LA CORTE COSTITUZIONALE TORNA NUOVAMENTE SUL CONCORSO TRA STATUTI E LEGGI REGIONALI IN MATERIA ELETTORALE. A PROPOSITO DELLE SENTENZE NN. 45 E 188 del 2011

1.Premessa.
Le pronunce oggetto della presente cronaca ripropongono nuovamente la problematica del concorso fra Statuti e leggi regionali in materia di “sistema d’elezione”, che ha assunto fin da subito una rilevanza peculiare considerato anche il carattere inscindibilmente strumentale che tale ambito materiale presenta rispetto alle scelte compiute in tema di forma di governo . L’esame delle due sentenze in commento che forniscono ulteriori chiarimenti in merito al rapporto logico e cronologico intercorrente tra Statuti e leggi elettorali regionali (sent. n. 45 del 2011) e sulla fonte competente a disciplinare la composizione dei Consigli regionali (sent. n. 188 del 2011) richiede una preliminare e sintetica ricostruzione del contesto normativo e giurisprudenziale delineatosi in materia.
2. Il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di rapporti tra Statuti e leggi regionali in materia elettorale.
Fin dal giorno successivo all’entrata in vigore della L. cost. n. 1 del 1999 è parsa evidente la complessità di fornire un quadro coerente e lineare dell’articolato sistema delle fonti che insistono sulla materia elettorale regionale, che, dando vita ad un vero e proprio nodo ermeneutico che scaturisce dalla lettura combinata degli art. 122, c. 1 e 123 della Cost., ha contribuito a rallentare l’attuazione del nuovo regime costituzionale . Ad una compiuta comprensione dei problemi suscitati dal suddetto concorso di fonti giova scindere il relativo esame distinguendo fra la fase transitoria e quella successiva all’approvazione dei nuovi statuti.
 

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