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Ai fratelli di persone con disabilità spetta il congedo straordinario retribuito non solo dopo la «scomparsa» dei genitori ma anche quando questi siano totalmente inabili

di Federico Girelli - federicogirelli@yahoo.it
(Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» di Roma)

La Corte costituzionale con la sentenza n. 233 del 2005 PDF (Contri, Presidente e Redattore) torna a pronunciarsi in tema di disabilità con particolare riferimento, questa volta, alla posizione delle sorelle e dei fratelli delle persone disabili.

La Corte d'Appello di Torino sez. Lavoro ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53) «nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano, perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex art. 1 legge n. 18/1980, impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato» (App. Torino, sez. lav., ord. 8 luglio 2004, in Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale, 17 novembre 2004, n. 45).

C. M., ricorrente avanti alla Corte d'Appello di Torino sez. Lavoro, orfana di padre e con madre totalmente inabile, si è vista rigettare in primo grado l’istanza diretta a ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire del congedo straordinario retribuito, previsto dall’art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), dall’art. 4-bis della legge n. 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dall’art. 42, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 151 del 2001, a lei utile (rectius indispensabile) per poter prestare assistenza al fratello disabile. Il giudice di prime cure aveva ritenuto di non poter interpretare estensivamente la disposizione sino a considerare soddisfatto il requisito legale della «scomparsa» anche nel caso di genitore superstite, ma impossibilitato a prestare assistenza al figlio disabile. Del resto lo stesso giudice a quo reputa che per «scomparsa dei genitori» non possa che intendersi «la morte o quantomeno l’assenza dei genitori, cui non è equiparabile l’ipotesi del genitore totalmente inabile ed incapace di provvedere all’assistenza del figlio handicappato». Di qui il dubbio d’incostituzionalità in relazione all’art. 3 Cost., in quanto l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 disciplinerebbe in modo difforme due situazioni (scomparsa dei genitori e impossibilità da parte del genitore superstite di assistere il figlio disabile) ragionevolmente simili e meritevoli pertanto dello stesso trattamento.

La Consulta chiarisce la ratio legis della disposizione rimessa al suo giudizio, affermando che essa «consiste nel favorire l’assistenza al soggetto con handicap grave» tramite un congedo straordinario, che spetta non solo ai genitori lavoratori, ma anche, dopo la scomparsa di questi ultimi, ad uno dei fratelli conviventi, «all’evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell’assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile». Puntualizza, inoltre, come il legislatore abbia utilizzato «in modo evidentemente improprio e atecnico il termine “scomparsa”», determinando così l’omissione, la cui «idonea e ragionevole giustificazione» deve essere appunto verificata, dell’ipotesi del genitore ancora in vita oggettivamente non in grado di prestare assistenza al figlio disabile.

Viene quindi richiamata la giurisprudenza che ha rimarcato «l’esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli» e ha statuito che, per superare la condizione di emarginazione dei portatori di handicap ed in vista del loro recupero, in aggiunta alle pratiche di cura e di riabilitazione, va soddisfatta una «esigenza di socializzazione», nella famiglia, a scuola e nel mondo del lavoro, che trova reale attuazione «solo rendendo doverose le misure di integrazione e di sostegno a loro favore» (sent. n. 215 del 1987). È stata censurata altresì l’omissione legislativa di diritti e di provvidenze economiche in quanto costituiva «un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione» delle persone con disabilità (sentt. nn. 467 e 329 del 2002; n. 167 del 1999). Statuendo, poi, l’irragionevolezza della mancata ammissione al beneficio della detenzione domiciliare dei genitori condannati conviventi con un figlio totalmente invalido, al fine, peraltro, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana» ex art. 3, comma 2, Cost., si è anche sottolineato «l’essenziale ruolo della famiglia nell’assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile» (sent. n. 350 del 2003).

La norma ora al vaglio di costituzionalità, come già organicamente la legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è volta alla tutela della salute psico-fisica del soggetto portatore di handicap, tutela che «postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie», quale è il diritto al congedo straordinario. Tale forma di sostegno, però, non opera proprio là dove maxime se ne avverte la necessità, come nell’ipotesi in cui il fratello o la sorella del disabile non possono godere del congedo per via della presenza nel nucleo familiare del genitore totalmente invalido, anch’egli bisognoso di assistenza. Questa situazione, afferma la Corte, «esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma», che irragionevolmente limita il congedo per i fratelli del «soggetto diversamente abile» al solo caso di «scomparsa» dei genitori. Atteso che la «scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell’accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato» va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 «nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili».

Si noti come per la prima volta nella giurisprudenza costituzionale sia stata utilizzata la locuzione «soggetto diversamente abile».

(24/06/2005)


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