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Villa Certosa e segreto di Stato: inammissibile, per intervenuta cessazione della materia del contendere, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

di Andrea Ridolfi - andrerid@libero.it
(Assegnista di ricerca in Diritto Pubblico Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza")

Con l'ordinanza n. 404 del 24-25 ottobre 2005 PDF, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile «per difetto del requisito oggettivo» il conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, e depositato in Corte il 15 gennaio 2005. Il conflitto era stato originato dall'apposizione (il 6 maggio 2004), da parte del Ministro dell'Interno, del segreto di Stato sull'area denominata «Villa La Certosa», in località Punta della Volpe (Olbia), apposizione confermata con una nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Coniglio dei Ministri il 23 dicembre 2004.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania aveva, infatti, aperto un'indagine penale per violazione delle normative in materia edilizia ed ambientale (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; art. 163 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; art. 142 d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), trattandosi di area sottoposta a vincoli paesaggistici, e, in data 11 maggio 2004, aveva disposto una ispezione all'interno di «Villa Certosa». A seguito della notifica del decreto di ispezione, il difensore del proprietario dell'area aveva segnalato con lettera (il 26 maggio 2004) che una parte dei lavori era stata coperta dal segreto di Stato. La Procura, a sua volta, aveva richiesto, il 27 agosto 2004, al Ministero dell'Interno e al CESIS la collaborazione di questi per consentire «consentire l'espletamento dell'attività ispettiva, sottolineando peraltro la non opponibilità, in sede di ispezione dei luoghi, del decreto di apposizione del segreto di Stato sull'area in questione», e adottava (il 7 settembre 2004) un secondo decreto di ispezione dei luoghi. In data 9-10 settembre perveniva una risposta da parte del Ministero dell'Interno, con la quale si affermava che, in base al d.m. 6 maggio 2004, «è espressamente interdetto l'accesso all'area in oggetto, allo scopo di preservare la conoscibilità dei luoghi», rendendo, così, vano il tentativo, da parte della stessa Procura, di procedere all'ispezione dei luoghi in data 14 settembre 2004. A sua volta, la Procura, con nota riservata in data 3 novembre 2004, chiedeva al Presidente del Consiglio di «comunicare entro il termine di 60 giorni, così come analogamente previsto dagli artt. 202 e 256 cod. proc. pen., l'esistenza e la attualità del segreto». Il 23 dicembre 2004, infine, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su delega del Presidente del Consiglio, confermava l'esistenza del segreto di Stato su «Villa Certosa», «in quanto rientrante nell'oggetto di tutela indicato dall'art. 12 della legge n. 801 del 1977», «"in quanto l'area in questione sarebbe stata individuata come sede alternativa di massima sicurezza", per "l'incolumità del Presidente del Consiglio, dei suoi familiari e dei suoi collaboratori e per la continuità dell'azione di Governo", nell'ambito di una "pianificazione nazionale antiterrorismo che, tra l'altro, prevede particolari modalità di tutela per la alte cariche dello Stato"».

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, quindi, sollevava conflitto di attribuzione, lamentando la «illegittima apposizione del segreto di Stato da parte del potere esecutivo, tale da determinare una menomazione delle competenze costituzionalmente spettanti al pubblico ministero». In particolare, la Procura riteneva che gli atti impugnati gli avrebbero impedito «di procedere "all'ispezione dei luoghi e delle cose ai fini della individuazione dei fatti di reato per i quali (...) procede" e dunque di svolgere le attività che il codice di procedura penale configura come preordinate all'eventuale esercizio dell'azione penale», e che, comunque, «la illegittimità dipenderebbe dalla circostanza che gli atti in questione sarebbero stati posti in essere "al di fuori delle ipotesi previste dalla disciplina vigente del segreto di Stato", così come emergerebbe anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul punto». Inoltre sempre secondo la Procura della Repubblica, «le ispezioni, le perquisizioni e gli altri mezzi processuali di ricerca della prova non conoscerebbero "limitazione alcuna in dipendenza della normativa speciale sul segreto di Stato", dal momento che limitazioni sussisterebbero solo per la testimonianza ed il sequestro, ai sensi rispettivamente degli artt. 202 e 256 del codice di rito, non essendo in vigore analoga normativa concernente le ispezioni». Infine, richiamandosi alle precedenti sentenze della Corte costituzionale n. 86/1977, n. 110/1998, e n. 410/1998, la Procura sottolineava che al principio di segretezza sarebbe consentito di «"incidere su valori parimenti rilevanti dal punto di vista costituzionale, quali quelli tutelati dal potere giudiziario", solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non rientrerebbe il caso in questione», e che «onde evitare un'alterazione dell'equilibrio dei rapporti tra potere esecutivo e autorità giudiziaria, l'esistenza del segreto di Stato non può impedire al pubblico ministero di indagare sui fatti a cui si riferisce la "notitia criminis",e di esercitare, se del caso, l'azione penale, ma ha il solo effetto di inibire la utilizzazione di prove coperte dal segreto, ove illegittimamente acquisite».

La Corte costituzionale ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo soggettivo, sia nella persona del Procuratore della Repubblica, «in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 della Costituzione e dunque gravato dell'obbligo di esercitare l'azione penale e le attività di indagine a questa finalizzate», sia nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, «in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo sulla base della legge n. 801 del 1977», ma anche «alla stregua delle disposizioni costituzionali che ne delimitano le attribuzioni» (sentenze n. 410 e n. 110 del 1998, n. 86 del 1977; ordinanza n. 426 del 1997). Per quanto riguarda, invece, il profilo oggettivo, la Corte costituzionale, pur riconoscendo che «la lesione lamentata dal Procuratore della Repubblica ricorrente concerne funzioni riconducibili all'art. 112 della Costituzione», ha rilevato che, nelle more del giudizio, era intervenuta, in data 15 maggio 2005, una nuova nota del Ministero dell'Interno, con la quale si consentiva al «Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania di accedere ai luoghi oggetto del provvedimento di apposizione del segreto di Stato, "ai fini di procedere all'ispezione richiesta"», e che l'ispezione, in attuazione del relativo decreto, era stata effettuata nei giorni 20, 22 e 23 giugno 2005. Di conseguenza, conclude la Corte, «il compimento dell'ispezione, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del codice di procedura penale, da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente ha rimosso l'ostacolo frapposto all'esercizio del potere d'indagine spettante alla stessa autorità giudiziaria, così da far venir meno, allo stato, l'oggetto del conflitto». Il venir meno della materia del contendere comporta, a sua volta, l'inammissibilità del ricorso «per difetto del requisito oggettivo», e questo perché, come la stessa Corte ha ribadito, richiamando la sua consolidata giurisprudenza in materia (in particolare, la sentenza n. 420 del 1995), essa è chiamata a giudicare «su conflitti non astratti o ipotetici, ma attuali e concreti».

(24/11/2005)


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