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La Corte Costituzionale "richiama" la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: sentenza 135/2002di Francesco Sacco - petitesac@tiscalinet.it La decisione in esame (Corte cost., sentenza
135/2002, giudice relatore G.M. Flick) si segnala all'attenzione dei
costituzionalisti, oltre che per quanto affermato in tema di libertà
di domicilio, diritto alla riservatezza e portata delle limitazioni di
tali situazioni giuridiche da parte della pubblica autorità, anche
per il fatto che nell'iter argomentativo in essa utilizzato compare
per la prima volta il riferimento alla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea ( Il quesito di costituzionalità - posto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Alba - aveva ad oggetto gli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale, ed in particolare l'art. 266, comma 2, nella parte in cui "non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi". In altri termini, il giudice rimettente chiede alla Corte un intervento additivo volto ad estendere la disciplina processuale delle intercettazioni di comunicazioni fra presenti nei luoghi di privata dimora (c.d. intercettazioni ambientali) anche alle riprese visive utilizzate agli stessi scopi investigativi, considerando che tale mezzo di ricerca della prova è privo di specifica disciplina e che, secondo l'orientamento affermatosi nella prassi, per effettuare tali riprese si ritiene necessario e sufficiente un atto motivato dell'autorità giudiziaria ("e dunque, nella fase delle indagini preliminari, anche un semplice provvedimento del pubblico ministero"). L'assetto normativo così risultante - secondo il giudice a quo - si porrebbe in contrasto non solo con l'art. 3 Cost., dato l'irragionevole minore livello di garanzie rispetto alle intercettazioni ambientali, possibili solo a seguito di provvedimento del giudice nel rispetto di determinati limiti e condizioni, ma anche con l'art. 14, comma 2, Cost., che subordina la compressione della libertà di domicilio alla previa determinazione legislativa (mancante, come si è detto, nella fattispecie in esame) dei casi e dei modi in presenza dei quali possono adottarsi provvedimenti limitativi come il sequestro, le ispezioni e le perquisizioni. La Corte, d'altro canto, ritiene opportuno verificare pregiudizialmente la compatibilità in sé delle riprese visive a fini investigativi con il sistema costituzionale, che, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza sarebbe esclusa data la tipicità delle limitazioni espressamente previste dall'art. 14 Cost. le quali, peraltro, afferendo ad un diritto fondamentale, sarebbero soggette a stretta interpretazione. Ebbene, nel contestare questa tesi attraverso un diversa ricostruzione dell'attuale significato costituzionale dell'inviolabilità del domicilio, si afferma, a ulteriore sostegno di questo passaggio della motivazione, che "l'ipotizzata restrizione dello tipologia delle interferenze della pubblica autorità nella libertà domiciliare non troverebbe riscontro né nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8), né del Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 17); né, infine, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (artt. 7 e 52) qui richiamata - ancorché priva di efficacia giuridica - per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei" (punto 2.1 del considerato in diritto). Dopo l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, dove si è prospettata addirittura la piena operatività della Carta, ritenuta "punto di riferimento essenziale non solo per l'attività delle istituzioni comunitarie, ma anche per l'attività interpretativa dei giudici europei" (sulla vicenda v. il commento critico di Roberta Calvano), anche il giudice delle leggi procede quindi alla "utilizzazione" (pare inevitabile adoperare un termino così generico e atecnico) della Carta di Nizza, contribuendo in tal modo ad arricchire il dibattito sulla natura e sul significato giuridico di essa, almeno per ciò che concerne il profilo dell'influenza che, in concreto, può esercitare sull'attività dei giudici degli Stati membri. Molteplici spunti di riflessione, infatti, sembra offrire già l'affermazione della Consulta secondo cui la Carta dei diritti dell'UE, "ancorché priva di efficacia giuridica" (poiché non ancora inserita nei Trattati), è ciononostante richiamata in quanto espressione di principi e valori condivisi da tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Non che resta che attendere gli ulteriori sviluppi di questa vicenda, che - è forse superfluo dirlo - trascende profili meramente giuridici costituendo uno snodo fondamentale del lungo e tortuoso processo di integrazione europea. Si segnala, infine, che la questione affrontata con la decisione in esame è stata dichiarata non fondata. Esclusa la sussistenza di un divieto costituzionale assoluto all'uso delle riprese visive come mezzo di ricerca della prova, infatti, secondo la Corte, esse possono essere considerate come una forma di intercettazione di comunicazioni fra presenti, la cui disciplina è pertanto applicabile in via interpretativa. Per le ipotesi in cui si fuoriesca dalla videoregistrazione di comportamenti di tipo comunicativo (quando cioè si verifica un'intrusione nel domicilio in quanto tale) e, più in generale, per "un riesame complessivo della materia" si sollecita l'intervento del legislatore.
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