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Il Presidente della Repubblica rinvia alle Camere una legge di conversione di un decreto-legge disomogeneo e privo dei presupposti di necessità ed urgenza

di Andrea Buratti - burattiandrea@hotmail.com
(dottorando di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma)

Il 29 marzo u.s., il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere, ai sensi del 1¡ comma dell'art. 74 Cost., la legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 25 gennaio 2002, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina (il cd. morbo della "mucca pazza") e recante interventi nel settore zootecnico, agricolo e della pesca, che era stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 26 marzo.

Uno dei motivi del rinvio è dato da una norma inserita durante l'esame parlamentare nella legge di conversione (si tratta dell'art. 2), che prevede la proroga di un termine già scaduto per l'esercizio di una delega legislativa: una "illogicità giuridica", stando al messaggio presidenziale, anche in considerazione del deposito ø da parte del Governo ø di un apposito d.d.l. contenente il rinnovo della delega in oggetto.

Altri motivi del rinvio riguardano più specificamente i contenuti del decreto-legge, al cui testo originario sono state aggiunte, nel corso dell'iter parlamentare, una serie di norme che alla Presidenza della Repubblica sono apparse disomogenee e non rispondenti ai requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 Cost.

Per quanto attiene al vizio rilevato della "disomogeneità", il parametro del sindacato presidenziale è costituito dall'art. 15 della legge 400/88, che, al comma 3, recita:

"I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo".

Il rinvio del Presidente della Repubblica sembra dunque recepire quella tesi dottrinale che aveva configurato la legge 23 agosto 1988, n. 400 come normativa in materia costituzionale (con "valore ordinamentale", secondo il messaggio presidenziale) e dunque insuscettibile di essere elusa dalla legge ordinaria. E' da notare come il rinvio presidenziale sembri estendere alla legge di conversione l'efficacia della normativa di cui alla legge 400/88. E' vero, peraltro, che anche il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati aveva espresso un parere negativo circa l'intelligibilità del provvedimento, ritenuto "di difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabile".

Per quanto attiene ø infine ø al sindacato operato dal Presidente della Repubblica in merito alla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza (art. 77, comma 2, Cost.), è da rilevare che l'intervento presidenziale risulta particolarmente fecondo di spunti problematici: stante la mole piuttosto consistente degli emendamenti apportati dal Senato della Repubblica al testo originario del decreto-legge, che senz'altro importano anche norme non di stretta necessità ed urgenza, resta da stabilire se i requisiti costituzionalmente richiesti debbano essere ritenuti condizioni di validità dell'atto anche per quegli emendamenti, intervenuti in sede di conversione, che esplichino effetti solo ex nunc, pro futuro, o se i requisiti di cui all'art. 77 Cost. attengano solamente alla validità del decreto-legge e non a quella della legge di conversione.

Infine, la decisione del Presidente della Repubblica di rinviare alle Camere il decreto-legge 4/2002 muove dall'esigenza di ricondurre il decreto-legge all'interno dei propri confini costituzionali, soprattutto impedendo che l'iter di conversione dello stesso possa tornare a configurarsi, come per lunghi anni della nostra storia parlamentare, come una "corsia preferenziale" per i provvedimenti dell'Esecutivo, a scapito della qualità dei testi legislativi e del corretto funzionamento della forma di governo. Tali conclusioni si evincono dal tenore del messaggio del Presidente della Repubblica, che pare in alcuni tratti assumere la forma di una sorta di "monito" all'Esecutivo:

"Tutto ciò mette in evidenza la necessità che il Governo, non soltanto segua criteri rigorosi nella predisposizione dei decreti-legge, ma vigili, successivamente, nella fase dell'esame parlamentare, allo scopo di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali sopra richiamati. Tutto ciò postula, inoltre, l'esigenza imprescindibile che identica e rigorosa vigilanza sia esercitata dagli organi delle Camere specificamente preposti alla produzione legislativa, segnatamente dalle Commissioni competenti, sia in sede primaria, sia in sede consultiva".

 

 

 


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