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Home :: Cronache :: Giurisprudenza costituzionale Competenza legislativa statale e istituzione di nuovi albi professionalidi Giovanni D’Alessandro– g.dalessandro@unifg.it Con la sentenza 30 settembre 2005, n. 355 PDF la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio); nonché, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni della medesima legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale le disposizioni della Regione Abruzzo n. 17/2003 per violazione dell’art. 117, commi primo, secondo, lettera l) e terzo della Costituzione. Infatti, ad avviso della ricorrente, la legge regionale – nella parte in cui fissa i requisiti per l’iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell’art. 1, e dispone che l’attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore – sarebbe stata in contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese, avrebbe violato la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e, comunque, avrebbe superato i limiti della competenza legislativa concorrente regionale in materia di professioni. Per la Corte «non vi è dubbio che la legge regionale impugnata, istitutiva, come risulta dalla sua stessa rubrica, di un registro regionale degli amministratori di condominio, vada ricondotta alla materia delle professioni, appartenente alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione», e che «è altrettanto pacifico che, in siffatta materia, i principi fondamentali – non essendone stati, sino ad ora, formulati dei nuovi – debbano essere ricavati dalla legislazione statale in vigore (sentenza n. 353 del 2003)». Ciò premesso, la Consulta, ha affermato che, «pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente dall’'art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni da[lla] … Corte [stessa] con riferimento alle professioni sanitarie, che l’individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l’istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l’esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale». La Corte, infine, rileva che «l’intera legge regionale si pone in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente», e dunque che «ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale». (21/10/2005) |
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