo cui il trattamento sanitario in assenza di un valido consenso «appare eseguito in violazione tanto dell'art. 32 Cost., comma 2, (...) quanto dell'art. 13 Cost. (...) e della l. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 33 (...)»; in senso conforme Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2007, n. 24742 e Cass. civ. sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24791. Per una ricostruzione del principio del consenso ai trattamenti sanitari, i suoi fondamenti normativi e la sua progressiva affermazione nella giurisprudenza di legittimità v. C. CASONATO, Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione, in Quad. cost., 2008, 545 ss.
[14] Sul punto cfr. Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2001, n. 1572: «Non è attribuibile al medico un generale diritto di curare, a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire, con il solo limite della propria coscienza; appare, invece, aderente ai principi dell'ordinamento riconoscere al medico la facoltà o la potestà di curare, situazioni soggettive, queste, derivanti dall'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi estrinsecare abbisognano, di regola, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve sottoporsi». Lo stesso principio viene richiamato da Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2008, n. 11335, Cass. pen. sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 45126 e Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748; anche Cass. pen. sez. un., 21 gennaio 2009, n. 2437 sembra confermare lo stesso principio, anche se in punto di responsabilità penale del medico che agisce in assenza del consenso informato del paziente statuisce diversamente dalla prima pronuncia citata. In senso contrario v. soprattutto Cass. civ. sez. I, 11 luglio 2002, n. 26446, in cui si afferma che «il medico è legittimato a sottoporre il paziente, affidato alle sue cure, al trattamento terapeutico, che giudica necessario alla salvaguardia della salute dello stesso, anche in assenza di un esplicito consenso», in quanto la volontà del paziente rispetto all’esecuzione sulla sua persona di interventi terapeutici svolge un ruolo decisivo soltanto quando «si manifesti in forma inequivocabilmente negativa e si concreti in un rifiuto del trattamento terapeutico prospettatogli». Criticamente su questa pronuncia v. la nota di G. MARRA, Ritorno indietro di dieci anni sul tema del consenso del paziente nell’attività medico-chirurgica, in Cass. pen., 2003, 1950 ss., che vi scorge «un ritorno al passato, alla fase del c.d. paternalismo medico, nella quale il paziente si affidava completamente alla scienza altrui, senza partecipare alle scelte terapeutiche che lo avrebbero riguardato, sul presupposto che solo il medico possiede le competenze tecniche necessarie per effettuare difficili scelte discrezionali» (1953).
[15] Cfr. S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, The Hague 1999, 412-413 e, nella dottrina italiana, R. CUNDARI, Il diritto alla salute del minore, in M.R. SAULLE, La convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, Napoli 1994, 145.
[16] Cfr. la già citata Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748.
[17] Il mancato deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo viene in questa pronuncia espressamente sottolineato dalla Corte, che invece non aveva rilevato tale anomalia nelle sentenze nn. 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005 sull’ammissibilità dei referendum in materia di procreazione medicalmente assistita; sul punto v. S. PENASA, Alla ricerca dell’anello mancante: il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo, in www.forumcostituzionale.it. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata più volte richiamata nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ancorché priva di efficacia giuridica, «per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei» a partire dalla sent. n. 135 del 2002; nello stesso senso v. le sentt. nn. 393 e 394 del 2006, 349 del 2007, 182 e 251 del 2008. Sulle vicende politiche e normative della Carta di Nizza e sulle sue applicazioni giurisprudenziali v. O. POLLICINO, V. SCIARABBA, La Carta di Nizza oggi, tra «sdoganamento giurisprudenziale» e Trattato di Lisbona, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, 101 ss.; con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato di cui all’art. 3, sottolinea l’importanza dei riferimenti giurisprudenziali alla Carta di Nizza prima della sua entrata in vigore A. SANTOSUOSSO, Integrità della persona, medicina e biologia: art. 3 della Carta di Nizza, in Danno e Resp., 2002, 815-816, che vi scorge il segnale della prevalenza, nelle materie che riguardano le applicazioni scientifiche sul corpo umano, del diritto giurisprudenziale rispetto alla legislazione e agli stessi testi costituzionali.
[18] Cfr. Corte cost., sent. n. 282 del 2002, punto 4 del Considerato in diritto.
[19] G. MONTANARI VERGALLO, Il rapporto medico-paziente, cit., 36.
[20] Cfr. M. TAVANI, M. PICOZZI, G. SALVATI, Manuale di deontologia medica, Milano 2007, 349 e 363. Sul punto cfr. Cass. civ. sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24791 dove si afferma che l’obbligo di informazione in capo al medico non può «ritenersi debitamente assolto mediante la mera sottoscrizione (…) di un generico e non meglio precisato "apposito modulo", dovendo (…) risultare per converso acclarato con certezza che il paziente sia stato dal medico reso previamente edotto delle specifiche modalità dell'intervento, dei relativi rischi, delle possibili complicazioni, ecc.».
[21] Si noti peraltro che il disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato nella seduta pomeridiana del 26 marzo 2009, Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento, risultante dall’unificazione dei disegni di legge nn. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368, nel dettare all’art. 2 una disciplina generale del consenso informato non limitata alle scelte di fine vita, non sembra invero considerare questa distinzione. Dopo aver disposto al comma 1 che «salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole» e aver delineato nel comma 2 gli obblighi di informazione gravanti sul medico, il comma 3 dispone infatti che «l’alleanza terapeutica costituitasi all’interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica»; dal che sembra corretto dedurre che, con la sola eccezione prevista dal comma 9 per i casi in cui la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto, ogni trattamento sanitario debba essere necessariamente accompagnato dall’espressione in forma scritta del consenso informato.
[22] Cfr., in particolare, Cass. civ. sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444, citata supra, n. 12.
[23] Il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione non è invece estraneo alla giurisprudenza di merito e di legittimità; cfr., in particolare, Cass. civ. sez. un., 13 novembre 2008, n. 27145, che parla del «diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale» quale «diritto personalissimo del soggetto di spessore costituzionale», e Trib. Milano sez. V, 4 marzo 2008, secondo cui il diritto all’autodeterminazione «appartiene ai diritti inviolabili della persona, ed è espressione del diritto all'autodeterminazione in ordine a tutte le sfere ed ambiti in cui si svolge la personalità dell'uomo, fino a ricomprendere anche la consapevole adesione al trattamento sanitario (con legittima facoltà di rifiutare quegli interventi e cure che addirittura possano salvare la vita del soggetto)». Sul piano della responsabilità civile si noti che il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione da parte della Corte costituzionale, rileva soprattutto alla luce delle sentenze Cass. civ. sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, con cui la Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità dei «pregiudizi di tipo esistenziale (…) purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona», se cioè si riscontra una «lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona»; sul punto v. F.R. FANTETTI, Diritto di autodeterminazione e danno esistenziale alla luce della recente pronuncia delle S.U. della Cassazione, in Resp. civ., 2009, 75 ss. Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si segnala il noto caso Pretty v. the United Kingdom (sentenza 29 aprile 2002, commentata da R. BIFULCO, Esiste un diritto al suicidio assistito nella CEDU?, in Quad. cost., 2003, 166 ss.), originato dal ricorso di una donna inglese affetta da una grave malattia degenerativa che, censurando la normativa interna in materia di suicidio assistito e il rifiuto del Director of Public Prosecutions di impegnarsi preventivamente a non perseguire il marito che l’avesse aiutata a porre fine ai suoi giorni, lamentava la violazione dei diritti garantiti dagli artt. 2, 3, 8, 9 e 14 della Convenzione. In quell’occasione la Corte di Strasburgo, pur rigettando il ricorso, ha riconosciuto che nella nozione di «vita privata» tutelata dall’art. 8 della Convenzione è compreso anche “the right to self-determination as such” (cfr. § 61 richiamato in tempi recenti in E.B. v. France, sentenza 22 gennaio 2008, § 43).
[24] In dottrina v., ad es., A. SANTOSUOSSO, Il consenso informato: questioni di principio e regole specifiche, in ID. (a cura di), Il consenso informato. Tra giustificazione per il medico e diritto del paziente, Milano 1996, 16; nella giurisprudenza di legittimità v. le già citate Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748 e Cass. pen. sez. un., 21 gennaio 2009, n. 2437. Il ruolo del consenso emerge peraltro in maniera ancor più netta nella successiva sent. n. 257 del 1996 (v. la nota di M. RUOTOLO, Libertà di disporre del proprio corpo ed accertamento della verità processuale. Note a margine di un riuscito bilanciamento tra valori, in Giur. cost., 2006, 2310 ss.), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696, comma 1 c.p.c., nella parte in cui non consente di disporre l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale su persona diversa dall’istante, a condizione però che vi sia una «libera manifestazione di volontà della parte che consente di sottoporre il proprio corpo ad accertamento o ispezione».
[25] Così R. ROMBOLI, I limiti alla libertà di disporre del proprio corpo nel suo aspetto «attivo» e in quello «passivo», in Foro it., 1991, I, 17; nello stesso senso anche la nota di A. MUSUMECI, Dal «potere» alla «libertà» di disporre del proprio corpo, in Giur. cost., 1991, 626 ss. Sul riconoscimento costituzionale della «libertà di decidere in ordine agli atti che incidono sul proprio corpo e quindi sulla persona, nel suo aspetto positivo e negativo (…) quale espressione particolare della libertà personale di cui all’art. 13, ricavabile altresì dalla disciplina costituzionale dei trattamenti sanitari obbligatori di cui all’art. 32, 2° comma, Cost.» v. soprattutto R. ROMBOLI, Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo), in Commentario del Codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1988, 238 ss.
[26] Sul punto, criticamente, R. ROMBOLI, I limiti alla libertà di disporre del proprio corpo, cit., 20.
[27] Corte cost., sent. n. 307 del 1990, punto 2 del Considerato in diritto; successivamente v. sentt. nn. 258 del 1994 e 118 del 1996.
[28] Secondo la classica ricostruzione del diritto alla salute come «posizione giuridica soggettiva complessa, nella quale assumono rilievo, contemporaneamente ed intrecciate tra di loro, pretese a determinati comportamenti pubblici, pretese di astensione, situazioni soggettive di svantaggio»; così B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e società, 1983, 25. Nello stesso senso v., tra gli altri, M. LUCIANI, Salute I) Diritto alla salute – dir. cost., in Enciclopedia giuridica, XXVI, Roma 1991, 5, che parla di una «formula sintetica con la quale si esprime la garanzia di una pluralità di situazioni giuridiche assai differenziate fra loro» e, più recentemente, R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano 2006, VI, 5394.
[29] Recentemente ragiona di un «principio costituzionale di autodeterminazione degli individui [che] ha una portata che va oltre la materia delle prestazioni sanitarie» e riguarda l’intero ordinamento G.U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32, co. 2, cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Diritto pubblico, 2008, 109. Sulla distinzione fra libertà di autodeterminazione e diritto all’integrità fisica v. anche S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna 2008, 94 ss. Criticamente sulla riconduzione all’art. 13 Cost. della «libertà di autodeterminazione in ordine alle proprie azioni», che troverebbe invece fondamento nell’art. 23 Cost. v. A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, II ed., Padova 1992, 174. Secondo un diverso approccio «dal basso», sui «margini di libertà che l’ordinamento riconosce a ciascuno circa il “che fare” di se stessi e del proprio corpo» v. invece P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei casi e astrattezza della norma, Milano 2007, 5 ss.
[30] Si noti inoltre che, a fronte dell’ambiguità dell’istituto del consenso informato che può astrattamente e alternativamente essere letto come «mezzo di tutela del medico» o come «espressione della libertà personale del paziente» (cfr. A. SANTOSUOSSO, Situazioni giuridiche critiche nel rapporto medico-paziente: una ricostruzione giuridica, in Politica del diritto, 1990, 181 ss.), la ricostruzione della Corte è chiaramente improntata ad una concezione del consenso informato come diritto del paziente, mentre non viene fatto alcun cenno al profilo «scriminante» dell’attività del medico.
[31] Il riferimento è al d.d.l. approvato dal Senato in prima lettura, citato supra, n. 21; sui possibili profili di illegittimità della disciplina in discussione v. F. VIGANÒ, L’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali nei confronti di pazienti in stato vegetativo permanente: la prospettiva penalistica, in www.forumcostituzionale.it, 20 ss. A conferma dell’incidenza dell’affermazione della Corte nel dibattito parlamentare in corso si noti che la sentenza in esame è richiamata nella questione pregiudiziale di costituzionalità QP3 al citato disegno di legge, avanzata dal sen. Ceccanti e altri e respinta nella seduta pomeridiana del 18 marzo 2009, dove si legge che «il carattere fondamentale e inviolabile del diritto all'autodeterminazione in ordine alla cura, da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza 438/2008, impone invero l'obbligo, in capo allo Stato, di consentire a ciascuno l'espressione delle proprie volontà in merito ad ogni tipo di trattamento sanitario, garantendone la vincolatività». Sul c.d. testamento biologico v., per tutti, F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita. Il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona, Milano 2008. Sui due casi che maggiormente hanno scosso l’opinione pubblica del nostro Paese sottolineando l’urgenza di una disciplina legislativa v. N. VICECONTE, Il diritto di rifiutare le cure: un diritto costituzionale non tutelato? Riflessioni a margine di una discussa decisione del giudice civile sul «caso Welby», in Giur. cost., 2007, 2359 ss. e C. TRIPODINA, Il risvolto negativo del diritto alla salute: il diritto di rifiutare le cure. Studio in prospettiva comparata di due recenti casi italiani: il caso Welby e il caso Englaro, in R. BALDUZZI (a cura di), Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l’analisi comparata, Bologna 2009, 369 ss.
[32] Cfr. Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, § 7.6.
[33] Cfr. art. 3, comma 5, del d.d.l. sul c.d. testamento biologico: «Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».
[34] Ritiene che «il diritto del paziente di essere sufficientemente informato ed il collegato obbligo del medico di informarlo» siano implicitamente contenuti nell’art. 32 della Costituzione senza la necessaria interposizione del legislatore, G.U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario, cit., 91-92, secondo cui tale diritto ad un’adeguata informazione «ha un fondamento costituzionale che nessun altro atto può togliere o limitare», «va molto oltre il caso specifico del diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario, e riguarda tutti i momenti significativi attraverso i quali si realizza il diritto fondamentale alla salute previsto in generale dall’art. 32, co. 1». Riconducono il consenso informato alla libertà della scelta terapeutica anche A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, in A. CELOTTO, R. BIFULCO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino 2006, 665 e C. TRIPODINA, Art. 32, in Commentario breve alla Costituzione, diretto da S. BARTOLE e R. BIN, Padova 2008, 329. Sull’«inderogabile esigenza di fornire al singolo un’informazione corretta e comprensibile» a garanzia dell’«effettiva possibilità di uno svolgimento corretto e compiuto del procedimento di formazione della volontà» di sottoporsi a un trattamento terapeutico v. però già B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, cit., 42.
[35] In questo senso la Corte costituzionale sembra aver chiarito la propria posizione, oltre che al legislatore, anche a se stessa (sulla Corte che «motiva anche a… se stessa» cfr., in senso parzialmente differente, A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, IV ed., Torino 2009, 170).
[36] Cfr. l.r. Marche 13 novembre 2001, n. 26, Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e di altri simili interventi di psicochirurgia (sent. n. 282 del 2002), l.r. Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, Regolamentazione sull’applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbtale ed altri simili interventi di psicochirurgia e l.r. Toscana 28 ottobre 2002, n. 39, Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia (sent. n. 338 del 2003). Per un quadro d’insieme delle prime pronunce della Corte in materia sanitaria successivamente alla revisione costituzionale del 2001 v. R. BALDUZZI, Cinque anni di legislazione sanitaria decentrata: varietà e coesione di un sistema nazional-regionale, in Reg., 2005, 736 ss.
[37] Sulla nozione di appropriatezza v. R. BALDUZZI, L’appropriatezza in sanità: il quadro di riferimento legislativo, in N. FALCITELLI, M. TRABUCCHI, F. VANARA (a cura di), Rapporto Sanità 2004. L’ appropriatezza in sanità: uno strumento per migliorare la pratica clinica, Bologna 2004, 73 ss.
[38] Corte cost., sent. n. 338 del 2003, punto 5.1 del Considerato in diritto.
[39] Cfr., per tutti, E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, II ed., Torino 2007, 118.
[40] «La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua strumenti e modalità per favorire l’accesso a terapie sia alternative sia integrative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui al comma 1».
[41] «L’assenso del genitore o tutore nominato per il minore interessato è scritto ed allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso».
[42] «Nella Regione il trattamento con sostanze psicotrope, e nello specifico farmaci psicostimolanti, antipsicotici, psicoanalettici, antidepressivi e ipnotici su bambini e adolescenti fino a 18 anni può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto».
[43] Salvo che, come si vedrà infra, non si ritenga che, proprio perché la valutazione sull’appropriatezza di una terapia è riservata alla competenza degli organi tecnico-scientifici, l’intervento legislativo, regionale o statale che sia, debba considerarsi del tutto precluso.
[44] Così G. MOR, Il nuovo assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale, in Sanità Pubblica, 1997, n. 6, 620 ss. Per un generale inquadramento della competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute v. R. BALDUZZI, Titolo V e tutela della salute, in R. BALDUZZI, G. DI GASPARE (a cura di), Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V, Milano 2002, 11 ss.; sulla giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V, v. C. TUBERTINI, Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute, Bologna 2008, 225 ss.
[45] Sul punto cfr. D. PARIS, Il ruolo delle Regioni nell’organizzazione dei servizi sanitari e sociali a sei anni dalla riforma del Titolo V: ripartizione delle competenze e attuazione del principio di sussidiarietà, in Le Regioni, 2007, 989 ss.
[46] Così Corte cost., sent. n. 282 del 2002, punto 4 del Considerato in diritto, su cui v. A. D’ATENA, La Consulta parla… e la riforma del Titolo V entra in vigore, in Giur. cost., 2002, 2031-2032.
[47] Sent. n. 282 del 2002, punto 4 del Considerato in diritto.
[48] Cfr. soprattutto R. BIN, Il nuovo riparto di competenze legislative: un primo, importante chiarimento, in Le Regioni, 2003, 1445, secondo cui, dal momento che i principi sull’ammissibilità delle pratiche terapeutiche indicati dalla Corte trovano la loro radice non nella legislazione statale ma nella stessa Costituzione, essi «sono visti come un limite per qualsiasi intervento legislativo, regionale o statale che sia»; la legge marchigiana, pertanto, viene dichiarata illegittima «non perché fuoriesce dalle competenze regionali, ma perché fuoriesce dall’ambito consentito alle scelte del legislatore “politico” ingerendosi in valutazioni che sono riservate alla scienza medica». Sottolinea che i principi fondamentali in materia di appropriatezza delle scelte terapeutiche vengono ricavati dalla Corte direttamente dalla Costituzione anche D. MORANA, La tutela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A proposito della sentenza 282/2002 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2034, che nota come l’illegittimità della legge regionale «pur dichiarata con riferimento alla violazione dell’art. 117, comma 3, e quindi sulla base del contrasto con i principi fondamentali della materia, sembra ancorata ad un disegno normativo già interamente tratteggiato nella Carta costituzionale» ed individua nell’art. 32 Cost. il limite «invalicabile non solo per il legislatore regionale, ma anche per quello statale» (2042). In senso analogo, secondo L. VIOLINI, La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una legge regionale che vieta specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in Le Regioni, 2003, 1456, la Corte «sembra tracciare una nitida riga di confine tra attività medica e attività normativa, tenendo solidamente distinti i due settori e, in più, dichiarando che per la prima valgono non tanto i precetti legislativi quanto il codice di deontologia medica (…) in base al quale il modo più corretto per tutelare la salute del paziente è il pieno riconoscimento dell’autonomia decisionale del medico»; per il circoscritto settore delle terapie mediche, pertanto, «l’intervento legislativo assume natura sussidiaria». Assai criticamente nei confronti di questa impostazione v. invece A. GRAGNANI, Principio di precauzione, libertà terapeutica e ripartizione di competenze fra Stato e regioni, in Foro it., 2003, I, 406 ss., secondo cui a favore degli organismi rappresentativi della professione e dell’autonomia del medico non esiste «alcuna riserva di potere che possa giustificare l’affermazione che non sia il legislatore a poter stabilire quali siano le terapie ammesse» ed anzi «un intervento legislativo nella disciplina di attività terapeutiche (…) può nascere e avere un senso soprattutto per valutazioni di discrezionalità politica relative alla gestione del rischio e proprio perché il sapere specialistico non è in grado di precostituire una scelta obbligata» (411). Più in generale, sul rapporto fra determinazioni scientifiche e discrezionalità legislativa nella giurisprudenza costituzionale, v. i contributi di R. BIN, La Corte e la scienza; M. AINIS, Le questioni scientifiche controverse nella giurisprudenza costituzionale; G. GEMMA, Giurisprudenza costituzionale e scienza medica e G. D’AMICO, I dubbi della scienza al vaglio della Corte costituzionale, tutti in A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino 2005, rispettivamente 1 ss., 23 ss., 31 ss. e 237 ss.
[49] Nella XVI legislatura è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1097, che detta una disciplina analoga a quella delle due leggi regionali esaminate; alla Camera sono invece all’esame della XII Commissione permanente (Affari sociali) le proposte di legge nn. 126, 1414, 1761 e 2125.
(23 aprile 2009)
|