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Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione
Sentenze 5/04/2007, Kavaçky c. Turchia, Silay c. Turchia, Ilicak c. Turchia (applications n. 71907/01, 8691/02, 15394/02)
Diritto a libere elezioni e partecipazione politica
(Violazione art. 3 Protocollo 1)

Con tre distinti ricorsi, i cittadini turchi Kavacky, Silay ed Iliacak ricorrevano alla Corte europea di Strasburgo avverso diverse misure adottate dalle autorità giurisdizionali turche e dagli organi di vertice dell’istituzione parlamentare nazionale, in seguito allo scioglimento del Partito nelle cui fila erano stati eletti parlamentari. Il Fazilet Partisi (Partito della virtù) era stato sciolto con sentenza della Corte costituzionale nel 2001 (in base agli artt. 68 e 69 della Costituzione e 101 e 103 della legge 2820 sui partiti politici), perché considerato un centro di attività contrarie al principio di laicità, e prosecutore dell’attività di un partito, il Refah Partisi, già dichiarato incostituzionale e disciolto dalla medesima Corte alcuni anni addietro. L’attività pubblicistica e le iniziative politiche dei tre ricorrenti, in particolare, erano state al centro della pronuncia della Corte costituzionale, poiché orientate alla lotta per i simboli tradizionali dell’integralismo religioso. Come provvedimento accessorio, la Corte interdisse i tre ricorrenti dal fondare o comunque aderire a qualsiasi partito politico per un periodo di cinque anni. I tre ricorrenti, in periodi diversi, furono inoltre dichiarati decaduti dal mandato parlamentare. I ricorrenti adivano la Corte di Strasburgo in base a molteplici profili: l’art. 3 del Protocollo 1, in ragione delle molteplici restrizioni apportate ai loro diritti di partecipazione politica, gli artt. 9, 10, 11 e 14 , nonché l’art. 1 del Protocollo 1, in ragione del pregiudizio economico derivante dalla perdita dell’indennità parlamentare.
Nelle tre sentenze, discusse e decise congiuntamente dalla Corte, pur ritenendo le restrizioni apportate all’esercizio dei diritti politici dei ricorrenti misure orientate al fine legittimo della salvaguardia dell’ordine pubblico e dei diritti altrui, la Corte ritiene che le sanzioni inflitte siano gravi e non proporzionate al fine perseguito, rilevando dunque, in via assorbente rispetto ad ogni altro profilo invocato, una violazione dell’art. 3 del Protocollo 1.
(a.b.)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera
Sentenza del 10.4.2007, Evans v. United Kingdom (application n. 6339/05)
In tema di fecondazione assistita in vitro
(non violazione degli artt. 2, 8 e 14 Cedu)

La sig.ra Natallie Evans si rivolge alla Grande Camera ai sensi dell’art. 43 Cedu per lamentare la violazione degli artt. 2 (Diritto alla vita), 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)e 14 (Divieto di discriminazione) Cedu, poiché la legge inglese non le ha consentito di portare avanti la fecondazione in vitro a seguito del diniego manifestato dal partner.
Dopo essere stata messa al corrente di un incipiente cancro alle ovaie, infatti, la ricorrente aveva sottoscritto un accordo col proprio marito al fine di avviare la procedura per tale forma di fecondazione. Ai sensi dello Human Fertilisation and Embryology Act del 1990, i coniugi venivano informati che la procedura poteva essere interrotta in un qualsiasi momento precedente all’impianto degli embrioni, essendo a tal fine sufficiente l’opinione contraria di uno dei due. Il marito della sig.ra Evans, successivamente alla fecondazione ma prima dell’impianto, comunica alla struttura ospedaliera di non acconsentire più al completamento della fecondazione in ragione del deterioramento dei loro rapporti personali, e questo nonostante che la sig.ra Evans, a seguito dell’asportazione delle ovaie, non potesse avere più bambini.
Le corti interne del Regno Unito respingono i ricorsi sollevati dalla sig.ra Evans, così come la Quarta Sezione della Corte di Strasburgo, sulla base del presupposto, da tutte accettato, che il ritiro del consenso, purché non effettuato prima dell’impianto degli embrioni, costituisce uno strumento che tutela in modo adeguato la corretta formazione del consenso di entrambi i coniugi, equiparati sino a tale fase del procedimento.
La Grande Camera si concentra in particolare sulle doglianze relative alla violazione dell’art. 8 Cedu. Innanzi tutto, essa stabilisce che il bilanciamento sottostante alla controversia è quello tra i diritti di due soggetti privati e non chiama in causa un’obbligazione positiva dello Stato, e che sulla composizione di questo bilanciamento non esiste un grado sufficiente di consenso nelle legislazioni dei paesi europei. Sulla base di ciò, la soluzione accolta dal legislatore inglese viene considerata compatibile con l’art. 8 della Convenzione poiché in accordo con i principi di “dignità umana” e di “libera volontà” (§ 89), che determinano la prevalenza dell’accordo di entrambi i donatori sulla possibilità per la donna di superare il veto decisivo dell’uomo.
(g.r.)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione
Sentenza 12/04/2007, Ivanova c. Bulgaria (application n. 52435/99)
Libertà religiosa
(Violazione art. 9 Cedu)

La ricorrente è una cittadina bulgara aderente alla comunità cristiana evangelica “Verbo di Vita”, cui le autorità bulgare avevano rifiutato la registrazione imposta dalla legge ed operante in clandestinità. La signora Ivanova ricorre contro il proprio licenziamento da un Istituto tecnico, dove svolgeva la funzione di insegnante di nuoto, ritenuto integrante una discriminazione fondata su ragioni di credo religioso. Detto licenziamento era infatti intervenuto a seguito di un ingente intervento governativo mirato a combattere la presenza di aderenti alla comunità “Verbo di Vita” nell’istituto scolastico: dopo la sostituzione del direttore, i dipendenti erano stati costretti a rinunciare alla propria professione di fede, sotto la minaccia di licenziamento. Rifiutata l’abiura, la ricorrente era stata licenziata per motivi legati ad esigenze educative e professionali. I ricorsi giurisdizionali interni intentati dalla signora Ivanova si erano conclusi tutti con il rigetto delle ragioni della ricorrente.
La Corte aderisce alle ragioni della ricorrente, ritenendo il provvedimento governativo di licenziamento dell’insegnante fondato sul suo credo religioso, riscontrando una violazione dell’art. 9 della Convenzione.
(a.b.)

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera
Sentenza 19.4.2007, Vilho Eskelinen and others v. Finland (application n. 63235/00)
Ambito di applicazione del diritto al processo equo: nozione di “diritto civile”.
(Violazione artt. 6 e 13 Cedu; non violazione dell’art. 1 Prot. n. 1)

I ricorrenti sono dei pubblici impiegati finlandesi, appartenenti, per la maggior parte, alle forze di polizia, che avevano intrapreso nel proprio Paese un’azione giudiziale per vedersi attribuita una indennità aggiuntiva in seguito ad un cambio di sede. Davanti alla Corte di Strasburgo, lamentano il carattere non equo (per l’eccessiva durata e per la mancanza di una udienza orale) del relativo processo, oltre che una violazione del loro diritto di proprietà in relazione all’esito negativo dello stesso ed al conseguente mancato riconoscimento dell’indennità in questione.
In questo caso, la Corte si trova a dover innanzitutto risolvere una questione “a monte” di un certo rilievo: se, cioè, la fattispecie descritta rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 6 Cedu o se ne resti al di fuori. Il testo della norma convenzionale, infatti, circoscrive la propria sfera di azione ai casi nei quali venga in gioco un “diritto civile”, per cui è sempre apparso piuttosto dubbio se si debbano ritenere comprese le controversie relative al pubblico impiego. Le posizioni della Corte, al riguardo, non sono state univoche né chiare.
Da ultimo, a partire dalla sentenza Pellegrin v. France del 1999, l’orientamento sul punto si era assestato nel senso di ritenere che l’art. 6 si applichi alle pretese relative ai rapporti di pubblico impiego, con la sola esclusione – secondo un criterio funzionale – dei casi relativi a posti che coinvolgano responsabilità nella cura dell’interesse generale e la partecipazione nell’esercizio di poteri costituenti porzioni della sovranità statale, come si considera accadere appunto nell’ambito delle forze armate e della polizia.
In base a tale giurisprudenza, l’art. 6 Cedu non sarebbe stato applicabile alla fattispecie in esame.
Con la decisione in parola, invece, la Corte modifica esplicitamente la posizione appena ricordata, ritenendo che diversi elementi giustifichino un simile cambiamento (tra questi, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di controllo giudiziale). Afferma quindi che l’applicazione dell’art. 6 Cedu alle controversie di lavoro dei pubblici impiegati non possa essere esclusa se non quando ricorrano due condizioni: 1) che l’ordinamento nazionale non riconosca alcuna azione ai medesimi, privandoli dell’accesso al giudice; 2) che tale esclusione sia giustificata da obiettive ragioni di interesse statale.
Ritenuta, dunque, l’applicabilità dell’art. 6 Cedu al caso concreto, la Corte ha dichiarato la sua violazione per la durata eccessiva del processo (ma non per altri aspetti lamentati). Ha escluso, invece, nella fattispecie, alcuna violazione del diritto di proprietà dei ricorrenti.
La decisione è stata presa a maggioranza, con il dissenso di alcuni giudici, che non hanno condiviso l’idea che occorresse discostarsi dalla impostazione della sentenza Pellegrin sull’ambito di applicazione dell’art. 6.
(m.m.)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quarta Sezione
Sentenza 24/04/2007, Lombardo ed altri c. Malta (application n. 7333/06)
Libertà di espressione
(Violazione art. 10 Cedu)

I ricorrenti sono quattro cittadini maltesi, tre dei quali membri del partito nazionalista ed eletti nelle sue fila al Consiglio municipale della città di Fgura, uno direttore di un quotidiano locale. I ricorrenti agiscono contro le condanne al risarcimento dei danni inflitte loro dalle autorità giurisdizionali maltesi per avere leso l’onore del Consiglio municipale di Fgura, avendo reso dichiarazioni a mezzo stampa non fondate su di una veritiera narrazione dei fatti e diffamatorie del Consiglio stesso. In particolare, i tre uomini politici, in polemica con la decisione del Consiglio municipale di dare il via libera ad un progetto stradale, contestavano l’assenza di un confronto pubblico con la cittadinanza circa l’opportunità del piano ed il disinteresse per l’opinione pubblica. Le autorità giurisdizionali davano invece ragione al Consiglio municipale, riscontrando numerose occasioni di pubblicizzazione del progetto e di confronto con la società civile. Prestando attenzione alle massime della Corte di Strasburgo, i giudici nazionali sostenevano che, benché nei confronti degli organi di governo la critica ammissibile debba essere ritenuta più estesa, ciò non può consentire la diffusione di informazioni false.
La Corte europea, chiamata a giudicare della violazione dell’art. 10 della Convenzione che ella presidia, richiama il proprio rodato iter argomentativo. Benché la tutela della reputazione altrui rappresenti un fine legittimo di restrizione della libertà di espressione, la misura inflitta ai ricorrenti non pare alla Corte proporzionata, rappresentando una misura non necessaria in una società democratica e lesiva dell’art. 10 Cedu. La Corte ricorda che, se è vero che la libertà di espressione è importante per chiunque, essa è di particolare pregio per coloro che rivestano mandati elettivi, a causa della loro funzione di difesa dell’interesse pubblico. Inoltre, l’ammissibilità della critica deve essere particolarmente ampia quando essa è rivolta ad uomini politici, ed ancor di più se rivolta ad organi di governo, i quali sono chiamati a dare prova di un’ampia tolleranza verso la critica politica. Nell’ambito del discorso politico e delle questioni di interesse generale, inoltre, non vi deve essere spazio per l’apposizione di limiti all’espressione. E la stessa distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore, nel campo della comunicazione politica, perde ogni rilievo, tanto più quando le dichiarazioni siano rese nel quadro di un dibattito politico animato, come nel caso di specie.
(a.b.)

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Quarta Sezione
Sentenza 24.4.2007, Matyjek. v. Poland (application n. 38184/03) 
Equo processo e segretezza degli atti
(Violazione dell’art. 6 Cedu)

Il caso riguarda un c.d. procedimento di “lustrazione” in Polonia: si tratta di una procedura prevista da una legge del 1997 per verificare e rendere pubblici gli eventuali rapporti di collaborazione intercorsi tra le persone che esercitano funzioni pubbliche e i servizi segreti del regime comunista nel periodo dal 1944 al 1990.
Il ricorrente Matyjek, come membro di una delle Camere del Parlamento polacco è stato chiamato a fare la propria dichiarazione in merito ed ha affermato di non aver collaborato con i servizi segreti in quel periodo. Ne è seguito un giudizio nel quale si è ritenuto che Matyjek avesse mentito a tale riguardo, essendo invece stato volontariamente un collaboratore segreto.
Anche nei successivi gradi sono stati respinti tutti i tentativi del ricorrente di dimostrare che i suoi contatti con un agente segreto fossero stati del tutto privati e non si fosse affatto trattato di forme di collaborazione volontaria.
Davanti alla Corte di Strasburgo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 6 Cedu sotto vari profili, poiché, nel corso del processo, non aveva avuto il diritto di accedere al materiale e agli atti su cui si basava l’accusa. Sia egli stesso che il suo difensore avevano potuto soltanto prenderne visione, senza averne copia, né poter prendere appunti da utilizzare successivamente per la difesa.
La Corte, su tale procedimento, richiama un proprio precedente su un altro caso di “lustrazione” in Slovacchia (caso Turek v. Slovakia, del 2006), ritenendo che negare l’accesso agli atti del processo contro qualcuno, nel contesto del procedimento di “lustrazione”, pregiudica fortemente la possibilità della persona coinvolta di contraddire.
Riconosce, altresì, che in alcune situazioni possono esserci rilevanti motivi per mantenere segreti dei documenti, anche se risalenti al regime precedente. Ma simili situazioni si possono verificare solo in circostanze del tutto eccezionali ed in questi casi dovrà essere il Governo a dimostrare l’esistenza di un simile interesse. Non essendovi stata una simile dimostrazione nel caso di specie, deve dirsi violato l’art. 6 Cedu.
(m.m.)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda Sezione
Sentenza 26/04/2007, Colaço Mestre et SIC – Sociedade Indipendente de Comunicação S.A. c. Portogallo (applications n. 11182/02 e 11319/03)
Libertà di espressione
(Violazione art. 10)

I ricorrenti sono, rispettivamente, un giornalista e l’impresa di produzione televisiva presso cui egli lavora. Essi ricorrono avverso le sentenze inflitte loro dalle autorità giurisdizionali nazionali, al risarcimento del danno nei confronti di un noto dirigente di società calcistiche portoghesi, all’epoca dei fatti oggetto di varie polemiche per il cumulo di cariche ed i suoi rapporti con la classe arbitrale. Il giornalista Colaço Mestre, in un’intervista ad un dirigente della UEFA, in particolare, aveva usato nei confronti del noto dirigente sportivo portoghese espressioni ritenute diffamatorie.
La Corte di Strasburgo, chiamata a pronunciarsi sulla violazione dell’art. 10 Cedu, ritiene che la sanzione inflitta ai ricorrenti non rappresenti una misura necessaria in una società democratica, poiché il fine legittimo della tutela dell’onore altrui deve essere valutato con particolare continenza nei confronti della stampa, in ragione del ruolo di “cane da guardia” che essa occupa in una società democratica. Nel caso di specie, l’intervista oggetto del giudizio delle autorità giurisdizionali nazionali non concerne la vita privata della persona offesa, ma la sua figura pubblica, e le questioni oggetto dell’intervista sono tutte di interesse generale. Né la terminologia utilizzata dal giornalista appare smodata rispetto all’etica professionale, anche tenuto conto della circostanza che egli si pronunciava in una lingua straniera.
L’opinione dissenziente del giudice sammarinese Mularoni contesta il presupposto della maggioranza, secondo cui la stampa debba godere di margini più ampi di fronte al diritto alla reputazione altrui, a prescindere dallo spessore pubblico del personaggio interessato e dell’interesse generale trattato.
(a.b.)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione
Sentenza 3/05/2007, Demokratic Kitle Partisi et Elçi c. Turchia (application n. 51290/99)
Libertà di associazione in partiti politici
(Violazione art. 11 Cedu)

Giunge alla cognizione della Corte di Strasburgo l’ennesimo ricorso di un partito politico turco disciolto con sentenza della Corte costituzionale. Nel caso di specie, il DKP (Partito popolare democratico), un partito di ispirazione curda, ed il suo presidente, lamentavano la violazione degli artt. 10, 11, 14, 18 Cedu, 1 e 3 Protocollo 1, contro la sentenza di dissoluzione pronunciata dalla Corte costituzionale, la quale nel programma del partito ed in talune affermazioni di suoi dirigenti aveva rinvenuto un attentato all’integrità territoriale turca, specie in ragione dell’affermazione della presenza, nel territorio turco, di minoranze di carattere etnico, linguistico e culturale.
La Corte di Strasburgo non rinviene, nel programma del DKP, alcuna minaccia all’ordinamento democratico, ma solo critiche alle modalità con cui il Governo fronteggia la questione delle minoranze interne, e ritiene che la sentenza di scioglimento integri una violazione dell’art. 11 Cedu, restando assorbito ogni ulteriore profilo di giudizio.
(a.b.)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda Sezione
Sentenza 3/05/2007, 97 membres de la Congregation des temoins de Jehovah de Gldani et 4 autres c. Georgia (application n. 71156/01)
Divieto di trattamenti inumani o degradanti, libertà religiosa, divieto di discriminazioni per motivi religiosi
(Violazione artt. 3, 9 e 14 Cedu)

I ricorrenti sono tutti membri della Congregazione dei Testimoni di Geova della città georgiana di Gldani, che ricorrono contro lo Stato per avere omesso di intervenire tanto in via preventiva quanto in via successiva, con provvedimenti di polizia e con sanzioni giurisdizionali, per prevenire e reprimere le violenze perpetrate nei loro confronti dal noto prete ortodosso estremista padre Basile e dai suoi seguaci. In particolare, in data 17 ottobre 1999, numerosi seguaci di padre Basile irrompevano nel luogo di ritrovo della Congregazione, brandendo bastoni e croci di ferro, malmenando i presenti non riusciti a darsi alla fuga, comprese donne e bambini, e sottoponendoli a trattamenti umilianti, come la rasatura dei capelli. Le violenze, proseguite anche fuori dell’edificio, costringevano molti dei ricorrenti a cure mediche. L’autorità di pubblica sicurezza, tempestivamente avvisata dei fatti, interveniva solo con molto ritardo per sedare le violenze, e comunque non procedeva all’identificazione degli autori dell’aggressione, opponendo l’impossibilità dei riscontri, benché padre Basile avesse rilasciato un’intervista televisiva il giorno stesso, vantandosi dell’accaduto e benché un filmato delle aggressioni, trasmesso da molte televisioni, consentisse di identificare con facilità molti degli aggressori, tra cui padre Basile. Anche le autorità giurisdizionali, adite da numerose persone offese durante i pestaggi, non sono mai giunte ad una sentenza definitiva, a causa dell’asserita impossibilità di pervenire all’identificazione degli aggressori.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, grazie all’analisi del filmato delle aggressioni e dei referti medici, riconosce la violazione dell’art. 3 della Convenzione ai danni di coloro, tra i ricorrenti, che siano stati riconosciuti ed identificati come vittime da documenti di vario genere, a causa delle violenze e delle vessazioni di carattere religioso cui sono stati sottoposti dagli aggressori. Con riferimento alla reazione delle autorità pubbliche, la Corte ritiene che la polizia non sia intervenuta con diligenza e deplora il fatto che il Governo georgiano persista nell’affermare l’impossibilità dell’identificazione degli autori delle aggressioni. Per la loro inattività, le autorità georgiane sono venute meno al loro dovere di assumere misure in grado di assicurare l’esercizio della libertà religiosa da parte delle minoranze religiose, pretendendo tolleranza da parte dei gruppi ortodossi estremisti, violando così l’art. 9 Cedu. Sussiste, inoltre, violazione del divieto di non discriminazione per motivi religiosi.
(a.b.)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quarta Sezione
Sentenza 3/05/2007, Baczkowsky et autres c. Polonia (application n. 1543/06)
Libertà di associazione, divieto di discriminazioni per orientamento sessuale e diritto ad un ricorso effettivo
(Violazione artt. 11, 13 e 14 Cedu)

All’origine della vicenda si colloca un provvedimento del Comune di Varsavia di divieto di una manifestazione promossa dall’associazione “Fondazione per l’eguaglianza”, contro le discriminazioni nei confronti delle minoranze, delle donne e degli handicappati. Il Comune emanava detto divieto sulla base della legislazione vigente in materia di circolazione stradale, che imponeva a carico dei promotori di una manifestazione la presentazione di un piano di organizzazione della circolazione, nonché sulla base della legislazione in tema di libertà di riunione. Talune contro-manifestazioni, indette da associazioni avverse alla Fondazione per l’eguaglianza, erano state infatti previste nella medesima data, con pericoli di scontri tra gli opposti manifestanti. Tali contro-manifestazioni furono ritenute ammissibili. In realtà, dalla stampa nazionale risulta che il sindaco avesse manifestato opinioni avverse alla manifestazione in parola perché colpevole di propaganda omosessuale. L’associazione ricorrente decise comunque di tenere la manifestazione, a dispetto del divieto. Alcuni giorni dopo lo svolgimento delle varie riunioni, la decisione del Comune di Varsavia venne dichiarata illegittima dalle autorità giurisdizionali, perché non sufficientemente motivata e contraria alla legislazione vigente. La stessa Corte costituzionale polacca, investita di una questione concernente la conformità alla Costituzione della legislazione in tema di circolazione stradale, ne cassava talune norme per contrasto con la normativa sul diritto di riunione.
La Corte di Strasburgo – adita dall’associazione Fondazione per l’eguaglianza e da taluni cittadini polacchi membri della stessa e promotori della manifestazione vietata – accoglie il ricorso presentatole sotto ogni profilo: il divieto di svolgimento della manifestazione contrasta con l’art. 11 della Convenzione perché non previsto dalla legge, come dichiarato dalle stesse autorità giurisdizionali polacche: è ben vero, argomenta la Corte, che la manifestazione si è tenuta nonostante il divieto opposto dalle autorità municipali, ma il divieto preventivo ha sicuramente inficiato il libero e sereno svolgimento della manifestazione e la partecipazione di molti possibili aderenti. Il ritardo dell’intervento dell’autorità giurisdizionale rispetto alla data di svolgimento della manifestazione ha poi comportato una lesione al diritto ad un ricorso effettivo, previsto dall’art. 13 della Convenzione, anche in ragione dell’impossibilità di rinviare nel tempo manifestazioni su temi di interesse pubblico che siano attualmente dibattuti dall’opinione pubblica. Infine, il provvedimento del Comune di Varsavia viene ritenuto contrario al divieto di discriminazione per motivi di orientamento sessuale: benché il provvedimento amministrativo fosse motivato dalle presunte omissioni dei promotori la riunione, è sanzionata dalla Corte l’esternazione del sindaco di Varsavia, ritenuta grave per il dovere di continenza che incombe agli uomini politici che rivestono cariche istituzionali, affermazioni che hanno sicuramente esercitato pressione sugli uffici amministrativi del Comune.
(a.b.)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera
Sentenza del 15.5.2007, Ramsahai and others vs. The Netherlands (application n. 52391/99)
In tema di diritto alla vita e regolarità delle indagini
(violazione dell’art. 2 della Cedu)

I ricorrenti invocano la violazione degli artt. 2 (Diritto alla vita), 6 (Diritto ad un processo equo) e 13 (Diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu a seguito dell’uccisione da parte di agenti di polizia, in occasione di un controllo, del giovane Moravia Ramsahai.
Questi era ricercato poiché, durante una festa, aveva rubato un ciclomotore minacciando il proprietario con una pistola. Dopo la segnalazione alla polizia, il giovane viene individuato e, una volta intimatogli di fermarsi, questi reagisce minacciando l’agente di polizia con la pistola, il quale gli spara, uccidendolo.
La Corte viene chiamata a pronunciarsi non solo sull’uccisione del giovane (ritenuta anche dalla Camera di prima istanza non in violazione dell’art. 2 Cedu), ma anche sulla regolarità delle procedure volte ad accertare le responsabilità. In primo luogo, la Corte conferma il giudizio della Camera di prima istanza in merito all’uccisione, ritenendo che, poiché gli agenti non erano stati messi al corrente dal proprietario del veicolo rubato che l’autore del furto era armato, il loro comportamento era giustificato dalla legittima difesa. Quanto alla regolarità della procedura, invece, la Corte stigmatizza sia la lentezza e l’approssimazione delle procedure interne alla polizia per dare avvio alle indagini sull’uccisione, sia il fatto che le indagini stesse siano state affidate allo stesso distretto di polizia cui appartenevano gli agenti originariamente incriminati, il che ha contribuito a rendere l’indagine né adeguata rispetto al fine da raggiungere (accertare le eventuali responsabilità), né indipendente.
(g. r.)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione
Sentenza 21/05/2007, Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (n.° 2) (application n. 26740/02)
Libertà di associazione, divieto di discriminazione
(Violazione art. 11 e 14 Cedu)

La ricorrente è una associazione massonica che raccoglie al suo interno numerose logge, fondata nel 1805 ed affiliata alla massoneria universale. Essa impugna la legge n. 1 del 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia che prevede l’obbligo della dichiarazione di un’eventuale affiliazione a logge massoniche per chiunque intenda assumere incarichi pubblici presso l’amministrazione regionale, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione nell’esercizio della libertà di associazione.
La Corte di Strasburgo aveva già deciso, nel 2001, una questione affine alla presente, sorta a causa di una legge della Regione Marche che vietava il conferimento di incarichi pubblici ad affiliati ad associazioni segrete. In quella circostanza, la Corte aveva ritenuto la norma conforme alla Convenzione, in ragione della prevalente necessità di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza potenzialmente minacciati dalla segretezza di tali associazioni. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non lamenta la violazione della libertà di associazione isolatamente considerata, ma la violazione del principio di non discriminazione nell’esercizio della libertà associativa, ciò che rappresenta un’inedita prospettiva, tale da consentire una parziale revisione della sua giurisprudenza: la Corte ritiene infatti che molte altre associazioni, di carattere non segreto, sono tali da rappresentare ipotetiche minacce per l’ordine pubblico ed il libero svolgimento del processo politico, in ragione della loro struttura para-militare o delle finalità perseguite. La previsione della dichiarazione preliminare di adesione ad associazioni segrete è dunque discriminatoria rispetto alle condizione delle associazioni non segrete, per le quali la dichiarazione di appartenenza non costituisce un danno, e rappresenta una violazione dell’articolo 14 della Convenzione, combinato con l’articolo 11.
(a.b.)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione
Sentenza, 7/06/2007, Dupuis et autres c. Francia, (application n. 1914/02)
Libertà di manifestazione del pensiero
(Violazione articolo 10 Cedu)

I ricorrenti sono giornalisti francesi, condannati dalle autorità giurisdizionali nazionali a pene pecuniarie ed al risarcimento del danno per il reato di divulgazione di notizie coperte da segreto istruttorio. All’origine della vicenda vi è la pubblicazione, in un libro intitolato “Le orecchie del Presidente”, di riproduzioni degli atti istruttori del processo contro G.M., consigliere dell’allora Presidente Mitterand, accusato di aver costituito e diretto presso la Presidenza della Repubblica, tra il 1983 ed il 1986, una cellula di registrazione e raccolta delle comunicazioni telefoniche di numerosi uomini politici.
La Corte di Strasburgo accoglie il ricorso presentatole, ritenendo non necessaria in una società democratica l’ingerenza alla libertà di espressione perpetrata dalle autorità giurisdizionali francesi con le condanne riportate. L’esercizio della professione giornalistica è di tale importanza per la formazione dell’opinione pubblica che, quando concerne temi di interesse pubblico o riguarda uomini politici o uomini pubblici influenti, deve prevalere finanche sulla necessità di tutelare il segreto istruttorio, pur ritenendo quest’ultimo necessario tanto all’amministrazione della giustizia quanto alla salvaguardia della presunzione d’innocenza dell’imputato.
(a.b.)

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Decima Sezione
Sentenza 19.6.2007, W.S. v. Poland (application n. 21508/02)
Equo processo e diritto alla difesa
(Violazione dell’art. 6 Cedu)

Il ricorrente W.S. ha presentato ricorso contro il suo Paese, la Polonia, lamentando di non aver avuto un processo equo in relazione alla condanna subita per violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne (che all’epoca dei fatti aveva un’età compresa tra i due e i quattro anni). In particolare, la contestazione verte sulla circostanza che, durante tutto lo svolgimento del processo, la figlia vittima dei presunti abusi non sia mai stata sentita.
La Corte di Strasburgo, a maggioranza, ha ritenuto che in effetti vi sia stata una violazione dell’art. 6 Cedu. Ha preliminarmente dato atto che, nei processi che riguardano casi di violenza sessuale, si pongono peculiari problemi, tanto più quando siano coinvolti minorenni, poiché in questi casi si pone una esigenza di proteggere la vittima che deve essere conciliata con un adeguato ed effettivo esercizio del diritto di difesa per l’accusato (come già affermato in altre decisioni). Nel caso di specie, da un lato, la Corte riconosce che erano stati presi in considerazione diversi elementi di prova, dall’altro, però, osserva che quello che ha assunto una importanza decisiva nel processo è stata la testimonianza di una psicologa sulla base di un suo incontro con la bambina. A tale proposito la Corte rileva che il giudice nazionale non ha compiuto alcuno sforzo per verificare l’attendibilità dell’accusa, né provando a sentire la bambina, né ricorrendo a metodi più sofisticati quali la registrazione dell’incontro di quest’ultima con la psicologa e/o con la madre, tentando di porle delle domande in tale contesto. Ciò configura una violazione dell’art. 6 Cedu.
Alcuni giudici dissenzienti hanno invece sottolineato la particolare delicatezza della situazione di specie, anche con riferimento all’età della bambina, inferiore a quella delle vittime in altri precedenti analoghi della Corte, e, dunque, hanno ritenuto non condivisibile la posizione della maggioranza.
(m.m.)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione
Sentenza 21/06/2007, Jetchev c. Bulgaria, (application n. 57045/00)
Libertà di associazione
(Violazione articolo 11 Cedu)

Il ricorrente è il presidente di un’associazione bulgara con finalità politiche, favorevole all’abrogazione della Costituzione del 1991 e della forma di governo monarchica, nonché all’abbattimento della frontiera con la Macedonia. Egli si lamenta del rifiuto di registrazione opposto all’associazione da parte della autorità nazionali bulgare.
La Corte di Strasburgo applica anche al caso di specie la sua linea giurisprudenziale, ritenendo illegittima l’ingerenza importata dal rifiuto di registrazione, poiché le finalità di abrogazione della Costituzione e della forma di governo monarchica non è di per sé in contrasto con i principi democratici, né le modalità di azione dell’associazione sono tali da assumere carattere violento.
(a.b.)

 Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione
Sentenza del 28.6.2007, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (application n. 76240/01)
In tema di adozione da parte di soggetti celibi vietata da regole di diritto internazionale privato
(violazione degli artt. 6, 8 e 14 Cedu)

La sig.ra Wagner è una cittadina lussemburghese celibe che ha ottenuto l’adozione di una bambina peruviana di tre anni nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione peruviana. Tornata in patria, la ricorrente si è ritualmente rivolta ai giudici nazionali al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice peruviano che dichiarava la costituzione del legame famigliare tra adottante ed adottata, ma questi hanno negato tale esecuzione fondandosi sulla circostanza che le regole nazionali del diritto internazionale privato prevedono che, in casi del genere, ad applicarsi è la legge dell’adottante, quindi quella lussemburghese, la quale, tuttavia, espressamente vieta l’adozione da parte di soggetti celibi, qualificando tale principio addirittura di ordine pubblico.
La sig.ra Wagner e la minore, dopo essersi visto negare il diritto – in tutti i successivi gradi di giudizio – a stabilire un pieno legame famigliare tra di loro e, per l’effetto, l’attribuzione della nazionalità lussemburghese all’adottata, si rivolgono alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione degli artt. 6 (Diritto ad un processo equo), 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione).
Quanto al primo profilo, la Corte riconosce il dovere per le autorità giurisdizionali nazionali, misconosciuto nel caso di specie, di prendere in considerazione e pronunciarsi espressamente sulle doglianze che, purché dotate di una parvenza di fondatezza, deducono la violazione dei diritti e delle libertà contenute nella Convenzione.
Quanto all’art. 8 Cedu, la Corte si sofferma sulla ratio delle disposizioni interne che escludono i soggetti celibi dalla possibilità di adottare, sottolineando che, benché tali norme rispondano principalmente all’obiettivo di salvaguardare i prevalenti interessi del minore di fronte al rischio di un allontanamento forzato dal nucleo familiare di provenienza, nel caso di specie questa finalità non si realizza, poiché la minore era stata abbandonata dalla sua famiglia di origine e aveva trovato nella sig.ra Wagner, con l’adozione, l’unica famiglia nella quale si era pienamente inserita. Non dando pieno riconoscimento a questo legame, le autorità nazionali hanno pertanto violato l’art. 8.
In conseguenza di ciò, per quanto riguarda la violazione dell’art. 14, infine, la Corte riconosce che la minore è stata costretta a subire – in quanto adottata da un soggetto celibe – un trattamento discriminatorio rispetto ai minori adottati da una coppia, attesa l’illegittimità di un diverso trattamento delle due ipotesi.
(g.r.)

 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera
Sentenza del 29.6.2007, Folgerø and others v. Norway (application n. 15472/02)
In tema di insegnamento religioso obbligatorio e pluralismo della funzione educative
(violazione dell’art. 2, Prot. n. 1, Cedu)

I ricorrenti sono genitori di bambini iscritti alla scuola dell’obbligo e, in quanto appartenenti all’Associazione umanista norvegese, ritengono contraria alla Cedu – ed in particolare all’art. 2, Prot. n. 1 (Diritto all’istruzione) – la possibilità di esentare i propri figli solo parzialmente dall’insegnamento della disciplina “Cristianesimo, religione e filosofia” nelle scuole pubbliche.
In Norvegia una significativa maggioranza della popolazione è infatti appartenente alla Chiesa luterana ed il luteranesimo, malgrado l’ampio riconoscimento della  libertà religiosa, è “religione ufficiale dello Stato” ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Lo Stato norvegese, dopo aver abrogato il tradizionale modello di educazione religiosa strettamente confessionale, nel quale era prevista la possibilità di esclusione piena per i figli di genitori non credenti o appartenenti ad altro credo, ha introdotto nel corso degli anni ’90 un insegnamento unico per tutti gli alunni, denominato appunto “Cristianesimo, religione e filosofia”, nel quale (malgrado una significativa preponderanza per le componenti cristiane) si insegnano non solo la storia e la dottrina delle varie religioni, ma se ne celebrano anche i riti e le funzioni. Le finalità di tale riforma, da individuarsi nell’esigenza di creare percorsi di integrazione in una società sempre più multiculturale, hanno spinto le autorità pubbliche a non consentire l’esclusione piena da questo insegnamento per i minori, e a prevedere una esclusione solo parziale per quelle parti del programma ritenute particolarmente lesive delle opinioni religiose o filosofiche dei genitori.
La Corte, con una decisione a stretta maggioranza, ha ritenuto che l’insegnamento in questione non rispetta l’obbligo dello Stato, derivante dalla Convenzione, di trasmettere conoscenze ed informazioni in modo “obiettivo, critico e pluralistico”. In primo luogo, infatti, i genitori non venivano pienamente informati del contenuto dei programmi educativi ed, in secondo luogo, il loro rifiuto, dovendo essere motivato, li esponeva a dover manifestare le proprie credenze religiose e filosofiche, il che avrebbe spinto molti a non escludere i propri figli dall’insegnamento per timore di rendere pubbliche tali opinioni. Infine, la richiesta di esclusione parziale non determinava la sospensione dall’insegnamento, ma la ricerca di una soluzione differenziata all’interno della classe, il che contribuiva ad aggravare il rischio, per i genitori, di una pressione a “subire” l’insegnamento in questione.
(g.r.)

(30 settembre 2007)