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Home :: Cronache :: Giurisprudenza costituzionale Nuovo intervento della Corte costituzionale in materia di Statuti regionalidi Andrea Ridolfi - andrerid@libero.it Con la sentenza n. 12 del 2006 PDF, la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta nella materia degli Statuti regionali, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2, 86, commi 1, 2, 3, e 4, dello Statuto della Regione Abruzzo, e ritenendo, invece, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli articoli 2, comma 3, e 79, comma 2, dello stesso Statuto. Nel suo ricorso, il Governo aveva eccepito che l'art. 2, comma 3, Statuto Abruzzo, nell'affermare che la Regione partecipava all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato, violasse l'art. 117, quinto comma, Cost., per omesso riferimento al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato. La Corte, a questo proposito, ha ritenuto la questione non fondata, in quanto il tenore testuale della norma statutaria impugnata «vale a confermare l'inserimento nel quadro normativo», contrassegnato dall'art. 117, quinto comma, Cost., e dalle norme interposte, di cui alla legge n. 131 del 2003, «senza che sia rinvenibile alcuna espressione che possa far pensare ad una illegittima volontà derogatoria della Regione Abruzzo». Inoltre, richiamando la sentenza n. 379 del 2004, la Corte ha sottolineato che non è fondata una questione di legittimità costituzionale quando la norma statutaria «appare ragionevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale». Per quanto riguarda, invece, l'art. 45, comma 3, Statuto Abruzzo, il Governo aveva rilevato che tale norma, nel prevedere l'automaticità della sostituzione, da parte del Presidente della Regione (eletto a suffragio universale), degli assessori sfiduciati dal Consiglio, vulnerasse l'art. 122, comma 5, Cost., laddove esso prevede il potere presidenziale di nomina e revoca dei componenti della Giunta. La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione, in quanto il secondo inciso del quinto comma dell'art. 122 Cost. fissa «una conseguenza necessaria dell'opzione in favore dell'elezione a suffragio universale e diretto, nel senso che il Presidente "eletto" nomina e revoca di sua iniziativa gli assessori». Di conseguenza, prosegue la Corte, «il principio funzionale largamente noto con l'espressione "aut simul stabunt, aut simul cadent" esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali ed accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio». In questo quadro, quindi, «non trova posto la rottura di un ipotetico rapporto fiduciario tra Consiglio e singoli assessori, che si risolverebbe esclusivamente in una pura e semplice riduzione dei poteri spettanti a Presidente, investito della carica dal corpo elettorale proprio per il suo essere ed agire quale unico soggetto esponenziale del potere esecutivo nell'ambito della Regione, munito di poteri che lo rendono interamente responsabile, sul piano politico, dell'operato di tutti i componenti della Giunta». Per quanto riguarda il 2° comma dell'art. 46 Statuto Abruzzo, il Governo aveva eccepito che questa disposizione, nel prevedere che la mancata approvazione del programma - esposto dal Presidente della Regione nella prima seduta del Consiglio regionale - produceva gli stessi effetti della mozione di sfiducia, stabilisse una causa di scioglimento del Consiglio non prevista dall'art. 126 Cost., essendo, inoltre, incoerente rispetto alla scelta istituzionale dell'elezione diretta. La Corte ha ritenuto fondata la questione, e, richiamando la già citata sentenza n. 379 del 2004, ha ricordato che «la previsione in uno Statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare il programma di governo predisposto dal Presidente non è in contrasto con la condizione, a condizione che dalla mancata approvazione del programma stesso non di produrre qualcosa derivino conseguenze di tipo giuridico "certamente inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario"». Inoltre, secondo la Corte, «lo stesso tenore letterale del secondo e terzo comma dell'art. 126 Cost. non consente l'equiparazione tra mozione di sfiducia e mancata approvazione del programma iniziale di governo». Di conseguenza, sempre ad avviso della Corte, l'estensione degli effetti della mozione di sfiducia all'approvazione del programma politico del Presidente «equivarrebbe ad un conferimento di fiducia iniziale senz'altro coerente in una forma di governo che non prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo», ma contraddittorio in un sistema che preveda l'investitura diretta, da parte del corpo elettorale, del Presidente e del Consiglio regionale. Per quanto riguarda l'art. 47, comma 2, Statuto Abruzzo, il Governo aveva eccepito che esso, nel prevedere la decadenza della Giunta nel caso di approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio, violasse l'art. 126, comma 3, Cost., laddove esso dispone che la mozione di sfiducia provoca le dimissioni della Giunta, e non la sua decadenza automatica. La Corte ha ritenuto fondata la questione, in quanto «l'art. 126 Cost. disciplina in modo differenziato distinte ipotesi di cessazione del Presidente dal suo ufficio»: mentre nel primo comma si parla di «rimozione» per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o ragioni di sicurezza nazionale, nel terzo comma viene utilizzata la parola «dimissioni»; nel primo caso, quindi, «esiste la necessità di un immediato allontanamento dalla carica», mentre, nel secondo caso, viene dettata «una disciplina adatta alla natura prettamente politica della cessazione, che non richiede quell'immediatezza e perentorietà di allontanamento dalla carica». Di conseguenza, secondo la Corte, «la previsione di una decadenza - per sua natura, immediata e perentoria - verrebbe ad equiparare due ipotesi che la norma costituzionale considera e disciplina diversamente in coerenza con la loro differenza qualitativa e con gli interessi pubblici da tutelare». Per quanto riguarda l'art. 79, comma 2, Statuto Abruzzo, il Governo aveva rilevato che, nel prevedere la possibilità del Consiglio regionale di deliberare, con motivata decisione, in senso contrario al parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie - istituito dall'art. 78 Statuto Abruzzo -, contenesse un obbligo che limitava l'esercizio della potestà legislativa regionale. La Corte ha ritenuto la questione non fondata, in quanto «l'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione». In particolare, prosegue la Corte, «l'introduzione di un particolare, eventuale passaggio procedurale, consistente nel parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale, ricompressa indubbiamente nei "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" attribuiti dall'art. 123, primo comma, Cost. alla potestà statutaria delle Regioni». Per quanto riguarda, infine, l'art. 86 Statuto Abruzzo, il Governo aveva eccepito l'illegittimità del terzo comma, in relazione ai commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo. In particolare, il Governo aveva rilevato che, con riferimento alla pubblicazione e all'entrata in vigore dello Statuto, l'impugnazione dello stesso davanti la Corte costituzionale sospendesse la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, e che, dopo la sentenza della Corte, esso venisse riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle sole disposizioni dichiarate illegittime, comportando, perciò, un aggiramento delle norme sul controllo di legittimità costituzionale dello stesso Statuto, di cui all'art. 123 Cost. La Corte ha ritenuto fondata la questione, in quanto «la disposizione impugnata mal si presta ad essere ricondotta nell'alveo dell'art. 123, secondo e terzo comma, Cost., dal quale si deduce che si deve fare luogo inizialmente ad una sola pubblicazione notiziale, idonea a far decorrere sia il termine per l'eventuale impugnazione governativa, sia quello per la richiesta di "referendum" popolare». D'altra parte, prosegue la Corte, «l'incoerenza della norma impugnata e le sue possibili interpretazioni in contrasto con la Costituzione derivano pertanto dall'essere, la stessa, parte di una più vasta disciplina della pubblicazione della deliberazione statutaria, fondata sulla sua duplicazione, non prevista dall'art. 123 Cost.», e poiché il comma 3 dell'art. 86 Statuto Abruzzo «fa parte integrante, in modo inscindibile, della disciplina complessiva dettata da tale articolo», si rende necessaria, sempre ad avviso della Corte, «la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'intero art. 86 del medesimo statuto». (13 febbraio 2006) |
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