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La Consulta e il Crocifisso

di Giovanni D’Alessandro – giovannidalessandro@tin.it
(Assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Foggia)

Il T.A.R. del Veneto, sez. I, con l’ord. 14 gennaio 2004, n. 56 PDF aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale a) degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), come «specificati» rispettivamente dall’art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare), con l’allegata Tabella C, e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), nella parte in cui includono il crocifisso tra gli «arredi» delle aule scolastiche e b) dell’art 676 del d.lgs. 297, nella parte in cui conferma la vigenza delle citate disposizioni secondarie, in riferimento al principio della laicità dello Stato e, «comunque», agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

In particolare, l’art. 118 del r.d. 965 prescrive che ogni istituto d’istruzione media «ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re»; mentre l’art. 119 del r.d. 1297 dispone per gli istituti d’istruzione elementare che «gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata al … regolamento» e tale indicazione comprende appunto il crocifisso per ciascuna classe.

Queste disposizioni di rango secondario, ad avviso del giudice veneto, sarebbero necessariamente presupposte dalle previsioni del t.u. del 1994. Infatti, l’art. 159, comma 1, del d.lgs. 297 (corrispondente all’art. 55 del r.d. 577/28) statuisce fra l’altro che «spetta ai comuni provvedere … alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento … degli arredi scolastici» per le scuole elementari; l’art. 190, comma 1, dello stesso d.lgs. (corrispondente all’art. 103 del r.d. 1054/23), invece, prevede fra l’altro che «i comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento» per le scuole medie. E dunque - si affermava nell’ordinanza di remissione - «alla specificazione del contenuto minimo necessario delle locuzioni di genere ‘arredi’ ovvero ‘arredamento’, contenute negli artt. 159 e 190, concorrono le due disposizioni regolamentari citate, comprendendovi anche il crocifisso: così si può senz’altro affermare che le disposizioni degli artt. 159 e 190, come specificate dalle norme regolamentari citate, includono il crocifisso tra gli arredi scolastici, e per questa parte, possono formare oggetto di sindacato di costituzionalità innanzi al Giudice delle leggi» (§ 4.2. Cons. dir.).

Per il T.A.R., infine, le norme regolamentari in discussione non confliggono con il testo unico del 1994, «ma dovrebbero comunque ritenersi implicitamente abrogate ex art. 15 preleggi, perché il d.lgs. 297/94 regola l’intera materia scolastica»; sennonché esse restano in vigore esclusivamente in forza dell’art. 676 del medesimo d.lgs., il quale prescrive che «le disposizioni inserite nel … testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate»: tale articolo «costituisce, al pari dei richiamati artt. 159 e 190, una norma primaria attraverso la quale l’obbligo di esposizione del crocifisso conserva vigenza nell’ordinamento positivo» (§ 4.3. Cons. dir.).

L’ordinanza di remissione dunque si fondava sui due presupposti che le norme regolamentari del 1924 e del 1928 fossero tuttora vigenti in virtù dell’art. 676 e che fosse possibile un controllo indiretto su di esse attraverso la proposizione di una questione di legittimità avente ad oggetto alcune disposizioni del testo unico sull’istruzione, così come «specificate» da tali norme secondarie.

La Consulta, però, con l’ord. 15 dicembre 2004, n. 389 PDF ha ritenuto «erronei» tali presupposti e ha dichiarato la manifesta inammissibilità «sotto ogni profilo» della questione di legittimità costituzionale così proposta.

A giudizio della Corte, infatti, per un verso, «gli articoli 159 e 190 del testo unico si limitano a disporre l’obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie, attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all’onere della spesa per gli arredi», ragion per cui «non sussiste fra le due menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall’altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell’oggetto del quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito, a suo giudizio, l’impugnazione delle disposizioni legislative ‘come specificate’ dalle norme regolamentari». Per la Consulta, «a differenza di quanto rilevato da questa Corte nelle sentenze n. 1104 del 1988 e n. 456 del 1994 (richiamate dal remittente) a proposito dell’ammissibilità di censure mosse nei confronti di disposizioni legislative come specificate da norme regolamentari previgenti, fatte salve dalla legge fino all’emanazione di nuovi regolamenti, nella specie il precetto che il remittente ricava dalle norme regolamentari non si desume nemmeno in via di principio dalle disposizioni impugnate degli artt. 159 e 190 del testo unico».

Infatti, «per quanto riguarda la tabella C allegata al r.d. n. 1297 del 1928, e richiamata nell’art. 119 dello stesso, essa contiene soltanto elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione». Ed inoltre, «l’assenza del preteso rapporto di specificazione è ancor più evidente per quanto riguarda l’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che si riferisce bensì alla presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma non si occupa dell’arredamento delle aule, e dunque non può trovare fondamento legislativo nella – né costituire specificazione della – disposizione censurata dell’art. 190 del testo unico, volta anch’essa, come si è detto, a disciplinare solo l’onere finanziario per la fornitura di tale arredamento».

Per altro verso, poi, la Corte ha affermato che «per quanto riguarda l’art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994, non può ricondursi ad esso l’affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui all’art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, come sostituito dall’art. 1 della legge 26 aprile 1993, n. 126».

L’impugnazione delle disposizioni del testo unico «si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte».

(16/12/2004)


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