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Alle regioni una potestà legislativa “doppiamente” residuale

di Matteo Barbero
(Dottorando di ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Torino)

Fin dall’entrata in vigore della riforma del Titolo V della seconda Parte della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la dottrina ha cercato di definire i contorni della potestà legislativa c.d. “residuale” attribuita alle Regioni dal comma 4 del novellato articolo 117, precisandone l’estensione tanto in senso “orizzontale” quanto in senso “verticale”  (sul punto, si veda, per tutti, L. TORCHIA La potestà legislativa residuale delle Regioni in Le Regioni n. 2/2002).

Pur senza trascurare che l’eventuale approvazione, nel testo recentemente licenziato in prima lettura dal Senato, del disegno di legge costituzionale n. 2544 attualmente all’esame del Parlamento sposterebbe nuovamente i termini della questione, può essere utile riassumere gli orientamenti della Corte Costituzionale sul punto.

Già nella sua celebre sentenza n. 303/2003 (Punto 2.3 in Diritto), la Consulta ebbe cura di precisare che la mancata inclusione di una determinata “materia” (nella fattispecie si trattava dei “lavori pubblici”) nelle elencazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione non implica che la stessa sia necessariamente oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni.

In proposito, secondo la Corte, occorre prima procedere ad un’interpretazione del complessivo dettato costituzionale, allo scopo di verificare se le materie “innominate” non siano in qualche modo ascrivibili a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti incidenti su altri ambiti materiali. 

La Corte, peraltro, non ebbe modo di chiarire nella stessa sentenza se il meccanismo di “flessibilizzazione” del riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni da essa individuato ed imperniato sul principio di sussidiarietà nella sua accezione dinamica si estendesse anche alle materie innominate spettanti in via residuale alle Regioni; in proposto, la Consulta sottolineò (ancora Punto 2.3 in Diritto) come fosse “estranea alla materia del contendere la questione se i principi di sussidiarietà e adeguatezza permettano di attrarre allo Stato anche competenze legislative residuali delle Regioni”.

Nella successiva sentenza n. 376/2003 (in materia di “asili nido”), la Corte ribadì che “(i)n via generale, occorre (…) affermare l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni ai sensi del comma quarto del medesimo articolo 117, per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione ” (Punto 4 in Diritto).

Il cerchio si chiude con la recente sentenza n. 6/2004 (in materia di “sistema elettrico nazionale”).

Specificando l’orientamento già espresso nel leading case concluso con la richiamata sentenza n. 303/2003, la Consulta ha chiarito (sia pure incidentalmente) che il “meccanismo ascensionale” delle potestà legislative sulla base del principio di sussidiarietà può riguardare anche “materie” oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni; nel Punto 7 in Diritto, la Corte ha, infatti, affermato che, anche nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 117 della Costituzione (e non solo nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente di cui al comma 3) una legge statale può legittimamente attribuire funzioni amministrative al livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, purché essa rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, detti una disciplina logicamente pertinente in quanto idonea alla regolazione delle suddette funzioni e limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine e risulti adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione di tutti i livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, di adeguati meccanismi di cooperazione.

In definitiva, la potestà legislativa spettante alle Regioni ex articolo 117, comma 4, della Costituzione risulta “doppiamente” residuale: da un lato, in quanto si estende (in orizzontale) alle sole materie che, oltre a non essere comprese in uno dei due elenchi contenuti nei precedenti commi 2 e 3 del medesimo articolo 117, non siano ad essi in alcun modo riconducibili sulla base di un’interpretazione sistematica del testo costituzionale; dall’altro, in quanto essa è suscettibile di essere ulteriormente compressa (in verticale) da interventi normativi statali giustificati dall’applicazione dinamica del principio di sussidiarietà.

(26/04/2004)


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