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La revisione della composizione della Corte costituzionale e il "decalogo" di Bossi per le riformedi Giovanni D'Alessandro - giovanni.dalessandro@uniroma1.it Nella riunione del Consiglio dei Ministri (n. 52) del 9 maggio 2002, previa illustrazione del Ministro per le Riforme istituzionali Umberto Bossi, è stato avviato l'esame di uno schema di disegno di legge costituzionale che, nell'ambito del processo di riforma dell'ordinamento in senso federalista, attribuisce un ruolo diretto alle Regioni nella nomina di una parte dei giudici costituzionali. Il Consiglio, dopo una prima disamina del testo, ha deciso di proseguire la discussione in una delle prossime riunioni. L'art. 135, comma 1, della Costituzione italiana dispone attualmente, com'è noto, che "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative". La riforma prevede, invece, che una parte dei giudici della Consulta sia nominata dalle Regioni. Nel dettaglio, il disegno di legge prevederebbe un numero invariato dei componenti della Corte, eletti però due dal Presidente della Repubblica, 3 dalle Magistrature, cinque dal Parlamento e cinque dalle Regioni. L'elezione dei membri regionali, in particolare, verrebbe affidata a un nuovo organismo composto da consiglieri regionali nominati da tutti i Consigli regionali. Il testo, inoltre, dovrebbe prevedere l'ineleggibilità per chi è stato o è parlamentare o consigliere regionale (v. l'articolo di S. Faverio, Consulta, diritto di voto alle Regioni, in Qui Lega del 10 maggio 2002, consultabile anche sul sito www.leganord.org). Questa proposta rientra nel percorso indicato dal Ministro Bossi (durante la sua audizione nella Commissione Affari costituzionali del Senato) per completare la riforma federale dello Stato varata nella scorsa legislatura. Tale percorso contempla l'approvazione di cinque leggi ordinarie e cinque leggi costituzionali (il c.d. "decalogo" delle riforme). Le leggi ordinarie previste riguardano le Risorse per le autonomie (per garantire agli enti locali risorse certe, con la disciplina dei principi di coordinamento della finanza pubblica), i Poteri sostitutivi (per assicurare che i poteri sostitutivi dello Stato siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione con le autonomie), le Regioni e l'Europa (per disciplinare la partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti comunitari, nonché l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali), gli Accordi internazionali (per regolare le modalità per la conclusione di accordi internazionali con altri Stati o intese con enti territoriali interni agli altri Stati), ed infine, la Commissione parlamentare per le questioni regionali (con una legge che disciplini una "funzione ponte" per tale Commissione nell'ambito dei rapporti tra centro e periferia). Le leggi costituzionali, invece, riguardano la c.d. Devolution (il cui disegno di legge costituzionale, già approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato al Senato il 26 febbraio 2002 (A.S. 1187), prevede l'affidamento alle Regioni di competenze esclusive in materia di sanità, istruzione e polizia locale), la Corte costituzionale (in maniera che, come già detto, all'interno della Consulta prendano posto anche giudici nominati dalle Regioni), le Immunità parlamentari (con l'equiparazione delle garanzie dei parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali), la Riforma della giustizia amministrativa (per renderne l'assetto più funzionale alla nuova distribuzione territoriale dei poteri pubblici), ed infine, la Camera delle autonomie (l'ultima legge costituzionale si rende necessaria per colmare quella che viene definita "la più grave lacuna" della riforma federale dello Stato). |
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